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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 09/05/2025, n. 1285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1285 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Domenico Condello, rilevato che l'udienza del 08/05 /2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.; pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 4246/2024 R.G. e vertente
TRA
nata a [...] il [...] residente Parte_1
in Casalvecchio Siculo (ME) via fraz. Rimiti n. 3 cod. fisc.: C.F._1
, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente dall'avv. Carlo La Spina cod.
[...] fisc. e dall'avv. CodiceFiscale_2 Email_1
Assunta Lombardo cod. fisc.: CodiceFiscale_3
presso lo studio degli stessi, giusta procura in Email_2
atti.
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1
difeso, dall'Avv. Antonello Monoriti ( , per CodiceFiscale_4
procura generale alle liti per atto del Notaio dott. di Roma, del Persona_1
23.01.2023, n. Repertorio 37590, raccolta 7131, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio dell'Avvocatura in Messina- Via Armeria 1. CP_1
, non costituita. Controparte_2
RESISTENTI MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01.08.2024 la ricorrente esponeva che di avere presentato in data 26/10/2022 domanda per ottenere il riconoscimento dell' invalidità civile nella misura del 67% per l'esenzione ticket, per gli invalidi civili ai sensi delle leggi 118/71 e 18\80 e successive modificazioni ed integrazioni, in considerazione delle gravi infermità da cui è affetta;
che è stata sottoposta a visita medica collegiale dalla competente Commissione conclusasi con esito negativo. ;
Che aveva presentato, in data 20.12.2022, ricorso ex art. 445 bis c.p.c., regolarmente depositato ed iscritto al numero 7144/2022 R.G., volesse procedere alla nomina di un consulente tecnico d'ufficio medico-legale, onde disporre l'accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere con la domanda di riconoscimento del diritto dell' invalidità civile nella misura del 67% per l'esenzione ticket per gli invalidi civili ai sensi delle leggi 118/71 e 18\80 e successive modificazioni ed integrazioni.
Costituitosi in giudizio l' eccepiva l'inammissibilità della domanda e CP_1 comunque l'infondatezza della stessa per carenza dei presupposti di legge.
Disposta la CTU medico legale, veniva nominato il Dott. , il quale, Persona_2
sulla base degli esami prodotti e della perizia medico-legale espletata, non riconosceva alla IG.ra il beneficio richiesto;
che in data Parte_1
31.07.2024 era stata depositata dichiarazione di dissenso.
La ricorrente lamentava che il c.t.u. nominato in sede di ATP ha proceduto ad una sommaria valutazione delle patologie delle quali risulta affetta la ricorrente.
In particolare è stata sottostimata la gravissima patologia “fribromialgia a incidenza funzionale con limitazione funzionale” patologia severa che compromette il vivere quotidiano della ricorrente, applicando il codice di riferimento la percentuale non può essere al di sotto del 60%. La patologia non consente infatti alla D'IC di deambulare senza difficoltà.
Il dott. ha formulato un errata valutazione della patologia osteo – Per_2
articolare, infatti la ricorrente ha esibito documentazione medica del la quale attesta
2 la presenza di: poliartromialgie diffuse al quale va attribuito il codice 7010 con una percentuale di invalidità almeno nella misura del 40%.
Chiedeva, pertanto, previo rinnovo della consulenza tecnica, nel merito confermare il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'Invalidità civile nella misura del
67% per l'esenzione del ticket per gli invalidi civili ai sensi delle leggi 118/71 e
18\80 e successive modificazioni ed integrazioni, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.;
Condannare l' convenuto al pagamento delle spese e dei compensi di CP_3
entrambe le fasi del giudizio, distraendo gli stessi a favore dei procuratori costituiti.
CP_ L' si costituiva con memoria depositata in data 27.09.2024 chiedendo di dichiarare inammissibile e infondato il ricorso avversario, Con spese come per legge compensi.
Veniva disposta la rinnovazione della consulenza tecnica.
Depositata la relazione di c.t.u., in data odierna , ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., in esito al deposito telematico di note a trattazione scritta, la causa viene decisa.
La domanda non può trovare accoglimento.
Il c.t.u. nominato nella presente fase di merito Dott. ha Persona_3
accertato che la ricorrente è affetta da : “Fibromialgia, artrosi polidistrettuale a moderata incidenza funzionale, s. ansioso-depressiva reattiva a modesta espressività clinica ”.”.
Affermando che : “Tali infermità, a mio avviso solo in parte emendabili, erano presenti all'epoca di presentazione della domanda in via amministrativa, presenti attualmente e valutate in riferimento a quanto esposto precedentemente, sono tali da configurare un complesso invalidante che può quantificarsi nella misura del
55% (cinquantacinquepercento) a partire con ragionevole approssimazione dalla domanda in via amministrativa in data 26/10/22. Si conferma il riconoscimento di soggetto portatore di Handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1 L. 104/92 a partire dalla data della domanda in via amministrativa”
3 E' condivisibile il parere formulato dal consulente, in quanto la diagnosi espressa è fondata su un attento e completo esame anamnestico e clinico, integrato dallo studio della documentazione medica in atti, ed è basato su considerazioni medico-legali immuni che appaiono da vizi logici e giuridici.
Concludendo rileva il decidente che la correttezza dell'operato del c.t.u., come risultante dall'esame complessivo della perizia e della documentazione medica prodotta da parte ricorrente, imponga dunque il rigetto della domanda al riconoscimento dell' invalidità civile nella misura del 67% per l'esenzione del ticket per gli invalidi civili ai sensi delle leggi 118/71 e 18\80.
La natura della controversia impone l'esonero di parte ricorrente dal pagamento delle spese del giudizio, avendo quest'ultima depositato in giudizio la dichiarazione ex art 152 disp. att. c.p.c.
CP_ Gli esborsi relativi alla c.t.u. si pongono in via definitiva a carico dell' con separato decreto,
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con Parte_1
ricorso depositato in data 01.08.2024 e con ricorso ex art.445bis c.p.c. del
CP_ 20.12.2022 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, lette le note scritte depositate dalla parte ricorrente, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta le domande;
- esonera la ricorrente dal pagamento delle spese giudiziali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. CP_
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alla consulenza tecnica, sia della fase di merito sia della fase di Atp, con separati decreti
Messina, 09 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Domenico Condello
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