Sentenza 8 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 08/05/2026, n. 8580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8580 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08580/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04102/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4102 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonella Casillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del decreto prot. -OMISSIS- del 24.10.2022 (notificato a mani proprie in data 25.10.2022) con cui l’Ambasciata D'Italia a Dhaka ha rigettato l'istanza di rilascio del visto di reingresso per l'Italia;
- di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, connesso e consequenziale, se ed in quanto lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 aprile 2026 la dott.ssa ON GI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e TO
Il ricorrente, cittadino extracomunitario di nazionalità bengalese, impugna il provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 24.10.2022, con cui l’Ambasciata d’Italia a Dhaka ha respinto la domanda di visto d’ingresso ai fini di “reingresso” per mancanza dei requisiti prescritti dall’art. 8, commi 3 e 4 del DPR 394/99, nonché del Decreto Interministeriale n. 850/2011 allegato A, punto 12 e s.m.i.
In data 07.04.2026 la difesa erariale ha prodotto documenti e una memoria difensiva, da cui è emerso quanto di seguito sommariamente riportato:
- a seguito della proposizione del ricorso in data 17.02.2025, la p.a. ha disposto il riesame in autotutela della pratica di cui è causa, avendo rilevato la mancata emissione del preavviso di rigetto in relazione all’impugnato provvedimento di diniego del 24.10.2022;
- atteso il parere negativo al reingresso espresso dalla Questura competente, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 394/99, in data 11.03.2026 è stato emesso il preavviso di rigetto, notificato il 16.03.2026, rilevando la mancata dimostrazione di gravi motivi di salute e la presenza di incongruenze nella documentazione;
- l’interessato non ha prodotto alcuna documentazione integrativa né formulato osservazioni entro i termini disposti dalla legge e in data 07.04.2026 è stato emesso il provvedimento finale, con cui è stata nuovamente respinta la domanda di visto d’ingresso ai fini di “reingresso” (v. provvedimento n. -OMISSIS-di cui all’All. della memoria del 07.04.2026), destinato ad essere (allora) successivamente, i.e. il 14.4.2026, notificato al ricorrente presso l’Ambasciata.
All’udienza straordinaria del 24 aprile 2026, nel corso della quale è stato dato avviso a verbale, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., della possibile improcedibilità del ricorso, la causa è stata trattenuta in decisione.
Alla luce di quanto rappresentato, il Collegio nel caso di specie ravvisa una carenza sopravvenuta di interesse con conseguente improcedibilità del ricorso, in quanto proposto avverso il provvedimento dell’Ambasciata d’Italia di Dhaka n. prot. -OMISSIS- del 24.10.2022, espressamente annullato e sostituito dal provvedimento di diniego del visto della stessa Ambasciata d’Italia di Dhaka n. prot. -OMISSIS-del 07.04.2026, adottato a seguito del riesame disposto in autotutela dall’amministrazione resistente, che potrà essere fatto oggetto di specifico gravame. Detta circostanza, invero, fa venire meno qualunque utilità per la parte ricorrente di una pronuncia nel merito da parte del giudice circa l’atto introduttivo del giudizio (cfr. ex pluris , da ultimo, Cons. stato, sez. III, 7630/2024; 7460/2023): il nuovo provvedimento ha completamente sostituito ex tunc quello gravato, sicché non può che rilevarsi il difetto sopravvenuto di interesse, in quanto dall’accoglimento del gravame il ricorrente non trarrebbe alcuna utilità, essendo intervenuto un nuovo e diverso provvedimento negativo su cui si sposta evidentemente il suo interesse processuale.
Conclusivamente il ricorso deve essere dunque dichiarato improcedibile.
Sussistono giustificate ragioni, tenuto conto della specificità della fattispecie trattata, per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
UD TT, Presidente FF
ON GI, Primo Referendario, Estensore
Guido Gabriele, Referendario
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| ON GI | UD TT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.