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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 28/06/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- sezione prima - in composizione monocratica, nella persona del Dott. Dario Colasanti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 363 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 R.G. promossa da
(c.f. ), nato a [...], il Parte_1 C.F._1
21.11.1980 ed ivi residente in [...] – con il patrocinio degli
Avv.ti CHIARA NECCHI e GIUSEPPE BORGONOVO, ricorrente; contro
(c.f. Controparte_1
) – con il patrocinio dell'avv. IRENE VINCI, P.IVA_1
resistente; che hanno reso le seguenti
CONCLUSIONI
RICORRENTE
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale o in subordine la responsabilità extra contrattuale della nella causazione Controparte_2 dell'evento dannoso per cui è lite, e per l'effetto condannarla al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi, dal ricorrente Parte_1 nella misura di €.25.980,55= o nella diversa maggiore o minor somma che risulterà all'esito del giudizio, con rivalutazione monetaria e interessi compensativi nella misura equitativamente determinata dal giudice dal dovuto al saldo effettivo.
IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio e della procedura di consulenza tecnica preventiva ex art.696 bis esperita avanti al Tribunale di Lecco, spese generali
15%, C.A. e IVA come per Legge.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si insiste per l'ammissione della prova per testi già articolata in propri atti relativamente ai capitoli 2, 5, 7, 8, 9, da 13 a 18, 20 e 23, con i testi già indicati.
RESISTENTE
Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito.
1) In via preliminare ed in via istruttoria, ci si oppone alla richiesta di acquisizione della C.T.U. espletata nel giudizio ex art. 696 bis c.p.c., Tribunale di Lecco – R.G.
n. 2284/2021, essendo per contro necessario un rinnovo dell'elaborato per tutte le criticità esposte dalla parte resistente;
2) Nel merito ed in via principale, accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa del ricorrente in fatto e in diritto e, per l'effetto, rigettarla in toto, per
l'insussistenza di condotte colpose ed omissive ascrivibili alla resistente. Con vittoria di spese e competenze di lite;
3) In via subordinata, con riserva di gravame, nella non creduta ipotesi in cui si ritenesse ravvisabile un qualsivoglia comportamento colposo ed omissivo ascrivibile all' , limitare la condanna negli stretti limiti del giusto e CP_1 provato. Con vittoria di spese e competenze di lite;
IN VIA ISTRUTTORIA, in ragione delle criticità dell'elaborato di cui al procedimento ex art. 696 bis c.p.c., si chiede di procedere al rinnovo della CTU medico legale, disponendo, in subordine la chiamata a chiarimenti degli Ausiliari
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Svolgimento del processo. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato il
10.2.2023, ha chiesto all'intestato Tribunale di Parte_1
accertare la responsabilità contrattuale o extracontrattuale dell
[...]
per i danni, patrimoniali Controparte_1
e non patrimoniali, subiti in conseguenza del soccorso non adeguato da
2 quest'ultima fornito, la sera del giorno 11.7.2020, alle ore 20.55, dopo essere stato punto da un vespa mentre si trovava all'interno della stalla ubicata nei pressi dell'abitazione del proprio padre, sig. sita in Lecco Persona_1
via Monterobbio n. 36, h.
A sostegno delle proprie ragioni, l'attore riferisce di avere prontamente chiamato, alle ore 21.03, il numero 112, e di avere richiesto un intervento urgente, informando l'operatore di avere sofferto, in passato, di una grave reazione allergica anafilattica.
Il sig. iferisce, inoltre, di avere perso i sensi una volta conclusa la Pt_1
chiamata e di essere stato aiutato dal proprio padre, ivi presente insieme allo zio, sig. il quale, recatosi in strada al fine di facilitare Persona_2
l'arrivo dei soccorsi, ha accolto il personale volontario dell'ambulanza, giunto in loco in codice giallo, alle ore 21.21.
Nel ricorso si legge, inoltre che, a seguito del rinvenimento in stato di incoscienza, “con respiro difficoltoso con sintomatologia da shock anafilattico”, i soccorritori hanno richiesto, in codice rosso, un mezzo
“avanzato MSA”, con medico specialista e infermiere professionale, posticipando, in tal modo di ulteriori venti minuti l'espletamento delle pratiche di rianimazioni necessarie. Ed infatti, come dedotto dal ricorrente, solo alle ore 21.42, il personale medico ed infermieristico, raggiunta l'abitazione attorea, ha provveduto a prestare le cure necessarie, mediante la somministrazione di cortisone, adrenalina e antistaminico, nonché mediante intubazione orotracheale con ossigeno ad alte dosi, e successivo ricovero verso le ore 22.52, presso l'Ospedale di Lecco, ove il sig. è stato Pt_1
ricoverato d'urgenza in prima rianimazione, per poi essere trasferito in medicina generale per il prosieguo della terapia e, infine, dimesso il 15.7.2020 con la diagnosi di “shock anafilattico con ACC (ovvero arresto cardio circolatorio) da punture di vespa”.
3 Il ricorrente riferisce inoltre che, dopo la dimissione, a causa del persistere di sintomi quali tremori, disquilibrio, senso di instabilità, impaccio motorio e perdita di sicurezza nei movimenti, e visto l'insorgere di affaticamento in concomitanza con la ripresa del proprio lavoro di operaio edile, si è sottoposto ad ulteriori accertamenti neurologici, tra cui esame neurologico, doppler transcranico e RMN dell'encefalo, all'esito dei quali gli è stato ulteriormente diagnosticato un “danno anossico-ischemico nei nuclei della base, che coinvolgono il lentiforme ed il caudato”.
Il sig. ritenuta l'odierna resistente responsabile dei danni subiti Pt_1
per avere ritardato l'intervento del personale sanitario d'emergenza, ha promosso ricorso per Consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis cpc e, successivamente il procedimento di mediazione, conclusosi con verbale negativo. I CTU nominati dal Tribunale, dott. e dott. Persona_3 [...]
, hanno accertato che “applicando la regola del più probabile che non, Per_4
se dalla centrale operativa del 118 fosse stata inviata un'ambulanza con medico ed infermiere al momento della prima chiamata non si sarebbero avuti danni o si sarebbero avuti danni di minima entità da ipoperfusione cerebrale, sicuramente di entità inferiore a quelli verificati a carico del periziato”. Inoltre, l'ATP si è concluso con l'accertamento di un danno biologico da invalidità permanente nella misura dell'8,5% e che, in caso di intervento tempestivo, il danno alla sua persona sarebbe stato contenuto entro la misura del 3,5%.
In ordine alla personalizzazione del danno, il ricorrente allega di avere subito ripercussioni, sia sul piano della vita personale e dell'attività sportiva pratica
(tiro al piattello a livello agonistico), sia sul piano dell'attività lavorativa, ed ha pertanto incardinato il presente giudizio, nelle forme del rito sommario, chiedendo l'acquisizione degli atti della consulenza tecnica preventiva e, nel merito, che controparte sia condannata al pagamento di un risarcimento danni pari ad € 25.980,55.
4 Costituendosi in giudizio con memoria del 7.4.2023, l'
[...]
eccependo in via Controparte_1
preliminare l'inammissibilità della domanda svolta con ricorso ex art. 702 bis
c.p.c. ed opponendosi alla richiesta di acquisizione della CTU espletata nel giudizio ex art. 696 bis c.p.c., ha chiesto che sia rigettata la domanda attorea per infondatezza della pretesa, e, in subordine, che la condanna sia limitata
“negli stretti limiti del giusto e provato”.
Parte resistente, premesso infatti che la causa richiede un accertamento non sommario, sostiene che il sig. on abbia dato provato del nesso di Pt_1
causalità “fra l'aggravamento della situazione patologica, o l'insorgenza di nuove patologie, e la condotta del sanitario” e che, in ogni caso, non siano ravvisabili elementi di colpa medica a carico del proprio personale.
AREU rileva, infatti, che le risposte rese dal ricorrente alle domande dell'operatore del 118 “hanno permesso di classificare le” sue “condizioni cliniche come necessitanti di intervento di ambulanza in codice di priorità giallo: intervento indifferibile-urgente su paziente con compromissione di almeno una funzione vitale” e che solo all'arrivo dell'ambulanza, alle ore
21.21, il paziente è stato rinvenuto “in condizioni da codice rosso”, con conseguente allertamento, alle ore 21.23, dell'automedica “per gestione avanzata ALS”; automedica arrivata in loco alle ore 21.40, mentre era in corso una gestione efficiente dello stato di shock.
La resistente riferisce, inoltre, che correttamente al sig. ono state Pt_1
applicate le procedure “ALS con intubazione tracheale, cortisonici, adrenalina, defibrillazione per tachicardia ventricolare e liquidi parenterali”, prima del suo trasporto presso la rianimazione dell'ospedale di Lecco, in ventilazione meccanica e stabilità delle condizioni circolatorie alle ore 22.23.
Secondo la difesa di , contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, la CP_1
lamentata sintomatologia neurologica non può che essere “la conseguenza di una ipoperfusione cerebrale da ipotensione prolungata comparsa in seguito
5 allo shock anafilattico”, non essendo noto quando sono cominciati i sintomi ed essendo stata praticata un'efficace rianimazione cardio polmonare dal personale volontario intervenuto per primo presso il domicilio del ricorrente;
circostanza – a suo dire – dimostrata dal fatto che “i parametri vitali rilevati all'arrivo dell'automedica indicavano che il paziente non era più in arresto cardiaco (semmai lo fosse stato)”.
Secondo la resistente, “la sintomatologia neurologica accusata dal paziente” deve pertanto essere messa “in nesso causale con le alterazioni circolatorie avvenute durante lo shock anafilattico” e non può essere attribuita ai tempi di intervento e alle procedure applicate, come argomentato anche dai propri
CTP, le cui osservazione ritiene non siano state adeguatamente riscontrate dai periti incaricati dal Tribunale.
In punto di quantum debeatur, contesta i criteri operati dal ricorrente CP_1
nella liquidazione del danno, non avendo applicato le tabelle di cui al codice delle assicurazioni private, come richiamato dall'art. 7, co. 4, della L.
24/2017, ed avendo richiesto la personalizzazione, pur in assenza di conseguenze dannose del tutto anomale (in ogni caso, non ricomprese nell'alveo delle c.d. Micropermanenti), e un importo eccessivo a titolo di danno patrimoniale.
Parte resistente ritiene, infine, che non debbano essere liquidate a controparte le spese di CTP e le spese legali del giudizio ex art. 696 bis c.p.c., poiché
“poste per legge a carico delle parti ricorrenti”.
All'udienza del 21.4.2023, questo Giudice, ritenuta necessaria un'istruttoria non sommaria della causa, ha disposto il mutamento del rito, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. e disponendo l'acquisizione del fascicolo di Consulenza Tecnica Preventiva.
La causa è stata pertanto istruita mediante l'assunzione delle prove orali ammesse e, rigettata la richiesta di rinnovazione della CTU formulata dalla
6 resistente, previa precisazione delle conclusioni e concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., è stata trattenuta in decisione.
2. Infondatezza delle istanze istruttorie. Questo Tribunale, con ordinanza del 27.9.2023, ha ritenuto di ammettere solo alcuni dei capitoli di prova dedotti dal ricorrente, escludendo quelli restanti poiché superflui al fine del decidere o comunque irrilevanti.
Tali prove, infatti, oltre a riguardare circostanze non oggetto di contestazione
(quali quelle riguardanti il momento di rientro del ricorrente presso l'abitazione prima della chiamata al 118 e la presenza del padre in tale circostanza, v. capitoli 2 e 5 ricorso), appaiono superflue ai fini del decidere
(come la supervisione dello zio in occasione dell'arrivo dell'ambulanza e gli eventuali problemi di accesso all'abitazione del mezzo di soccorso), o comunque documentali (capitolo 13, ricorso) e sovrabbondanti (capitoli da 13
a 18, 20 e 23, ricorso). Si deve, pertanto, ribadire l'irrilevanza delle prove di cui è stata rinnovata la richiesta di assunzione in sede di precisazione delle conclusioni da Pt_1
Quanto alla reiterata richiesta di rinnovo della CTU, si ribadiscono le argomentazioni già spese all'udienza del 27.9.2023, ritenendo l'elaborato predisposto dal dott. e dal dott. già approfonditamente Per_4 Per_3
motivato, anche laddove replica alle osservazioni dei CTP.
3. Accertamento dei fatti. I fatti narrati dal ricorrente trovano sostanziale conferma nelle allegazioni di AREU e nella documentazione versata in atti
(cfr. doc. 1 “cartella clinica”, e doc. 5 “scheda missione”, fascicolo ricorrente;
docc. B “schede di missione”, C e D, “relazioni di soccorso”, fascicolo resistente), dalla quale si evince, in particolare, la scansione temporale dell'intervento operato dal personale di soccorso.
L'evento scatenante la reazione allergia da parte del sig. (puntura Pt_1
d'ape) si può pertanto pacificamente collocare intorno alle ore 20.55 (cfr. pag.
4, comparsa di costituzione), mentre la chiamata al 118 è stata effettuata alle
7 ore 21.03 (secondo la ricostruzione attorea) o, comunque, in un momento che precede le ore 21.06, essendo l'orario della “data apertura 11/07/2020
21:06:00”, come risultante dalla “scheda paziente n. 203080903” prodotta sub doc. B pag. 5, dalla resistente.
Dalla relazione di pronto soccorso prodotta sub doc. C del fascicolo di , CP_1
si evince inoltre, che l'autoambulanza con il personale volontaria è stata attivata, in codice giallo, alle ore 21.07 ed è arrivata in loco alle ore 21.12, mentre l'automedica, con a bordo personale medico e infermieristico, è stata attivata, in codice rosso, solo alle ore 21.23, per giungere presso l'abitazione del sig. lle ore 21.42 (v. doc. D, resistente). Pt_1
Non sono in contestazione, neppure le pratiche di intervento operate da entrambe le equipe, di volontari e medica, ricalcando le versioni di entrambe le difese, la documentazione medica in atti e, in particolare, quanto risultante dalle schede di intervento e le schede di missione.
Infatti, come ricostruito anche dai CTU, in sede di Consulenza Tecnica
Preventiva, è pacifico che, all'arrivo, gli operatori volontari hanno rinvenuto il sig. in stato di incoscienza, supino, con respiro difficoltoso e Pt_1
sintomatologia da shock anafilattico;
gli stessi hanno dunque richiesto l'intervento di un mezzo di soccorso avanzato (MSA), con a bordo infermiere professionale e medico specialista, i quali, sopraggiunti – come detto – alle ore 21.42, in codice rosso, hanno eseguito le manovre di disostruzione delle vie aeree, somministrato il trattamento farmacologico ed eseguito intervento con defibrillazione elettrica e manovre manuali di rianimazione, prima dell'intubazione orotracheale e trattamento con ulteriore terapia farmacologica per la stabilizzazione dei parametri vitali (cfr. pagg. 3 e 4,
CTU).
Alla luce degli accadimenti come sopra riscostruiti, il sig. ontesta Pt_1
alla convenuta di non avere fatto intervenire immediatamente un'ambulanza con a bordo personale medico ed infermieristico, abilitato alla
8 somministrazione del trattamento farmacologico adeguato;
di contro, la società si limita a negare profili di colpa medica a carico dei propri CP_1
sanitari, precisando che l'operatore che ha risposto alla chiamata ha classificato correttamente le condizioni cliniche del ricorrente, “come necessitanti di intervento di ambulanza in codice di priorità giallo: intervento indifferibile-urgente su paziente con compromissione di almeno una funzione vitale” (cfr. pag. 4, comparsa di costituzione).
Sul punto, il sig. sostiene di avere riferito all'operatore, nel corso Pt_1
della chiamata al 118, di avere già sofferto, in passato, di reazione allergiche anafilattiche da puntura di vespa, e di avvertire i medesimi sintomi di formicolio alla nuca e mancanza di respiro percepiti in quell'occasione.
Tale circostanza è stata interamente confermata dal teste, Testimone_1
padre del ricorrente, il quale, sentito all'udienza del 19.12.2023, ha riferito di trovarsi insieme al figlio durante la telefonata e di averlo anche sentito richiedere un intervento urgente.
Di contro, non ha fornito alcuna prova di senso contrario, quale CP_1
avrebbe potuto essere la registrazione della chiamata, né ha richiesto l'ammissione di prove orali su tali fatti.
Accertamento della responsabilità. La decisione sulla domanda del ricorrente impone di stabilire (i) se la condotta degli operatori di AREU in occasione del sinistro non si sia adeguata alle regole dell'arte, alle linee guida, ai protocolli e alle buone prassi mediche vigenti;
(ii) se tale condotta abbia condotto all'evento dannoso o abbia concorso ad aggravarlo.
Sotto il primo profilo, ricostruita la vicenda come sopra riportata, appare opportuno muovere le mosse da quanto scritto dal dott. e dal dott. Per_4
, nell'ambito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c., svoltosi tra le Per_3
odierne parti: “il dato anamnestico di una precedente reazione allergica sistemica grave con necessità di terapia d'urgenza da parte del 118 avrebbe dovuto indurre le persone addette all'organizzazione del soccorso della
9 centrale dell'AREU territoriale competente ad agire coerentemente con le evidenze della letteratura scientifica e della comune esperienza clinica” (cfr. pag. 34, CTU). I CTU precisano, infatti, che la lettura scientifica e l'esperienza clinica quotidiana indicano “che dopo un episodio di reazione sistemica grave da puntura di insetto è molto probabile che a distanza di tempo una seconda, un'ulteriore puntura di insetto causi una reazione sistemica grave anafilattica analoga o più grave” (ibid.).
Considerato, pertanto, che deve dirsi accertato il fatto che il sig. Pt_1
nel corso della telefonata ha sin da subito chiesto un intervento urgente, informando l'operatore del 118 di avere sofferto, in passato, di analoga reazione allergica e di percepire gli stessi sintomi di formicolio alla nuca e di mancanza di respiro, e che il personale volontario per primo intervenuto ha constatato che il paziente si trovava in stato di “shock anafilattico” (patologia pertanto confermata dalla stessa resistente), deve ritenersi che avrebbe CP_1
dovuto provvedere all'immediata attivazione del mezzo di soccorso avanzato, con a bordo personale medico ed infermieristico qualificato per adottare le procedure mediche rianimatorie in caso di caso di shock anafilattico, che prevedono, in particolare, la somministrazione di adrenalina (cfr. pag. 25,
CTU).
Considerato che, nel caso di specie deve trovare applicazione la disciplina della responsabilità contrattuale, prevista dall'art. 1218 c.c., come disposto dalla L. 24/2017, la quale ha mantenuto sotto l'egida contrattuale la responsabilità della struttura sanitaria, deve ritenersi che sia rimasta CP_1
inadempiente alle sue obbligazioni. Infatti, nessuna prova di senso contrario è stata fornita dalla resistente, non convincendo l'argomentazione – già sconfessata in sede di CTP – secondo cui, non essendo certo che il sig. all'arrivo dell'ambulanza, fosse in arresto cardiaco o solo nello Pt_1
stato di ipotensione, che normalmente lo precede, non sarebbe cambiata la prognosi, neppure in caso di soccorso medico nei primi 15/20 minuti dalla
10 puntura. Sul punto, appare condivisibile la replica operata dal dott. e Per_4
dal dott. , secondo cui l'assunto della convenuta non scalfisce, ma Per_3
conferma, il fatto che la terapia corretta è stata iniziata tardivamente, e ciò è dimostrato proprio dal fatto che lo shock anafilattico (come dedotto dalla resistente) provoca “inizialmente grave ipotensione, insufficienza cardio- respiratoria che se non trattata correttamente con adrenalina e con le altre procedure […] evolve negativamente fino all'arresto cardiociroclatorio”.
Pertanto, pur in assenza di una “sicura verifica documentale della condizione clinica definita arresto cardio-circolatorio”, sarebbe stata possibile, proprio
“in questa prima fase […] iniziare tempestivamente la terapia dello shock anafilattico con adrenalina che avrebbe interrotto l'evoluzione fisiopatologica negativa dello shock anafilattico” (cfr. pagg. 45 e 44, commenti e replica dei CTU).
Sotto il secondo profilo, si consideri che i CTU, all'esito della loro indagine, hanno concluso affermando che: “nel caso in esame le alterazioni anatomo- patologiche accertate ai suddetti nuclei della base, riferibili all'ischemia concausata dallo shock anafilattico e dall'arresto cardiaco concausati dalla puntura di insetto e dal ritardo nella terapia di questi fenomeni morbosi conseguente all'inadempimento della centrale operativa del 118 territorialmente competente, sono causa del quadro clinico cronico osservato
a carico del periziato caratterizzato da impaccio motorio agli arti, astenia, sfumata ipostenia contro resistenza agli arti, impossibilità alla corsa, sfumato disturbo neuropsicologico dell'adattamento cronico, con deflessione del tono dell'umore e calo dell'autostima, lacune mensiche” (cfr. pag. 38, CTU). Alla luce di tali considerazioni, i CTU hanno pertanto concluso, affermando che
“quanto accaduto nel caso in esame era quindi prevedibile ed era possibile, adottando uil criterio del più probabile che non, con maggiore tempestività e precocità di intervento ridurre l'entità del danno temporaneo e permanente all'integrità psicofisica del paziente” (ibid.).
11 Ai fini dell'accertamento della responsabilità della struttura sanitaria, a nulla rileva che, anche in caso di intervento tempestivo, il sig. avrebbe Pt_1
comunque riportato una menomazione, per quanto di minore entità (aspetto, accertato in sede di CTP, di cui si dirà nel prosieguo). Infatti, in un caso del tutto analogo, la Suprema Corte ha evidenziato che “allo scopo di ascrivere all'autore della condotta, responsabile tout court sul piano della causalità materiale, un obbligo risarcitorio che non comprenda anche le conseguenze dannose non riconducibili eziologicamente all'evento di danno, bensì determinate dal fortuito, come tale dovendo reputarsi la pregressa situazione patologica del danneggiato e l'intervento chirurgico necessario, concordato e correttamente eseguito”, è necessario operare una valutazione sul piano della causalità giuridica, di tal ché, “ove si individui in un pregresso stato morboso del paziente/danneggiato (nella specie, la patologia tumorale in atto) e nell'intervento chirurgico correttamente eseguito per asportare la parte del corpo irrimediabilmente compromessa altrettanti antecedenti privi di interdipendenza funzionale con l'accertata condotta colposa del sanitario
(consistente, nella specie, nell'asportazione dell'intero apparto riproduttivo), ma dotato di efficacia concausale nella determinazione dell'unica e complessa situazione patologica riscontrata, allo stesso non può attribuirsi rilievo sul piano della ricostruzione del nesso di causalità tra detta condotta e
l'evento dannoso, appartenendo ad una serie causale del tutto autonoma rispetto a quella in cui si inserisce il contegno del sanitario, bensì unicamente sul piano della determinazione equitativa del danno, potendosi così pervenire
– sulla base di una valutazione da effettuarsi, in difetto di qualsiasi automatismo riduttivo, con ragionevole e prudente apprezzamento di tutte le circostanze del caso concreto – solamente ad una delimitazione del
″quantum‶ del risarcimento” (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 27265/2021).
Per tale ragione, l'eventuale danno che sarebbe residuato in capo all'attore in caso di un soccorso operato secondo le regole dell'arte, dovrà essere tenuto in
12 considerazione, unicamente ai fini della quantificazione del danno imputabile alla struttura sanitaria.
4. Danno non patrimoniale. Come noto, la nozione normativa di danno biologico è enunciata dal comma 2 degli artt. 138 e 139 Codice assicurazioni, nei quali “per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico- legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”.
A seguito dell'evento, il sig. è stato dimesso dall'Ospedale “A. Pt_1
Manzoni” di Lecco, con diagnosi di “Shock anafilattivo con ACC (ndr.
Arresto cardio circolatorio) da puntura di vespa” (cfr. pag. 113, doc. 1, ricorso).
In sede di CTU medico-legale, i dott.ri e hanno evidenziato Per_4 Per_3
che “a carico del sig. sono stati verificati, a distanza dell'episodio Pt_1
acuto iniziale, con esame clinico e strumentale (RMN) dei danni neurologici cerebrali di modesta entità anossico-ischemici riferibili agli esiti cronici di un'ipoperfusione cerebrale acuta compatibile con uno shock anafilattico complicato da arresto cardiocircolatorio” (cfr. pag. 26, CTU).
I CTU hanno infatti rilevato che “la guarigione clinica non avvenne con il completo recupero dell'integrità psicofisica anteriore all'evento lesivo del
11/07/2020” e che “ancora oggi si osservano modesti ma oggettivi danni anatomo-patologici da prolungata ischemia cerebrale evidenziati dalle immagini RMN di danno anossico-ischemico dei nuclei della basa, che coinvolgono il lentiforme ed il caudato, compatibili con gli esiti cronici di una ipoperfusione arteriosa acuta da shock anafilattico e arresto cardiocircolatorio[ …] Quindi lo shock anafilattico e l'arresto cardio- circolatorio verificatosi il 11/12/2020, dopo una fase di malattia, guarì senza il recupero completo dello stato psico-fisico anteriore. Nel caso in esame
13 l'evoluzione dell'evento patologico acuto inziale condizionò quindi un danno biologico temporaneo permanente” (cfr. pag. 27, CTU). Considerazioni che, come riportate dai CTU nel loro elaborato, sono state condivise dai consulenti di parte.
Sulla base di tali risultanze, i consulenti hanno stabilito che “i suddetti danni anatomopatologici cerebrali ed il quadro clinico residuati adottando il criterio dell'analogia con menomazioni analogiche descritte e valutate nei barèmese medico-legali già citati […], sono causa di un danno biologico permanente pari al 8,5%” (cfr. pag. 39, CTU).
Considerato, inoltre, che, come si evince dalla lettura scientifica “nel 70% dei pazienti, che sopravvivono all'arresto cardiaco ed a shock anafilattico prolungato non trattato con la massima tempestività, possono residuare danni neurologici cerebrali di entità variabile”, ma che è “molto difficile dimostrare che l'episodio acuto iniziale si sarebbe risolto rapidamente senza una successiva fase di malattia e senza alcuna menomazione” (cfr. pag. 37,
CTU), il dott. e il dott. hanno precisato che “se l'intervento Per_4 Per_3
del 118 fosse avvenuto con il massimo di precocità e tempestività logisticamente ed organizzativamente possibile, come dimostrato dalle considerazioni cliniche e medico-legali fatte, si sarebbero (ndr. comunque) avute alterazioni anatomo-funzionali croniche al sistema nervoso”, ma “di minore entità che avrebbero causato un danno biologico permanente pari al
3,5% (tre e mezzo percento) circa” (cfr. pag. 39, CTU).
Si legge, inoltre, nella perizia che, ai fini della quantificazione del danno,
“trattandosi di responsabilità sanitaria ed in coerenza con le considerazioni fatte circa la causazione del danno permanente per la valutazione del danno biologico permanente si deve applicare il cosiddetto metodo del danno differenziale incrementativo;
quindi il danno biologico permanente concausato dall'inadempimento della centrale operativa del 118 nell'organizzazione del soccorso […] risulta essere pari al 5% (cinque
14 percento) circa con valore del punto da calcolarsi non nella scala dal 1% al
5% ma dal 3,5% al 8,5% (compreso) (come risulta dalla differenza tra il grado di invalidità accertato e quello che si sarebbe avuto senza cause ascrivibili a responsabilità sanitari)” (cfr. pagg. 39 e 40 CTU).
I consulenti fanno propri i principi sanciti dalla Corte di cassazione, sopra citata, secondo i quali, “in queste particolari situazioni in cui ad una patologia o una menomazione preesistente se ne aggiunge una determinata dall'illecito, che con essa concorre, […] l'apprezzamento delle menomazioni preesistenti “concorrenti” in capo al danneggiato (nel caso di specie, conseguenti all'allergia al veleno degli imenotteri e ad un intervento tempestivo dei soccorsi) rispetto al maggior danno causato dall'illecito
(ovvero dal ritardo di AREU nel prestare le dovute cure) va compiuto stimando, prima in punti percentuali, l'invalidità complessiva, risultante cioè dalla menomazione preesistente sommata a quella causata dall'illecito, poi stimando quella preesistente all'illecito, convertendo entrambe le percentuali in una somma di denaro, e procedendo, infine, a sottrarre dal valore monetario dell'invalidità complessivamente accertata quello corrispondente al grado di invalidità preesistente” (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 27265/2021).
In assenza di specifiche contestazioni da parte di , non vi sono ragioni CP_1
per discostarsi da quanto emerso in sede di consulenza medico-legale d'ufficio, considerato tra l'altro che le conclusioni a cui sono giunti il dott.
e il dott. , oltre a rispettare i suddetti principi, risultano Per_4 Per_3
suffragate da un attento esame obiettivo del periziato e da una precisa valutazione, anche sulla base della letteratura scientifica, da evidenze clinico- scientifiche unanimemente condivise, oltre che da massime di esperienza, delle possibili alterazioni anatomo-funzionali che il periziato avrebbe comunque riportato, anche in caso di un soccorso operato secondo le regole dell'arte da parte dell'odierna resistente.
15 Facendo dunque applicazione dei principi e dei criteri sopra descritti, la stima della percentuale di invalidità permanente ai fini della liquidazione del danno dovrà considerare il danno biologico globale (8,5%) e quello stimato in caso di intervento tempestivo (3,5%) ed essere calcolata all'interno di questa forbice valutativa.
Per quanto riguarda, infine, la durata della malattia, i CTU, tenuto conto del fatto che “anche nel caso di una maggiore possibile tempestività e precocità dell'intervento medico-infermieristico si sarebbero avuti un ricovero ospedaliero, una fase di malattia successiva per circa 40 (quaranta) giorni” ed applicando, anche in questo caso, “il criterio del danno differenziale incrementativo a causa dell'inadempimento della centrale operativa del 118 e delle sue più volte descritte conseguenze”, hanno stimato che “si ebbe una maggiore durata della malattia con un'invalidità biologica temporanea per
40 (quaranta) giorni da articolarsi in 10 (dieci) giorni di invalidità biologica temporanea al 75%, in 10 (dieci) giorni di invalidità biologica temporanea al
50%, in 20 (venti) giorni al 25%” (cfr. pag. 40, CTU).
3.2. Personalizzazione. L'attore ritiene di avere diritto ad una personalizzazione del danno nella misura massima del 20%, avendo esso riscontrato, in conseguenza delle lesioni riportate, oltre ad una maggiore e facile affaticabilità ed un rallentamento generale nelle attività quotidiane e personali, anche il c.d. danno da “cenestesi lavorativa”.
Di contro, sostiene che il ricorrente non abbia fornito la prova dei fatti CP_1
posti a fondamento della domanda di personalizzazione e che la stessa non potrebbe comunque essere riconosciuta, stante l'esiguità dei postumi comunemente ricompresi nelle tabelle c.d. “micropermanenti”.
Tale assunto non può essere condiviso.
Sulla scorta di un principio ormai consolidato, non è concettualmente possibile scindere le lesioni psico-fisiche dalle ripercussioni di natura esistenziale, tanto che il grado di percentuale di invalidità permanente tiene
16 già conto dei pregiudizi nella vita di relazione, in termini di ricadute esistenziali, che conseguono alle lesioni.
Tuttavia, i valori base del risarcimento del danno considerati dalle tabelle di stampo giurisprudenziale e quelle ministeriali (che qui ci interessano), sono stati determinati considerando quelle che vengono ritenute conseguenze
“normali e indefettibili” per qualunque persona con la medesima invalidità
(cfr. Cass. civ., sez. III, ord. n. 7513 del 27.03.2018).
Solo in presenza di particolari circostanze è consentito incrementare il risarcimento standard.
Il terzo comma dell'art. 139 citato, prevede espressamente che “qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza pisco-fisica di particolare intensità,
l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al comma 4, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al
20 per cento”.
Ed è su questo piano che si pongono e devono essere valutate le richieste formulate dall'attore.
Per quanto riguarda la c.d. “cenestesi lavorativa”, è un principio ormai pacifico in giurisprudenza, quello per cui tale tipologia di danno ha “natura non patrimoniale” e “consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento, dell'attività lavorativa, non incidente, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa, risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo.
Tale tipologia di danno configurabile solo ove non si superi la soglia del 30% del danno biologico, va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute, potendo il giudice, che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, anche ricorrere ad
17 un appesantimento del valore monetario di ciascun punto” (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 17411 del 28.06.2019; conf., da ultimo, Cass. civ., sez. III, ord. n.
16628 del 12.06.2023).
Nel caso che ci occupa, occorre considerare che l'odierno ricorrente ha riferito che, successivamente al sinistro “pur continuando l'attività di operaio edile lo fa con molta fatica, con fatica nella coordinazione e con più lentezza: nel corso della giornata di lavoro […] lamenta stanchezza, spossatezza, respiro corto e formicolio alle gambe e pur continuando a lavorare egli per ogni attività che deve fare impiega circa il doppio del tempo che impiegava prima dell'evento”. Inoltre, lo stesso ha riferito di soffrire, a fine giornata, “di dolore alle gambe, formicolio ai piedi e senso di stanchezza, tanto che è costretto, pur essendo un uomo molto attivo, a stendersi sul divano per riprendersi” (cfr. pag. 11, ricorso).
Tale disagio, nello svolgimento dell'attività lavorativa, trova riscontro nella relazione depositata dal dott. e dal dott. , i quali hanno ben Per_4 Per_3
messo in evidenza che “le menomazioni permanenti accertate e descritte a carico del sistema nervoso centrale sono causa di alterazioni in peggio della cenestesi lavorativa del periziato, muratore dipendente da un'impresa edile;
si verifica, nel caso in esame, pur in persistenza dell'attualità di lavoro senza lucro cessante, quella condizioni particolare definita in medicina legale come
″lavoro usurante‶ permanente da comprendersi nell'ambito del danno biologico che potrà essere valutata […] nell'ambito della personalizzazione del danno biologico permanente” (cfr. pag. 40, CTU).
Condizione che, in parte, è stata confermata anche dalle testimonianze rese all'udienza del 19.12.2023: tanto il padre, sig. quanto la Testimone_1
compagna, sig.ra , e l'amico, sig. hanno Controparte_3 CP_4
dichiarato che l'attore lamenta stanchezza, spossatezza, respiro corto e formicolio alle gambe, durante la giornata lavorativa.
18 I testi hanno inoltre riferito che il sig. dopo l'incidente, ha dovuto Pt_1
rinunciare all'attività agonistica di tiro al piattello;
sport che ha praticato dall'età di 25 anni, con allenamenti settimanali e conseguendo numerosi premi, come confermato dal teste il quale ha precisato che in precedenza CP_4
il ricorrente conseguiva “buoni piazzamenti”, con percentuali di tiro di 22 su
25, mentre ora partecipa solo a competizioni fuori dal circuito agonistico, con percentuali di tiro di 12/14 su 25.
Anche per quanto riguarda le ripercussioni nella vita quotidiana, i testi hanno confermato che il sig. all'esito della giornata lavorativa, appare Pt_1
solitamente affaticato, stanco e col respiro corto, e non è più in grado come un tempo di aiutare il padre nella stalla ed ha smesso di accompagnare l'amico in battute di caccia. La sig.ra inoltre, ha dichiarato che, nonostante CP_4 CP_3
prima del sinistro, il ricorrente fosse solito accompagnarla, di ritorno dal lavoro, in giro, facendo passeggiate in montagna per commissioni, ora non ne
è più in grado.
Per le ragioni che precedono, questo Giudice ritiene condivisibile la richiesta attorea, di massima personalizzazione, corrispondente ad un aumento percentuale nella misura del 20% del danno dinamico relazionale (invalidità permanente e inabilità temporanea, potendo agevolmente presumersi come sussistenti analoghi disagi anche in fase di guarigione).
3.3. Danno morale. Il ricorrente, lamenta anche un danno da sofferenza soggettiva interiore, nella parte in cui afferma che “Il fatto che il signor dopo l'evento dannoso abbia subito un pregiudizio anche all'attività Pt_1
quotidiana personale e relazionale, consistente nella maggior fatica lavorativa, nella maggiore e facile affaticabilità, in un rallentamento generale, consente non solo di personalizzare il danno biologico, ma altresì di riconoscere un danno morale soggettivo inteso come sofferenza interiore patita dallo in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute Pt_1
(cfr. pag. 12, atto di citazione).
19 In punto, occorre considerare che dal tenore letterale dell'art. 139 c.d.a., si ricava che l'incremento personalizzato del 20%, può essere riconosciuto solo in presenza di “specifici aspetti dinamico-relazionali personali” o di una
“sofferenza psico-fisica di particolare intensità” (riconducibile al concetto di dolore nocicettivo).
La norma non prende in considerazione, invece, i pregiudizi riconducibili alla categoria descrittiva del “danno morale”, ovvero quei “pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)” (cfr. Cass. civ., n. 7513/2018 citata).
In questi casi, la posta risarcitoria si colloca inevitabilmente al di fuori del danno biologico e quindi deve sommarsi ad esso, senza la preoccupazione di dar luogo a duplicazioni.
Considerato, pertanto, che il ricorrente la condanna “al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi,”, deve essere riconosciuto, in aggiunta a quanto risultante dalla mera applicazione dell'art. 139 c.d.a. e delle relative tabelle ministeriali, una ulteriore componente di danno, quella da sofferenza soggettiva interiore, che tenga anche conto delle ripercussioni che la cenestesi lavorativa (accertata dal CTU e già considerata ai fini della personalizzazione del danno biologico/dinamico relazionale) e la minore performace nel proprio hobby ha avuto sul danneggiato, in termini di sofferenza soggettiva interiore. Infatti, pur se nei suoi atti non indulge in dettagliate descrizioni dello stato intimo indotto da tali modifiche peggiorative, è indubbio che la maggiore fatica che il sig. sta Pt_1
provando e proverà costantemente nella sua vita lavorativa e la frustrazione nella pratica del tiro al piattello non possono non aver generato e generare in
20 futuro un patimento interiore, di cui dunque è sussiste prova in via presuntiva ai sensi dell'art. 2729 c.c.
Per tali ragioni, facendo applicazione di criteri puramente equitativi e, dunque, sganciati dall'applicazione delle tabelle ministeriale, tenuto conto della gravità della sofferenza patita dall'attrice, si ritiene equo liquidare, a titolo di danno da sofferenza soggettiva interiore, un importo pari ad 1/3 del danno biologico/dinamico-relazionale complessivo, comprensivo di personalizzazione, come di seguito determinato.
3.4. Determinazione del danno non patrimoniale. Conformemente ai principi sanciti dalla Cassazione, è possibile riconoscere al danneggiato un risarcimento commisurato alle menomazioni e alle rinunce a cui deve effettivamente andare incontro a causa del suo attuale stato di invalidità, determinandolo, non solo sulla base delle lesioni subite in occasione del sinistro per cui è causa, ma anche sulla base della preesistente condizione fisica e delle lesioni che avrebbe comunque subito in conseguenza di un soccorso tempestivo.
Nel caso che ci occupa, vertendo in materia di responsabilità medica e considerato che il danno da invalidità permanente complessivo è stato determinato dal CTU nella misura dell'8,5%, devono trovare applicazione, ai fini della liquidazione del danno, i parametri stabiliti dal legislatore per le lesioni c.d. “micropermanenti”, previsti dall'art. 139 del D. Lgs. 209/2005
(come previsto dall'art. 7, co. 4, L. 24/2017), ai valori vigenti al momento della decisione.
In tal senso, devono essere applicati come punto base di indennità permanente il valore di € 947,30 e come punto base di inabilità temporanea assoluta il valore di € 55,24, come aggiornati dal Decreto ministeriale del 16.7.2024
(pubblicato in G.U. n. 173 del 25.7.2024), cosicché il danno non patrimoniale patito dal sig. che al momento del sinistro aveva 39 anni, deve Pt_1
essere quantificato in complessivi € 20.107,23, di cui:
21 - € 11.622,66, a titolo danno biologico/dinamico-relazionale, determinato dalla differenza tra l'invalidità permanente complessiva all'8,5% (pari ad €
15.186,41, quale media tra l'invalidità al 9%, di € 16.765,79, e l'invalidità all'8%, di € 13.607,02) e l'invalidità permanente che sarebbe residuata all'esito di un intervento tempestivo, al 3,5% (pari ad € 3.563,75, quale media tra l'invalidità al 4%, di € 4.211,70, e l'invalidità al 3%, di € 2.915,79);
- € 966,70, quale invalidità temporanea parziale, di cui € 414,30 al 75% per dieci giorni;
€ 276,20 al 50% per dieci giorni;
€ 276,20 quale invalidità temporanea parziale al 25% per venti giorni;
- € 2.517,87, quale personalizzazione riconosciuta nella misura massima del
20% del danno da invalidità permanente e del danno da inabilità temporanea.
- € 5.000,00 a titolo di danno morale (circa 1/3 dell'importo complessivamente riconosciuto a titolo di danno biologico in senso stretto);
Tale somma deve essere infine considerata già comprensiva della rivalutazione in quanto calcolata alla stregua delle tabelle attualmente vigenti.
Al fine di determinare l'importo degli interessi compensativi, tale cifra dovrà essere devalutata sino alla data del sinistro e successivamente aumentata degli interessi legali sulla somma via via rivalutata anno per anno sino alla data odierna (cfr. Cass. S.U. n. 1712/1995). Sull'importo così ottenuto decorrono gli interessi dalla pubblicazione della sentenza.
4. Danno patrimoniale. Il danno patrimoniale subito dal ricorrente deve essere liquidato in € 456,37, così determinato tenuto conto delle sole spese mediche accertate dal dott. e dal dott. , in sede di Consulenza Per_4 Per_3
Tecnica d'ufficio, in quanto “essendosi rese necessarie per diagnosi e cura delle complicazioni riferibili al ritardo organizzativo dell'intervento medico imputabile a responsabilità sanitaria del 118” (cfr. pag. 40, CTU).
Alcunché può essere, invece, riconosciuto all'attore per le lesioni dentarie, non potendo le stesse essere imputate all'operato della resistente. Come allegato dallo stesso sig. infatti, il margine incisale dei denti Pt_1
22 veniva danneggiato in occasione della caduta occorsa dopo che lo stesso ha perso i sensi, negli attimi immediatamente successivi alla chiamata al 118 (v. pag. 1, ricorso). È ovvio, come messo in evidenza anche dai due CTU, che nessuna responsabilità può essere imputata ad per tale lesione. CP_1
5. Regolazione delle spese del giudizio. Considerata la soccombenza di
, la stessa è tenuta a rifondere le spese di lite sopportate dal ricorrente. CP_1
5.1. Spese legali e tecniche relative alla consulenza tecnica preventiva, di cui al procedimento n. 2284/2021 R.G. Tali spese vengono liquidate come da dispositivo, facendo applicazione della tabella n. 9 allegata al D.M. 55/2014, con attestazione ai valori medi dello scaglione relativo all'ammontare del danno effettivamente accertato (da € 5.200,01 ad € 26.000,00), oltre il rimborso delle relative spese vive, documentate in complessivi € 286,00
(contributo unificato e anticipazioni forferttarie).
Devono, inoltre, essere poste a carico di AREU, le spese dei consulenti nominati in sede di accertamento tecnico preventivo ante causam, pari ad €
1.799,00 oltre iva ed accessori di legge, quale compenso liquidato da questo
Tribunale a favore del Dott. e del Dott. (come da decreto di Per_3 Per_4
liquidazione del 25.1.2023), nonché quelle per l'assistenza del consulente di parte (ivi compresa quella riguardante l'attività antecedente al giudizio di
CTP), da riconoscersi nei limiti di quanto liquidato ai due CTU e, dunque, in
€ 1.799,00 oltre oneri di legge (cfr. fatture nn. 43 del 2020, 18 e 57 del 2022, prodotte sub doc. 18).
5.2. Spese del presente giudizio. Le spese del giudizio vengono quantificate come da dispositivo, facendo applicazione della tabella n. 2 allegata al D.M.
55/2014, con riferimento allo scaglione relativo all'ammontare dell'importo danno effettivamente accertato (cioè da € 5.200,01 ad € 26.000,00), al valore minimo per l'attività di studio (considerata l'attività già espletata e riconosciuta in sede di ATP), e al valore medio per le ulteriori fasi, oltre il rimborso delle relative spese vive, documentate in complessivi € 159,78.
23 5.3. Spese del procedimento di mediazione.
Considerato che
il ricorrente, pur avendo prodotto nota spese per il procedimento di mediazione, non ha svolto
(neppure in sede di precisazione delle conclusioni), domanda di condanna della controparte al pagamento di tali spese e che, ai sensi dell'art. 8, della L.
24/2017, tale procedimento non è obbligatorio, potendo essere esperito “in alternativa” al procedimento ex art. 696 bis c.p.c. (in precedenza proposto), questo Giudice ritiene che nulla debba essere liquidato a tale titolo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da Pt_1
nei confronti dell
[...] Controparte_2
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
[...]
condanna
a pagare a Controparte_2
favore di a somma di € 15.563,60, di cui: Parte_1
- € 20.107,23 a titolo di danno non patrimoniale, che dovrà essere devalutato sino alla data del sinistro, 11.7.2020, e successivamente aumentato degli interessi legali sulla somma via via rivalutata anno per anno sino alla data odierna (cfr. Cass. S.U. n.
1712/1995), oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza;
- € 456,37, a titolo di danno patrimoniale, per spese mediche, oltre interessi legali dai singoli pagamenti o dalle richieste;
pone definitivamente a carico di Controparte_2
e spese di CTU, relative al procedimento ex art. 696 bis c.p.c.
[...]
n. 2284/2021 R.G., come liquidate dal Tribunale di Lecco, con decreto del 25.1.2023, in € 1.799,00 oltre iva ed altri accessori di legge, con conseguente condanna della convenuta a rifondere a quanto dallo stesso eventualmente Parte_1
anticipato; condanna
24 a rifondere a Controparte_2
Parte_1
- le spese del giudizio ex art. 696 bis c.p.c. n. 2284/2921 R.G., che liquida in €
2.337,00 per compensi professionali ed € 286,00 per spese anticipate, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, nonché le spese di CTP per € 1.799,00, oltre oneri di legge;
- le spese del presente giudizio, che liquida in € 4.617,50 per compensi professionali ed € 159,78 per spese anticipate, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali;
manda alla Cancelleria per gli incombenti di competenza.
Così deciso in Lecco, 12 giugno 2025.
Il Giudice
Dario Colasanti
25
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- sezione prima - in composizione monocratica, nella persona del Dott. Dario Colasanti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 363 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 R.G. promossa da
(c.f. ), nato a [...], il Parte_1 C.F._1
21.11.1980 ed ivi residente in [...] – con il patrocinio degli
Avv.ti CHIARA NECCHI e GIUSEPPE BORGONOVO, ricorrente; contro
(c.f. Controparte_1
) – con il patrocinio dell'avv. IRENE VINCI, P.IVA_1
resistente; che hanno reso le seguenti
CONCLUSIONI
RICORRENTE
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale o in subordine la responsabilità extra contrattuale della nella causazione Controparte_2 dell'evento dannoso per cui è lite, e per l'effetto condannarla al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi, dal ricorrente Parte_1 nella misura di €.25.980,55= o nella diversa maggiore o minor somma che risulterà all'esito del giudizio, con rivalutazione monetaria e interessi compensativi nella misura equitativamente determinata dal giudice dal dovuto al saldo effettivo.
IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio e della procedura di consulenza tecnica preventiva ex art.696 bis esperita avanti al Tribunale di Lecco, spese generali
15%, C.A. e IVA come per Legge.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si insiste per l'ammissione della prova per testi già articolata in propri atti relativamente ai capitoli 2, 5, 7, 8, 9, da 13 a 18, 20 e 23, con i testi già indicati.
RESISTENTE
Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito.
1) In via preliminare ed in via istruttoria, ci si oppone alla richiesta di acquisizione della C.T.U. espletata nel giudizio ex art. 696 bis c.p.c., Tribunale di Lecco – R.G.
n. 2284/2021, essendo per contro necessario un rinnovo dell'elaborato per tutte le criticità esposte dalla parte resistente;
2) Nel merito ed in via principale, accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa del ricorrente in fatto e in diritto e, per l'effetto, rigettarla in toto, per
l'insussistenza di condotte colpose ed omissive ascrivibili alla resistente. Con vittoria di spese e competenze di lite;
3) In via subordinata, con riserva di gravame, nella non creduta ipotesi in cui si ritenesse ravvisabile un qualsivoglia comportamento colposo ed omissivo ascrivibile all' , limitare la condanna negli stretti limiti del giusto e CP_1 provato. Con vittoria di spese e competenze di lite;
IN VIA ISTRUTTORIA, in ragione delle criticità dell'elaborato di cui al procedimento ex art. 696 bis c.p.c., si chiede di procedere al rinnovo della CTU medico legale, disponendo, in subordine la chiamata a chiarimenti degli Ausiliari
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Svolgimento del processo. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato il
10.2.2023, ha chiesto all'intestato Tribunale di Parte_1
accertare la responsabilità contrattuale o extracontrattuale dell
[...]
per i danni, patrimoniali Controparte_1
e non patrimoniali, subiti in conseguenza del soccorso non adeguato da
2 quest'ultima fornito, la sera del giorno 11.7.2020, alle ore 20.55, dopo essere stato punto da un vespa mentre si trovava all'interno della stalla ubicata nei pressi dell'abitazione del proprio padre, sig. sita in Lecco Persona_1
via Monterobbio n. 36, h.
A sostegno delle proprie ragioni, l'attore riferisce di avere prontamente chiamato, alle ore 21.03, il numero 112, e di avere richiesto un intervento urgente, informando l'operatore di avere sofferto, in passato, di una grave reazione allergica anafilattica.
Il sig. iferisce, inoltre, di avere perso i sensi una volta conclusa la Pt_1
chiamata e di essere stato aiutato dal proprio padre, ivi presente insieme allo zio, sig. il quale, recatosi in strada al fine di facilitare Persona_2
l'arrivo dei soccorsi, ha accolto il personale volontario dell'ambulanza, giunto in loco in codice giallo, alle ore 21.21.
Nel ricorso si legge, inoltre che, a seguito del rinvenimento in stato di incoscienza, “con respiro difficoltoso con sintomatologia da shock anafilattico”, i soccorritori hanno richiesto, in codice rosso, un mezzo
“avanzato MSA”, con medico specialista e infermiere professionale, posticipando, in tal modo di ulteriori venti minuti l'espletamento delle pratiche di rianimazioni necessarie. Ed infatti, come dedotto dal ricorrente, solo alle ore 21.42, il personale medico ed infermieristico, raggiunta l'abitazione attorea, ha provveduto a prestare le cure necessarie, mediante la somministrazione di cortisone, adrenalina e antistaminico, nonché mediante intubazione orotracheale con ossigeno ad alte dosi, e successivo ricovero verso le ore 22.52, presso l'Ospedale di Lecco, ove il sig. è stato Pt_1
ricoverato d'urgenza in prima rianimazione, per poi essere trasferito in medicina generale per il prosieguo della terapia e, infine, dimesso il 15.7.2020 con la diagnosi di “shock anafilattico con ACC (ovvero arresto cardio circolatorio) da punture di vespa”.
3 Il ricorrente riferisce inoltre che, dopo la dimissione, a causa del persistere di sintomi quali tremori, disquilibrio, senso di instabilità, impaccio motorio e perdita di sicurezza nei movimenti, e visto l'insorgere di affaticamento in concomitanza con la ripresa del proprio lavoro di operaio edile, si è sottoposto ad ulteriori accertamenti neurologici, tra cui esame neurologico, doppler transcranico e RMN dell'encefalo, all'esito dei quali gli è stato ulteriormente diagnosticato un “danno anossico-ischemico nei nuclei della base, che coinvolgono il lentiforme ed il caudato”.
Il sig. ritenuta l'odierna resistente responsabile dei danni subiti Pt_1
per avere ritardato l'intervento del personale sanitario d'emergenza, ha promosso ricorso per Consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis cpc e, successivamente il procedimento di mediazione, conclusosi con verbale negativo. I CTU nominati dal Tribunale, dott. e dott. Persona_3 [...]
, hanno accertato che “applicando la regola del più probabile che non, Per_4
se dalla centrale operativa del 118 fosse stata inviata un'ambulanza con medico ed infermiere al momento della prima chiamata non si sarebbero avuti danni o si sarebbero avuti danni di minima entità da ipoperfusione cerebrale, sicuramente di entità inferiore a quelli verificati a carico del periziato”. Inoltre, l'ATP si è concluso con l'accertamento di un danno biologico da invalidità permanente nella misura dell'8,5% e che, in caso di intervento tempestivo, il danno alla sua persona sarebbe stato contenuto entro la misura del 3,5%.
In ordine alla personalizzazione del danno, il ricorrente allega di avere subito ripercussioni, sia sul piano della vita personale e dell'attività sportiva pratica
(tiro al piattello a livello agonistico), sia sul piano dell'attività lavorativa, ed ha pertanto incardinato il presente giudizio, nelle forme del rito sommario, chiedendo l'acquisizione degli atti della consulenza tecnica preventiva e, nel merito, che controparte sia condannata al pagamento di un risarcimento danni pari ad € 25.980,55.
4 Costituendosi in giudizio con memoria del 7.4.2023, l'
[...]
eccependo in via Controparte_1
preliminare l'inammissibilità della domanda svolta con ricorso ex art. 702 bis
c.p.c. ed opponendosi alla richiesta di acquisizione della CTU espletata nel giudizio ex art. 696 bis c.p.c., ha chiesto che sia rigettata la domanda attorea per infondatezza della pretesa, e, in subordine, che la condanna sia limitata
“negli stretti limiti del giusto e provato”.
Parte resistente, premesso infatti che la causa richiede un accertamento non sommario, sostiene che il sig. on abbia dato provato del nesso di Pt_1
causalità “fra l'aggravamento della situazione patologica, o l'insorgenza di nuove patologie, e la condotta del sanitario” e che, in ogni caso, non siano ravvisabili elementi di colpa medica a carico del proprio personale.
AREU rileva, infatti, che le risposte rese dal ricorrente alle domande dell'operatore del 118 “hanno permesso di classificare le” sue “condizioni cliniche come necessitanti di intervento di ambulanza in codice di priorità giallo: intervento indifferibile-urgente su paziente con compromissione di almeno una funzione vitale” e che solo all'arrivo dell'ambulanza, alle ore
21.21, il paziente è stato rinvenuto “in condizioni da codice rosso”, con conseguente allertamento, alle ore 21.23, dell'automedica “per gestione avanzata ALS”; automedica arrivata in loco alle ore 21.40, mentre era in corso una gestione efficiente dello stato di shock.
La resistente riferisce, inoltre, che correttamente al sig. ono state Pt_1
applicate le procedure “ALS con intubazione tracheale, cortisonici, adrenalina, defibrillazione per tachicardia ventricolare e liquidi parenterali”, prima del suo trasporto presso la rianimazione dell'ospedale di Lecco, in ventilazione meccanica e stabilità delle condizioni circolatorie alle ore 22.23.
Secondo la difesa di , contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, la CP_1
lamentata sintomatologia neurologica non può che essere “la conseguenza di una ipoperfusione cerebrale da ipotensione prolungata comparsa in seguito
5 allo shock anafilattico”, non essendo noto quando sono cominciati i sintomi ed essendo stata praticata un'efficace rianimazione cardio polmonare dal personale volontario intervenuto per primo presso il domicilio del ricorrente;
circostanza – a suo dire – dimostrata dal fatto che “i parametri vitali rilevati all'arrivo dell'automedica indicavano che il paziente non era più in arresto cardiaco (semmai lo fosse stato)”.
Secondo la resistente, “la sintomatologia neurologica accusata dal paziente” deve pertanto essere messa “in nesso causale con le alterazioni circolatorie avvenute durante lo shock anafilattico” e non può essere attribuita ai tempi di intervento e alle procedure applicate, come argomentato anche dai propri
CTP, le cui osservazione ritiene non siano state adeguatamente riscontrate dai periti incaricati dal Tribunale.
In punto di quantum debeatur, contesta i criteri operati dal ricorrente CP_1
nella liquidazione del danno, non avendo applicato le tabelle di cui al codice delle assicurazioni private, come richiamato dall'art. 7, co. 4, della L.
24/2017, ed avendo richiesto la personalizzazione, pur in assenza di conseguenze dannose del tutto anomale (in ogni caso, non ricomprese nell'alveo delle c.d. Micropermanenti), e un importo eccessivo a titolo di danno patrimoniale.
Parte resistente ritiene, infine, che non debbano essere liquidate a controparte le spese di CTP e le spese legali del giudizio ex art. 696 bis c.p.c., poiché
“poste per legge a carico delle parti ricorrenti”.
All'udienza del 21.4.2023, questo Giudice, ritenuta necessaria un'istruttoria non sommaria della causa, ha disposto il mutamento del rito, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. e disponendo l'acquisizione del fascicolo di Consulenza Tecnica Preventiva.
La causa è stata pertanto istruita mediante l'assunzione delle prove orali ammesse e, rigettata la richiesta di rinnovazione della CTU formulata dalla
6 resistente, previa precisazione delle conclusioni e concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., è stata trattenuta in decisione.
2. Infondatezza delle istanze istruttorie. Questo Tribunale, con ordinanza del 27.9.2023, ha ritenuto di ammettere solo alcuni dei capitoli di prova dedotti dal ricorrente, escludendo quelli restanti poiché superflui al fine del decidere o comunque irrilevanti.
Tali prove, infatti, oltre a riguardare circostanze non oggetto di contestazione
(quali quelle riguardanti il momento di rientro del ricorrente presso l'abitazione prima della chiamata al 118 e la presenza del padre in tale circostanza, v. capitoli 2 e 5 ricorso), appaiono superflue ai fini del decidere
(come la supervisione dello zio in occasione dell'arrivo dell'ambulanza e gli eventuali problemi di accesso all'abitazione del mezzo di soccorso), o comunque documentali (capitolo 13, ricorso) e sovrabbondanti (capitoli da 13
a 18, 20 e 23, ricorso). Si deve, pertanto, ribadire l'irrilevanza delle prove di cui è stata rinnovata la richiesta di assunzione in sede di precisazione delle conclusioni da Pt_1
Quanto alla reiterata richiesta di rinnovo della CTU, si ribadiscono le argomentazioni già spese all'udienza del 27.9.2023, ritenendo l'elaborato predisposto dal dott. e dal dott. già approfonditamente Per_4 Per_3
motivato, anche laddove replica alle osservazioni dei CTP.
3. Accertamento dei fatti. I fatti narrati dal ricorrente trovano sostanziale conferma nelle allegazioni di AREU e nella documentazione versata in atti
(cfr. doc. 1 “cartella clinica”, e doc. 5 “scheda missione”, fascicolo ricorrente;
docc. B “schede di missione”, C e D, “relazioni di soccorso”, fascicolo resistente), dalla quale si evince, in particolare, la scansione temporale dell'intervento operato dal personale di soccorso.
L'evento scatenante la reazione allergia da parte del sig. (puntura Pt_1
d'ape) si può pertanto pacificamente collocare intorno alle ore 20.55 (cfr. pag.
4, comparsa di costituzione), mentre la chiamata al 118 è stata effettuata alle
7 ore 21.03 (secondo la ricostruzione attorea) o, comunque, in un momento che precede le ore 21.06, essendo l'orario della “data apertura 11/07/2020
21:06:00”, come risultante dalla “scheda paziente n. 203080903” prodotta sub doc. B pag. 5, dalla resistente.
Dalla relazione di pronto soccorso prodotta sub doc. C del fascicolo di , CP_1
si evince inoltre, che l'autoambulanza con il personale volontaria è stata attivata, in codice giallo, alle ore 21.07 ed è arrivata in loco alle ore 21.12, mentre l'automedica, con a bordo personale medico e infermieristico, è stata attivata, in codice rosso, solo alle ore 21.23, per giungere presso l'abitazione del sig. lle ore 21.42 (v. doc. D, resistente). Pt_1
Non sono in contestazione, neppure le pratiche di intervento operate da entrambe le equipe, di volontari e medica, ricalcando le versioni di entrambe le difese, la documentazione medica in atti e, in particolare, quanto risultante dalle schede di intervento e le schede di missione.
Infatti, come ricostruito anche dai CTU, in sede di Consulenza Tecnica
Preventiva, è pacifico che, all'arrivo, gli operatori volontari hanno rinvenuto il sig. in stato di incoscienza, supino, con respiro difficoltoso e Pt_1
sintomatologia da shock anafilattico;
gli stessi hanno dunque richiesto l'intervento di un mezzo di soccorso avanzato (MSA), con a bordo infermiere professionale e medico specialista, i quali, sopraggiunti – come detto – alle ore 21.42, in codice rosso, hanno eseguito le manovre di disostruzione delle vie aeree, somministrato il trattamento farmacologico ed eseguito intervento con defibrillazione elettrica e manovre manuali di rianimazione, prima dell'intubazione orotracheale e trattamento con ulteriore terapia farmacologica per la stabilizzazione dei parametri vitali (cfr. pagg. 3 e 4,
CTU).
Alla luce degli accadimenti come sopra riscostruiti, il sig. ontesta Pt_1
alla convenuta di non avere fatto intervenire immediatamente un'ambulanza con a bordo personale medico ed infermieristico, abilitato alla
8 somministrazione del trattamento farmacologico adeguato;
di contro, la società si limita a negare profili di colpa medica a carico dei propri CP_1
sanitari, precisando che l'operatore che ha risposto alla chiamata ha classificato correttamente le condizioni cliniche del ricorrente, “come necessitanti di intervento di ambulanza in codice di priorità giallo: intervento indifferibile-urgente su paziente con compromissione di almeno una funzione vitale” (cfr. pag. 4, comparsa di costituzione).
Sul punto, il sig. sostiene di avere riferito all'operatore, nel corso Pt_1
della chiamata al 118, di avere già sofferto, in passato, di reazione allergiche anafilattiche da puntura di vespa, e di avvertire i medesimi sintomi di formicolio alla nuca e mancanza di respiro percepiti in quell'occasione.
Tale circostanza è stata interamente confermata dal teste, Testimone_1
padre del ricorrente, il quale, sentito all'udienza del 19.12.2023, ha riferito di trovarsi insieme al figlio durante la telefonata e di averlo anche sentito richiedere un intervento urgente.
Di contro, non ha fornito alcuna prova di senso contrario, quale CP_1
avrebbe potuto essere la registrazione della chiamata, né ha richiesto l'ammissione di prove orali su tali fatti.
Accertamento della responsabilità. La decisione sulla domanda del ricorrente impone di stabilire (i) se la condotta degli operatori di AREU in occasione del sinistro non si sia adeguata alle regole dell'arte, alle linee guida, ai protocolli e alle buone prassi mediche vigenti;
(ii) se tale condotta abbia condotto all'evento dannoso o abbia concorso ad aggravarlo.
Sotto il primo profilo, ricostruita la vicenda come sopra riportata, appare opportuno muovere le mosse da quanto scritto dal dott. e dal dott. Per_4
, nell'ambito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c., svoltosi tra le Per_3
odierne parti: “il dato anamnestico di una precedente reazione allergica sistemica grave con necessità di terapia d'urgenza da parte del 118 avrebbe dovuto indurre le persone addette all'organizzazione del soccorso della
9 centrale dell'AREU territoriale competente ad agire coerentemente con le evidenze della letteratura scientifica e della comune esperienza clinica” (cfr. pag. 34, CTU). I CTU precisano, infatti, che la lettura scientifica e l'esperienza clinica quotidiana indicano “che dopo un episodio di reazione sistemica grave da puntura di insetto è molto probabile che a distanza di tempo una seconda, un'ulteriore puntura di insetto causi una reazione sistemica grave anafilattica analoga o più grave” (ibid.).
Considerato, pertanto, che deve dirsi accertato il fatto che il sig. Pt_1
nel corso della telefonata ha sin da subito chiesto un intervento urgente, informando l'operatore del 118 di avere sofferto, in passato, di analoga reazione allergica e di percepire gli stessi sintomi di formicolio alla nuca e di mancanza di respiro, e che il personale volontario per primo intervenuto ha constatato che il paziente si trovava in stato di “shock anafilattico” (patologia pertanto confermata dalla stessa resistente), deve ritenersi che avrebbe CP_1
dovuto provvedere all'immediata attivazione del mezzo di soccorso avanzato, con a bordo personale medico ed infermieristico qualificato per adottare le procedure mediche rianimatorie in caso di caso di shock anafilattico, che prevedono, in particolare, la somministrazione di adrenalina (cfr. pag. 25,
CTU).
Considerato che, nel caso di specie deve trovare applicazione la disciplina della responsabilità contrattuale, prevista dall'art. 1218 c.c., come disposto dalla L. 24/2017, la quale ha mantenuto sotto l'egida contrattuale la responsabilità della struttura sanitaria, deve ritenersi che sia rimasta CP_1
inadempiente alle sue obbligazioni. Infatti, nessuna prova di senso contrario è stata fornita dalla resistente, non convincendo l'argomentazione – già sconfessata in sede di CTP – secondo cui, non essendo certo che il sig. all'arrivo dell'ambulanza, fosse in arresto cardiaco o solo nello Pt_1
stato di ipotensione, che normalmente lo precede, non sarebbe cambiata la prognosi, neppure in caso di soccorso medico nei primi 15/20 minuti dalla
10 puntura. Sul punto, appare condivisibile la replica operata dal dott. e Per_4
dal dott. , secondo cui l'assunto della convenuta non scalfisce, ma Per_3
conferma, il fatto che la terapia corretta è stata iniziata tardivamente, e ciò è dimostrato proprio dal fatto che lo shock anafilattico (come dedotto dalla resistente) provoca “inizialmente grave ipotensione, insufficienza cardio- respiratoria che se non trattata correttamente con adrenalina e con le altre procedure […] evolve negativamente fino all'arresto cardiociroclatorio”.
Pertanto, pur in assenza di una “sicura verifica documentale della condizione clinica definita arresto cardio-circolatorio”, sarebbe stata possibile, proprio
“in questa prima fase […] iniziare tempestivamente la terapia dello shock anafilattico con adrenalina che avrebbe interrotto l'evoluzione fisiopatologica negativa dello shock anafilattico” (cfr. pagg. 45 e 44, commenti e replica dei CTU).
Sotto il secondo profilo, si consideri che i CTU, all'esito della loro indagine, hanno concluso affermando che: “nel caso in esame le alterazioni anatomo- patologiche accertate ai suddetti nuclei della base, riferibili all'ischemia concausata dallo shock anafilattico e dall'arresto cardiaco concausati dalla puntura di insetto e dal ritardo nella terapia di questi fenomeni morbosi conseguente all'inadempimento della centrale operativa del 118 territorialmente competente, sono causa del quadro clinico cronico osservato
a carico del periziato caratterizzato da impaccio motorio agli arti, astenia, sfumata ipostenia contro resistenza agli arti, impossibilità alla corsa, sfumato disturbo neuropsicologico dell'adattamento cronico, con deflessione del tono dell'umore e calo dell'autostima, lacune mensiche” (cfr. pag. 38, CTU). Alla luce di tali considerazioni, i CTU hanno pertanto concluso, affermando che
“quanto accaduto nel caso in esame era quindi prevedibile ed era possibile, adottando uil criterio del più probabile che non, con maggiore tempestività e precocità di intervento ridurre l'entità del danno temporaneo e permanente all'integrità psicofisica del paziente” (ibid.).
11 Ai fini dell'accertamento della responsabilità della struttura sanitaria, a nulla rileva che, anche in caso di intervento tempestivo, il sig. avrebbe Pt_1
comunque riportato una menomazione, per quanto di minore entità (aspetto, accertato in sede di CTP, di cui si dirà nel prosieguo). Infatti, in un caso del tutto analogo, la Suprema Corte ha evidenziato che “allo scopo di ascrivere all'autore della condotta, responsabile tout court sul piano della causalità materiale, un obbligo risarcitorio che non comprenda anche le conseguenze dannose non riconducibili eziologicamente all'evento di danno, bensì determinate dal fortuito, come tale dovendo reputarsi la pregressa situazione patologica del danneggiato e l'intervento chirurgico necessario, concordato e correttamente eseguito”, è necessario operare una valutazione sul piano della causalità giuridica, di tal ché, “ove si individui in un pregresso stato morboso del paziente/danneggiato (nella specie, la patologia tumorale in atto) e nell'intervento chirurgico correttamente eseguito per asportare la parte del corpo irrimediabilmente compromessa altrettanti antecedenti privi di interdipendenza funzionale con l'accertata condotta colposa del sanitario
(consistente, nella specie, nell'asportazione dell'intero apparto riproduttivo), ma dotato di efficacia concausale nella determinazione dell'unica e complessa situazione patologica riscontrata, allo stesso non può attribuirsi rilievo sul piano della ricostruzione del nesso di causalità tra detta condotta e
l'evento dannoso, appartenendo ad una serie causale del tutto autonoma rispetto a quella in cui si inserisce il contegno del sanitario, bensì unicamente sul piano della determinazione equitativa del danno, potendosi così pervenire
– sulla base di una valutazione da effettuarsi, in difetto di qualsiasi automatismo riduttivo, con ragionevole e prudente apprezzamento di tutte le circostanze del caso concreto – solamente ad una delimitazione del
″quantum‶ del risarcimento” (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 27265/2021).
Per tale ragione, l'eventuale danno che sarebbe residuato in capo all'attore in caso di un soccorso operato secondo le regole dell'arte, dovrà essere tenuto in
12 considerazione, unicamente ai fini della quantificazione del danno imputabile alla struttura sanitaria.
4. Danno non patrimoniale. Come noto, la nozione normativa di danno biologico è enunciata dal comma 2 degli artt. 138 e 139 Codice assicurazioni, nei quali “per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico- legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”.
A seguito dell'evento, il sig. è stato dimesso dall'Ospedale “A. Pt_1
Manzoni” di Lecco, con diagnosi di “Shock anafilattivo con ACC (ndr.
Arresto cardio circolatorio) da puntura di vespa” (cfr. pag. 113, doc. 1, ricorso).
In sede di CTU medico-legale, i dott.ri e hanno evidenziato Per_4 Per_3
che “a carico del sig. sono stati verificati, a distanza dell'episodio Pt_1
acuto iniziale, con esame clinico e strumentale (RMN) dei danni neurologici cerebrali di modesta entità anossico-ischemici riferibili agli esiti cronici di un'ipoperfusione cerebrale acuta compatibile con uno shock anafilattico complicato da arresto cardiocircolatorio” (cfr. pag. 26, CTU).
I CTU hanno infatti rilevato che “la guarigione clinica non avvenne con il completo recupero dell'integrità psicofisica anteriore all'evento lesivo del
11/07/2020” e che “ancora oggi si osservano modesti ma oggettivi danni anatomo-patologici da prolungata ischemia cerebrale evidenziati dalle immagini RMN di danno anossico-ischemico dei nuclei della basa, che coinvolgono il lentiforme ed il caudato, compatibili con gli esiti cronici di una ipoperfusione arteriosa acuta da shock anafilattico e arresto cardiocircolatorio[ …] Quindi lo shock anafilattico e l'arresto cardio- circolatorio verificatosi il 11/12/2020, dopo una fase di malattia, guarì senza il recupero completo dello stato psico-fisico anteriore. Nel caso in esame
13 l'evoluzione dell'evento patologico acuto inziale condizionò quindi un danno biologico temporaneo permanente” (cfr. pag. 27, CTU). Considerazioni che, come riportate dai CTU nel loro elaborato, sono state condivise dai consulenti di parte.
Sulla base di tali risultanze, i consulenti hanno stabilito che “i suddetti danni anatomopatologici cerebrali ed il quadro clinico residuati adottando il criterio dell'analogia con menomazioni analogiche descritte e valutate nei barèmese medico-legali già citati […], sono causa di un danno biologico permanente pari al 8,5%” (cfr. pag. 39, CTU).
Considerato, inoltre, che, come si evince dalla lettura scientifica “nel 70% dei pazienti, che sopravvivono all'arresto cardiaco ed a shock anafilattico prolungato non trattato con la massima tempestività, possono residuare danni neurologici cerebrali di entità variabile”, ma che è “molto difficile dimostrare che l'episodio acuto iniziale si sarebbe risolto rapidamente senza una successiva fase di malattia e senza alcuna menomazione” (cfr. pag. 37,
CTU), il dott. e il dott. hanno precisato che “se l'intervento Per_4 Per_3
del 118 fosse avvenuto con il massimo di precocità e tempestività logisticamente ed organizzativamente possibile, come dimostrato dalle considerazioni cliniche e medico-legali fatte, si sarebbero (ndr. comunque) avute alterazioni anatomo-funzionali croniche al sistema nervoso”, ma “di minore entità che avrebbero causato un danno biologico permanente pari al
3,5% (tre e mezzo percento) circa” (cfr. pag. 39, CTU).
Si legge, inoltre, nella perizia che, ai fini della quantificazione del danno,
“trattandosi di responsabilità sanitaria ed in coerenza con le considerazioni fatte circa la causazione del danno permanente per la valutazione del danno biologico permanente si deve applicare il cosiddetto metodo del danno differenziale incrementativo;
quindi il danno biologico permanente concausato dall'inadempimento della centrale operativa del 118 nell'organizzazione del soccorso […] risulta essere pari al 5% (cinque
14 percento) circa con valore del punto da calcolarsi non nella scala dal 1% al
5% ma dal 3,5% al 8,5% (compreso) (come risulta dalla differenza tra il grado di invalidità accertato e quello che si sarebbe avuto senza cause ascrivibili a responsabilità sanitari)” (cfr. pagg. 39 e 40 CTU).
I consulenti fanno propri i principi sanciti dalla Corte di cassazione, sopra citata, secondo i quali, “in queste particolari situazioni in cui ad una patologia o una menomazione preesistente se ne aggiunge una determinata dall'illecito, che con essa concorre, […] l'apprezzamento delle menomazioni preesistenti “concorrenti” in capo al danneggiato (nel caso di specie, conseguenti all'allergia al veleno degli imenotteri e ad un intervento tempestivo dei soccorsi) rispetto al maggior danno causato dall'illecito
(ovvero dal ritardo di AREU nel prestare le dovute cure) va compiuto stimando, prima in punti percentuali, l'invalidità complessiva, risultante cioè dalla menomazione preesistente sommata a quella causata dall'illecito, poi stimando quella preesistente all'illecito, convertendo entrambe le percentuali in una somma di denaro, e procedendo, infine, a sottrarre dal valore monetario dell'invalidità complessivamente accertata quello corrispondente al grado di invalidità preesistente” (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 27265/2021).
In assenza di specifiche contestazioni da parte di , non vi sono ragioni CP_1
per discostarsi da quanto emerso in sede di consulenza medico-legale d'ufficio, considerato tra l'altro che le conclusioni a cui sono giunti il dott.
e il dott. , oltre a rispettare i suddetti principi, risultano Per_4 Per_3
suffragate da un attento esame obiettivo del periziato e da una precisa valutazione, anche sulla base della letteratura scientifica, da evidenze clinico- scientifiche unanimemente condivise, oltre che da massime di esperienza, delle possibili alterazioni anatomo-funzionali che il periziato avrebbe comunque riportato, anche in caso di un soccorso operato secondo le regole dell'arte da parte dell'odierna resistente.
15 Facendo dunque applicazione dei principi e dei criteri sopra descritti, la stima della percentuale di invalidità permanente ai fini della liquidazione del danno dovrà considerare il danno biologico globale (8,5%) e quello stimato in caso di intervento tempestivo (3,5%) ed essere calcolata all'interno di questa forbice valutativa.
Per quanto riguarda, infine, la durata della malattia, i CTU, tenuto conto del fatto che “anche nel caso di una maggiore possibile tempestività e precocità dell'intervento medico-infermieristico si sarebbero avuti un ricovero ospedaliero, una fase di malattia successiva per circa 40 (quaranta) giorni” ed applicando, anche in questo caso, “il criterio del danno differenziale incrementativo a causa dell'inadempimento della centrale operativa del 118 e delle sue più volte descritte conseguenze”, hanno stimato che “si ebbe una maggiore durata della malattia con un'invalidità biologica temporanea per
40 (quaranta) giorni da articolarsi in 10 (dieci) giorni di invalidità biologica temporanea al 75%, in 10 (dieci) giorni di invalidità biologica temporanea al
50%, in 20 (venti) giorni al 25%” (cfr. pag. 40, CTU).
3.2. Personalizzazione. L'attore ritiene di avere diritto ad una personalizzazione del danno nella misura massima del 20%, avendo esso riscontrato, in conseguenza delle lesioni riportate, oltre ad una maggiore e facile affaticabilità ed un rallentamento generale nelle attività quotidiane e personali, anche il c.d. danno da “cenestesi lavorativa”.
Di contro, sostiene che il ricorrente non abbia fornito la prova dei fatti CP_1
posti a fondamento della domanda di personalizzazione e che la stessa non potrebbe comunque essere riconosciuta, stante l'esiguità dei postumi comunemente ricompresi nelle tabelle c.d. “micropermanenti”.
Tale assunto non può essere condiviso.
Sulla scorta di un principio ormai consolidato, non è concettualmente possibile scindere le lesioni psico-fisiche dalle ripercussioni di natura esistenziale, tanto che il grado di percentuale di invalidità permanente tiene
16 già conto dei pregiudizi nella vita di relazione, in termini di ricadute esistenziali, che conseguono alle lesioni.
Tuttavia, i valori base del risarcimento del danno considerati dalle tabelle di stampo giurisprudenziale e quelle ministeriali (che qui ci interessano), sono stati determinati considerando quelle che vengono ritenute conseguenze
“normali e indefettibili” per qualunque persona con la medesima invalidità
(cfr. Cass. civ., sez. III, ord. n. 7513 del 27.03.2018).
Solo in presenza di particolari circostanze è consentito incrementare il risarcimento standard.
Il terzo comma dell'art. 139 citato, prevede espressamente che “qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza pisco-fisica di particolare intensità,
l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al comma 4, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al
20 per cento”.
Ed è su questo piano che si pongono e devono essere valutate le richieste formulate dall'attore.
Per quanto riguarda la c.d. “cenestesi lavorativa”, è un principio ormai pacifico in giurisprudenza, quello per cui tale tipologia di danno ha “natura non patrimoniale” e “consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento, dell'attività lavorativa, non incidente, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa, risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo.
Tale tipologia di danno configurabile solo ove non si superi la soglia del 30% del danno biologico, va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute, potendo il giudice, che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, anche ricorrere ad
17 un appesantimento del valore monetario di ciascun punto” (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 17411 del 28.06.2019; conf., da ultimo, Cass. civ., sez. III, ord. n.
16628 del 12.06.2023).
Nel caso che ci occupa, occorre considerare che l'odierno ricorrente ha riferito che, successivamente al sinistro “pur continuando l'attività di operaio edile lo fa con molta fatica, con fatica nella coordinazione e con più lentezza: nel corso della giornata di lavoro […] lamenta stanchezza, spossatezza, respiro corto e formicolio alle gambe e pur continuando a lavorare egli per ogni attività che deve fare impiega circa il doppio del tempo che impiegava prima dell'evento”. Inoltre, lo stesso ha riferito di soffrire, a fine giornata, “di dolore alle gambe, formicolio ai piedi e senso di stanchezza, tanto che è costretto, pur essendo un uomo molto attivo, a stendersi sul divano per riprendersi” (cfr. pag. 11, ricorso).
Tale disagio, nello svolgimento dell'attività lavorativa, trova riscontro nella relazione depositata dal dott. e dal dott. , i quali hanno ben Per_4 Per_3
messo in evidenza che “le menomazioni permanenti accertate e descritte a carico del sistema nervoso centrale sono causa di alterazioni in peggio della cenestesi lavorativa del periziato, muratore dipendente da un'impresa edile;
si verifica, nel caso in esame, pur in persistenza dell'attualità di lavoro senza lucro cessante, quella condizioni particolare definita in medicina legale come
″lavoro usurante‶ permanente da comprendersi nell'ambito del danno biologico che potrà essere valutata […] nell'ambito della personalizzazione del danno biologico permanente” (cfr. pag. 40, CTU).
Condizione che, in parte, è stata confermata anche dalle testimonianze rese all'udienza del 19.12.2023: tanto il padre, sig. quanto la Testimone_1
compagna, sig.ra , e l'amico, sig. hanno Controparte_3 CP_4
dichiarato che l'attore lamenta stanchezza, spossatezza, respiro corto e formicolio alle gambe, durante la giornata lavorativa.
18 I testi hanno inoltre riferito che il sig. dopo l'incidente, ha dovuto Pt_1
rinunciare all'attività agonistica di tiro al piattello;
sport che ha praticato dall'età di 25 anni, con allenamenti settimanali e conseguendo numerosi premi, come confermato dal teste il quale ha precisato che in precedenza CP_4
il ricorrente conseguiva “buoni piazzamenti”, con percentuali di tiro di 22 su
25, mentre ora partecipa solo a competizioni fuori dal circuito agonistico, con percentuali di tiro di 12/14 su 25.
Anche per quanto riguarda le ripercussioni nella vita quotidiana, i testi hanno confermato che il sig. all'esito della giornata lavorativa, appare Pt_1
solitamente affaticato, stanco e col respiro corto, e non è più in grado come un tempo di aiutare il padre nella stalla ed ha smesso di accompagnare l'amico in battute di caccia. La sig.ra inoltre, ha dichiarato che, nonostante CP_4 CP_3
prima del sinistro, il ricorrente fosse solito accompagnarla, di ritorno dal lavoro, in giro, facendo passeggiate in montagna per commissioni, ora non ne
è più in grado.
Per le ragioni che precedono, questo Giudice ritiene condivisibile la richiesta attorea, di massima personalizzazione, corrispondente ad un aumento percentuale nella misura del 20% del danno dinamico relazionale (invalidità permanente e inabilità temporanea, potendo agevolmente presumersi come sussistenti analoghi disagi anche in fase di guarigione).
3.3. Danno morale. Il ricorrente, lamenta anche un danno da sofferenza soggettiva interiore, nella parte in cui afferma che “Il fatto che il signor dopo l'evento dannoso abbia subito un pregiudizio anche all'attività Pt_1
quotidiana personale e relazionale, consistente nella maggior fatica lavorativa, nella maggiore e facile affaticabilità, in un rallentamento generale, consente non solo di personalizzare il danno biologico, ma altresì di riconoscere un danno morale soggettivo inteso come sofferenza interiore patita dallo in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute Pt_1
(cfr. pag. 12, atto di citazione).
19 In punto, occorre considerare che dal tenore letterale dell'art. 139 c.d.a., si ricava che l'incremento personalizzato del 20%, può essere riconosciuto solo in presenza di “specifici aspetti dinamico-relazionali personali” o di una
“sofferenza psico-fisica di particolare intensità” (riconducibile al concetto di dolore nocicettivo).
La norma non prende in considerazione, invece, i pregiudizi riconducibili alla categoria descrittiva del “danno morale”, ovvero quei “pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)” (cfr. Cass. civ., n. 7513/2018 citata).
In questi casi, la posta risarcitoria si colloca inevitabilmente al di fuori del danno biologico e quindi deve sommarsi ad esso, senza la preoccupazione di dar luogo a duplicazioni.
Considerato, pertanto, che il ricorrente la condanna “al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi,”, deve essere riconosciuto, in aggiunta a quanto risultante dalla mera applicazione dell'art. 139 c.d.a. e delle relative tabelle ministeriali, una ulteriore componente di danno, quella da sofferenza soggettiva interiore, che tenga anche conto delle ripercussioni che la cenestesi lavorativa (accertata dal CTU e già considerata ai fini della personalizzazione del danno biologico/dinamico relazionale) e la minore performace nel proprio hobby ha avuto sul danneggiato, in termini di sofferenza soggettiva interiore. Infatti, pur se nei suoi atti non indulge in dettagliate descrizioni dello stato intimo indotto da tali modifiche peggiorative, è indubbio che la maggiore fatica che il sig. sta Pt_1
provando e proverà costantemente nella sua vita lavorativa e la frustrazione nella pratica del tiro al piattello non possono non aver generato e generare in
20 futuro un patimento interiore, di cui dunque è sussiste prova in via presuntiva ai sensi dell'art. 2729 c.c.
Per tali ragioni, facendo applicazione di criteri puramente equitativi e, dunque, sganciati dall'applicazione delle tabelle ministeriale, tenuto conto della gravità della sofferenza patita dall'attrice, si ritiene equo liquidare, a titolo di danno da sofferenza soggettiva interiore, un importo pari ad 1/3 del danno biologico/dinamico-relazionale complessivo, comprensivo di personalizzazione, come di seguito determinato.
3.4. Determinazione del danno non patrimoniale. Conformemente ai principi sanciti dalla Cassazione, è possibile riconoscere al danneggiato un risarcimento commisurato alle menomazioni e alle rinunce a cui deve effettivamente andare incontro a causa del suo attuale stato di invalidità, determinandolo, non solo sulla base delle lesioni subite in occasione del sinistro per cui è causa, ma anche sulla base della preesistente condizione fisica e delle lesioni che avrebbe comunque subito in conseguenza di un soccorso tempestivo.
Nel caso che ci occupa, vertendo in materia di responsabilità medica e considerato che il danno da invalidità permanente complessivo è stato determinato dal CTU nella misura dell'8,5%, devono trovare applicazione, ai fini della liquidazione del danno, i parametri stabiliti dal legislatore per le lesioni c.d. “micropermanenti”, previsti dall'art. 139 del D. Lgs. 209/2005
(come previsto dall'art. 7, co. 4, L. 24/2017), ai valori vigenti al momento della decisione.
In tal senso, devono essere applicati come punto base di indennità permanente il valore di € 947,30 e come punto base di inabilità temporanea assoluta il valore di € 55,24, come aggiornati dal Decreto ministeriale del 16.7.2024
(pubblicato in G.U. n. 173 del 25.7.2024), cosicché il danno non patrimoniale patito dal sig. che al momento del sinistro aveva 39 anni, deve Pt_1
essere quantificato in complessivi € 20.107,23, di cui:
21 - € 11.622,66, a titolo danno biologico/dinamico-relazionale, determinato dalla differenza tra l'invalidità permanente complessiva all'8,5% (pari ad €
15.186,41, quale media tra l'invalidità al 9%, di € 16.765,79, e l'invalidità all'8%, di € 13.607,02) e l'invalidità permanente che sarebbe residuata all'esito di un intervento tempestivo, al 3,5% (pari ad € 3.563,75, quale media tra l'invalidità al 4%, di € 4.211,70, e l'invalidità al 3%, di € 2.915,79);
- € 966,70, quale invalidità temporanea parziale, di cui € 414,30 al 75% per dieci giorni;
€ 276,20 al 50% per dieci giorni;
€ 276,20 quale invalidità temporanea parziale al 25% per venti giorni;
- € 2.517,87, quale personalizzazione riconosciuta nella misura massima del
20% del danno da invalidità permanente e del danno da inabilità temporanea.
- € 5.000,00 a titolo di danno morale (circa 1/3 dell'importo complessivamente riconosciuto a titolo di danno biologico in senso stretto);
Tale somma deve essere infine considerata già comprensiva della rivalutazione in quanto calcolata alla stregua delle tabelle attualmente vigenti.
Al fine di determinare l'importo degli interessi compensativi, tale cifra dovrà essere devalutata sino alla data del sinistro e successivamente aumentata degli interessi legali sulla somma via via rivalutata anno per anno sino alla data odierna (cfr. Cass. S.U. n. 1712/1995). Sull'importo così ottenuto decorrono gli interessi dalla pubblicazione della sentenza.
4. Danno patrimoniale. Il danno patrimoniale subito dal ricorrente deve essere liquidato in € 456,37, così determinato tenuto conto delle sole spese mediche accertate dal dott. e dal dott. , in sede di Consulenza Per_4 Per_3
Tecnica d'ufficio, in quanto “essendosi rese necessarie per diagnosi e cura delle complicazioni riferibili al ritardo organizzativo dell'intervento medico imputabile a responsabilità sanitaria del 118” (cfr. pag. 40, CTU).
Alcunché può essere, invece, riconosciuto all'attore per le lesioni dentarie, non potendo le stesse essere imputate all'operato della resistente. Come allegato dallo stesso sig. infatti, il margine incisale dei denti Pt_1
22 veniva danneggiato in occasione della caduta occorsa dopo che lo stesso ha perso i sensi, negli attimi immediatamente successivi alla chiamata al 118 (v. pag. 1, ricorso). È ovvio, come messo in evidenza anche dai due CTU, che nessuna responsabilità può essere imputata ad per tale lesione. CP_1
5. Regolazione delle spese del giudizio. Considerata la soccombenza di
, la stessa è tenuta a rifondere le spese di lite sopportate dal ricorrente. CP_1
5.1. Spese legali e tecniche relative alla consulenza tecnica preventiva, di cui al procedimento n. 2284/2021 R.G. Tali spese vengono liquidate come da dispositivo, facendo applicazione della tabella n. 9 allegata al D.M. 55/2014, con attestazione ai valori medi dello scaglione relativo all'ammontare del danno effettivamente accertato (da € 5.200,01 ad € 26.000,00), oltre il rimborso delle relative spese vive, documentate in complessivi € 286,00
(contributo unificato e anticipazioni forferttarie).
Devono, inoltre, essere poste a carico di AREU, le spese dei consulenti nominati in sede di accertamento tecnico preventivo ante causam, pari ad €
1.799,00 oltre iva ed accessori di legge, quale compenso liquidato da questo
Tribunale a favore del Dott. e del Dott. (come da decreto di Per_3 Per_4
liquidazione del 25.1.2023), nonché quelle per l'assistenza del consulente di parte (ivi compresa quella riguardante l'attività antecedente al giudizio di
CTP), da riconoscersi nei limiti di quanto liquidato ai due CTU e, dunque, in
€ 1.799,00 oltre oneri di legge (cfr. fatture nn. 43 del 2020, 18 e 57 del 2022, prodotte sub doc. 18).
5.2. Spese del presente giudizio. Le spese del giudizio vengono quantificate come da dispositivo, facendo applicazione della tabella n. 2 allegata al D.M.
55/2014, con riferimento allo scaglione relativo all'ammontare dell'importo danno effettivamente accertato (cioè da € 5.200,01 ad € 26.000,00), al valore minimo per l'attività di studio (considerata l'attività già espletata e riconosciuta in sede di ATP), e al valore medio per le ulteriori fasi, oltre il rimborso delle relative spese vive, documentate in complessivi € 159,78.
23 5.3. Spese del procedimento di mediazione.
Considerato che
il ricorrente, pur avendo prodotto nota spese per il procedimento di mediazione, non ha svolto
(neppure in sede di precisazione delle conclusioni), domanda di condanna della controparte al pagamento di tali spese e che, ai sensi dell'art. 8, della L.
24/2017, tale procedimento non è obbligatorio, potendo essere esperito “in alternativa” al procedimento ex art. 696 bis c.p.c. (in precedenza proposto), questo Giudice ritiene che nulla debba essere liquidato a tale titolo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da Pt_1
nei confronti dell
[...] Controparte_2
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
[...]
condanna
a pagare a Controparte_2
favore di a somma di € 15.563,60, di cui: Parte_1
- € 20.107,23 a titolo di danno non patrimoniale, che dovrà essere devalutato sino alla data del sinistro, 11.7.2020, e successivamente aumentato degli interessi legali sulla somma via via rivalutata anno per anno sino alla data odierna (cfr. Cass. S.U. n.
1712/1995), oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza;
- € 456,37, a titolo di danno patrimoniale, per spese mediche, oltre interessi legali dai singoli pagamenti o dalle richieste;
pone definitivamente a carico di Controparte_2
e spese di CTU, relative al procedimento ex art. 696 bis c.p.c.
[...]
n. 2284/2021 R.G., come liquidate dal Tribunale di Lecco, con decreto del 25.1.2023, in € 1.799,00 oltre iva ed altri accessori di legge, con conseguente condanna della convenuta a rifondere a quanto dallo stesso eventualmente Parte_1
anticipato; condanna
24 a rifondere a Controparte_2
Parte_1
- le spese del giudizio ex art. 696 bis c.p.c. n. 2284/2921 R.G., che liquida in €
2.337,00 per compensi professionali ed € 286,00 per spese anticipate, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, nonché le spese di CTP per € 1.799,00, oltre oneri di legge;
- le spese del presente giudizio, che liquida in € 4.617,50 per compensi professionali ed € 159,78 per spese anticipate, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali;
manda alla Cancelleria per gli incombenti di competenza.
Così deciso in Lecco, 12 giugno 2025.
Il Giudice
Dario Colasanti
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