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Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 02/06/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
n. 497/2024 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. CRON. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il tribunale di Belluno composto dai magistrati:
dott. Umberto GIACOMELLI presidente rel.
dott.ssa Chiara SANDINI giudice dott. Beniamino MARGIOTTA giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
Oggetto: separazione S E N T E N Z A giudiziale nella causa civile iscritta al n. 497/2024 promossa con ricorso depositato in data 24/07/2024
da
(C.F. ) con il patrocinio
Parte_1 C.F._1 dell'avv. MASO LOREDANA elettivamente domiciliato presso il difensore avv. MASO LOREDANA
RICORRENTE
nei confronti di
(C.F. ) non costituita CP_1 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione giudiziale ai sensi dell'art. 473 bis.47
1 c.p.c.
Conclusioni dell'attore: come da nota dep. 2.12.2024
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso
A seguito della notifica del ricorso proposto dall'attore, in cui risultano formulate le condizioni della separazione personale, la convenuta non si è costituita;
ritenuto che, dalla valutazione dell'attore, e dal contegno assunto nel corso del processo dalla convenuta, rimasta contumace, è
emerso in modo incontestabile che i rapporti tra i coniugi si sono da tempo compromessi, radicando un contrasto che ostacola ogni forma di comprensione, così da far apparire non più tollerabile il ripristino della convivenza coniugale;
valutata la situazione personale, reddituale e patrimoniale dei coniugi, e ritenuto che le condizioni indicate dal ricorrente siano conformi alla legge e idonee a garantire l'interesse morale e materiale delle parti e dei figli nata a [...] il 6 CP_2
maggio 2020, nato a [...] il [...], e Per_1
nato a [...] il [...]; Per_2
rilevato che all'udienza del 27.11.2024, a seguito del decreto del
Tribunale per i minorenni datato 4.1.2023 e valutato l'interesse preminente dei minori, il giudice, provvedendo in via temporanea ed urgente, ha così disposto:
1) affida i tre figli minori in via provvisoria al Servizio sociale di
, competente per territorio, con collocazione Pt_2 Per_3
2 prevalente e residenza presso il padre in RE (BL) in via Civit
n. 41;
2) riconosce il diritto della madre a vedere e frequentare i figli con le modalità e i tempi che verranno indicati dal Servizio Sociale
affidatario dei minori, prevedendo le visite della madre nel pomeriggio di sabato, a settimane alterne, presso il Consultorio di
Puos d'Alpago, e consentendo le telefonate della madre ai figli in due giorni alla settimana (martedì e giovedì) dalle 19.00 alle
19.30;
3) pone a carico della madre, a titolo di concorso per il mantenimento dei tre figli, l'obbligo di corrispondere la somma mensile di euro 300,00 (trecento/00, euro 100 per ciascun figlio)
entro il 15 di ogni mese mediante bonifico bancario alle coordinate bancarie che il signor fornirà, oltre all'obbligo di Pt_1
contribuzione alle spese straordinarie dei figli nella misura percentuale del 50% secondo le modalità stabilite dal Protocollo di ripartizione delle spese straordinarie adottato dal Tribunale di
Belluno in data 21.10.2021; l'assegno di mantenimento verrà aggiornato annualmente secondo l'indice Istat a decorrere dal prossimo anno;
4) la casa coniugale sita in EL (BL), via Giovanni Capoto n. 16,
resta assegnata alla signora con quando in esso CP_1
contenuto consentendo al padre di prelevare i beni personali dei figli e propri mediante accesso diretto all'abitazione;
3 5) l'assegno unico e universale verrà percepito per l'intero dal signor in quanto genitore collocatario dei figli, con Parte_1
decorrenza dalla data del deposito del ricorso;
6) i genitori beneficeranno della detrazione fiscale per figli a carico e delle altre detrazioni fiscali relative alle spese straordinarie sostenute da entrambi nella misura del 50%;
ritenute meritevoli di accoglimento, nell'interesse dei figli minori, le conclusioni formulate dal ricorrente nella nota depositata in data
2.12.2024;
rilevato che la difesa del ricorrente ha chiesto la conferma della nomina del Curatore dei minori nella persona dell'avv. Anna
Polifroni di Belluno;
vista l'ordinanza in data 10.1.2025 del Tribunale dei minorenni di
Venezia, con cui è stata disposta la trasmissione degli atti del procedimento al Tribunale civile di Belluno per unione agli atti della causa di separazione personale tra e Parte_1 CP_1
;
[...]
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
visto l'art. 473 bis.47 c.p.c.;
P. Q. M.
Il tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
pronuncia, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c. e dell'art. 151, 1°
comma, c.c., la separazione personale tra i coniugi Pt_3
[...] e , e li autorizza a vivere separati con
[...] CP_1
obbligo di reciproco rispetto, alle condizioni qui richiamate:
1. affida i tre figli minori, , e , in via CP_2 Per_1 Per_2
provvisoria al Servizio sociale di Puos d'Alpago, competente per territorio, con collocazione prevalente e residenza presso il padre,
in RE (BL) in via Civit n. 41, e conferma la nomina del
Curatore dei minori nella persona dell'avv. Anna Polifroni di
Belluno;
2. riconosce il diritto della madre a vedere e frequentare i figli con le modalità e i tempi che verranno indicati dal Servizi Sociali
affidatari dei minori, prevedendo le visite nel pomeriggio di sabato a settimane alterne presso il Consultorio di d'Alpago e Pt_2
consentendo le telefonate della madre ai figli in due giorni alla settimana (martedì e giovedì) dalle ore 19,00 alle ore 19,30;
3. pone a carico della signora a titolo di concorso CP_1
per il mantenimento dei tre figli, l'obbligo di corrispondere la somma mensile complessiva di euro 300,00 (trecento, pari ad euro 100 per ciascun figlio) con decorrenza dalla data del deposito del ricorso (23.07.2024) entro il giorno 15 di ogni mese, mediante bonifico bancario alle coordinate bancarie che il signor Pt_1
fornirà, oltre all'obbligo di contribuire alle spese straordinarie dei figli nella misura del 50% secondo le modalità stabilite dal
Protocollo di ripartizione delle spese straordinarie adottato dal
Tribunale di Belluno in data 21.10.2021; l'assegno di
5 mantenimento verrà aggiornato annualmente secondo l'indice Istat
a decorrere dal 1° gennaio 2026;
4. la casa coniugale sita in EL (BL) in via Giovanni Capoto n.
16 resti assegnata alla signora con quando in esso CP_1
contenuto consentendo al signor di prelevare i beni Pt_1
personali dei figli e propri mediante accesso diretto all'abitazione;
5. l'assegno unico e universale verrà percepito per l'intero dal signor in quanto genitore collocatario dei figli con Parte_1
decorrenza dalla data del deposito del ricorso (23.07.2024);
6. i genitori beneficeranno della detrazioni fiscali relative alle spese straordinarie sostenute da entrambi nella misura del 50%
ciascuno;
7. prende atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti e rinunciano, pertanto, a reciproche richieste di mantenimento;
8. ciascun coniuge rimane proprietario delle autovetture e/o beni mobili registrati di cui è titolare;
ciascun coniuge provvederà al pagamento dei rispettivi finanziamenti e prestiti;
9. nulla sulle spese pe mancanza di opposizione.
Così deciso in Belluno, il 22.5.2025
Il presidente est.
Umberto Giacomelli
6
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. CRON. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il tribunale di Belluno composto dai magistrati:
dott. Umberto GIACOMELLI presidente rel.
dott.ssa Chiara SANDINI giudice dott. Beniamino MARGIOTTA giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
Oggetto: separazione S E N T E N Z A giudiziale nella causa civile iscritta al n. 497/2024 promossa con ricorso depositato in data 24/07/2024
da
(C.F. ) con il patrocinio
Parte_1 C.F._1 dell'avv. MASO LOREDANA elettivamente domiciliato presso il difensore avv. MASO LOREDANA
RICORRENTE
nei confronti di
(C.F. ) non costituita CP_1 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione giudiziale ai sensi dell'art. 473 bis.47
1 c.p.c.
Conclusioni dell'attore: come da nota dep. 2.12.2024
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso
A seguito della notifica del ricorso proposto dall'attore, in cui risultano formulate le condizioni della separazione personale, la convenuta non si è costituita;
ritenuto che, dalla valutazione dell'attore, e dal contegno assunto nel corso del processo dalla convenuta, rimasta contumace, è
emerso in modo incontestabile che i rapporti tra i coniugi si sono da tempo compromessi, radicando un contrasto che ostacola ogni forma di comprensione, così da far apparire non più tollerabile il ripristino della convivenza coniugale;
valutata la situazione personale, reddituale e patrimoniale dei coniugi, e ritenuto che le condizioni indicate dal ricorrente siano conformi alla legge e idonee a garantire l'interesse morale e materiale delle parti e dei figli nata a [...] il 6 CP_2
maggio 2020, nato a [...] il [...], e Per_1
nato a [...] il [...]; Per_2
rilevato che all'udienza del 27.11.2024, a seguito del decreto del
Tribunale per i minorenni datato 4.1.2023 e valutato l'interesse preminente dei minori, il giudice, provvedendo in via temporanea ed urgente, ha così disposto:
1) affida i tre figli minori in via provvisoria al Servizio sociale di
, competente per territorio, con collocazione Pt_2 Per_3
2 prevalente e residenza presso il padre in RE (BL) in via Civit
n. 41;
2) riconosce il diritto della madre a vedere e frequentare i figli con le modalità e i tempi che verranno indicati dal Servizio Sociale
affidatario dei minori, prevedendo le visite della madre nel pomeriggio di sabato, a settimane alterne, presso il Consultorio di
Puos d'Alpago, e consentendo le telefonate della madre ai figli in due giorni alla settimana (martedì e giovedì) dalle 19.00 alle
19.30;
3) pone a carico della madre, a titolo di concorso per il mantenimento dei tre figli, l'obbligo di corrispondere la somma mensile di euro 300,00 (trecento/00, euro 100 per ciascun figlio)
entro il 15 di ogni mese mediante bonifico bancario alle coordinate bancarie che il signor fornirà, oltre all'obbligo di Pt_1
contribuzione alle spese straordinarie dei figli nella misura percentuale del 50% secondo le modalità stabilite dal Protocollo di ripartizione delle spese straordinarie adottato dal Tribunale di
Belluno in data 21.10.2021; l'assegno di mantenimento verrà aggiornato annualmente secondo l'indice Istat a decorrere dal prossimo anno;
4) la casa coniugale sita in EL (BL), via Giovanni Capoto n. 16,
resta assegnata alla signora con quando in esso CP_1
contenuto consentendo al padre di prelevare i beni personali dei figli e propri mediante accesso diretto all'abitazione;
3 5) l'assegno unico e universale verrà percepito per l'intero dal signor in quanto genitore collocatario dei figli, con Parte_1
decorrenza dalla data del deposito del ricorso;
6) i genitori beneficeranno della detrazione fiscale per figli a carico e delle altre detrazioni fiscali relative alle spese straordinarie sostenute da entrambi nella misura del 50%;
ritenute meritevoli di accoglimento, nell'interesse dei figli minori, le conclusioni formulate dal ricorrente nella nota depositata in data
2.12.2024;
rilevato che la difesa del ricorrente ha chiesto la conferma della nomina del Curatore dei minori nella persona dell'avv. Anna
Polifroni di Belluno;
vista l'ordinanza in data 10.1.2025 del Tribunale dei minorenni di
Venezia, con cui è stata disposta la trasmissione degli atti del procedimento al Tribunale civile di Belluno per unione agli atti della causa di separazione personale tra e Parte_1 CP_1
;
[...]
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
visto l'art. 473 bis.47 c.p.c.;
P. Q. M.
Il tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
pronuncia, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c. e dell'art. 151, 1°
comma, c.c., la separazione personale tra i coniugi Pt_3
[...] e , e li autorizza a vivere separati con
[...] CP_1
obbligo di reciproco rispetto, alle condizioni qui richiamate:
1. affida i tre figli minori, , e , in via CP_2 Per_1 Per_2
provvisoria al Servizio sociale di Puos d'Alpago, competente per territorio, con collocazione prevalente e residenza presso il padre,
in RE (BL) in via Civit n. 41, e conferma la nomina del
Curatore dei minori nella persona dell'avv. Anna Polifroni di
Belluno;
2. riconosce il diritto della madre a vedere e frequentare i figli con le modalità e i tempi che verranno indicati dal Servizi Sociali
affidatari dei minori, prevedendo le visite nel pomeriggio di sabato a settimane alterne presso il Consultorio di d'Alpago e Pt_2
consentendo le telefonate della madre ai figli in due giorni alla settimana (martedì e giovedì) dalle ore 19,00 alle ore 19,30;
3. pone a carico della signora a titolo di concorso CP_1
per il mantenimento dei tre figli, l'obbligo di corrispondere la somma mensile complessiva di euro 300,00 (trecento, pari ad euro 100 per ciascun figlio) con decorrenza dalla data del deposito del ricorso (23.07.2024) entro il giorno 15 di ogni mese, mediante bonifico bancario alle coordinate bancarie che il signor Pt_1
fornirà, oltre all'obbligo di contribuire alle spese straordinarie dei figli nella misura del 50% secondo le modalità stabilite dal
Protocollo di ripartizione delle spese straordinarie adottato dal
Tribunale di Belluno in data 21.10.2021; l'assegno di
5 mantenimento verrà aggiornato annualmente secondo l'indice Istat
a decorrere dal 1° gennaio 2026;
4. la casa coniugale sita in EL (BL) in via Giovanni Capoto n.
16 resti assegnata alla signora con quando in esso CP_1
contenuto consentendo al signor di prelevare i beni Pt_1
personali dei figli e propri mediante accesso diretto all'abitazione;
5. l'assegno unico e universale verrà percepito per l'intero dal signor in quanto genitore collocatario dei figli con Parte_1
decorrenza dalla data del deposito del ricorso (23.07.2024);
6. i genitori beneficeranno della detrazioni fiscali relative alle spese straordinarie sostenute da entrambi nella misura del 50%
ciascuno;
7. prende atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti e rinunciano, pertanto, a reciproche richieste di mantenimento;
8. ciascun coniuge rimane proprietario delle autovetture e/o beni mobili registrati di cui è titolare;
ciascun coniuge provvederà al pagamento dei rispettivi finanziamenti e prestiti;
9. nulla sulle spese pe mancanza di opposizione.
Così deciso in Belluno, il 22.5.2025
Il presidente est.
Umberto Giacomelli
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