TRIB
Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 02/04/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.
Giuseppe D'Agostino ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 177/2024 R.G.L. promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in Sant'Agata di Militello (Me), via Asmara n. 12/A presso lo studio dell'Avv. Carmela Teresa Amata che lo rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Messina, via
Camiciotti n. 102 presso lo studio dell'Avv. Natale Bonfiglio che la rappresenta e difende per procura in atti, resistente,
e nei confronti di
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro CP_2 P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. M. Chiara Marras per procura in atti ed elettivamente domiciliato in Messina, via Armeria n.
1, resistnte,
Conclusioni delle parti: le parti insistono in atti, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 29 gennaio 2024 agiva in Parte_1 giudizio davanti al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, esponendo di aver lavorato alle dipendenze delle varie aziende che si erano succedute nella gestione del servizio di igiene ambientale del Comune di Milazzo.
Riferiva che già nel novembre 2012 aveva conseguito, alle dipendenze di il livello 4B del CCNL di riferimento e che Parte_2 tale inquadramento era rimasto invariato nel corso dei successivi rapporti di lavoro con le società che si erano avvicendate nella gestione del servizio.
Evidenziava che, dopo la cessazione del rapporto di lavoro con
[...]
aveva proseguito l'attività alle dipendenze di CP_3 CP_1 in virtù di contratto del 14 aprile 2021.
Lamentava che lo aveva inquadrato nel livello 2A, CP_1 nonostante fosse stato inserito dall'impesa cessante nell'elenco del personale con la qualifica di “Capo Squadra” – livello 4A.
Sosteneva che, in ragione di quanto disposto dall'art. 6 CCNL per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali, aveva diritto al riconoscimento dell'inquadramento nel livello 4A e chiedeva la condanna di al pagamento delle differenze retributive CP_1
e contributive maturate in ragione della superiore qualifica.
Nella resistenza di e dell' all'udienza dell'1 aprile CP_1 CP_2
2025 la causa veniva assunta in decisione.
La domanda non merita accoglimento.
Il ricorrente chiede il riconoscimento della superiore qualifica (livello
4A) conseguita in passato alle dipendenze delle società che si sono avvicendate nella gestione del servizio di igiene ambientale del
Comune di Milazzo, evidenziando che la società subentrante CP_1 lo aveva illegittimamente inquadrato nel livello 2A.
[...]
Il rilievo del ricorrente, però, si rivela infondato alla luce del chiaro orientamento, dal quale non vi è motivo di discostarsi, affermato dalla
Corte d'Appello di Messina in una fattispecie afferente ad altro dipendente di ma sostanzialmente identica a quella in CP_1 esame (cfr. Corte d'Appello di Messina, sentenza n. 116/2023).
In tale pronuncia la Corte d'Appello ha statuito in prima battuta che nelle ipotesi di cambio appalto nelle quali non è configurabile una ipotesi di trasferimento di azienda con conseguente inapplicabilità del disposto di cui all'art. 2112 cc, la contrattazione collettiva è solita intervenire, dettando disposizioni volte essenzialmente ad assicurare i livelli occupazionali dei lavoratori addetti al servizio interessato da una successione di imprese appaltatrici.
La Corte ha poi precisato che l'art. 6 CCNL per i dipendenti di imprese e società prevede, in caso di Parte_3 avvicendamento di imprese nella gestione dell'appalto di detti servizi, una folta risolto alla scadenza del contratto di appalto il rapporto di lavoro tra l'impresa ed il suo personale a tempo indeterminato, che l'impresa subentrante assuma ex novo tutto il personale.
Proprio al fine di perfezionare la procedura per detta assunzione ne scandisce i momenti a partire dalla comunicazione da parte dell'impresa cessante dell'elenco dei nominativi dei dipendenti interessati che viene a sua volta comunicato alle rappresentanze e alle strutture sindacali, seguono i relativi incontri sino così ad arrivare all'assunzione con il riconoscimento dell'anzianità maturata e con la previsione di normativa di dettaglio per il trattamento economico.
Il successivo art. 7 si occupa della “Ristrutturazione e riorganizzazione aziendale”, stabilendo che “In relazione agli adempimenti stabiliti dal contratto di servizio o a sopravvenute modificazioni contrattuali di termini, modalità, prestazioni del servizio stesso che abbiano implicazioni sui livelli occupazionali, l'impresa che subentra ovvero è confermata nella gestione dell'appalto, si incontrerà, immediatamente dopo aver assunto o confermato i lavoratori a termini dell'art. 6 del presente ccnl, con la congiuntamente alle strutture territorialmente competenti delle
OO.SS. stipulanti il presente ccnl, per la ricerca di soluzioni atte a garantire il mantenimento dei livelli predetti, facendo ricorso ai possibili strumenti resi disponibili dal presente ccnl o dalle leggi vigenti. Per analoga ricerca di soluzioni l'azienda convocherà tempestivamente le predette rappresentanze anche nel caso di innovazioni di carattere tecnologico, riorganizzazione/ristrutturazione di servizi innovazioni di carattere tecnologico, di riorganizzazione/ristrutturazione di servizi, reparti, ecc. che abbiano implicazioni sui livelli occupazionali”.
Secondo la Corte d'Appello “da dette disposizioni si evince dunque che, nelle ipotesi di avvicendamento di aziende nella gestione di appalti di servizi, vengono salvaguardati i livelli occupazionali con il riconoscimento in buona sostanza del diritto all'assunzione dei lavoratori precedentemente già occupati. Non è invece garantito il mantenimento delle precedenti mansioni, in linea, del resto, con la natura di rapporto di lavoro che viene instaurato ex novo. A ben vedere anche l'intervento delle rappresentanze sindacali previsto dall'art.
7 - su cui in particolar modo l'appellante insiste - è previsto solo qualora vi siano degli adempimenti imposti dal contratto di servizio o sopravvenute modifiche delle prestazioni del servizio stesso che possano avere incidenza sui livelli occupazioni e solo per la tutela di questi ultimi.
Anche nel contratto di appalto stipulato dal Comune di Milazzo con la
è solo previsto all'art 12 l'obbligo dell'appaltatore al rispetto CP_1 delle disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di riassorbimento del personale, giusto l'art. 6 del CCNL di settore”
(Corte d'Appello di Messina, sentenza n. 116/2023).
In virtù di quanto statuito dalla Corte d'Appello di Messina, con orientamento condiviso da questo Tribunale, incontestata l'osservanza da parte della suddetta previsione e della relativa procedura volta a garantire il passaggio del personale già occupato alle dipendenze della ivi compreso il ricorrente (assunto a tempo indeterminato con contratto del 14/4/2021), nessun obbligo detta società aveva di rispettare le precedenti mansioni né evidentemente di previamente promuovere incontri con le rappresentanze sindacali prima di attribuire all'appellante la qualifica di operatore.
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
L'esistenza di precedenti nella giurisprudenza di merito di segno contrario e la non semplice ricostruzione delle disposizioni della normativa contrattuale giustificano, a parere del Tribunale, la compensazione integrale delle spese del giudizio.
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede: rigetta il ricorso;
compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 2 aprile 2025.
Il Giudice dott. Giuseppe D'Agostino