Ordinanza cautelare 24 gennaio 2024
Ordinanza collegiale 7 ottobre 2025
Sentenza 2 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 02/02/2026, n. 1960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1960 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01960/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00071/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 71 del 2024, proposto da
Brando 10 S.a.s. di FF ND & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Guido Settimj, Ettore Nesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Emmolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della Determinazione Dirigenziale prot. n. CM/35855/2023 del 13 aprile 2023 (doc. n. 5), adottata dal Municipio Roma VIII-Direzione Tecnica P.O. Gestione e coordinamento Sportello Unico Attività Produttive – Servizio Gestione e Coordinamento Sportello Unico Attività Produttive Ufficio Osp e Cap, trasmessa il 30 ottobre 2023 con nota prot. n. CM/2023/104931 (doc. n. 6), recante ad oggetto «Diniego concessione temporanea di suolo pubblico – Emergenza COVID-19 ampliamento di occupazione suolo pubblico permanente già assentita con D.D. CM/1383 del 29/07/2022, nei confronti di BRANDO10 S.A.S. DI FF AN e C. in viale Giustiniano Imperatore n.51/53/55 ang. Largo L. da Vinci n.8/9»;
- della nota prot. n. CM/2023/10493 del 30 ottobre 2023 (doc. n. 6), adottata dal Municipio VIII - (EX XI) -U.O. Servizi Al Territorio - Gestione Sportelli Unici, recante ad oggetto «Trasmissione provvedimento diniego per istanza rilascio nuova concessione per ampliamento occupazione suolo pubblico - emergenza covid-19 del 26/07/2022 Prot. n. CM/2022/69255»;
- della nota della Polizia Locale prot. VM/6 1135 del 24 ottobre 2022, menzionata nella Determinazione Dirigenziale rep. n. CA/4113 del 13 aprile 2023 e non conosciuta;
- di ogni altro atto, parere o provvedimento non conosciuto che sia presupposto e/o conseguenza della Determinazione Dirigenziale prot. n. CM/35855/2023 del 13 aprile 2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Vista l’ordinanza cautelare n. 269 del 2024;
Vista l’ordinanza collegiale n. 17203 del 2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2026 la dott.ssa IA IA LI;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Parte ricorrente, che svolge attività di somministrazione di cibi e bevande in un locale ubicato a Roma, in Viale Giustiniano Imperatore n. 51 e n. 53 nonché in Largo Leonardo da Vinci n. 8 e n. 9, ha chiesto l’annullamento del diniego di rilascio della richiesta concessione per ampliamento occupazione suolo pubblico - emergenza Covid-19, adottato da Roma Capitale con nota del 13 aprile 2023.
2. Il diniego si fonda su una duplice motivazione: l’occupazione oggetto dell’istanza «andrebbe parzialmente a ricadere su area a zig-zag che chi di dovere dovrà realizzare prima della fermata TPL, in luogo dell’area destinata ad accogliere i cassonetti AMA» e «andrebbe, in parte, in contrasto con l’art. 158, lettera f del Codice della Strada, ove viene prescritto che non si possa sostare (e quindi occupare in alcun modo) a meno di cinque metri dall’intersezione stradale”.
3. È in primo luogo contestata la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, in quanto la società ricorrente avrebbe partecipato al procedimento amministrativo interloquendo con l’amministrazione su questioni diverse (la presenza dei cassonetti AMA) rispetto a quelle resesi poi determinanti ai fini dell’impugnato provvedimento di diniego.
4. Il diniego, poi, si baserebbe su un fatto inesistente al momento della sua adozione, vale a dire la realizzazione di un’area “a zig zag”, e neppure si comprenderebbe quando essa sarà realizzata né quale sarebbe l’atto o il provvedimento che ne abbia disposto la creazione proprio in corrispondenza dell’area che la Società ricorrente ha chiesto di occupare.
5. Inoltre, il provvedimento sarebbe illegittimo in quanto l’area della quale si è chiesta l’occupazione ricadrebbe a distanza di sei metri dall’intersezione stradale e non a meno di cinque, come indicato nel diniego, e l’amministrazione non avrebbe accertato e documentato tale distanza. Comunque, l’art. 158 lettera f) Codice della Strada porrebbe un tendenziale divieto di sosta o di fermata a meno di 5 metri dall’intersezione stradale, poiché è fatta salva «ogni diversa segnalazione» e Roma Capitale avrebbe omesso di valutare, nel concreto, se detta distanza potrebbe essere ridotta nel caso di specie, senza pregiudizio per la sicurezza dei singoli.
6. Infine, non sarebbero state esplicitate le ragioni del diniego dell’ampliamento richiesto sul marciapiede esterno antistante i civici 51 e 53 di v.le G. Imperatore, essendo esposte nel provvedimento impugnato solo quelle riferibili all’ampliamento relativo civici n. 8 e 9 di largo L. da Vinci.
7. Roma Capitale si è costituita in giudizio e, nel chiedere la reiezione del ricorso, ha anche rilevato che la ricorrente era venuta a conoscenza del diniego già in data 14.4.2023, a seguito della pec trasmessa all’indirizzo di posta elettronica del tecnico di fiducia.
8. Alla camera di consiglio del 23 gennaio 2024 la domanda cautelare è stata accolta attraverso l’ordine di riesame del provvedimento impugnato, in ragione della contraddittorietà tra la motivazione del diniego e l’iter istruttorio seguito e, in particolare, con i motivi di rigetto comunicati in fase procedimentale alla interessata. È stata altresì disposta la sospensione dell’efficacia del provvedimento sino alla camera di consiglio del 19 marzo 2024.
9. Con nota depositata in giudizio il 15 marzo 2024, Roma Capitale ha fatto presente che, a seguito del riesame, erano stati confermati i motivi ostativi alla concessione richiesta e che con provvedimento del 29 gennaio 2024 era stata rilasciata una nuova concessione di suolo pubblico sul marciapiede, in accoglimento seppur parziale dell’istanza rigettata.
10. Alla camera di consiglio del 19 marzo 2024 i difensori di parte ricorrente hanno rinunciato alla domanda cautelare.
11. A seguito dell’udienza del 24 settembre 2025, il Collegio ha rilevato una possibile causa di improcedibilità del ricorso, in quanto la concessione del 29 gennaio 2024, lungo i lati interni del marciapiede, «è avvenuta in accoglimento della domanda presentata da parte ricorrente in data 15 novembre 2023, la presentazione della quale, in assenza di apposita riserva, allo stato non menzionata e non documentata, importa la dismissione dell’interesse dell’accoglimento della precedente istanza di concessione di occupazione in ampliamento (lungo i lati esterni dei detti marciapiedi), il cui diniego è oggetto del ricorso in esame». È stato, pertanto, assegnato, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., il termine di venti giorni alle parti per presentare memorie vertenti sulla questione rilevata d’ufficio.
Nella propria memoria, Roma Capitale ha ribadito che parte ricorrente, nel formulare la domanda di occupazione di suolo pubblico accolta con provvedimento del 29 gennaio 2024, non aveva apposto alcuna riserva.
Parte ricorrente ha sostenuto che non fosse necessario che la seconda domanda di OSP fosse presentata “con riserva” per evitare una implicita rinuncia alla prima istanza, stante la differenza tra le due domande in esame. Aggiunge che sarà suo onere rinunciare al secondo titolo ottenuto il 29 gennaio 2024, in caso di annullamento del provvedimento impugnato e di accoglimento – all’esito del riesame – della domanda OSP presentata il 26 luglio 2022. Aggiunge, comunque, di avere interesse all’accertamento dell’illegittimità del diniego impugnato ai fini risarcitori, ai sensi e per gli effetti dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm.
12. All’udienza del 21 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
13. Preliminarmente si osserva che il ricorso è stato presentato tempestivamente, in quanto il diniego impugnato è stato comunicato alla società il 30 ottobre 2023 e il gravame notificato il 29 dicembre 2023. Per costante giurisprudenza, la parte che intenda eccepire la tardività dell'impugnazione ha l'onere di fornire la prova rigorosa che il ricorrente abbia avuto piena conoscenza dei provvedimenti impugnati in un momento anteriore al sessantesimo giorno antecedente la notifica del ricorso (Cons. Stato, sez. II, 2 febbraio 2022, n. 721), circostanza che non si è verificata nel presente giudizio, ove Roma Capitale si è limitata a fare riferimento alla trasmissione del diniego, in data 14 aprile 2023, al “tecnico di fiducia” della società, presso il quale tuttavia non risulta che essa avesse eletto domicilio.
14. Il ricorso, tuttavia, è divenuto improcedibile a seguito del rilascio della concessione di OSP del 29 gennaio 2024.
La richiesta di concessione in questione, alla quale non è stata apposta alcuna nota di “riserva”, risulta parzialmente differente - per ubicazione e complessiva dimensione dell’area da occupare - da quella oggetto della presente controversia. Tuttavia, anche questa seconda istanza è qualificata come richiesta di “ampliamento” dell’OSP di cui parte ricorrente già godeva in forza della determina di Roma Capitale del 21 luglio 2022.
Pertanto, avendo già ottenuto l’ampliamento della propria OSP, parte ricorrente non può più ottenere il bene della vita anelato, vale a dire l’accoglimento dell’istanza oggetto del diniego.
15. Alla luce dell’interesse manifestato dalla parte ricorrente, a eventuali fini risarcitori, all’accertamento dell’illegittimità del diniego, vanno comunque scrutinate le censure prospettate nel gravame.
Esse sono fondate, limitatamente alla denunciata carenza di istruttoria, nella misura in cui gli elementi fattuali posti alla base del diniego non risultano adeguatamente dimostrati nella loro consistenza.
Va preliminarmente chiarito che ciascuno dei due fattori sui quali si fonda il diniego è in sé sufficiente a impedire il rilascio della concessione, trattandosi in entrambi i casi di vincoli posti a tutela della sicurezza stradale e rispetto ai quali l’interesse del privato all’occupazione dell’area è recessiva.
Tuttavia, Roma Capitale non fornito alcuna evidenza, tanto nel corso del procedimento né a seguito del riesame ordinato in fase cautelare, dell’esistenza delle circostanze impeditive dell’accoglimento dell’istanza.
Segnatamente, non è presente documentazione dalla quale evincere che in prossimità o in corrispondenza dell’area in questione fosse prevista la realizzazione di un’area “a zig zag” prima della fermata TPL, né quale fosse la sua collocazione.
Parimenti, non risulta documentato che l’occupazione sarebbe ricaduta a una distanza inferiore di cinque metri dall’intersezione stradale.
Per completezza, va rilevato che non è fondato l’ultimo motivo di impugnazione, relativo alla circostanza che nel provvedimento impugnato Roma Capitale aveva esplicitato solamente le ragioni ostative all’occupazione dell’area sulla carreggiata posta in corrispondenza ai civici n. 8 e 9 di largo L. da Vinci, e non anche quella relative all’occupazione richiesta sul lato esterno del marciapiede, in prossimità dei civici 51 e 53 di v.le G. Imperatore.
L’istanza presentata, infatti, faceva riferimento in maniera unitaria all’ampliamento dell’occupazione su entrambe le aree e l’amministrazione non avrebbe potuto procedere a un accoglimento parziale della domanda, in assenza di una rettifica da parte della società istante.
16. In conclusione, entro questi limitati termini relativi al difetto di istruttoria, va accertata l’illegittimità del diniego impugnato.
17. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di Roma Capitale nella misura quantificata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando:
- dichiara l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
- accerta, ai sensi e nei limiti di cui in motivazione, l’illegittimità della Determinazione Dirigenziale di Roma Capitale prot. n. CM/35855/2023 del 13 aprile 2023.
Condanna Roma Capitale al pagamento delle spese di lite, in misura pari a euro 2.000,00, oltre oneri accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
Achille Sinatra, Consigliere
IA IA LI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA IA LI | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO