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Sentenza 21 febbraio 2024
Sentenza 21 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 21/02/2024, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2024 |
Testo completo
N. 2127/2022 R.G.
TRIBUNALE DI FROSINONE
SEZIONE LAVORO
Il Dott. Massimo Lisi, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 3852 del R.A.L. dell'anno
2022 promossa, con ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c., da
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al Parte_1 ricorso, dall'Avv. Antonio Rosario Bongarzone e dall'Avv. Paolo Zinzi, con cui elettivamente domicilia
ricorrente contro
, in persona del Controparte_1 CP_2 in carica - , in
[...] Controparte_3 persona del Dirigente pro tempore -
[...]
, in persona del Dirigente pro Controparte_4 tempore convenuti
Con ricorso ex art.414 c.p.c. ha adito l'intestato Tribunale Parte_1 chiedendo la condanna del all'aggiornamento Controparte_1 delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A. della Provincia di mediante riconoscimento a proprio favore, CP_4 per il servizio militare di leva svolto successivamente alla data di conseguimento del diploma che consente l'accesso alle predette graduatorie, del punteggio integrale di 5 punti (ovvero 0,50 punti per ciascuno dei mesi di servizio militare prestato) in luogo di quello ridotto effettivamente ottenuto di 0,05 punti per ogni mese di servizio militare prestato.
A sostegno delle proprie ragioni l'attore ha dedotto di aver proposto domanda per inserimento/conferma/aggiornamento nelle citate graduatorie, con riferimento al triennio 2021-2024, e di essersi visto riconoscere, per il servizio militare svolto, un punteggio parziale secondo quanto previsto dall'all. A) del D.M. 50/2021, che prevede l'attribuzione a 0,60 punti per ogni anno di servizio militare prestato non in costanza di rapporto di impiego e 0,05 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni.
In forza del D.M. 50/2021, in particolare, l'amministrazione distingueva il servizio svolto in costanza di rapporto di impiego, considerato come effettivo reso nella medesima qualifica per la quale veniva proposta domanda, da quello prestato non in costanza di rapporto di impiego, valorizzabile come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali.
L'attore ha sostenuto la natura discriminatoria e l'illegittimità del provvedimento amministrativo, del quale ha chiesto la disapplicazione per contrarietà all'art.569, comma 3, D.Lgs. 297/1994, agli artt.3 e 52
Cost., e all'art. 2050 del D. Lgs. n.66/2010.
Ritualmente notificato il ricorso al
[...]
Controparte_5
, non si sono costituiti.
[...]
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Parte ricorrente ha dedotto l'illegittimità del D.M. 50/2021 laddove distingue, nell'individuazione dei punteggi assegnabili per il servizio militare di leva, la circostanza che il servizio stesso sia stato svolto in costanza di rapporto di impiego o meno, per violazione dell'art.569
D.Lgs. n.297/94.
L'assunto non può essere condiviso: la disposizione richiamata è dedicata alla ricostruzione della carriera al momento dell'immissione in ruolo del lavoratore, come si evince espressamente dall'art. 570, comma
2 2, del medesimo decreto, ai sensi del quale “il riconoscimento dei servizi è disposto all'atto della nomina in ruolo”.
La natura speciale di tale disposizione osta all'applicazione generalizzata della stessa, anche nell'ambito della valutazione dei punteggi ai fini dell'inserimento in graduatoria, con riferimento alla quale opera invece la generale regola di cui all'art.2050 D.Lgs. 66/2010.
Tale disposizione prevede che i periodi di effettivo servizio militare “sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici”. Il secondo comma della norma prevede poi che “ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”.
Orbene, è sufficiente evidenziare come il decreto ministeriale censurato abbia valorizzato anche il periodo di servizio militare non prestato in costanza di rapporto di lavoro, equiparandolo, ai fini del punteggio, a quello svolto alle dipendenze delle amministrazioni statali. La previsione appare del tutto compatibile con quanto disposto dall'art.2050, comma
1, cit., considerando che la norma non impone di equiparare il servizio a quello svolto presso il medesimo ente e per la qualifica oggetto della selezione pubblica, bensì a quello prestato “negli impieghi civili presso enti pubblici” in generale.
La differente valutazione della leva, peraltro, è altresì coerente con l'art.52 Cost., che impone esclusivamente che l'adempimento del servizio militare non pregiudichi la posizione di lavoro del cittadino. Ha senso, dunque, che il servizio svolto in costanza di rapporto di impiego sia equiparato a quello reso nella medesima qualifica, determinandosi altrimenti un pregiudizio in contrasto con il dettato costituzionale. Tali considerazioni, invece, non valgono con riferimento al servizio militare svolto al di fuori del rapporto di impiego, che viene comunque valorizzato come periodo presso un'amministrazione statale.
3 In particolare, può affermarsi che la disposizione regolamentare censurata è legittima perché il servizio militare di leva prestato in costanza di impiego e quello militare prestato non in costanza di impiego costituiscono due situazioni non comparabili tra di loro. Per la prima vi
è, infatti, la necessità di non pregiudicare (e non discriminare) un soggetto che, ottenuto un impiego presso l'Amministrazione scolastica sia, poi, costretto a sospenderlo per adempiere al dovere di cui all'art.52, secondo comma, Cost.. Per la seconda, la valutabilità del servizio militare è volta a evitare la discriminazione tra un cittadino impegnato nel servizio militare e un altro che, ottenuto un impiego presso una pubblica amministrazione, potrebbe godere dei benefici, in termini di graduatorie, derivanti da tale impiego.
Per i soggetti che si trovano in tale situazione si pone, dunque, da un lato, la necessità di evitare che chi sceglie di prestare servizio volontario presso le Forze armate, subisca una discriminazione rispetto a chi, invece, accede a un impiego presso un'amministrazione diversa da quella militare;
dall'altro lato, occorre altresì evitare una discriminazione a contrario di chi, invece, intenda far valere il servizio prestato presso un'amministrazione statale civile, rispetto ai cittadini che volontariamente decidono di accedere a un impiego presso le Forze armate.
Per tale ragione, si ribadisce, non può trovare accoglimento la pretesa del ricorrente di vedersi riconoscere il servizio militare, prestato prima di aspirare all'impiego presso il convenuto, negli stessi termini CP_1 in cui sarebbe stato valutato nel diverso caso in cui, ottenuto l'impiego, avesse dovuto sospenderlo a causa della chiamata alle armi. Al contrario, appare del tutto legittima la determinazione ministeriale di parificare il punteggio riconosciuto agli aspiranti che hanno prestato servizio militare al di fuori del rapporto di impiego con quello assegnato agli aspiranti che hanno prestato servizio presso le amministrazioni dello
Stato.
4 A ciò si aggiunga che nel presente giudizio non si discute se il servizio militare di leva prestato non in costanza di impiego debba essere valutato ai fini delle graduatorie per il personale ATA o non debba essere valutato affatto, ed appare pertanto irrilevante la pronuncia della
Cassazione n.5679/2020 che, decidendo su un caso nel quale un docente contestava la mancata valutazione del servizio di leva, ha ritenuto di dover “disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare del D.M. n. 44 del 2001, art. 2, comma 6, che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento”. In questa sede si discute, invece, se il servizio militare prestato non in costanza di impiego debba essere valutato, ai fini delle graduatorie per il personale ATA, allo stesso modo del servizio militare prestato nel corso del rapporto di impiego con il , o possa essere valutato in misura inferiore. Controparte_1
La soluzione corretta non può che essere nel secondo senso, perché altrimenti si tratterebbero in modo uguale due situazioni profondamente differenti.
Si consideri, infine, che “nel nostro ordinamento il servizio militare reso in costanza di rapporto – così come la malattia, l'infortunio, la gravidanza, il puerperio ed altre situazioni ritenute meritevoli di tutela (v. art. 2110 c.c. e
D.Lgs. C.P.S. 303/1946, che ha implicitamente abrogato l'art. 2111, 1° comma, c.p.c.) – costituisce una legittima causa di sospensione del rapporto di lavoro con diritto del soggetto assente alla conservazione del posto e al mantenimento del trattamento retributivo e contributivo come se avesse effettivamente lavorato. L'assegnazione al lavoratore chiamato alle armi in costanza di rapporto del medesimo punteggio che avrebbe conseguito se avesse lavorato costituisce, dunque, un corollario del sovrastante principio di piena tutela di tale situazione in ambito lavorativo” (così Corte App. Genova
n.182/2021; Corte App. Torino n.57/2022).
All'opposto, in mancanza di un rapporto di impiego con il
[...]
, il servizio militare prestato dall'appellante non può Controparte_1 essere equiparato a quello “reso nella medesima qualifica” (valutato con punti 6 per anno) ma soltanto a quello “reso alle dipendenze di altre
5 amministrazioni statali” (valutato con punti 0,60 per anno), come previsto dal D.M. n.50/2021, le cui disposizioni non contrastano con alcuna norma imperativa di legge ed appaiono pienamente conformi all'art. 3
Cost..
Il ricorso deve dunque essere rigettato.
Nulla per le spese di lite delle parti convenute, rimaste contumaci.
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese di lite delle parti convenute, rimaste contumaci.
Frosinone, 21/02/2024. Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi
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TRIBUNALE DI FROSINONE
SEZIONE LAVORO
Il Dott. Massimo Lisi, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 3852 del R.A.L. dell'anno
2022 promossa, con ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c., da
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al Parte_1 ricorso, dall'Avv. Antonio Rosario Bongarzone e dall'Avv. Paolo Zinzi, con cui elettivamente domicilia
ricorrente contro
, in persona del Controparte_1 CP_2 in carica - , in
[...] Controparte_3 persona del Dirigente pro tempore -
[...]
, in persona del Dirigente pro Controparte_4 tempore convenuti
Con ricorso ex art.414 c.p.c. ha adito l'intestato Tribunale Parte_1 chiedendo la condanna del all'aggiornamento Controparte_1 delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A. della Provincia di mediante riconoscimento a proprio favore, CP_4 per il servizio militare di leva svolto successivamente alla data di conseguimento del diploma che consente l'accesso alle predette graduatorie, del punteggio integrale di 5 punti (ovvero 0,50 punti per ciascuno dei mesi di servizio militare prestato) in luogo di quello ridotto effettivamente ottenuto di 0,05 punti per ogni mese di servizio militare prestato.
A sostegno delle proprie ragioni l'attore ha dedotto di aver proposto domanda per inserimento/conferma/aggiornamento nelle citate graduatorie, con riferimento al triennio 2021-2024, e di essersi visto riconoscere, per il servizio militare svolto, un punteggio parziale secondo quanto previsto dall'all. A) del D.M. 50/2021, che prevede l'attribuzione a 0,60 punti per ogni anno di servizio militare prestato non in costanza di rapporto di impiego e 0,05 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni.
In forza del D.M. 50/2021, in particolare, l'amministrazione distingueva il servizio svolto in costanza di rapporto di impiego, considerato come effettivo reso nella medesima qualifica per la quale veniva proposta domanda, da quello prestato non in costanza di rapporto di impiego, valorizzabile come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali.
L'attore ha sostenuto la natura discriminatoria e l'illegittimità del provvedimento amministrativo, del quale ha chiesto la disapplicazione per contrarietà all'art.569, comma 3, D.Lgs. 297/1994, agli artt.3 e 52
Cost., e all'art. 2050 del D. Lgs. n.66/2010.
Ritualmente notificato il ricorso al
[...]
Controparte_5
, non si sono costituiti.
[...]
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Parte ricorrente ha dedotto l'illegittimità del D.M. 50/2021 laddove distingue, nell'individuazione dei punteggi assegnabili per il servizio militare di leva, la circostanza che il servizio stesso sia stato svolto in costanza di rapporto di impiego o meno, per violazione dell'art.569
D.Lgs. n.297/94.
L'assunto non può essere condiviso: la disposizione richiamata è dedicata alla ricostruzione della carriera al momento dell'immissione in ruolo del lavoratore, come si evince espressamente dall'art. 570, comma
2 2, del medesimo decreto, ai sensi del quale “il riconoscimento dei servizi è disposto all'atto della nomina in ruolo”.
La natura speciale di tale disposizione osta all'applicazione generalizzata della stessa, anche nell'ambito della valutazione dei punteggi ai fini dell'inserimento in graduatoria, con riferimento alla quale opera invece la generale regola di cui all'art.2050 D.Lgs. 66/2010.
Tale disposizione prevede che i periodi di effettivo servizio militare “sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici”. Il secondo comma della norma prevede poi che “ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”.
Orbene, è sufficiente evidenziare come il decreto ministeriale censurato abbia valorizzato anche il periodo di servizio militare non prestato in costanza di rapporto di lavoro, equiparandolo, ai fini del punteggio, a quello svolto alle dipendenze delle amministrazioni statali. La previsione appare del tutto compatibile con quanto disposto dall'art.2050, comma
1, cit., considerando che la norma non impone di equiparare il servizio a quello svolto presso il medesimo ente e per la qualifica oggetto della selezione pubblica, bensì a quello prestato “negli impieghi civili presso enti pubblici” in generale.
La differente valutazione della leva, peraltro, è altresì coerente con l'art.52 Cost., che impone esclusivamente che l'adempimento del servizio militare non pregiudichi la posizione di lavoro del cittadino. Ha senso, dunque, che il servizio svolto in costanza di rapporto di impiego sia equiparato a quello reso nella medesima qualifica, determinandosi altrimenti un pregiudizio in contrasto con il dettato costituzionale. Tali considerazioni, invece, non valgono con riferimento al servizio militare svolto al di fuori del rapporto di impiego, che viene comunque valorizzato come periodo presso un'amministrazione statale.
3 In particolare, può affermarsi che la disposizione regolamentare censurata è legittima perché il servizio militare di leva prestato in costanza di impiego e quello militare prestato non in costanza di impiego costituiscono due situazioni non comparabili tra di loro. Per la prima vi
è, infatti, la necessità di non pregiudicare (e non discriminare) un soggetto che, ottenuto un impiego presso l'Amministrazione scolastica sia, poi, costretto a sospenderlo per adempiere al dovere di cui all'art.52, secondo comma, Cost.. Per la seconda, la valutabilità del servizio militare è volta a evitare la discriminazione tra un cittadino impegnato nel servizio militare e un altro che, ottenuto un impiego presso una pubblica amministrazione, potrebbe godere dei benefici, in termini di graduatorie, derivanti da tale impiego.
Per i soggetti che si trovano in tale situazione si pone, dunque, da un lato, la necessità di evitare che chi sceglie di prestare servizio volontario presso le Forze armate, subisca una discriminazione rispetto a chi, invece, accede a un impiego presso un'amministrazione diversa da quella militare;
dall'altro lato, occorre altresì evitare una discriminazione a contrario di chi, invece, intenda far valere il servizio prestato presso un'amministrazione statale civile, rispetto ai cittadini che volontariamente decidono di accedere a un impiego presso le Forze armate.
Per tale ragione, si ribadisce, non può trovare accoglimento la pretesa del ricorrente di vedersi riconoscere il servizio militare, prestato prima di aspirare all'impiego presso il convenuto, negli stessi termini CP_1 in cui sarebbe stato valutato nel diverso caso in cui, ottenuto l'impiego, avesse dovuto sospenderlo a causa della chiamata alle armi. Al contrario, appare del tutto legittima la determinazione ministeriale di parificare il punteggio riconosciuto agli aspiranti che hanno prestato servizio militare al di fuori del rapporto di impiego con quello assegnato agli aspiranti che hanno prestato servizio presso le amministrazioni dello
Stato.
4 A ciò si aggiunga che nel presente giudizio non si discute se il servizio militare di leva prestato non in costanza di impiego debba essere valutato ai fini delle graduatorie per il personale ATA o non debba essere valutato affatto, ed appare pertanto irrilevante la pronuncia della
Cassazione n.5679/2020 che, decidendo su un caso nel quale un docente contestava la mancata valutazione del servizio di leva, ha ritenuto di dover “disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare del D.M. n. 44 del 2001, art. 2, comma 6, che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento”. In questa sede si discute, invece, se il servizio militare prestato non in costanza di impiego debba essere valutato, ai fini delle graduatorie per il personale ATA, allo stesso modo del servizio militare prestato nel corso del rapporto di impiego con il , o possa essere valutato in misura inferiore. Controparte_1
La soluzione corretta non può che essere nel secondo senso, perché altrimenti si tratterebbero in modo uguale due situazioni profondamente differenti.
Si consideri, infine, che “nel nostro ordinamento il servizio militare reso in costanza di rapporto – così come la malattia, l'infortunio, la gravidanza, il puerperio ed altre situazioni ritenute meritevoli di tutela (v. art. 2110 c.c. e
D.Lgs. C.P.S. 303/1946, che ha implicitamente abrogato l'art. 2111, 1° comma, c.p.c.) – costituisce una legittima causa di sospensione del rapporto di lavoro con diritto del soggetto assente alla conservazione del posto e al mantenimento del trattamento retributivo e contributivo come se avesse effettivamente lavorato. L'assegnazione al lavoratore chiamato alle armi in costanza di rapporto del medesimo punteggio che avrebbe conseguito se avesse lavorato costituisce, dunque, un corollario del sovrastante principio di piena tutela di tale situazione in ambito lavorativo” (così Corte App. Genova
n.182/2021; Corte App. Torino n.57/2022).
All'opposto, in mancanza di un rapporto di impiego con il
[...]
, il servizio militare prestato dall'appellante non può Controparte_1 essere equiparato a quello “reso nella medesima qualifica” (valutato con punti 6 per anno) ma soltanto a quello “reso alle dipendenze di altre
5 amministrazioni statali” (valutato con punti 0,60 per anno), come previsto dal D.M. n.50/2021, le cui disposizioni non contrastano con alcuna norma imperativa di legge ed appaiono pienamente conformi all'art. 3
Cost..
Il ricorso deve dunque essere rigettato.
Nulla per le spese di lite delle parti convenute, rimaste contumaci.
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese di lite delle parti convenute, rimaste contumaci.
Frosinone, 21/02/2024. Il Giudice del Lavoro
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