CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVI, sentenza 09/02/2026, n. 2016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2016 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2016/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
IG ANDREA, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18016/2025 depositato il 24/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia Spa - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_2
Napoli Obiettivo Resistente_1 S.r.l. - 17142801004
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 16650710131 AR 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1931/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Insiste per l accoglimento
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente, sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo AR anno 2023 emesso da Resistente_1 srl, per conto del Comune di Napoli e notificato l'1/9/2025 per un importo complessivo di euro 727, 00.
L'interessata ha dedotto a sostegno del proosto gravame i seguenti motivi :
1) illegittimità dell'atto per incertezza dell'organo che lo ha emanato e conseguente nullità dello stesso;
2) mancanza del presupposto impositivo ( occuazione -detenzione ) ;
3) nullità dell'avviso di accertamento per omessa notifica dello schema d'atto in violazsione dell'art.
6- bis dello statuto .
Si è costituita in giudizio Resistente_1 srl per contestare la fondatezza della opposizione giudiziale.
All'odierna udienza il ricorso è stato introitato per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso ad avviso di questo giudicante non appare meritevole di positivo apprezzamento in ragione della infondatezza dei tre mezzi d'impugnazione ivi dedotti.
Non va condivisain primo liuogo la censura denunciata col motivo su 1) secondo cui vi sarebbe incertezza in ordine all'organo che ha emanato l'atto.
Si osserva che l'impugnato avviso di accertamento è stato adottato come si rileva dall'agevole lettura dell'atto, da Napoli Obettivo Valore srl. società deputata alla gestione dell'attività di accertamento e riscossione delle entrate del Comune di Napoli ed è sottoscritto dal dr Nominativo_1 , da ritenersi , fino a prova contraria, titolare del poter di rappresentenza all'esterno della predetta Società
E d'altra parte la qualità del sottoscrittore non è messa in discussione di talche non può non farsi riferiumento alla regula iuris della presunzione di legittimità della sottoscrizione apposta in calce all'atto de quo.
Va poi affrontata la questione, pure sollevata dalla parte ricorrente , circa la legittimazione o meno di Resistente_1 srl all'attività di accertamento e riscossione quale concessionaria di detto servizio.
La predetta ecceziione va però respinta alla luce delle previson recate dalla legge 21/2/2025 n. 15 lì dove con tale novella il legislatore all'art. 3 comma 14 septies ha in sostanza riconosciuto , sia pure a mò di sanatoria e in via interpretativa retroattiva la legittimità dell'affidamento del servizio di riscossione alla NOV srl con conseguente validità degli atti da essa emessi
Vero è che questa CGT con due ordinanze, variamente articolate, ha messo in forte discussione la costituzionalità della predetta norma , ma allo stato, in assenza di declaratoria di incostituzionalità delle stesa, il disposto legislativo va appilicato.
Nei sensi della sussitenza in capo a NOV srl della qualità di concessionario delle entrate per il preddetto Ente locale si pongono altre decisioni di questa CGT ( sez. 4 sentenza n. 18607/2025 del
3/11/2025) e questo giudicante ritiene di condividere tale orientamento esegetico .
Col motivo sub 2)parte ricorrente lamenta l'assenzadel presupposto oggettivo dell'imposione , ma ache tale doglianza non coglie nel segno.
la difesa del sig Ricorrente_1 afferma e dimostra che il medesimo risiede in Indirizzo_1 nell'annaulità di riferimento ( 2023 ( vdi certificato di residenzastorico ) e non già in Indirizzo_2. Indirizzo_3 ed inoltreè titolare di beni immobili tra cui non rientra quello di Indirizzo_4 cui afferisce la AR in contestazione.
Ebbene, è noto che il presuppostoper l'assoggettamento a AR è dato dalla detenzione o occuazione a vario titolo di locali suscettibili di produrre rifiuti e se così appare evidente che le circostanze addotte
( residenze e proprietà ) non vanno ad incidere sulla possibilità di detenere detti locali e non escludono il fatto della idoneità degli stessi a produrre rifiuti.
Decisiva comunque è la circostanza fatta rilevare documentente ex adverso che al predetto indirizzo di
Indirizzo_4 è attivata un utenza domestica di fornitiura di energia eletrica ( ENEL ) non solo per il 2023 , ma anche per precedeti annualità
Ora, come da preciso orientamento giurisprudenziale anche una sola utenza di rete è sufficiene a rivelare l'attittudine dei locali alla produzione di rifiuti e quindi con conseguente assoggettabilità a AR .
Va pure disattesa , infine, la censura di cui al terzo ed ultimo motivo con cui si lamenta la mancata notifica del preventiva notifica dello schema d'atto,
Invero, per i tributi come quello in esame avente specifica cadenza periodica e in relazione ai quali la liquidazione del dovuto è di agevole e pronta determinazione, senza che vi siano elementi di incertezza in punto di fatto, l'obbligo per la P.A. di notiziare in via preventiva il contribuente non appare configurabile.
Conclusivamente il ricorso , in quanto infondato, va respinto.
Avuto riguardo alla peculiarità delle vicenda in controvrsia, le spese di lite possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di Napoli in composizione monocratica cosi dispone: Rigetta il ricorso
Compensa le spese tra le parti
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
IG ANDREA, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18016/2025 depositato il 24/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia Spa - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_2
Napoli Obiettivo Resistente_1 S.r.l. - 17142801004
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 16650710131 AR 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1931/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Insiste per l accoglimento
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente, sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo AR anno 2023 emesso da Resistente_1 srl, per conto del Comune di Napoli e notificato l'1/9/2025 per un importo complessivo di euro 727, 00.
L'interessata ha dedotto a sostegno del proosto gravame i seguenti motivi :
1) illegittimità dell'atto per incertezza dell'organo che lo ha emanato e conseguente nullità dello stesso;
2) mancanza del presupposto impositivo ( occuazione -detenzione ) ;
3) nullità dell'avviso di accertamento per omessa notifica dello schema d'atto in violazsione dell'art.
6- bis dello statuto .
Si è costituita in giudizio Resistente_1 srl per contestare la fondatezza della opposizione giudiziale.
All'odierna udienza il ricorso è stato introitato per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso ad avviso di questo giudicante non appare meritevole di positivo apprezzamento in ragione della infondatezza dei tre mezzi d'impugnazione ivi dedotti.
Non va condivisain primo liuogo la censura denunciata col motivo su 1) secondo cui vi sarebbe incertezza in ordine all'organo che ha emanato l'atto.
Si osserva che l'impugnato avviso di accertamento è stato adottato come si rileva dall'agevole lettura dell'atto, da Napoli Obettivo Valore srl. società deputata alla gestione dell'attività di accertamento e riscossione delle entrate del Comune di Napoli ed è sottoscritto dal dr Nominativo_1 , da ritenersi , fino a prova contraria, titolare del poter di rappresentenza all'esterno della predetta Società
E d'altra parte la qualità del sottoscrittore non è messa in discussione di talche non può non farsi riferiumento alla regula iuris della presunzione di legittimità della sottoscrizione apposta in calce all'atto de quo.
Va poi affrontata la questione, pure sollevata dalla parte ricorrente , circa la legittimazione o meno di Resistente_1 srl all'attività di accertamento e riscossione quale concessionaria di detto servizio.
La predetta ecceziione va però respinta alla luce delle previson recate dalla legge 21/2/2025 n. 15 lì dove con tale novella il legislatore all'art. 3 comma 14 septies ha in sostanza riconosciuto , sia pure a mò di sanatoria e in via interpretativa retroattiva la legittimità dell'affidamento del servizio di riscossione alla NOV srl con conseguente validità degli atti da essa emessi
Vero è che questa CGT con due ordinanze, variamente articolate, ha messo in forte discussione la costituzionalità della predetta norma , ma allo stato, in assenza di declaratoria di incostituzionalità delle stesa, il disposto legislativo va appilicato.
Nei sensi della sussitenza in capo a NOV srl della qualità di concessionario delle entrate per il preddetto Ente locale si pongono altre decisioni di questa CGT ( sez. 4 sentenza n. 18607/2025 del
3/11/2025) e questo giudicante ritiene di condividere tale orientamento esegetico .
Col motivo sub 2)parte ricorrente lamenta l'assenzadel presupposto oggettivo dell'imposione , ma ache tale doglianza non coglie nel segno.
la difesa del sig Ricorrente_1 afferma e dimostra che il medesimo risiede in Indirizzo_1 nell'annaulità di riferimento ( 2023 ( vdi certificato di residenzastorico ) e non già in Indirizzo_2. Indirizzo_3 ed inoltreè titolare di beni immobili tra cui non rientra quello di Indirizzo_4 cui afferisce la AR in contestazione.
Ebbene, è noto che il presuppostoper l'assoggettamento a AR è dato dalla detenzione o occuazione a vario titolo di locali suscettibili di produrre rifiuti e se così appare evidente che le circostanze addotte
( residenze e proprietà ) non vanno ad incidere sulla possibilità di detenere detti locali e non escludono il fatto della idoneità degli stessi a produrre rifiuti.
Decisiva comunque è la circostanza fatta rilevare documentente ex adverso che al predetto indirizzo di
Indirizzo_4 è attivata un utenza domestica di fornitiura di energia eletrica ( ENEL ) non solo per il 2023 , ma anche per precedeti annualità
Ora, come da preciso orientamento giurisprudenziale anche una sola utenza di rete è sufficiene a rivelare l'attittudine dei locali alla produzione di rifiuti e quindi con conseguente assoggettabilità a AR .
Va pure disattesa , infine, la censura di cui al terzo ed ultimo motivo con cui si lamenta la mancata notifica del preventiva notifica dello schema d'atto,
Invero, per i tributi come quello in esame avente specifica cadenza periodica e in relazione ai quali la liquidazione del dovuto è di agevole e pronta determinazione, senza che vi siano elementi di incertezza in punto di fatto, l'obbligo per la P.A. di notiziare in via preventiva il contribuente non appare configurabile.
Conclusivamente il ricorso , in quanto infondato, va respinto.
Avuto riguardo alla peculiarità delle vicenda in controvrsia, le spese di lite possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di Napoli in composizione monocratica cosi dispone: Rigetta il ricorso
Compensa le spese tra le parti