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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 19/02/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa Claudia
Oronos, in sostituzione dell'udienza del 14 febbraio 2025 mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2606/2022 r.g. e vertente
TRA
(CF: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Giampiero Tripodi per procura in atti,
opponente
E
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1
proprio e quale mandatario della Controparte_2
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_2
tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Angelo Labrini, Angela M. Fazio,
Angela M. Laganà e Dario C. Adornato;
, in persona del legale rappresentante pro AR tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello stato di
Reggio Calabria;
opposti FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 4 ottobre 2022 ha convenuto Parte_1 innanzi al Giudice del Lavoro e della Previdenza del Tribunale di Palmi l , CP la l' per sentir dichiarare l'illegittimità CP AR dell'intimazione di pagamento n. 09420219000680971/000, notificatagli il 15 marzo 2022, per prescrizione quinquennale del credito previdenziale relativo alla cartella di pagamento n. 09420110010923703000 e agli avvisi di addebito nn. 39420112000532736000, 39420120000958925000,
39420120001971514000, 39420120003896109000, 39420130000525646000,
39420130002397168000, 39420130003899021000, 39420140001383653000,
39420140001864829000, 39420140002901876000, 39420140005387307000.
Nella resistenza dell' della e dell CP CP AR
, sostituita l'udienza odierna di discussione dal deposito telematico
[...] di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Occorre premettere che l' ha AR
domandato la cessazione della materia del contendere in ragione dell'annullamento in autotutela degli avvisi di addebito e della cartella di pagamento in questione il 31/03/2023 in quanto rientrante nell'ambito di applicazione dell'art. 1, comma 222, della L. n. 197/2022 e tale circostanza, non essendo stata contestata, può ritenersi pacifica.
Pertanto, essendo venuto meno l'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con assorbimento di ogni altra questione.
3.- Valutata la questione ai soli fini della regolamentazione delle spese processuali, secondo il criterio della c.d. soccombenza virtuale, va rilevato che l'annullamento in autotutela degli atti in questione è avvenuto in data successiva al deposito del ricorso e, conseguentemente, i resistenti vanno condannati al pagamento delle spese di lite, che si liquidano, tenuto conto del valore e dell'attività svolta, in 1.500,00 euro, oltre accessori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
2) dichiara cessata la materia del contendere;
3) condanna le parti resistenti a corrispondere a le Parte_1
spese del giudizio, liquidate in 1.500,00 euro, oltre spese generali, iva e cpa, con distrazione ex art. 93 c.p.c..
Palmi, 19/02/2025
Il Giudice del lavoro
Claudia Oronos