Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/04/2025, n. 2011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2011 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
n. 3574/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott.ssa Monica Cacace Consigliere Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 3574/2020 avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 6484/2020 resa in data 09.10.2020 dal Tribunale di Napoli promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ADAMO Parte_1 P.IVA_1
ANDREA presso il cui studio è elettivamente domiciliato in CORSO UMBERTO I, 190
80138 NAPOLI
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
CALCAGNI PAOLO presso il cui studio è elettivamente domiciliato in CORSO
UMBERTO I 23 80138 NAPOLI
APPELLATA
pagina 1 di 4
La (già Parte_2 Controparte_2
vantava nei confronti della soc. in persona del legale rapp.te p.t., Parte_3
P.IVA e di , , e P.IVA_2 Parte_4 Parte_5 Parte_6
quali fideiussori, un credito pari ad euro 67.277,18 oltre interessi Controparte_1
legali per degli scoperti sui conti corrente n. 14/2265/1 e 14/2303 intestati alla società medesima;
La in persona del legale rapp.te p.t. veniva dichiarata Parte_3
fallita in data 19.06.2015; La creditrice, quindi, ricorreva per l'ingiunzione di pagamento di quanto dovuto, avverso i soli fideiussori ed otteneva il D.I. n. 7411/2015 emesso dal
Tribunale di Napoli in data 27.11.2015, per il complessivo importo di euro 67.277,18 oltre interessi e spese monitorie liquidate;
Avverso tale decreto ingiuntivo, la sola proponeva opposizione ex art. 645 c.p.c. innanzi al Tribunale di Controparte_1
Napoli, iscritta a ruolo con R.g. n. 6642/2016; A fondamento della proposta opposizione la eccepiva, come unico motivo, la assoluta estraneità della stessa alla vicenda CP_1
di cui è causa, negando la propria sottoscrizione apposta in calce al contratto di fidejussione;
La opposta (già Parte_2 Controparte_2
si costituiva regolarmente nel giudizio per poi rendersi nelle more
[...]
cedente del credito vantato A seguito della cessione del credito, si costituiva in sostituzione, la società riportandosi a tutto quanto prodotto, dedotto Parte_1
ed eccepito dalla e facendo proprie le difese della stessa. Parte_2
Che con sentenza n. 6484/2020 del 09.10.2020 il Tribunale di Napoli, così provvedeva:
“accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
compensa le spese di lite”.
La , proponeva appello avverso la suddetta sentenza e chiedeva Parte_1
così provvedere: “
1. Rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 6486/14, perché infondata in fatto ed in diritto con ogni ulteriore declaratoria inerente e consequenziale alla conferma del decreto opposto ovvero alla condanna della opponente al pagamento delle somme di cui al ricorso per ingiunzione di pagamento che si abbia di seguito per
pagina 2 di 4 ripetuto e trascritto;
2. Accertare e dichiarare l'efficacia della fideiussione nei confronti della con ogni declaratoria inerente e consequenziale alla sua qualificazione di Pt_2
contratto autonomo di garanzia ed al riconoscimento delle sottoscrizioni apposte della sig.ra sulla documentazione prodotta in giudizio e giusta CTU Controparte_1
calligrafica espletata;
3. Condannare parte opponente al risarcimento per lite temeraria ex art. 96, comma 3, c.p.c.
4. Condannare in ogni caso al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del sottoscritto avvocato resosene anticipatario da quantificarsi anche ai sensi dell'art. 96 c.p.
5. Con ogni ulteriore declaratoria inerente
e consequenziale”;
Si costituiva l'appellata chiedendo il rigetto dell'appello di cui Controparte_1
assumeva l'infondatezza, con vittoria di spese.
Acquisita agli atti la documentazione, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 06.03.2025, celebrata a trattazione scritta ex art. 83, co. 7, let.
h. DL 18/2020. All'esito della predetta udienza, la causa veniva rinviata ai sensi dell'art. 309 cpc al 17.04.2025 poiché non risultavano depositate note di udienza a trattazione scritta. All'udienza del 17.04.2025, fissata in presenza, nessuno compariva onde la procedura veniva introitata a sentenza senza i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Tanto premesso ritiene la Corte che la procedura, in applicazione del disposto di cui agli artt. 181 comma 1 e 309 cpc, deve essere dichiarata estinta. Le spese del secondo grado di giudizio restano a carico delle parti che le hanno anticipate, con ordine alla
Cancelleria di cancellare la causa dal ruolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 6484/2020 resa in Parte_1
data 09.10.2020 dal Tribunale di Napoli e contro così provvede: Controparte_1
Letti gli artt. 181, comma 1, e 309 c.p.c.,
DICHIARA estinta la procedure e ne DISPONE la cancellazione dal ruolo;
Spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
pagina 3 di 4 Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 17.04.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Monica Cacace dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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