Sentenza 26 luglio 2001
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- 1. Le Sezioni Unite sulla responsabilità (per colpa) della Banca ex art. 43 Legge assegniDi Michael Lecci · https://www.dirittodelrisparmio.it/ · 22 maggio 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/07/2001, n. 10190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10190 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 1 019 0 0 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTI SAZI Oggetto PAGAMENTO SAZIONE PRIMA CIVILE ASSEGNO NON TRASFERIBILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 21455/99 Dott. Alfredo ROCCHI Presidente Dott. Giovanni LOSAVIO Consigliere Dott. Walter CELENTANO Rel. Consigliere Cron. 22300 Dott. Salvatore SALVAGO Consigliere Rep. 3411 Ud. 07/03/2001 Consigliere Dott. Aniello NAPPI ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE S E N T ENZA Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: dal Sig. per diritti L. 6000 BANCA POPOLARE DI RAVENNA Spa, in persona del legale 11 26 2001 CANCELLIERE rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE ANGELICO 36/B, presso l'avvocato MASSIMO SCARDIGLI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROMUALDO GHIGI, giusta delega a margine del ricorso;
OF022023 ricorrente DF022024
contro
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 2001 in ROMA VIA VAL GARDENA 3, presso l'avvocato LUCIO DE UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale 612 ANGELIS, rappresentata e difesa dall'avvocato al Sig. SCARDIGLI per dirity 4,000+4 DIRITTI 20.01.2001 IL NELLIERE VITANTONIO LA VOLPE, giusta procura speciale per Notaio Mario Liguori, di Roma, rep. n. 118247 del 13.12.99; controricorrente avverso la sentenza n. 745/99 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 21/06/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/03/2001 dal Consigliere Dott. Walter CELENTANO;
udito per il resistente, l'Avvocato De Angelis che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per l'accoglimento del quarto motivo, rigetto dei restanti motivi di ricorso. Svolgimento del processo Con citazione del 10.06.1987 la Finanziaria Ita- liana S.p.a. convenne in giudizio dinanzi al tribunale di Arezzo la Banca Nazionale del Lavoro esponendo quan- to segue: aveva emesso, tratto sul proprio corrente presso la B.N.L. un assegno bancario non trasferibile per lire 18.821.000 all'ordine della Digitronica S.p.a. in pagamento di una fattura. L'assegno era stato inviato per posta raccomandata ma non era mai pervenuto all'ordinataria; era stato invece, nonostante la clau- 2 sola di non trasferibilità apposta con dicitura su en- trambi i lati, incassato presso la sede di Milano Ma- rittima della Banca AR di Ravenna da un terzo che vi figurava come ultimo giratario, e poi addebitato sul suo conto presso la B.N.L.. Su tale premessa, e deducendo la responsabilità della B.N.L. l'attrice richiese di essere tenuta inden- ne dalla Banca convenuta di tutte le somme che fosse obbligata а corrispondere all'ordinataria Digitronica S.p.a., comprese quelle di spese giudiziali attinenti al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo che la sua creditrice aveva ottenuto dal presidente del tribu- nale di Verona. La convenuta si costituì in giudizio e negando la sua responsabilità in ordine al pagamento dell'assegno, che ad essa era pervenuto quando il danno per il cor- rentista si era già verificato, e contestando che sull'assegno medesimo fossero evidenti le cancellature della dicitura di "non trasferibilità", richiese di es- sere autorizzata alla chiamata in causa della banca Po- polare di Ravenna per essere tenuta indenne dalla do- manda spiegata dall'attrice. Costituitasi in giudizio la Banca di Ravenna ecce- pi preliminarmente l'incompetenza territoriale del tri- bunale adito, in favore del tribunale di Ravenna, dedu- 3 cendo che fosse inapplicabile la norma dell'art. 32 c.p.c.; nel merito, negò ogni responsabilità per il pa- gamento, contestando la visibilità delle denunciate contraffazioni del titolo, e negò di poter essere rite- nuta responsabile dell'addebito dell'assegno, effettua- to dalla B.N.L. dopo la negoziazione del titolo presso il proprio sportello. Con sentenza emessa il 9.10.1995, il tribunale "ritenuta la responsabilità della Banca convenuta per non sufficiente diligenza nel pagamento dell'assegno nell'esame del quale erano visibili, ad attenta osser- vazione, le tracce dell'alterazione", condannò la stes- sa a rimborsare all'attrice la somma portata dal titolo ed ogni altro accessorio conseguente all'addebito dell'importo sul conto corrente;
respinta poi l'eccezione di incompetenza territoriale e ritenuta la responsabilità della Banca AR di Ravenna per la negligente negoziazione del titolo, condannò quest'ultima a tenere indenne la Banca convenuta "limitatamente all'importo dell'assegno e agli interes- si dalla data della domanda". Avverso la sentenza propose appello la Banca Popo- lare di Ravenna. In contraddittorio della B.N.L. costituitasi per resistere all'impugnazione, la Corte di Firenze, con 4 sentenza emessa il 21.06.1999, rigettò il gravame, con- fermando la sentenza del primo giudice. Fu respinta la riproposta eccezione di incompeten- per territorio;
fu ritenuto infondato il vizio di za ultrapetizione che l'appellante aveva denunciato in re- lazione alla pronuncia di condanna, anziché di semplice accertamento dell'obbligo, verso la Banca Nazionale del Lavoro;
fu confermato il giudizio di merito in ordine alla negligenza nel pagamento dell'assegno per il man- cato rilievo della contraffazione ("consistente nella cancellatura della scritta non trasferibile apposta sul retro e sul verso dell'assegno ed apposizione sul retro di una vistosa stampigliatura a timbro riproducente il nome del prenditore "), che la Corte ha definito come "grossolano"ed anche perché eseguito in favore di per- sona che non intratteneva rapporti con la banca. Avverso tale sentenza la Banca AR di Ravenna ha proposto ricorso per cassazione al quale resiste la Banca Nazionale del Lavoro, costituitasi con controri- corso. Motivi della decisione Con quattro motivi di ricorso la banca ricorrente ha denunziato: 1° la violazione delle norme sulla competenza, dell'art.32 c.p.c. con l'argomento che,segnatamente 5 trattandosi di garanzia impropria, il rapporto proces- suale inerente la chiamata in garanzia si sottraeva al- la deroga della competenza per territorio. 2° la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.. La ricorrente denuncia r'errore dei giudici dell'appello per aver ritenuto l'identità della domanda di accertamento, effettivamente proposta dalla Banca Nazionale del Lavoro, e la domanda di con- danna al pagamento accolta dai giudici di merito, in ogni caso facendo valere il proprio rifiuto di contrad- U. dittorio rispetto ad ogni ipotetico mutamento della do- manda iniziale. 3° - l'omessa, insufficiente e contraddittoria mo- tivazione. La censura investe il giudizio di "grossolanità" espresso dalla Corte di merito in ordine alla contraffazione e alla Corte si addebita di non aver motivato, nel pronunciare sul motivo di gravame proposto sul punto, il suo dissenso dal diverso giudi- zio che, in termini di "non rilevabilità da parte del cassiere", sarebbe stata espresso dal consulente tecni- co nominato dal tribunale. 4° - - violazione e falsa applicazione di norme di diritto. Vizio di motivazione. La ricorrente deduce che a) i giudici di meriti avevano "imposto al cassiere oneri ed obblighi, rela- tivamente al rilievo attraverso strumentazioni tecniche di alterazioni о cancellature o contraffazioni, che da lui non possono esigersi, sicché risultava violata ogni regola disciplinatrice della colpa sia contrattua- le che extracontrattuale, non potendo imputarsi negli- genza o imprudenza o imperizia al cassiere che non ab- bia rilevato nell'assegno difformità o alterazioni ri- levabili soltanto con l'uso di una strumentazione tec- nica. Inoltre, sussisteva violazione degli artt. 1218, 1227, 2055 e 2056 c.c. dovendo ascriversi il danno la- mentato dalla correntista alla sola trattaria Banca Na- zionale del Lavoro atteso che il danno derivava dall'addebito eseguito sul conto corrente, addebito che "involgeva direttamente la responsabilità della banca trattaria per il pagamento dell'assegno non trasferibi- le a soggetto non legittimato". Il primo motivo è infondato. La norma dell'art. 32 c.p.c. trova infatti appli- cazione nel caso in cui tra la causa principale e quel- la di garanzia esista connessione oggettiva o interdi- pendenza di titolo ed oggetto (v. Cass. n. 5478 del 1998, n. 8135 e n. 13352 del 1991) è il caso di spe- cie, unico essendo il fatto generatore della responsa- bilità prospettato con la domanda principale e con 7 quella di regresso о rivalsa (v. Cass. n. 6678 del 1988) onde bene la Corte di merito ha ritenuto infon- dato il motivo di gravame proposto sul punto. La denun- ziata violazione dell'art. 32 c.p.c. dunque non sussi- ste. Infondato è anche il secondo motivo. L'interpretazione della domanda giudiziale, al fi- ne di accertare le finalità pratiche perseguite nel giudizio da chi l'abbia proposta, appartiene al giudice del merito ed sottratta al sindacato di legittimi- tà, salvo l'obbligo della corretta motivazione (principio di diritto ripetutamente affermato da questa Corte di Cassazione. v., ex multis, le sentenze n. 2113 e n. 11048 del 1995). Nel caso di specie, risulta cor- rettamente motivata la sentenza nell'interpretazione, come richiesta di condanna al pagamento, della domanda proposta dalla convenuta nei confronti del terzo chia- mato in causa "di essere tenuta indenne di quanto" (essa sarebbe stata) "tenuta a pagare alla Finanziaria Italiana" mentre non corretta e irragionevolmente li- mitativa sarebbe stata l'interpretazione di tale formu- la ("tenere indenne") come riferita ad una pronuncia di mero accertamento. Anche il terzo motivo è infondato. L'argomentazione nella quale si compendia la pro- 8 posizione della censura è generica nell'addebito alla Corte di merito di essersi immotivatamente discostata dal giudizio tecnico del consulente d'ufficio. Va ricordato che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, impone al ricorrente l'onere di indicare specificamente e singolarmente i fatti, le circostanze e le ragioni che assume essere stati trascurati o insufficientemente o anche illogica- mente valutati dal giudice di merito, dovendo, appunto, il ricorso contenere in sé tutti gli elementi che con- sentono alla Corte di Cassazione di controllare la de- cisività dei punti controversi e la correttezza e suf- ficienza della motivazione rispetto ad essi (v., ex multis, la sentenza di questa Corte n. 8503 del 1992 per il principio che "è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, censurando la valutazione del giudice di merito, non indichi specificamente i singoli punti che assume erroneamente o insufficiente- mente valutati dal suddetto giudice, onde in difetto di tale specificazione, la censura proposta si risolve in una semplice richiesta di revisione, inammissibile in sede di legittimità, delle valutazioni e dei convinci- menti del giudice di merito") Nel caso di specie, né nella motivazione né nelle conclusioni salva la formula anch'essa generica di 9 "non rilevabilità da parte del cassiere di banca" è riportato nel ricorso il giudizio del consulente tecnico rispetto al quale la motivazione della sen- tenza è censurata per insufficienza. Al contrario, adeguata e corretta sotto il profilo logico appare la motivazione data dai giudici dell'appello nella sentenza ora impugnata circa il carattere di "grossolanità "delle contraffazioni, identificate nella "cancellazione della scritta" non trasferibile “apposta sul recto e sul retro ed apposizione sul retro di una vistosa stampigliatura a timbro riproducente il nome del prenditore". Infondato è infine, salvo che per la censura da ultimo considerata, il quarto motivo. Sul presupposto dell'accertamento di fatto compiu- to dai giudici di merito circa le caratteristiche di grossolanità dell'avvenuta contraffazione dell'assegno dicitura di non trasferibilità (si consideri che nella il pagamento dell'assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore si configura come responsabilità per inesatto inadempimento, ex art. 43 della legge as- segni, rispetto alla quale è irrilevante la colpa del banchiere negoziatore dell'assegno nella identificazio- ne del prenditore: V. in tal senso la sentenza di que- sta Corte n. 1098 del 1999) correttamente la Corte di 10 Appello ha affermato la responsabilità della banca ora ricorrente (negoziatrice dell'assegno) nei confronti della banca trattaria. -I rapporti tra le due banche la negoziatrice e la trattaria sono stati definiti da questa Corte di legittimità, per fattispecie analoghe, in termini di responsabilità extracontrattuale dell'una (la negozia- trice) verso l'altra (la trattaria) con le sentenze n. 10111 del 1993, n. 1641 del 1996 e da ultimo, con le sentenze n. 1023 del 1998 e 12425 del 2000, nel senso che "la banca girataria per l'incasso di un assegno non trasferibile subentra alla banca trattaria, sosti- tuendosi ad essa nel dovere di identificazione del pre- sentatore del titolo, mediante l'adozione di cautele ed accorgimenti suggeriti dalle circostanze del caso con- creto, in osservanza del principio della diligenza pro- fessionale. Ne consegue la responsabilità extracontrat- tuale della banca negoziatrice nei confronti della ban- ca trattaria tutte le volte in cui il pagamento dell'assegno sia stato effettuato in violazione del ri- cordato dovere di diligenza, come nel caso in cui, no- nostante la clausola di non trasferibilità, l'assegno dall'ordinatariorisulti girato (con girata piena) (mediante falsificazione della firma), ad un terzo, destinatario del pagamento, dovendo tale girata aversi 11 per non apposta, ex art. 43 legge assegni, con conse- guente carenza di legittimazione del giratario." (massima ufficiale tratta dalla sentenza n. 1023 del 1998). Nello svolgimento del motivo di ricorso, la ricor- rente prospetta la violazione degli artt. 1227," 2055 e 2056 C.C. con l'argomento che "se le condotte di en- trambe le banche potevano ritenersi (in ipotesi) colpe- voli, se cioè concorrevano due condotte astrattamente idonee a generare responsabilità, doveva essere spiega- to, e non semplicemente apoditticamente postulato, per- ché veniva totalmente escluso l'apporto causale di una di tali condotte, e cioè quella ascritta alla Banca Na- zionale del Lavoro" (v. pag. 23 del ricorso). Prosegue la ricorrente con l'affermazione, avente carattere di censura, che "nulla di simile è rinvenibile nella sen- tenza impugnata“. Tale censura articolata, nell'ulteriore svolgi- mento, intorno al rilievo che 'non poteva affatto at- tribuirsi valore di causa esclusiva del danno in que- stione al comportamento (asseritamente negligente) del- la banca negoziatrice, essendo anche la banca trattaria obbligata a controllare la regolarità e continuità del- le girate e а verificare se nella circolazione dell'assegno non fossero intervenute anomalie, altera- 12 zioni о contraffazioni..." al quale consegue l'addebito alla Corte di merito di aver omesso l'esame dell'apporto causale della B.N.L. nella produzione del danno subito dalla correntista è fondata. Non è dubbio che nei rapporti tra le due banche - operi il principio di la negoziatrice e la trattaria cui all'art. 1227 c.c. nel senso della rilevanza cau- sale del concorrente comportamento negligente della banca trattaria, consistente nell'omesso controllo, in stanza di compensazione, della regolarità del titolo (in tal senso la sentenza n. 1023 del 1998 dinanzi ri- Ц chiamata). Peraltro è principio giuridico (v. Cass. S.U. n. 5328 del 1978 e ancora S.U. n. 1099 del 1998 nonché Cass. n. 1684 e n. 13460 del 1999, n. 1073 del 2000) che il giudice investito della domanda di risarcimento può e deve indagare anche d'ufficio sull'eventuale con- corso di colpa del danneggiato, atteso che tale indagi- ne è attinente alla sussistenza ed ai limiti della re- sponsabilità dell'autore del fatto stesso e, quindi, ha carattere strumentale rispetto alla pronuncia sulla do- manda, sempre che, può aggiungersi, il convenuto abbia ritualmente prospettato al giudice di merito gli ele- menti di fatto dai quali possa desumersi la ricorrenza della detta concausa del danno. 13 Ebbene nel caso di specie, seppur non risulta né lo deduce la ricorrente che sia stata richiesta al giudice del merito la riduzione dell'entità del dan- no risarcibile in considerazione della presenza del fatto colposo della Banca trattaria, gli elementi di fatto sui quali tale concorso di colpa avrebbe potuto fondarsi, ossia l'omesso controllo della regolarità dell'assegno allorché questo fu presentato in stanza di compensazione, risultano (dalla sentenza ora impugnata) ritualmente prospettati dalla Banca negoziatrice atteso che tutto il dibattito sulla responsabilità, svoltosi 4. nei due gradi di merito, ebbe ad oggetto anche tale circostanza di fatto, dalla quale la banca negoziatrice pretendeva di far discendere un completo esonero da re- sponsabilità, e che proprio sull'addebito dell'assegno dalla trattaria alla correntista, che la sentenza de- finisce come "incauto pagamento" (v. la penultima e l'ultima pagina della sentenza) ebbe a fondarsi l'esclusione dalla rivalsa dell'importo delle spese legali sopportate dalla SOC. Finanziaria Italiana per le quali, in favore di quest'ultima, vi fu condanna della banca trattaria al rimborso. In parte qua, la sentenza va dunque cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo il quale, at- tenendosi al principio di diritto dinanzi richiamato 14 (sentenze n. 12425 del 2000 e n. 1023 del 1998) nel senso che "il comportamento della banca trattaria po- trà aver rilievo nell'ambito del rapporto extracontrat- tuale instaurato con la banca negoziatrice, nei con- fronti della quale la negligenza dimostrata nell'omessa verifica del titolo può qualificarsi come fatto colposo del creditore, ai sensi dell'art. 1227 c. c., applicabi- le ex art. 2056 c.c. anche alla responsabilità extra- contrattuale", valuterà l'apporto causale del comporta- mento della Banca Nazionale del Lavoro nella produzione del danno e rideterminerà la misura della rivalsa cui, nei confronti della stessa la Banca ora ricorrente, é stata ritenuta obbligata. Lo stesso giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso;
accoglie il quarto per quanto di ra- gione. Cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze. Così deciso addì 7 marzo 2001 nella camera di con- siglio della prima sezione civile della Corte di Cassa- zione. residenteAnti foul Il Consigliere estensore 15 CORTE SUPREMAUCA Prima Sezione i Depositato in Cancelleria 20012-6 LUL CANCELLIERE More NCELLIERE Luisa Passinetti 80000 339.000 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 4 OTT. 200 4 Registrato in data versate S.330003 n al n43858 Dirigente Area Servizi e (Dott.ssa Maria Graz DISILIPPO) Gudiant (lire p. Il Responsabile Servizi NI (Or. M. RAD