Art. 1.
La tassa di rilascio e la tassa annuale di cui all' art. 8 della legge 14 marzo 1952, n. 128 , dovute sulla concessione, tanto provvisoria che definitiva, di esercizio di servizi pubblici di linee automobilistiche per il trasporto di persone sono ridotte:
ad un quarto per la concessione di autoservizi con frequenza non superiore a quattro giorni per settimana e per la concessione di autoservizi di gran turismo qualunque sia la durata;
ad un terzo per la concessione di autoservizi ordinari aventi carattere stagionale e frequenza giornaliera, la cui attuazione sia limitata ad un periodo non superiore a quattro mesi;
ad un dodicesimo qualora gli autoservizi di cui al precedente capoverso abbiano frequenza non superiore a due giorni alla settimana.
Sono considerati autoservizi di gran turismo quelli che presentano le caratteristiche dell' art. 12 della legge 28 settembre 1939, n. 1822 .
La tassa di rilascio e la tassa annuale di cui all' art. 8 della legge 14 marzo 1952, n. 128 , dovute sulla concessione, tanto provvisoria che definitiva, di esercizio di servizi pubblici di linee automobilistiche per il trasporto di persone sono ridotte:
ad un quarto per la concessione di autoservizi con frequenza non superiore a quattro giorni per settimana e per la concessione di autoservizi di gran turismo qualunque sia la durata;
ad un terzo per la concessione di autoservizi ordinari aventi carattere stagionale e frequenza giornaliera, la cui attuazione sia limitata ad un periodo non superiore a quattro mesi;
ad un dodicesimo qualora gli autoservizi di cui al precedente capoverso abbiano frequenza non superiore a due giorni alla settimana.
Sono considerati autoservizi di gran turismo quelli che presentano le caratteristiche dell' art. 12 della legge 28 settembre 1939, n. 1822 .