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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 02/04/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3632/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
Marco Salvatori - Presidente
Vincenza Bennici - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3632/2021 degli affari civili contenziosi
TRA
, nato ad [...] il [...] (Avv. Sinaguglia Sonia) Parte_1
RICORRENTE
E
, nata ad [...] il [...] (Avv. Marchese Grazia) Controparte_1
CONVENUTA
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: SEPARAZIONE DEI CONIUGI
CONCLUSIONI: cfr. verbale dell'udienza del 18.02.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 23/12/2021, , premettendo di Parte_1 avere contratto, in data 28.09.2002, matrimonio concordatario con Controparte_1 dalla cui unione erano nati due figli, di cui uno ancora minorenne, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi per il sopravvenuto difetto dell'affectio coniugalis, causato dai continui ed insanabili contrasti con il coniuge.
Si costituiva in giudizio , la quale non si opponeva alla domanda di Controparte_1 separazione.
All'udienza presidenziale del 04.07.2022, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 708 c.p.c. e rimetteva le parti dinanzi al G.I. per la trattazione del merito.
La causa, istruita con la produzione di documenti ed espletamento di prova per testi, all'udienza del 18.02.2025, sulle conclusioni delle parti e del P.M., è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata dalla ricorrente, considerato il dichiarato proposito della stessa di non volersi riconciliare ed il risentimento che traspare dalla enunciazione delle circostanze poste a sostegno delle difese delle parti, oltre che la mancata opposizione della convenuta.
Quanto all'affidamento della figlia minore, vanno confermate le statuizioni contenute nell'ordinanza presidenziale.
Pertanto, la figlia minore va affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e collocata stabilmente presso il domicilio materno. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la figlia relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé. Il padre potrà incontrare la figlia liberamente, concordando con la madre tempi e modalità delle frequentazioni che dovranno conciliare gli impegni di lavoro del padre e quelli scolastici della minore. Solo in caso di disaccordo, la minore trascorrerà con il padre il pomeriggio di due giorni infrasettimanali, da concordarsi tra i coniugi, e un intera giornata (dalle ore 10,00 alle ore 20,00) a scelta tra il sabato e la domenica nonché un periodo continuativo, da concordarsi tra i coniugi nel rispetto del principio dell'alternanza in modo che la figlia possa trascorrere le giornate delle festività principali una volta con uno, un'altra volta con l'altro genitore, di tre giorni in occasione delle festività natalizie e di quelle pasquali e di trenta giorni in occasione delle vacanze estive, nel mese di luglio o agosto, salvo diverso accordo tra i coniugi.
Riguardo alle statuizioni di carattere patrimoniale, deve tenersi conto della situazione reddituale delle parti in comparazione tra loro. è dipendente Pt_1 dell'Asp di Agrigento, con stipendio di circa 1650,00 euro mensili e, tenuto conto di quanto dichiarato dalla teste trae qualche reddito dalla Testimone_1 collaborazione nella agenzia immobiliare dei propri genitori e dall'attività di vendita di prodotti per la casa;
lo stesso è però gravato interamente dal mutuo della casa coniugale (euro 500,00 mensili), da un da finanziamento stipulato per la ristrutturazione dell'abitazione in San Leone presso cui si è trasferito (rata mensile di € 197,50) e ha sostenuto sino ad ora le spese per avviare al lavoro il figlio PE
-che ora lavora a Biella, come emerge dalle note conclusive delle parti. Pt_1 possiede infine, due bilocali ricevuti in eredità che, sebbene sfitti, sono risultati essere produttivi di reddito, come dimostrano le ricevute per canoni di locazione prodotte dalla convenuta. Quest'ultima, dal canto suo, lavora con contratto a tempo indeterminato part-time presso un centro fisioterapico con la paga mensile di circa euro 700.
Alla luce di ciò, si ritiene congruo che il ricorrente versi alla convenuta, per il mantenimento della figlia, un assegno mensile nella misura di euro 250,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
il ricorrente inoltre contribuirà, in ragione del 50%, alle spese straordinarie (scolastiche, ludiche e mediche) sostenute nell'interesse della figlia, per tali intendendosi quelle non usuali e consuetudinarie alla luce del tenore di vita della famiglia antecedente alla separazione, previa concertazione tra le parti. Va invece rigettata la domanda della ricorrente volta a ottenere un assegno per il suo mantenimento tenuto conto della manifestata capacità lavorativa della stessa e degli esborsi che il convenuto dovrà sostenere per il mantenimento della figlia e per il pagamento delle rate del mutuo della casa coniugale.
L'uso della casa coniugale è assegnato a e alla minore con lei Controparte_1 convivente.
La domanda con la quale il ricorrente ha chiesto di essere autorizzato a prelevare parte del mobilio della casa coniugale è inammissibile in questa sede, richiedendo l'instaurazione di un ordinario giudizio di cognizione.
La mancata opposizione alla domanda principale e la natura delle questioni fanno sì che le spese di lite debbano essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, udito il P.M. ed i procuratori delle parti;
definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, pronuncia la separazione personale tra i coniugi nato ad Parte_1
Agrigento il 11/07/1976 e nata ad [...] il [...] Controparte_1
affida la figlia minore, congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione stabile presso il domicilio materno e con diritto di visita da parte del padre secondo le modalità indicate in parte motiva;
pone a carico di , l'obbligo di pagare a , a titolo di Parte_1 Controparte_1 concorso nel mantenimento della figlia minore, entro il giorno 10 di ogni mese,
l'assegno di euro 250,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e di contribuire, in ragione del 50%, alle spese straordinarie (scolastiche, ludiche e mediche) sostenute nell'interesse della figlia, per tali intendendosi quelle non usuali e consuetudinarie alla luce del tenore di vita della famiglia antecedente alla separazione, previa concertazione tra le parti;
assegna l'uso della casa coniugale a e alla figlia che con lei convive;
Controparte_1
compensa le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Agrigento in data 2.4.2025 Il Giudice estensore Il Presidente
Vincenza Bennici Marco Salvatori
(atto firmato digitalmente)