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Sentenza 19 gennaio 2025
Sentenza 19 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 19/01/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composto dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente rel.
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5108 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024,
T R A
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Parte_1 C.F._1
Cramis, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: ), contumace;
Controparte_1 C.F._2
- CONVENUTO -
OGGETTO: separazione giudiziale.
All'udienza del 21 novembre 2024 la parte ricorrente ha precisato le proprie conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto. Il P.M., a cui gli atti sono stati ritualmente trasmessi per le sue conclusioni, nulla ha opposto.
-== >> === >> === >> === >> === >> === >> === >> === >> === >> === >> ===
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25.7.2024, ha esposto: di aver contratto Parte_1 matrimonio secondo il rito concordatario con il 1°.10.2022 in Uggiano la Chiesa Controparte_1
(LE), in regime economico di separazione dei beni;
che dalla loro unione non erano nati figli (così come precisato dalla ricorrente all'udienza di comparizione del 21.11.2024); che già durante i primi tempi del matrimonio la convivenza si era dimostrata intollerabile, per le ragioni più ampiamente specificate in ricorso;
che, nonostante i tentativi della ricorrente mirati a costruire un clima di accettabile normalità, i coniugi avevano deciso di vivere separati di fatto già a partire dal gennaio 2023, fino a quando, nel maggio
2024, il convenuto si era trasferito altrove portando con sé tutti i suoi effetti personali;
che il , CP_1 oltretutto, che lavorava come pizzaiolo, pur non avendo mai svolto con regolarità alcuna attività lavorativa, si era reso destinatario, all'insaputa della moglie, di condanne penali;
che la sua situazione lavorativa ed economica era, viceversa, quella specificata in ricorso;
che, durante la loro convivenza, i coniugi avevano vissuto in un appartamento di proprietà del padre della ricorrente, il quale si era fatto carico delle spese relative a tutte le utenze. Tanto premesso, ha chiesto che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito per i motivi specificati in ricorso, senza alcuna ulteriore statuizione.
, pur ritualmente citato per l'udienza di comparizione delle parti del 21.11.2024, Controparte_1
è rimasto contumace.
All'udienza del 21.11.2024 è stata ascoltata la ricorrente, comparsa personalmente, la quale ha dichiarato di rinunciare alla domanda di addebito.
Nella stessa udienza, quindi, il difensore della parte ricorrente, autorizzato alla discussione orale su sua richiesta, ha chiesto definirsi il giudizio con la pronuncia di separazione tra i coniugi senza ulteriori statuizioni, così precisando le proprie conclusioni, e la giudice relatrice, dando atto che il tentativo di conciliazione aveva avuto esito negativo per l'assenza della parte convenuta, ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente e ha trattenuto la causa per la decisione, riservando di riferire al Collegio.
Rileva il Tribunale, anche alla luce della documentazione prodotta in atti, che il ricorso in esame merita accoglimento.
Le deduzioni della ricorrente e il disinteresse manifestato dal convenuto per il vincolo coniugale, tanto da non comparire né costituirsi in giudizio, confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'impossibilità della prosecuzione della convivenza tra i coniugi può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Va dichiarata, pertanto, la separazione personale tra i coniugi.
Nulla va disposto in ordine alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, così come espressamente richiesto da parte ricorrente all'udienza del 21.11.2024, trattandosi di diritti disponibili e in mancanza di prole.
Il tenore della pronuncia e la non opposizione del convenuto alla domanda di separazione giustificano la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato il 25.7.2024 da Pt_1 nei confronti di , con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
[...] Controparte_1
a) dichiara la separazione personale dei coniugi e , che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio in Uggiano la Chiesa (LE) il 1°.10.2022 (trascritto nei registri di matrimonio di tale Comune dell'anno 2022 n. 9 P. II S. A), autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza;
b) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
c) manda all'Ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69
D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 13.1.2025.
La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composto dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente rel.
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5108 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024,
T R A
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Parte_1 C.F._1
Cramis, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: ), contumace;
Controparte_1 C.F._2
- CONVENUTO -
OGGETTO: separazione giudiziale.
All'udienza del 21 novembre 2024 la parte ricorrente ha precisato le proprie conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto. Il P.M., a cui gli atti sono stati ritualmente trasmessi per le sue conclusioni, nulla ha opposto.
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RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25.7.2024, ha esposto: di aver contratto Parte_1 matrimonio secondo il rito concordatario con il 1°.10.2022 in Uggiano la Chiesa Controparte_1
(LE), in regime economico di separazione dei beni;
che dalla loro unione non erano nati figli (così come precisato dalla ricorrente all'udienza di comparizione del 21.11.2024); che già durante i primi tempi del matrimonio la convivenza si era dimostrata intollerabile, per le ragioni più ampiamente specificate in ricorso;
che, nonostante i tentativi della ricorrente mirati a costruire un clima di accettabile normalità, i coniugi avevano deciso di vivere separati di fatto già a partire dal gennaio 2023, fino a quando, nel maggio
2024, il convenuto si era trasferito altrove portando con sé tutti i suoi effetti personali;
che il , CP_1 oltretutto, che lavorava come pizzaiolo, pur non avendo mai svolto con regolarità alcuna attività lavorativa, si era reso destinatario, all'insaputa della moglie, di condanne penali;
che la sua situazione lavorativa ed economica era, viceversa, quella specificata in ricorso;
che, durante la loro convivenza, i coniugi avevano vissuto in un appartamento di proprietà del padre della ricorrente, il quale si era fatto carico delle spese relative a tutte le utenze. Tanto premesso, ha chiesto che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito per i motivi specificati in ricorso, senza alcuna ulteriore statuizione.
, pur ritualmente citato per l'udienza di comparizione delle parti del 21.11.2024, Controparte_1
è rimasto contumace.
All'udienza del 21.11.2024 è stata ascoltata la ricorrente, comparsa personalmente, la quale ha dichiarato di rinunciare alla domanda di addebito.
Nella stessa udienza, quindi, il difensore della parte ricorrente, autorizzato alla discussione orale su sua richiesta, ha chiesto definirsi il giudizio con la pronuncia di separazione tra i coniugi senza ulteriori statuizioni, così precisando le proprie conclusioni, e la giudice relatrice, dando atto che il tentativo di conciliazione aveva avuto esito negativo per l'assenza della parte convenuta, ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente e ha trattenuto la causa per la decisione, riservando di riferire al Collegio.
Rileva il Tribunale, anche alla luce della documentazione prodotta in atti, che il ricorso in esame merita accoglimento.
Le deduzioni della ricorrente e il disinteresse manifestato dal convenuto per il vincolo coniugale, tanto da non comparire né costituirsi in giudizio, confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'impossibilità della prosecuzione della convivenza tra i coniugi può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Va dichiarata, pertanto, la separazione personale tra i coniugi.
Nulla va disposto in ordine alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, così come espressamente richiesto da parte ricorrente all'udienza del 21.11.2024, trattandosi di diritti disponibili e in mancanza di prole.
Il tenore della pronuncia e la non opposizione del convenuto alla domanda di separazione giustificano la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato il 25.7.2024 da Pt_1 nei confronti di , con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
[...] Controparte_1
a) dichiara la separazione personale dei coniugi e , che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio in Uggiano la Chiesa (LE) il 1°.10.2022 (trascritto nei registri di matrimonio di tale Comune dell'anno 2022 n. 9 P. II S. A), autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza;
b) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
c) manda all'Ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69
D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 13.1.2025.
La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore