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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Enna, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Enna |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 24/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 1, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CAPIZZI PE, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 721/2025 depositato il 01/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Enna
elettivamente domiciliato presso sic.contenzioso@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29480202500003509000 TARI 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 9/2026 depositato il
19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso emarginato in epigrafe, Ricorrente_1, nato a [...] il Data nascita_1, codice fiscale (CF_Ricorrente_1) e Indirizzo_1, rappresentato e difeso come in atti, proponeva ricorso contro l' Agenzia delle Entrate – Riscossione Direzione Di Enna, in persona del suo rappresentante legale pro tempore, Indirizzo_2 per l'annullamento della comunicazione preventiva di fermo amministrativo - documento n. 29480202500003509000, (limitatamente) alla cartella di pagamento n 29420110008120823000, pari ad € 415,44 relativa al presunto mancato pagamento della TARI per l'annualità 2010.
Parte ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato per i seguenti motivi:
- Omessa notifica degli atti prodromici al preavviso di fermo amministrativo
- Nullità delle pretese creditorie per intervenuta decadenza e prescrizione ex art. 2948 c.c.
Nella contumacia dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, ritualmente citata in giudizio, il ricorso all'udienza del 13 gennaio 2026 veniva posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione giuridica posta a giudizio di questa Corte ha per oggetto l'annullamento della comunicazione preventiva di fermo amministrativo - documento n. 29480202500003509000, (limitatamente) alla cartella di pagamento n 29420110008120823000, pari ad € 415,44 relativa al presunto mancato pagamento della TARI per l'annualità 2010.
Questo Giudice rileva che il ricorrente con il ricorso oggetto del presente giudizio impugna la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29480202500003509000, contenente a sua volta la cartella di pagamento n. 29420110008120823000 (oggetto d'impugnazione), pari ad € 415,44 relativa al presunto mancato pagamento della TARI per l'annualità 2010.
Il ricorrente limita, pertanto, le eccezioni di illegittimità dell'atto impugnato con riferimento esclusivamente alla prodromica cartella di pagamento n. 29420110008120823000 (oggetto d'impugnazione) come espressamente da egli stesso affermato nell'atto introduttivo del presente giudizio.
La c Corte rileva che tra i motivi dedotti in ricorso quello relativo alla omessa notifica della prodromica cartella di pagamento n. 29420110008120823000 alla comunicazione preventiva di preavviso di fermo amministrativo risulta assorbente rispetto agli altri che, pertanto, in applicazione del principio della ragione più liquida non necessitano di autonomo e separato scrutinio (cfr. Cass. Civ., ord. n. 26214/2022; Cass.
Civ., ord. n. 9309/2020; Cass. Civ., ord. n. 363/2019;Cass. Civ., ord. n. 11458/2018; Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass.Civ. n. 9936/2014).
Il motivo è fondato e, pertanto. va accolto.
Ed invero, l'Agenzia delle Entrate Riscossione, pur avendo indicato nell'atto oggi impugnato la data della notifica ( 22.12.2012 ) della cartella di pagamento n. 29420110008120823000 , non ha fornito la prova di tale notifica. La mancanza della prova dell'avvenuta notifica di tale cartella di pagamento , quale presupposto necessario ed indispensabile del procedimento notificatorio, rende nulla la pretesa impositiva dell'Ente esattore.
Ed invero, dall'esame degli atti del fascicolo processuale , non si evince la prova della notifica di tali avvisi di accertamento come descritti e annotati in ciascuna delle ingiunzioni di pagamento oggi avversate.
Il mancato assolvimento di tale onere dell'avvenuta notifica degli atti prodromici costituisce vizio di illegittimità della pretesa tributaria che, pertanto, va annullata.
Infatti, secondo il principio del corretto procedimento, la mancata e corretta notifica di una imposizione tributaria, inficia gli atti successivi determinando la nullità degli stessi.
Risulta ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale, in applicazione del principio del rispetto di una sequenza procedimentale, secondo cui l'omissione della notifica di un atto precedente quale la cartella di pagamento e\o l'avviso di accertamento, costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato ( Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sentenza n. 10012 del 15 aprile 2021 ).
In altri termini e in conclusione, la mancata prova della notifica dell'atto prodromico – come nel caso a mani – costituisce vizio di legittimità di tale atto che si propaga alla consequenziale comunicazione preventiva di fermo amministrativo ingiunzione di pagamento che viene irrimediabilmente inficiata per nullità derivata
( cfr. Cass. – Cic. Sent. Sez 5, n. 12832/2022 ).
La mancata costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, sebbene ritualmente citata, non ha consentito a questa Corte di avere ulteriori e diversi elementi in ordine alle statuizioni assunte in sentenza.
Alla luce di quanto sopra evidenziato, la Corte ritiene il ricorso meritevole di accoglimento parziale limitatamente alla cartella di pagamento n. 29420110008120823000 e , in tali limiti, statuisce l'annullamento dell'atto impugnato che viene , invece, confermato in ogni altra sua parte.
Alle luce delle statuizioni assunte da questo Giudice, sussistono congrue ragioni per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Enna, in composizione monocratica, accoglie parzialmente il ricorso limitatamente alla presupposta cartella di pagamento n. 29420110008120823000 .
Conferma in ogni altra sua parte l'atto impugnato. Compensa le spese processali tra parte ricorrente e l'Agenzia delle Entrate Riscossione. Così deciso in Enna, nella Camera di consiglio del 13 gennaio 2026.
IL GIUDICE Giuseppe Capizzi.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 1, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CAPIZZI PE, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 721/2025 depositato il 01/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Enna
elettivamente domiciliato presso sic.contenzioso@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29480202500003509000 TARI 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 9/2026 depositato il
19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso emarginato in epigrafe, Ricorrente_1, nato a [...] il Data nascita_1, codice fiscale (CF_Ricorrente_1) e Indirizzo_1, rappresentato e difeso come in atti, proponeva ricorso contro l' Agenzia delle Entrate – Riscossione Direzione Di Enna, in persona del suo rappresentante legale pro tempore, Indirizzo_2 per l'annullamento della comunicazione preventiva di fermo amministrativo - documento n. 29480202500003509000, (limitatamente) alla cartella di pagamento n 29420110008120823000, pari ad € 415,44 relativa al presunto mancato pagamento della TARI per l'annualità 2010.
Parte ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato per i seguenti motivi:
- Omessa notifica degli atti prodromici al preavviso di fermo amministrativo
- Nullità delle pretese creditorie per intervenuta decadenza e prescrizione ex art. 2948 c.c.
Nella contumacia dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, ritualmente citata in giudizio, il ricorso all'udienza del 13 gennaio 2026 veniva posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione giuridica posta a giudizio di questa Corte ha per oggetto l'annullamento della comunicazione preventiva di fermo amministrativo - documento n. 29480202500003509000, (limitatamente) alla cartella di pagamento n 29420110008120823000, pari ad € 415,44 relativa al presunto mancato pagamento della TARI per l'annualità 2010.
Questo Giudice rileva che il ricorrente con il ricorso oggetto del presente giudizio impugna la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29480202500003509000, contenente a sua volta la cartella di pagamento n. 29420110008120823000 (oggetto d'impugnazione), pari ad € 415,44 relativa al presunto mancato pagamento della TARI per l'annualità 2010.
Il ricorrente limita, pertanto, le eccezioni di illegittimità dell'atto impugnato con riferimento esclusivamente alla prodromica cartella di pagamento n. 29420110008120823000 (oggetto d'impugnazione) come espressamente da egli stesso affermato nell'atto introduttivo del presente giudizio.
La c Corte rileva che tra i motivi dedotti in ricorso quello relativo alla omessa notifica della prodromica cartella di pagamento n. 29420110008120823000 alla comunicazione preventiva di preavviso di fermo amministrativo risulta assorbente rispetto agli altri che, pertanto, in applicazione del principio della ragione più liquida non necessitano di autonomo e separato scrutinio (cfr. Cass. Civ., ord. n. 26214/2022; Cass.
Civ., ord. n. 9309/2020; Cass. Civ., ord. n. 363/2019;Cass. Civ., ord. n. 11458/2018; Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass.Civ. n. 9936/2014).
Il motivo è fondato e, pertanto. va accolto.
Ed invero, l'Agenzia delle Entrate Riscossione, pur avendo indicato nell'atto oggi impugnato la data della notifica ( 22.12.2012 ) della cartella di pagamento n. 29420110008120823000 , non ha fornito la prova di tale notifica. La mancanza della prova dell'avvenuta notifica di tale cartella di pagamento , quale presupposto necessario ed indispensabile del procedimento notificatorio, rende nulla la pretesa impositiva dell'Ente esattore.
Ed invero, dall'esame degli atti del fascicolo processuale , non si evince la prova della notifica di tali avvisi di accertamento come descritti e annotati in ciascuna delle ingiunzioni di pagamento oggi avversate.
Il mancato assolvimento di tale onere dell'avvenuta notifica degli atti prodromici costituisce vizio di illegittimità della pretesa tributaria che, pertanto, va annullata.
Infatti, secondo il principio del corretto procedimento, la mancata e corretta notifica di una imposizione tributaria, inficia gli atti successivi determinando la nullità degli stessi.
Risulta ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale, in applicazione del principio del rispetto di una sequenza procedimentale, secondo cui l'omissione della notifica di un atto precedente quale la cartella di pagamento e\o l'avviso di accertamento, costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato ( Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sentenza n. 10012 del 15 aprile 2021 ).
In altri termini e in conclusione, la mancata prova della notifica dell'atto prodromico – come nel caso a mani – costituisce vizio di legittimità di tale atto che si propaga alla consequenziale comunicazione preventiva di fermo amministrativo ingiunzione di pagamento che viene irrimediabilmente inficiata per nullità derivata
( cfr. Cass. – Cic. Sent. Sez 5, n. 12832/2022 ).
La mancata costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, sebbene ritualmente citata, non ha consentito a questa Corte di avere ulteriori e diversi elementi in ordine alle statuizioni assunte in sentenza.
Alla luce di quanto sopra evidenziato, la Corte ritiene il ricorso meritevole di accoglimento parziale limitatamente alla cartella di pagamento n. 29420110008120823000 e , in tali limiti, statuisce l'annullamento dell'atto impugnato che viene , invece, confermato in ogni altra sua parte.
Alle luce delle statuizioni assunte da questo Giudice, sussistono congrue ragioni per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Enna, in composizione monocratica, accoglie parzialmente il ricorso limitatamente alla presupposta cartella di pagamento n. 29420110008120823000 .
Conferma in ogni altra sua parte l'atto impugnato. Compensa le spese processali tra parte ricorrente e l'Agenzia delle Entrate Riscossione. Così deciso in Enna, nella Camera di consiglio del 13 gennaio 2026.
IL GIUDICE Giuseppe Capizzi.