Note all'art. 12:
- Il testo dell'art. 52 della citata legge n. 47/1985 (v. nota all'art. 10) e' il seguente:
"Art. 52 (Iscrizione al catasto). - Alla domanda per il rilascio del certificato di abitabilita' o di agibilita' deve essere allegata copia della dichiarazione presentata per la iscrizione in catasto, redatta in conformita' alle disposizioni dell' art. 6 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652 , e successive modificazioni e integrazioni.
Le opere ultimate entro la data di entrata in vigore della presente legge che non siano state iscritte al catasto, ovvero le variazioni non registrate, devono essere denunciate, ai sensi degli articoli 3 e 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652 , e successive modificazioni e integrazioni, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa corresponsione dei diritti dovuti nella misura vigente.
Per le dichiarazioni di cui al comma precedente, presentate successivamente al 31 dicembre 1986, l'ammenda prevista dall' art. 31 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652 , convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1939, n. 1249 , e successive modificazioni e integrazioni, e' elevata a lire duecentocinquantamila".