Articolo 25 del Codice delle assicurazioni private
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24 novembre 2007
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30 giugno 2015
Art. 25. Rappresentante per la gestione dei sinistri 1. L'impresa ((di assicurazione comunitaria)) , qualora intenda operare nel territorio della Repubblica in regime di liberta' di prestazione di servizi per l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nomina un rappresentante incaricato della gestione dei sinistri e della liquidazione dei relativi risarcimenti.
Al rappresentante possono essere indirizzate le richieste di risarcimento da parte dei terzi aventi diritto.
2. Il rappresentante deve risiedere nel territorio della Repubblica.
3. Il rappresentante deve essere munito di un mandato comprendente espressamente i poteri di rappresentare l'impresa in giudizio e davanti a tutte le autorita' competenti per quanto riguarda le richieste di risarcimento dei danni, nonche' di attestare l'esistenza e la validita' dei contratti stipulati dall'impresa in regime di liberta' di prestazione di servizi.
4. Le funzioni del rappresentante per la gestione dei sinistri possono essere esercitate anche dal rappresentante fiscale.
5. Le generalita' e l'indirizzo del rappresentante sono indicati nel contratto di assicurazione, nel contrassegno e nel certificato.
Entrata in vigore il 30 giugno 2015
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