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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 07/07/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione Volontaria Giurisdizione riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei Signori Magistrati:
dott. Marcello BUSCEMA Presidente
dott. Fabrizio FANFARILLO Giudice
dott. Simona DI NICOLA Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento civile iscritto al n. 2631/2025 r.g.v.g. avente come oggetto: “CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO”, introdotto su ricorso a firma congiunta da
[...]
e , rispettivamente rappresentati e difesi dall'Avv.to Giovanni Parte_1 Parte_2
Stracqualursi e dall'Avv.to Giampiero Baldassarra ed elettivamente domiciliati come in atti.
°°°°°° Con ricorso a firma congiunta depositato il 15.05.2025 e con richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto in RIPI (FR) il 06-06-1992 trascritto nel registro atti di matrimonio del medesimo Comune (atto n. 5 – Parte II- Serie A – Anno 1992); visto il ricorso come sopra proposto congiuntamente dai coniugi e rilevato che nello stesso risultano compiutamente regolamentati i rapporti personali ed economici tra le parti e non essendovi prole minore o maggiorenne ma non economicamente autosufficiente il cui interesse vada ufficiosamente tutelato e per la specificazione dei quali allo stesso espressamente si rimanda;
dato atto della dichiarazione delle parti di rinunciare alla comparizione personale e della dichiarazione dei coniugi di non intendere riconciliarsi;
ritenuto che
gli accordi raggiunti non siano contrari all'ordine pubblico, al buon costume o alla legge;
dato atto dell'intervento del P.M. come da proprio visto del 11.06.2025; considerato il decorso del termine previsto dall'art. 3 lett. b), n. 2 L. 898/70 dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale di Frosinone in data 28.01.2009 e dal provvedimento di omologa delle condizioni di separazione del 26.02.2009; visti gli artt. 2, 3, 4 (comma 1) e 13 della legge 1.12.1970, n. 898 e s.m.i.;
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda congiunta presentata dai coniugi Parte_1
e per la “cessazione degli effetti civili del matrimonio” alle condizioni di cui al ricorso a Parte_2 firma congiunta depositato il 15.05.2025, e in accoglimento della stessa DICHIARA La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in RIPI (FR) il 06-06-1992 trascritto nel registro atti di matrimonio del medesimo Comune (atto n. 5 – Parte II- Serie A – Anno 1992) da
[...]
nato a [...] – MC- il 18-08-1969 e da nata a [...] il 23- Parte_1 Parte_2
04-1969, alle condizioni di cui al ricorso a firma congiunta in atti;
ORDINA All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RIPI di procedere all'annotazione della presente sentenza a norma dell'art. 5 legge 1.12.1970, n. 898, nei registri esistenti nel suddetto Ufficio (atto n. 5 – Parte II- Serie A – Anno 1992). Alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Frosinone il 01.07.2025 Il Presidente
dott. Marcello BUSCEMA
Il Giudice relatore dott.ssa Simona DI NICOLA
dott. Marcello BUSCEMA Presidente
dott. Fabrizio FANFARILLO Giudice
dott. Simona DI NICOLA Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento civile iscritto al n. 2631/2025 r.g.v.g. avente come oggetto: “CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO”, introdotto su ricorso a firma congiunta da
[...]
e , rispettivamente rappresentati e difesi dall'Avv.to Giovanni Parte_1 Parte_2
Stracqualursi e dall'Avv.to Giampiero Baldassarra ed elettivamente domiciliati come in atti.
°°°°°° Con ricorso a firma congiunta depositato il 15.05.2025 e con richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto in RIPI (FR) il 06-06-1992 trascritto nel registro atti di matrimonio del medesimo Comune (atto n. 5 – Parte II- Serie A – Anno 1992); visto il ricorso come sopra proposto congiuntamente dai coniugi e rilevato che nello stesso risultano compiutamente regolamentati i rapporti personali ed economici tra le parti e non essendovi prole minore o maggiorenne ma non economicamente autosufficiente il cui interesse vada ufficiosamente tutelato e per la specificazione dei quali allo stesso espressamente si rimanda;
dato atto della dichiarazione delle parti di rinunciare alla comparizione personale e della dichiarazione dei coniugi di non intendere riconciliarsi;
ritenuto che
gli accordi raggiunti non siano contrari all'ordine pubblico, al buon costume o alla legge;
dato atto dell'intervento del P.M. come da proprio visto del 11.06.2025; considerato il decorso del termine previsto dall'art. 3 lett. b), n. 2 L. 898/70 dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale di Frosinone in data 28.01.2009 e dal provvedimento di omologa delle condizioni di separazione del 26.02.2009; visti gli artt. 2, 3, 4 (comma 1) e 13 della legge 1.12.1970, n. 898 e s.m.i.;
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda congiunta presentata dai coniugi Parte_1
e per la “cessazione degli effetti civili del matrimonio” alle condizioni di cui al ricorso a Parte_2 firma congiunta depositato il 15.05.2025, e in accoglimento della stessa DICHIARA La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in RIPI (FR) il 06-06-1992 trascritto nel registro atti di matrimonio del medesimo Comune (atto n. 5 – Parte II- Serie A – Anno 1992) da
[...]
nato a [...] – MC- il 18-08-1969 e da nata a [...] il 23- Parte_1 Parte_2
04-1969, alle condizioni di cui al ricorso a firma congiunta in atti;
ORDINA All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RIPI di procedere all'annotazione della presente sentenza a norma dell'art. 5 legge 1.12.1970, n. 898, nei registri esistenti nel suddetto Ufficio (atto n. 5 – Parte II- Serie A – Anno 1992). Alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Frosinone il 01.07.2025 Il Presidente
dott. Marcello BUSCEMA
Il Giudice relatore dott.ssa Simona DI NICOLA