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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 25/02/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 4122/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione II civile in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente dott. Carlo Azzolini Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice relatore ed estensore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al numero 4122 del ruolo di volontaria giurisdizione dell'anno 2024 promossa su ricorso congiunto da:
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( rappresentati e difesi e domiciliati dall'avv. Ticozzi Marco
[...] C.F._2
come da mandato in atti, ricorrenti con l'intervento in giudizio del PUBBLICO MINISTERO.
Avente ad oggetto: divorzio congiunto - scioglimento del matrimonio e trattenuto in decisione con provvedimento ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti congiuntamente, come da ricorso introduttivo: dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra i signori e alle seguenti Parte_2 Parte_1
condizioni: i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza;
nessuna statuizione economica tra le parti in quanto entrambi economicamente autosufficienti;
per il Pubblico Ministero: voglia il Tribunale dichiarare il divorzio / cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate dalle parti.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti espongono di aver contratto matrimonio civile in data 19/06/1998 in Parcine (BZ) [atto n.
4-I/1998 Comune di Parcines (BZ)] e di essersi separati all'esito di procedimento per separazione personale dei coniugi avanti al Tribunale di Bolzano definito con sentenza n. 625/2004 depositata in data 08.10.2004, senza più riconciliarsi.
Dall'unione dei ricorrenti è nata una figlia oggi maggiorenne ed economicamente Persona_1
autosufficiente.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo incontestato che la separazione perdura ininterrottamente da oltre dodici mesi dalla comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione personale dei coniugi su domanda congiunta, definito con sentenza del
01.10.2004 depositata il 8.10.2004 del Tribunale di Bolzano, definitiva.
Entrambi i coniugi si sono dichiarati economicamente indipendenti.
La domanda andrà accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
Nulla va disposto sulle spese, in ragione del carattere congiunto della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 19/06/1998 con rito civile da e e trascritto nel Parte_1 Parte_2
registro atti di matrimonio (n.
4-I/1998 del Comune di Parcines (BZ));
2. Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e da aversi qui integralmente riprodotte;
4. Nulla per le spese.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 13 febbraio 2025.
Il Giudice estensore
Vincenzo Ciliberti Il Presidente
Alessandro Cabianca
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione II civile in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente dott. Carlo Azzolini Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice relatore ed estensore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al numero 4122 del ruolo di volontaria giurisdizione dell'anno 2024 promossa su ricorso congiunto da:
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( rappresentati e difesi e domiciliati dall'avv. Ticozzi Marco
[...] C.F._2
come da mandato in atti, ricorrenti con l'intervento in giudizio del PUBBLICO MINISTERO.
Avente ad oggetto: divorzio congiunto - scioglimento del matrimonio e trattenuto in decisione con provvedimento ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti congiuntamente, come da ricorso introduttivo: dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra i signori e alle seguenti Parte_2 Parte_1
condizioni: i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza;
nessuna statuizione economica tra le parti in quanto entrambi economicamente autosufficienti;
per il Pubblico Ministero: voglia il Tribunale dichiarare il divorzio / cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate dalle parti.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti espongono di aver contratto matrimonio civile in data 19/06/1998 in Parcine (BZ) [atto n.
4-I/1998 Comune di Parcines (BZ)] e di essersi separati all'esito di procedimento per separazione personale dei coniugi avanti al Tribunale di Bolzano definito con sentenza n. 625/2004 depositata in data 08.10.2004, senza più riconciliarsi.
Dall'unione dei ricorrenti è nata una figlia oggi maggiorenne ed economicamente Persona_1
autosufficiente.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo incontestato che la separazione perdura ininterrottamente da oltre dodici mesi dalla comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione personale dei coniugi su domanda congiunta, definito con sentenza del
01.10.2004 depositata il 8.10.2004 del Tribunale di Bolzano, definitiva.
Entrambi i coniugi si sono dichiarati economicamente indipendenti.
La domanda andrà accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
Nulla va disposto sulle spese, in ragione del carattere congiunto della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 19/06/1998 con rito civile da e e trascritto nel Parte_1 Parte_2
registro atti di matrimonio (n.
4-I/1998 del Comune di Parcines (BZ));
2. Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e da aversi qui integralmente riprodotte;
4. Nulla per le spese.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 13 febbraio 2025.
Il Giudice estensore
Vincenzo Ciliberti Il Presidente
Alessandro Cabianca
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