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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 04/11/2025, n. 3110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3110 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte, in composizione collegiale, nelle persone dei Signori Magistrati
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliere
Dott. Nicola Traisci Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al numero 990/2024 del Ruolo
Generale della Corte promossa da: società (c.f. ) in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avvocato Paola Torre, con domicilio digitale eletto all'indirizzo Email_1
APPELLANTE
contro
: signori (c.f. e Parte_2 C.F._1 Parte_3
(c.f. ), rappresentati e difesi dagli Avvocati C.F._2
GI MA ST e SA BA, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori in Venezia Cannaregio 2242
APPELLATI avente ad oggetto: appello avverso la sentenza numero 911/2024 del
Tribunale di Padova, depositata in data 7 maggio 2024
CONCLUSIONI
Di parte appellante
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente appello, così provvedere: nel merito, in via principale:
- annullare la sentenza n. 911/24 emessa dal Tribunale di Padova, rigettando le domande ivi proposte in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, condannare parte avversa alla restituzione di quanto liquidato da con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio Controparte_1
grado di giudizio.
Di parte appellata
Ogni diversa e/o contraria domanda eccezione, istanza avversaria rigettate.
Nel merito
In via principale
- Rigettarsi l'appello avversario, confermandosi l'impugnata sentenza.
In via subordinata
- Rigettarsi l'appello avversario ed in accoglimento della domanda subordinata ritenuta assorbita in primo grado, condannarsi Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del
[...]
danno nella misura del controvalore dei n. 3 buoni postali fruttiferi emessi in data 22.10.2001, per capitale, rendimento ed interessi, oltre a rivalutazione ed interessi legali ulteriormente maturati e maturandi dal
18.1.2014 al saldo.
- Spese e compenso del grado rifusi con accessori di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 14 novembre 2022 i signori
[...]
e hanno evocato al giudizio del Tribunale di Parte_2 Parte_3
Padova la società chiedendone la condanna al pagamento in Parte_1
loro favore del capitale e dei relativi interessi maturati in riferimento a tre buoni postali fruttiferi di cui erano titolari emessi in data 22 ottobre 2001 per un importo di € 2.500,00 ciascuno, essendo loro stato rifiutato il rimborso da parte della convenuta, e subordinatamente la condanna di quella al risarcimento del danno quantificandone l'ammontare in misura pari al valore dei buoni.
A fondamento della domanda gli attori hanno dedotto che i detti buoni postali non riportavano alcuna indicazione in ordine alle condizioni, alla durata ed al termine di scadenza, e che, all'atto della sottoscrizione, la società convenuta non aveva consegnato loro il foglio informativo analitico né precisato la scadenza di sette anni e neppure il termine di prescrizione decennale per ottenere il rimborso;
hanno altresì allegato di essersi recati, in data 18 gennaio 2014, presso l'ufficio postale di Cadoneghe per chiedere il rimborso dei buoni che però gli era stato rifiutato in quanto era stato loro riferito dall'addetto all'ufficio che i buoni avrebbero avuto scadenza nel dicembre 2021, precisando inoltre che in tale occasione era stato loro consegnato un prospetto riepilogativo di tutti i buoni da essi posseduti con annotazione manoscritta degli importi e delle scadenze ivi inclusa quella dei tre buoni oggetto di causa.
Hanno ancora allegato gli attori che allorquando, in data 14 dicembre 2021, chiesero nuovamente al medesimo ufficio il rimborso dei tre buoni se lo videro negare poiché fu opposto loro l'intervenuto decorso del termine di prescrizione decennale maturatosi alla data del 22 ottobre 2018, e che nell'occasione l'impiegato con cui avevano interloquito aveva apposto a penna sul retro dei buoni la dicitura “AA2”.
Hanno infine riferito di aver rivolto reclamo avverso il rifiuto del rimborso richiesto ricevendo ulteriore diniego da parte della convenuta.
Sulle premesse così sunteggiate gli attori hanno dedotto la mancata conoscenza del termine per l'esercizio del proprio diritto, con effetto del mancato decorso della prescrizione, e comunque che gli eventi succedutisi costituissero fatti idonei alla sua interruzione, ed hanno quindi chiesto la condanna della convenuta al rimborso ovvero al risarcimento del danno conseguente all'omissione da parte della convenuta degli obblighi informativi ciò configurando la violazione dei doveri di correttezza, buona fede e trasparenza contrattuale, comprovando di aver preventivamente esperito senza esito il procedimento di mediazione.
La convenuta ha avversato la domanda chiedendone il rigetto ed a tal fine ha contestato sia la sussistenza di idonei atti interruttivi della prescrizione che la mancata consegna ai sottoscrittori del foglio informativo relativo ai buoni postali, ha richiamato l'applicabilità dell'articolo 173 del codice postale quanto all'integrazione da fonte normativa delle condizioni contrattuali, e dunque la loro conoscibilità da parte degli attori, con effetto di adempimento del suo dovere di trasparenza, ed ha negato che il prospetto riepilogativo prodotto dagli attori potesse ingenerare il legittimo ed incolpevole affidamento degli attori, eccependo il loro concorso nel verificarsi del danno.
Il Tribunale ha istruito la causa mediante l'acquisizione delle produzioni documentali delle parti e l'assunzione della prova testimoniale ammessa indi l'ha decisa con accoglimento della domanda degli attori condannando la società al pagamento in loro favore della somma di € Parte_1
7.500,00 oltre gli interessi maturati fino alla data del 22 ottobre 2008 e gli ulteriori interessi legali dal 18 gennaio 2014 al saldo, nonché al rimborso delle spese di lite.
Avverso quella decisione ha interposto appello la società Parte_1
chiedendone l'integrale riforma mediante il rigetto delle originarie domande degli attori e la condanna alla restituzione di quanto loro corrisposto.
Gli appellati hanno resistito al gravame instando per il rigetto e chiedendo, subordinatamente, la condanna dell'appellante al pagamento dei medesimi importi in accoglimento della subordinata domanda risarcitoria ritenuta assorbita dal Tribunale.
Con provvedimento del 7 febbraio 2025 è stato disposto il mutamento del relatore indi le parti sono state invitate a precisare le rispettive conclusioni mediante il deposito telematico di note scritte, come sopra riportate, e la
Corte ha trattenuto la causa in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'articolo 352 del codice di procedura civile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante ha contestato la decisione senza attribuire una specifica intitolazione ai motivi veicolati con l'impugnazione sì da indurre finanche dubbi sulla sua ammissibilità.
Pur tuttavia la Corte rileva l'infondatezza dell'appello in ciascuna delle sue formulazioni sulla scorta delle seguenti considerazioni.
Con il paragrafo contrassegnato dalla dizione “A. Cass. Sez. Unite
13979/07” l'appellante ha espresso il suo dissenso al richiamo fatto dal
Tribunale alla decisione delle Sezioni Unite della Corte di legittimità numero 13979/2007 denunciando vizio di travisamento dei fatti sulla asserita inesistenza di discrepanza tra le prescrizioni del decreto ministeriale e quanto riportato sui buoni oggetto di causa in quanto “…all'epoca della sottoscrizione esistevano solo i BFP a termine serie AA2, la serie correttamente stampigliata sui moduli al momento della loro emissione
(come dichiarato dal teste ), conformemente al decreto di Testimone_1
emissione” (così testualmente).
La tesi, osserva la Corte, non è fondatamente sostenibile.
Giova in primo luogo constatare che l'allegazione d'appello reca più d'una fuorviante inesattezza nella parte in cui è stato sostenuto che i buoni in disamina presentassero una stampigliatura sin dalla loro emissione la qual cosa è invece smentita dalla incontestata produzione in atti delle copie dei buoni dalla cui visione non risulta alcuna stampigliatura.
Ulteriormente l'appellante ha preteso trarre dalla deposizione resa dalla testimone la conferma della presenza sui buoni postali della Testimone_1
stampigliatura sin dalla loro emissione, laddove costei aveva invece dichiarato che fosse prassi apporre l'indicazione della serie mediante annotazione a penna al momento dell'emissione. La Corte rileva che, dovendosi reputare del tutto irrilevante ai fini del decidere l'apodittico richiamo ad una non meglio definita prassi operato dalla pur qualificata testimone (dichiaratasi direttore dell'ufficio Tes_1
postale di Cadoneghe e prima ancora di quello di Vigonza), v'è il dato incontrovertibile per cui la modalità di emissione dei buoni non può affatto dirsi conforme alla disciplina delle caratteristiche tecniche dei buoni postali introdotta dal D.M. dell'8 ottobre 1998 (vigente dall'1 gennaio 1999 sia per i buoni postali fruttiferi della serie ordinaria che della serie a termine) con particolare riguardo agli obblighi dell'emittente ed alle indicazioni che il buono doveva riportare.
Assume particolare rilievo l'articolo 3 del decreto in parola che prescrive che “all'atto di emissione del buono l'Agenzia postale appone sul verso del titolo…un tagliando indicante la serie, i rendimenti ed il periodo di prescrizione”, dovendosi invece constatare che nessuno dei buoni postali oggetto di lite reca tale tagliando, a nulla rilevando il segno manoscritto
(quale che sia stata l'occasione della sua apposizione) riportante la dicitura
“AA2”.
La questione, erroneamente affrontata dall'appellante che ha sostenuto che quella “AA2” fosse l'unica serie istituita dal citato decreto, impone le seguenti considerazioni.
Può dirsi pacifico che dai buoni oggetto di causa si desuma la sola dicitura
“a termine”, non essendo invece rinvenibili, difformemente dalla prescrizione normativa, sia la serie che la scadenza, elementi questi evidentemente indispensabili ai fini del computo della prescrizione del diritto al rimborso. Ulteriormente va rilevato che il solo elemento idoneo ad individuare la disciplina applicabile ai buoni postali di cui trattasi è la loro data di emissione, ossia il 22 ottobre 2001, dalla quale è dato desumere l'applicabilità del D.M. del 29 marzo 2001, istitutivo di due distinte serie di buoni fruttiferi contraddistinte con le sigle “A2” e “AA2” che pur prevedendo entrambe tagli da € 2.500,00 regolava diversamente sia i rendimenti che i termini di pagamento indicando una durata ventennale per la prima delle due serie e settennale per la seconda: ciò comporta che la mancata apposizione sui buoni della sigla indicante l'appartenenza ad una o all'altra delle due serie (adempimento questo che, come si è detto, avrebbe dovuto essere compiuto mediante l'apposizione del tagliando prescritto dall'articolo 3 del D.M. dell'8 ottobre 1998) ha determinato l'incertezza circa la durata di validità del buono e, di riflesso, il corrispondente termine di inizio della prescrizione.
Ciò posto può dirsi che nella vicenda in delibazione l'omessa indicazione su ciascuno dei buoni fruttiferi della serie di appartenenza degli stessi – mediante stampigliatura originaria ovvero con il tagliando testé ricordato – non ha consentito agli appellati di conoscere il regime giuridico concretamente applicabile, segnatamente il termine di durata dei buoni, e di conseguenza il dies a quo per il calcolo del termine di prescrizione decennale fissato dalla normativa.
Ad avviso della Corte tale omissione esclude la possibilità del ricorso all'integrazione extra testuale mediante il riferimento al decreto ministeriale istitutivo dell'emissione quale fonte legale di conoscenza del regime giuridico applicabile, in quanto i titolari dei buoni quand'anche si fossero attivati, nel rispetto del dovere di diligenza, per apprendere le informazioni necessarie ricercandole nel decreto del Ministero del Tesoro non avrebbero comunque potuto individuare con certezza la loro durata ed il relativo termine di prescrizione considerato che il ridetto D.M del 29 marzo 2001 aveva istituito, come detto, due distinte serie di buoni fruttiferi postali aventi una durata profondamente differente tra loro.
Di conseguenza siffatta assoluta incertezza (non altrimenti emendabile essendo stata omessa peraltro la consegna del foglio informativo analitico) porta ad escludere che gli appellati fossero nelle condizioni di esercitare tempestivamente il diritto al rimborso entro la scadenza dei buoni, avuto riguardo al principio per cui la prescrizione inizia a decorrere da quando si è
a conoscenza della possibilità di esercitare il diritto a mente dell'articolo
2935 del codice civile.
In conclusiva analisi, dovendosi ritenere assorbita ogni altra questione devoluta, l'impugnazione va rigettata con conferma della pronuncia gravata.
Stante l'esito di rigetto del gravame ed in applicazione del criterio di soccombenza di cui all'articolo 91 del codice di procedura civile, le spese di lite nel grado vanno poste a carico dell'appellante ed in favore degli appellati nella misura liquidata in dispositivo, determinata tenuto conto del valore della causa rapportato ai parametri medi vigenti, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
In applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR numero 115/2002
l'appellante va dichiarata tenuta al pagamento dell'ulteriore somma pari all'importo del contributo unificato per il grado d'appello.
P.Q.M.
la Corte, decidendo sull'appello come in epigrafe proposto avverso la sentenza numero 911/2024 del Tribunale di Padova, depositata in data 7 maggio 2024, così provvede:
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
- condanna la società appellante alla rifusione delle spese di lite nel grado in favore degli appellati liquidandole in € 3.966,00 oltre rimborso forfetario ed accessori fiscali e previdenziali di legge;
- dichiara l'appellante tenuta al pagamento dell'ulteriore somma pari all'importo del contributo unificato per il grado d'appello.
Venezia, li 25 luglio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Nicola Traisci Dott.ssa Rita Rigoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte, in composizione collegiale, nelle persone dei Signori Magistrati
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliere
Dott. Nicola Traisci Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al numero 990/2024 del Ruolo
Generale della Corte promossa da: società (c.f. ) in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avvocato Paola Torre, con domicilio digitale eletto all'indirizzo Email_1
APPELLANTE
contro
: signori (c.f. e Parte_2 C.F._1 Parte_3
(c.f. ), rappresentati e difesi dagli Avvocati C.F._2
GI MA ST e SA BA, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori in Venezia Cannaregio 2242
APPELLATI avente ad oggetto: appello avverso la sentenza numero 911/2024 del
Tribunale di Padova, depositata in data 7 maggio 2024
CONCLUSIONI
Di parte appellante
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente appello, così provvedere: nel merito, in via principale:
- annullare la sentenza n. 911/24 emessa dal Tribunale di Padova, rigettando le domande ivi proposte in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, condannare parte avversa alla restituzione di quanto liquidato da con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio Controparte_1
grado di giudizio.
Di parte appellata
Ogni diversa e/o contraria domanda eccezione, istanza avversaria rigettate.
Nel merito
In via principale
- Rigettarsi l'appello avversario, confermandosi l'impugnata sentenza.
In via subordinata
- Rigettarsi l'appello avversario ed in accoglimento della domanda subordinata ritenuta assorbita in primo grado, condannarsi Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del
[...]
danno nella misura del controvalore dei n. 3 buoni postali fruttiferi emessi in data 22.10.2001, per capitale, rendimento ed interessi, oltre a rivalutazione ed interessi legali ulteriormente maturati e maturandi dal
18.1.2014 al saldo.
- Spese e compenso del grado rifusi con accessori di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 14 novembre 2022 i signori
[...]
e hanno evocato al giudizio del Tribunale di Parte_2 Parte_3
Padova la società chiedendone la condanna al pagamento in Parte_1
loro favore del capitale e dei relativi interessi maturati in riferimento a tre buoni postali fruttiferi di cui erano titolari emessi in data 22 ottobre 2001 per un importo di € 2.500,00 ciascuno, essendo loro stato rifiutato il rimborso da parte della convenuta, e subordinatamente la condanna di quella al risarcimento del danno quantificandone l'ammontare in misura pari al valore dei buoni.
A fondamento della domanda gli attori hanno dedotto che i detti buoni postali non riportavano alcuna indicazione in ordine alle condizioni, alla durata ed al termine di scadenza, e che, all'atto della sottoscrizione, la società convenuta non aveva consegnato loro il foglio informativo analitico né precisato la scadenza di sette anni e neppure il termine di prescrizione decennale per ottenere il rimborso;
hanno altresì allegato di essersi recati, in data 18 gennaio 2014, presso l'ufficio postale di Cadoneghe per chiedere il rimborso dei buoni che però gli era stato rifiutato in quanto era stato loro riferito dall'addetto all'ufficio che i buoni avrebbero avuto scadenza nel dicembre 2021, precisando inoltre che in tale occasione era stato loro consegnato un prospetto riepilogativo di tutti i buoni da essi posseduti con annotazione manoscritta degli importi e delle scadenze ivi inclusa quella dei tre buoni oggetto di causa.
Hanno ancora allegato gli attori che allorquando, in data 14 dicembre 2021, chiesero nuovamente al medesimo ufficio il rimborso dei tre buoni se lo videro negare poiché fu opposto loro l'intervenuto decorso del termine di prescrizione decennale maturatosi alla data del 22 ottobre 2018, e che nell'occasione l'impiegato con cui avevano interloquito aveva apposto a penna sul retro dei buoni la dicitura “AA2”.
Hanno infine riferito di aver rivolto reclamo avverso il rifiuto del rimborso richiesto ricevendo ulteriore diniego da parte della convenuta.
Sulle premesse così sunteggiate gli attori hanno dedotto la mancata conoscenza del termine per l'esercizio del proprio diritto, con effetto del mancato decorso della prescrizione, e comunque che gli eventi succedutisi costituissero fatti idonei alla sua interruzione, ed hanno quindi chiesto la condanna della convenuta al rimborso ovvero al risarcimento del danno conseguente all'omissione da parte della convenuta degli obblighi informativi ciò configurando la violazione dei doveri di correttezza, buona fede e trasparenza contrattuale, comprovando di aver preventivamente esperito senza esito il procedimento di mediazione.
La convenuta ha avversato la domanda chiedendone il rigetto ed a tal fine ha contestato sia la sussistenza di idonei atti interruttivi della prescrizione che la mancata consegna ai sottoscrittori del foglio informativo relativo ai buoni postali, ha richiamato l'applicabilità dell'articolo 173 del codice postale quanto all'integrazione da fonte normativa delle condizioni contrattuali, e dunque la loro conoscibilità da parte degli attori, con effetto di adempimento del suo dovere di trasparenza, ed ha negato che il prospetto riepilogativo prodotto dagli attori potesse ingenerare il legittimo ed incolpevole affidamento degli attori, eccependo il loro concorso nel verificarsi del danno.
Il Tribunale ha istruito la causa mediante l'acquisizione delle produzioni documentali delle parti e l'assunzione della prova testimoniale ammessa indi l'ha decisa con accoglimento della domanda degli attori condannando la società al pagamento in loro favore della somma di € Parte_1
7.500,00 oltre gli interessi maturati fino alla data del 22 ottobre 2008 e gli ulteriori interessi legali dal 18 gennaio 2014 al saldo, nonché al rimborso delle spese di lite.
Avverso quella decisione ha interposto appello la società Parte_1
chiedendone l'integrale riforma mediante il rigetto delle originarie domande degli attori e la condanna alla restituzione di quanto loro corrisposto.
Gli appellati hanno resistito al gravame instando per il rigetto e chiedendo, subordinatamente, la condanna dell'appellante al pagamento dei medesimi importi in accoglimento della subordinata domanda risarcitoria ritenuta assorbita dal Tribunale.
Con provvedimento del 7 febbraio 2025 è stato disposto il mutamento del relatore indi le parti sono state invitate a precisare le rispettive conclusioni mediante il deposito telematico di note scritte, come sopra riportate, e la
Corte ha trattenuto la causa in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'articolo 352 del codice di procedura civile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante ha contestato la decisione senza attribuire una specifica intitolazione ai motivi veicolati con l'impugnazione sì da indurre finanche dubbi sulla sua ammissibilità.
Pur tuttavia la Corte rileva l'infondatezza dell'appello in ciascuna delle sue formulazioni sulla scorta delle seguenti considerazioni.
Con il paragrafo contrassegnato dalla dizione “A. Cass. Sez. Unite
13979/07” l'appellante ha espresso il suo dissenso al richiamo fatto dal
Tribunale alla decisione delle Sezioni Unite della Corte di legittimità numero 13979/2007 denunciando vizio di travisamento dei fatti sulla asserita inesistenza di discrepanza tra le prescrizioni del decreto ministeriale e quanto riportato sui buoni oggetto di causa in quanto “…all'epoca della sottoscrizione esistevano solo i BFP a termine serie AA2, la serie correttamente stampigliata sui moduli al momento della loro emissione
(come dichiarato dal teste ), conformemente al decreto di Testimone_1
emissione” (così testualmente).
La tesi, osserva la Corte, non è fondatamente sostenibile.
Giova in primo luogo constatare che l'allegazione d'appello reca più d'una fuorviante inesattezza nella parte in cui è stato sostenuto che i buoni in disamina presentassero una stampigliatura sin dalla loro emissione la qual cosa è invece smentita dalla incontestata produzione in atti delle copie dei buoni dalla cui visione non risulta alcuna stampigliatura.
Ulteriormente l'appellante ha preteso trarre dalla deposizione resa dalla testimone la conferma della presenza sui buoni postali della Testimone_1
stampigliatura sin dalla loro emissione, laddove costei aveva invece dichiarato che fosse prassi apporre l'indicazione della serie mediante annotazione a penna al momento dell'emissione. La Corte rileva che, dovendosi reputare del tutto irrilevante ai fini del decidere l'apodittico richiamo ad una non meglio definita prassi operato dalla pur qualificata testimone (dichiaratasi direttore dell'ufficio Tes_1
postale di Cadoneghe e prima ancora di quello di Vigonza), v'è il dato incontrovertibile per cui la modalità di emissione dei buoni non può affatto dirsi conforme alla disciplina delle caratteristiche tecniche dei buoni postali introdotta dal D.M. dell'8 ottobre 1998 (vigente dall'1 gennaio 1999 sia per i buoni postali fruttiferi della serie ordinaria che della serie a termine) con particolare riguardo agli obblighi dell'emittente ed alle indicazioni che il buono doveva riportare.
Assume particolare rilievo l'articolo 3 del decreto in parola che prescrive che “all'atto di emissione del buono l'Agenzia postale appone sul verso del titolo…un tagliando indicante la serie, i rendimenti ed il periodo di prescrizione”, dovendosi invece constatare che nessuno dei buoni postali oggetto di lite reca tale tagliando, a nulla rilevando il segno manoscritto
(quale che sia stata l'occasione della sua apposizione) riportante la dicitura
“AA2”.
La questione, erroneamente affrontata dall'appellante che ha sostenuto che quella “AA2” fosse l'unica serie istituita dal citato decreto, impone le seguenti considerazioni.
Può dirsi pacifico che dai buoni oggetto di causa si desuma la sola dicitura
“a termine”, non essendo invece rinvenibili, difformemente dalla prescrizione normativa, sia la serie che la scadenza, elementi questi evidentemente indispensabili ai fini del computo della prescrizione del diritto al rimborso. Ulteriormente va rilevato che il solo elemento idoneo ad individuare la disciplina applicabile ai buoni postali di cui trattasi è la loro data di emissione, ossia il 22 ottobre 2001, dalla quale è dato desumere l'applicabilità del D.M. del 29 marzo 2001, istitutivo di due distinte serie di buoni fruttiferi contraddistinte con le sigle “A2” e “AA2” che pur prevedendo entrambe tagli da € 2.500,00 regolava diversamente sia i rendimenti che i termini di pagamento indicando una durata ventennale per la prima delle due serie e settennale per la seconda: ciò comporta che la mancata apposizione sui buoni della sigla indicante l'appartenenza ad una o all'altra delle due serie (adempimento questo che, come si è detto, avrebbe dovuto essere compiuto mediante l'apposizione del tagliando prescritto dall'articolo 3 del D.M. dell'8 ottobre 1998) ha determinato l'incertezza circa la durata di validità del buono e, di riflesso, il corrispondente termine di inizio della prescrizione.
Ciò posto può dirsi che nella vicenda in delibazione l'omessa indicazione su ciascuno dei buoni fruttiferi della serie di appartenenza degli stessi – mediante stampigliatura originaria ovvero con il tagliando testé ricordato – non ha consentito agli appellati di conoscere il regime giuridico concretamente applicabile, segnatamente il termine di durata dei buoni, e di conseguenza il dies a quo per il calcolo del termine di prescrizione decennale fissato dalla normativa.
Ad avviso della Corte tale omissione esclude la possibilità del ricorso all'integrazione extra testuale mediante il riferimento al decreto ministeriale istitutivo dell'emissione quale fonte legale di conoscenza del regime giuridico applicabile, in quanto i titolari dei buoni quand'anche si fossero attivati, nel rispetto del dovere di diligenza, per apprendere le informazioni necessarie ricercandole nel decreto del Ministero del Tesoro non avrebbero comunque potuto individuare con certezza la loro durata ed il relativo termine di prescrizione considerato che il ridetto D.M del 29 marzo 2001 aveva istituito, come detto, due distinte serie di buoni fruttiferi postali aventi una durata profondamente differente tra loro.
Di conseguenza siffatta assoluta incertezza (non altrimenti emendabile essendo stata omessa peraltro la consegna del foglio informativo analitico) porta ad escludere che gli appellati fossero nelle condizioni di esercitare tempestivamente il diritto al rimborso entro la scadenza dei buoni, avuto riguardo al principio per cui la prescrizione inizia a decorrere da quando si è
a conoscenza della possibilità di esercitare il diritto a mente dell'articolo
2935 del codice civile.
In conclusiva analisi, dovendosi ritenere assorbita ogni altra questione devoluta, l'impugnazione va rigettata con conferma della pronuncia gravata.
Stante l'esito di rigetto del gravame ed in applicazione del criterio di soccombenza di cui all'articolo 91 del codice di procedura civile, le spese di lite nel grado vanno poste a carico dell'appellante ed in favore degli appellati nella misura liquidata in dispositivo, determinata tenuto conto del valore della causa rapportato ai parametri medi vigenti, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
In applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR numero 115/2002
l'appellante va dichiarata tenuta al pagamento dell'ulteriore somma pari all'importo del contributo unificato per il grado d'appello.
P.Q.M.
la Corte, decidendo sull'appello come in epigrafe proposto avverso la sentenza numero 911/2024 del Tribunale di Padova, depositata in data 7 maggio 2024, così provvede:
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
- condanna la società appellante alla rifusione delle spese di lite nel grado in favore degli appellati liquidandole in € 3.966,00 oltre rimborso forfetario ed accessori fiscali e previdenziali di legge;
- dichiara l'appellante tenuta al pagamento dell'ulteriore somma pari all'importo del contributo unificato per il grado d'appello.
Venezia, li 25 luglio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Nicola Traisci Dott.ssa Rita Rigoni