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Sentenza 8 marzo 2025
Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 08/03/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica ed in persona del Dott. Nicola Del Vecchio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1929/2023 R.G., vertente
TRA
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv.to Paolo Caruso (C.F. ), elettivamente C.F._1
domiciliata come in atti;
- attrice -
CONTRO
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_1 P.IVA_2 difesa dall'Avv.to Elisa Faccioli (C.F. ), elettivamente domiciliata come in atti;
C.F._2
- convenuta -
E
, in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_2
- convenuto contumace -
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “Voglia, l'Ill.mo Giudice adito, disattese eventuali contrarie istanze ed eccezioni, occorrendo previa disapplicazione del Regolamento comunale e di eventuali altri atti a oggi non conosciuti, annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace l'impugnato avviso di accertamento esecutivo
n. 13 del 05.07.2023 (doc. 2), notificato a mezzo p.e.c. il 07.07.2023 (doc. 3) dalla per CP_1
conto del e ogni altro atto o avviso ad esso consequenziale, ivi compresa la c.d. presa Controparte_2
in carico, in quanto illegittimi per difetto dei presupposti in fatto ed in diritto, e conseguentemente accertare che nulla è dovuto dalla al , per l'anno 2022 a titolo Parte_1 Controparte_2
1 di canone unico annuale, indennità, interessi e sanzioni;
in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite, oltre rimborso spese generali e accessori”.
Per la parte convenuta costituita: “In via preliminare per tutti i motivi dedotti, dichiarare
l'incompetenza del Tribunale adito in favore del Giudice di Pace di Rovigo competente per valore;
Nel merito, in via principale Respingere le domande avversarie in quanto integralmente infondate e illegittime per tutte le motivazioni esposte in narrativa con conseguente integrale conferma dell'avviso di accertamento impugnato e della conseguente pretesa creditoria. Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma
17, legge 18.6.2009, n. 69.
1. (di seguito ha proposto opposizione avverso l'avviso di Parte_1 Pt_1 accertamento esecutivo n. 13 del 5.7.2023, relativo al periodo dall'1.1.2022 al 31.12.2022, emesso da per conto dal notificato a mezzo P.E.C. il 7.7.2023 dalla CP_1 Controparte_2 CP_1
per conto del quale concessionaria del servizio di riscossione (Cfr. doc. 3 di
[...] Controparte_2
parte attrice).
In particolare, è stato intimato all'attrice il pagamento della somma di € 1.178,00 entro sessanta giorni, di cui:
- € 830,40 a titolo di “totale canone” per asserita occupazione permanente del territorio comunale per l'anno 2022, ai sensi dell'art. 1, commi 816 e ss. della Legge n. 160/2019 e del Regolamento comunale attuativo
- € 249,00 a titolo di “sanzione di parziale/tardivo/omesso versamento” applicata nella misura del
“30% del canone con min. € 25,00 e max di € 500,00”;
- € 62,15 per “interessi legali”;
- € 34,24 per “oneri di riscossione”;
- € 2,00, per “spese di notifica. ha articolato cinque motivi di opposizione e, in particolare, ha dedotto: Pt_1
1) la nullità dell'avviso di accertamento esecutivo per difetto di motivazione e grave genericità. violazione dei diritti di difesa del destinatario. violazione art. 3, l. 241/1990;
2 2) falsa applicazione ed erronea interpretazione dell'art. 1, comma 831 della legge 160/2019 come autenticamente interpretato. Difetto dei presupposti. insussistenza di rapporti concessori con il CP_2
difetto di legittimazione passiva;
3)nullità e/o illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione del regolamento comunale sul canone patrimoniale di concessione;
4) falsa applicazione ed erronea interpretazione dell'art. 1, comma 831-bis della legge 160/2019.
Difetto dei presupposti. difetto di legittimazione passiva;
5) illegittimità dell'avviso di accertamento opposto relativamente alla quantificazione delle somme dovute. illegittimità derivata e propria.
Si è costituita in giudizio la quale ha preliminarmente eccepito l'incompetenza del CP_1
Tribunale per essere competente il Giudice di Pace.
La convenuta ha poi contestato la fondatezza dei motivi di opposizione, evidenziando che sussistono i presupposti oggettivi e soggettivi per la pretesa di pagamento del C.U.P..
Nonostante la regolarità della notifica, il non si è costituito in giudizio, ragione per Controparte_2
cui ne va dichiarata la contumacia.
2. In primis et ante omnia va esaminata l'eccezione di incompetenza svolta da CP_1
In particolare, la società convenuta ha dedotto che non sussiste una competenza esclusiva del Tribunale
a decidere in materia di opposizione avverso un avviso di accertamento, avente ad oggetto il pagamento di canoni relativi all'occupazione di spazi pubblici, e che l'oggetto del giudizio attiene ad una mera pretesa di natura patrimoniale.
Dunque, opererebbe il criterio della competenza per valore, da ritenersi radicata in capo al Giudice di
Pace, trattandosi di avviso di accertamento del valore di 1.178,00 euro.
Questo giudicante, pur consapevole dell'esistenza di una pronuncia dell'intestato Tribunale conforme alla tesi propugnata dalla convenuta e di soluzioni interpretative non univoche nella giurisprudenza di merito, reputa l'eccezione infondata.
L'art. 1, comma 816, l. 27 dicembre 2019, n. 160, recita: “A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone », è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti », e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
3 limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali
e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi”.
Nella specie, è richiesto il pagamento del canone di cui al comma 831, “Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete”.
Vale poi precisare che, con riferimento alla disciplina previgente alla citata norma, la Suprema Corte aveva chiarito che:
- “spettano alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) dopo che la Corte costituzionale, con sent. n. 64 del 2008, ha dichiarato l'incostituzionalità, per contrasto con gli art. 103 Cost. e VI disp. att., dell'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 3 "bis", comma 1, lett. b), d.l. n. 203 del 2005, conv. in legge n. 248 del 2008, che aveva attribuito alle commissioni tributarie la cognizione sulle controversie sul canone in questione” (cfr Cass. SS.UU. 28161/2008; conf. Cass. 8994/2009).
- competente a decidere fosse il Tribunale, trattandosi di materia (immobili) istituzionalmente non appartenente alla competenza del giudice onorario (art. 7, 1° comma, c.p.c.) (in tal senso, Cass. 7 febbraio 2008, n. 2945: “la competenza a decidere sull'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione con cui la P.A. richieda il pagamento di canoni relativi ad occupazione di spazi pubblici (c.d. COSAP) esula dalla competenza del giudice di pace, ancorché la somma portata dal provvedimento impugnato sia contenuta nei limiti di valore di cui all'art. 7 cod. proc. civ., poiché - trattandosi di materia (beni immobili) estranea alla competenza di detto giudice - sussiste comunque la competenza per materia del tribunale, mentre il criterio del valore non assume alcun rilievo in considerazione del suo carattere residuale”).
E ancora, la competenza a decidere della opposizione proposta da va comunque individuata Pt_1 in capo al Tribunale, in applicazione del principio per il quale “è competente il giudice di pace (nei limiti della sua competenza per valore) in ordine alle controversie aventi ad oggetto pretese che abbiano la loro fonte in un rapporto, giuridico o di fatto, riguardante un bene immobile, salvo che la questione proprietaria non sia stata oggetto di una esplicita richiesta di accertamento incidentale di una delle parti e sempre che tale richiesta non appaia, "ictu oculi", alla luce delle evidenze probatorie, infondata e strumentale - siccome formulata in violazione dei principi di lealtà processuale - allo spostamento di competenza dal giudice di prossimità al giudice togato” (Cass. civ. Sez. Un. n.
4 21582/2011; cfr. anche Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18201 del 2018, secondo cui “In tema di pretese creditorie della P.A., qualora non ricorra l'esercizio autoritativo di suoi poteri, il diritto fatto valere riguarda denaro e, quindi, il "petitum" mediato consiste nel conseguimento di un bene della vita rappresentato da una cosa mobile, ancorché tali pretese abbiano la loro fonte in un rapporto giuridico
o di fatto concernente un immobile demaniale. Pertanto, agli effetti dell'art. 7, comma 1, c.p.c., la relativa domanda è riconducibile alla competenza generale mobiliare del giudice di pace, purché la questione del rapporto presupposto non venga in rilievo neppure in via incidentale. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha dichiarato la competenza per valore del giudice di pace, poiché la domanda della P.A. aveva ad oggetto il pagamento di indennità di occupazione di un'area del demanio idrico e, dunque, di somme di denaro di ammontare compreso entro il limite di cui all'art. 7, comma 1,
c.p.c.).
Orbene, si opina che, nel caso di specie, è controversa proprio la questione relativa alla esistenza di una occupazione di suolo pubblico da parte della società attrice.
2.1 In ogni caso, e tanto appare dirimente, l'intestato Tribunale è competente a decidere anche ai sensi dell'art. 9, comma 2, c.p.c..
Infatti, la pretesa creditoria del fatta valere attraverso l'atto impositivo dell'agente di Controparte_2
riscossione, appare riconducibile ad una imposta, come tale soggetto alla cognizione del Tribunale.
In particolare il canone oggetto di causa è previsto dalla disposizione di cui all'art.1 comma 816 della
L.160/19, che ha istituito il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, inglobando, come detto, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni e il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari, con ciò mantenendo almeno in parte la natura sostanziale di tributo pubblico, riconducibile in senso lato alla categoria delle imposte e tasse, che, in quanto non espressamente compreso nei rapporti devoluti alla competenza della giurisdizione tributaria, resta riservato alla competenza per materia del Tribunale.
In tal senso depone anche il riferimento nell'art. 1, comma 817, alla sostituzione di canoni e “tributi” con il nuovo canone unico.
Dunque, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale.
3. Nel merito, è sufficiente esaminare il secondo motivo di opposizione articolato dalla società attrice, in quanto assorbente anche rispetto a tutte le altre questioni poste dalle parti.
Ebbene, è pacifico che:
5 - eroga entro il territorio del Comune di il servizio di telecomunicazioni in relazione ad Pt_1 CP_2
utenze fisse e mobili;
- si avvale di infrastrutture di rete che insistono sul territorio comunale e che sono di Pt_1
Par proprietà di .
Par
- , con le proprie infrastrutture di rete occupa il territorio comunale, intrattiene con il di CP_2
un rapporto di concessione, in forza del quale è tenuta al pagamento del Canone Unico CP_2
Patrimoniale a norma dell'art. 1, co. 831 della L. n. 160/2019.
Sulla scorta d tali elementi, sostiene che, ai sensi dell'art. 1, co. 831 della L. n. CP_1
160/2019, anche sarebbe tenuta al pagamento del Canone Unico. Pt_1
3.1 Tanto premesso, giova fornire una ricostruzione della evoluzione della disciplina applicabile al caso di specie, anche al fine di esaminare il motivo di opposizione svolto dall'attrice.
L'art. 1, comma, 831 della L. n. 160/2019 è stato modificato dall'art. 1, comma 848, della L. n.
178/2020, entrata in vigore in data 1.1.2021.
All'esito della modifica, l'art. 1, comma 831, recita: “per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione”.
La norma, dunque, rispetto alla precedente formulazione, prevede un ulteriore e nuovo presupposto sia soggettivo sia oggettivo a fondamento della pretesa del canone, introducendo la fattispecie della occupazione mediata del territorio, operata da soggetti fornitori di servizi di pubblica utilità che, non essendo titolari di alcuna concessione per l'occupazione del territorio comunale, utilizzino materialmente infrastrutture di proprietà di soggetti terzi titolari di concessione.
L'art. 1, comma 831, nella sua nuova formulazione, prevede tuttavia che il Canone Unico sia dovuto dall'utilizzatore non concessionario solo nella ipotesi di una utilizzazione “materiale” delle infrastrutture.
Dunque, tale locuzione va intesa nel senso che il presupposto oggettivo del Canone Unico corrisponde comunque all'occupazione del territorio comunale.
6 In altri termini, l'imposizione del pagamento del Canone sia al concessionario proprietario delle infrastrutture, sia al loro utilizzatore, comporterebbe la duplicazione del pagamento del Canone Unico, in relazione ad un medesimo ed unico episodio di occupazione.
Orbene, ha fornito una ricostruzione specifica e dettagliata della modalità con cui, nel Parte_1
Par periodo di interesse, si è avvalsa della infrastruttura (Cfr. in particolare atto di citazione, pag. da 7
a 11).
In particolare, la società attrice ha, in sostanza, precisato che “la connessione del cliente viene gestita Par Par da e il traffico proveniente dalla Rete Primaria di Vodafone viene raccolto da in un apposito punto di raccolta (PTO – Punto Terminazione Operatore o PDI – Punto Di Interconnessione) e poi Par collegato dalla stessa mediante Fibra Ottica propria al Punto di Terminazione nella Centrale di
Telecom […] l'operatore ( è presente solo a monte, nella fase di consegna, e si affida Pt_1
Par completamente a sia per la distribuzione ed erogazione del servizio, sia quanto alla rete di Par trasporto (TIM) che collega la centrale al Punto di Interconnessione”.
Par In altri termini, l'accesso alla infrastruttura è di carattere esclusivamente virtuale, in quanto non ha a disposizione il materiale collegamento alla stessa e non lo usa in via esclusiva. Pt_1
A fronte della dettagliata ricostruzione della modalità di funzionamento del sistema e dell'accesso
“virtuale” all'infrastruttura, la convenuta costituita non ha svolto specifiche contestazioni, limitandosi ad affermare che, in ogni caso, trattasi di una occupazione mediata del suolo pubblico.
Dunque, si osserva che l'art. 1, comma 831, della L. n. 160/2019 è stata oggetto di interpretazione autentica, mediante l'art. 5, comma 14 quinquies, del D.L. n. 146/2021, convertito in L. n. 215/2021.
L'art. 5, co. 14 quinquies dispone: “il comma 831 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che: a) per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita”.
A parere del Tribunale, il caso in esame è pienamente riconducibile al perimetro applicativo della
Par norma sopra riportata, atteso che è proprietaria di infrastrutture e in quanto tale titolare di atto di concessione concluso con il mentre sulla scorta di rapporti contrattuali Controparte_2 Pt_1
7 Par intrattenuti con , è mero titolare dei contratti di vendita di un bene che viene distribuito
Par esclusivamente dalle infrastrutture di .
D'altronde, le argomentazioni, svolte dalla convenuta in ordine alla configurabilità nel caso di specie della occupazione in via mediata, non si confrontano debitamente proprio con la norma di interpretazione autentica sopra esaminata.
Infatti, la società convenuta ha dedotto che i casi in cui vi è una netta distinzione tra soggetto titolare delle infrastrutture e soggetto titolare del contratto di somministrazione essa è stata espressamente disciplinata dal legislatore, come occorso per distribuzione e vendita di gas e distribuzione e vendita di energia elettrica.
Tali deduzioni non appaiono condivisibili, in quanto ancorano la verifica circa l'esistenza del presupposto oggettivo e soggettivo per il CUP alla sola ipotesi di una disciplina legislativa, mentre il richiamato art. 5, comma 14 quinquies, fa riferimento alla separazione tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, anche fondata su “assetti contrattuali”.
Tale dato inequivoco non è infatti superato dalle difese svolte dalla convenuta, atteso secondo la stessa Par prospettazione della convenuta il titolare dell'infrastruttura ( ) è diverso da quello che distribuisce il bene alla clientela ( e non è contestato che tali rapporti siano regolati da contratto stipulato Pt_1
da questi due soggetti (Cfr. doc. n. 4 di parte attrice).
A norma dell'art. 5, comma 14 quinquies, del D.L. n. 146/2021, convertito in L. n. 215/2021,
quanto all'anno 2022, non è dunque tenuta al pagamento al Comune di del Canone Pt_1 CP_2
Unico di cui all'art. 1, comma 831, della L. n. 160/2019.
In conclusione, accolto il secondo motivo di opposizione ed assorbiti gli ulteriori motivi, l'opposizione va accolta, con conseguente annullamento dell'avviso di accertamento opposto.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto del valore della causa e dell'attività in concreto svolta, in applicazione dell'art. 97 c.p.c..
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: dichiara la contumacia del Controparte_2
accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento esecutivo emesso da CP_1
per conto del nei confronti di in data 5.7.2023, n. 13;
[...] Controparte_2 Parte_1
accerta che nulla è tenuta a pagare al con riferimento all'anno Parte_1 Controparte_2
2022 a titolo di Canone Unico ex art. 1, comma 831, L. n. 160/2019 e relative indennità e sanzioni;
8 condanna e il in solido, al pagamento in favore di CP_1 Controparte_2 Parte_1 delle spese di lite, liquidate in € 1.429,00 per compensi, oltre al rimborso spese forfetario nella
[...]
misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Rovigo, l'8.3.3025.
Il Giudice
Dott. Nicola Del Vecchio
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica ed in persona del Dott. Nicola Del Vecchio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1929/2023 R.G., vertente
TRA
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv.to Paolo Caruso (C.F. ), elettivamente C.F._1
domiciliata come in atti;
- attrice -
CONTRO
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_1 P.IVA_2 difesa dall'Avv.to Elisa Faccioli (C.F. ), elettivamente domiciliata come in atti;
C.F._2
- convenuta -
E
, in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_2
- convenuto contumace -
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “Voglia, l'Ill.mo Giudice adito, disattese eventuali contrarie istanze ed eccezioni, occorrendo previa disapplicazione del Regolamento comunale e di eventuali altri atti a oggi non conosciuti, annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace l'impugnato avviso di accertamento esecutivo
n. 13 del 05.07.2023 (doc. 2), notificato a mezzo p.e.c. il 07.07.2023 (doc. 3) dalla per CP_1
conto del e ogni altro atto o avviso ad esso consequenziale, ivi compresa la c.d. presa Controparte_2
in carico, in quanto illegittimi per difetto dei presupposti in fatto ed in diritto, e conseguentemente accertare che nulla è dovuto dalla al , per l'anno 2022 a titolo Parte_1 Controparte_2
1 di canone unico annuale, indennità, interessi e sanzioni;
in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite, oltre rimborso spese generali e accessori”.
Per la parte convenuta costituita: “In via preliminare per tutti i motivi dedotti, dichiarare
l'incompetenza del Tribunale adito in favore del Giudice di Pace di Rovigo competente per valore;
Nel merito, in via principale Respingere le domande avversarie in quanto integralmente infondate e illegittime per tutte le motivazioni esposte in narrativa con conseguente integrale conferma dell'avviso di accertamento impugnato e della conseguente pretesa creditoria. Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma
17, legge 18.6.2009, n. 69.
1. (di seguito ha proposto opposizione avverso l'avviso di Parte_1 Pt_1 accertamento esecutivo n. 13 del 5.7.2023, relativo al periodo dall'1.1.2022 al 31.12.2022, emesso da per conto dal notificato a mezzo P.E.C. il 7.7.2023 dalla CP_1 Controparte_2 CP_1
per conto del quale concessionaria del servizio di riscossione (Cfr. doc. 3 di
[...] Controparte_2
parte attrice).
In particolare, è stato intimato all'attrice il pagamento della somma di € 1.178,00 entro sessanta giorni, di cui:
- € 830,40 a titolo di “totale canone” per asserita occupazione permanente del territorio comunale per l'anno 2022, ai sensi dell'art. 1, commi 816 e ss. della Legge n. 160/2019 e del Regolamento comunale attuativo
- € 249,00 a titolo di “sanzione di parziale/tardivo/omesso versamento” applicata nella misura del
“30% del canone con min. € 25,00 e max di € 500,00”;
- € 62,15 per “interessi legali”;
- € 34,24 per “oneri di riscossione”;
- € 2,00, per “spese di notifica. ha articolato cinque motivi di opposizione e, in particolare, ha dedotto: Pt_1
1) la nullità dell'avviso di accertamento esecutivo per difetto di motivazione e grave genericità. violazione dei diritti di difesa del destinatario. violazione art. 3, l. 241/1990;
2 2) falsa applicazione ed erronea interpretazione dell'art. 1, comma 831 della legge 160/2019 come autenticamente interpretato. Difetto dei presupposti. insussistenza di rapporti concessori con il CP_2
difetto di legittimazione passiva;
3)nullità e/o illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione del regolamento comunale sul canone patrimoniale di concessione;
4) falsa applicazione ed erronea interpretazione dell'art. 1, comma 831-bis della legge 160/2019.
Difetto dei presupposti. difetto di legittimazione passiva;
5) illegittimità dell'avviso di accertamento opposto relativamente alla quantificazione delle somme dovute. illegittimità derivata e propria.
Si è costituita in giudizio la quale ha preliminarmente eccepito l'incompetenza del CP_1
Tribunale per essere competente il Giudice di Pace.
La convenuta ha poi contestato la fondatezza dei motivi di opposizione, evidenziando che sussistono i presupposti oggettivi e soggettivi per la pretesa di pagamento del C.U.P..
Nonostante la regolarità della notifica, il non si è costituito in giudizio, ragione per Controparte_2
cui ne va dichiarata la contumacia.
2. In primis et ante omnia va esaminata l'eccezione di incompetenza svolta da CP_1
In particolare, la società convenuta ha dedotto che non sussiste una competenza esclusiva del Tribunale
a decidere in materia di opposizione avverso un avviso di accertamento, avente ad oggetto il pagamento di canoni relativi all'occupazione di spazi pubblici, e che l'oggetto del giudizio attiene ad una mera pretesa di natura patrimoniale.
Dunque, opererebbe il criterio della competenza per valore, da ritenersi radicata in capo al Giudice di
Pace, trattandosi di avviso di accertamento del valore di 1.178,00 euro.
Questo giudicante, pur consapevole dell'esistenza di una pronuncia dell'intestato Tribunale conforme alla tesi propugnata dalla convenuta e di soluzioni interpretative non univoche nella giurisprudenza di merito, reputa l'eccezione infondata.
L'art. 1, comma 816, l. 27 dicembre 2019, n. 160, recita: “A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone », è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti », e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
3 limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali
e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi”.
Nella specie, è richiesto il pagamento del canone di cui al comma 831, “Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete”.
Vale poi precisare che, con riferimento alla disciplina previgente alla citata norma, la Suprema Corte aveva chiarito che:
- “spettano alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) dopo che la Corte costituzionale, con sent. n. 64 del 2008, ha dichiarato l'incostituzionalità, per contrasto con gli art. 103 Cost. e VI disp. att., dell'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 3 "bis", comma 1, lett. b), d.l. n. 203 del 2005, conv. in legge n. 248 del 2008, che aveva attribuito alle commissioni tributarie la cognizione sulle controversie sul canone in questione” (cfr Cass. SS.UU. 28161/2008; conf. Cass. 8994/2009).
- competente a decidere fosse il Tribunale, trattandosi di materia (immobili) istituzionalmente non appartenente alla competenza del giudice onorario (art. 7, 1° comma, c.p.c.) (in tal senso, Cass. 7 febbraio 2008, n. 2945: “la competenza a decidere sull'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione con cui la P.A. richieda il pagamento di canoni relativi ad occupazione di spazi pubblici (c.d. COSAP) esula dalla competenza del giudice di pace, ancorché la somma portata dal provvedimento impugnato sia contenuta nei limiti di valore di cui all'art. 7 cod. proc. civ., poiché - trattandosi di materia (beni immobili) estranea alla competenza di detto giudice - sussiste comunque la competenza per materia del tribunale, mentre il criterio del valore non assume alcun rilievo in considerazione del suo carattere residuale”).
E ancora, la competenza a decidere della opposizione proposta da va comunque individuata Pt_1 in capo al Tribunale, in applicazione del principio per il quale “è competente il giudice di pace (nei limiti della sua competenza per valore) in ordine alle controversie aventi ad oggetto pretese che abbiano la loro fonte in un rapporto, giuridico o di fatto, riguardante un bene immobile, salvo che la questione proprietaria non sia stata oggetto di una esplicita richiesta di accertamento incidentale di una delle parti e sempre che tale richiesta non appaia, "ictu oculi", alla luce delle evidenze probatorie, infondata e strumentale - siccome formulata in violazione dei principi di lealtà processuale - allo spostamento di competenza dal giudice di prossimità al giudice togato” (Cass. civ. Sez. Un. n.
4 21582/2011; cfr. anche Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18201 del 2018, secondo cui “In tema di pretese creditorie della P.A., qualora non ricorra l'esercizio autoritativo di suoi poteri, il diritto fatto valere riguarda denaro e, quindi, il "petitum" mediato consiste nel conseguimento di un bene della vita rappresentato da una cosa mobile, ancorché tali pretese abbiano la loro fonte in un rapporto giuridico
o di fatto concernente un immobile demaniale. Pertanto, agli effetti dell'art. 7, comma 1, c.p.c., la relativa domanda è riconducibile alla competenza generale mobiliare del giudice di pace, purché la questione del rapporto presupposto non venga in rilievo neppure in via incidentale. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha dichiarato la competenza per valore del giudice di pace, poiché la domanda della P.A. aveva ad oggetto il pagamento di indennità di occupazione di un'area del demanio idrico e, dunque, di somme di denaro di ammontare compreso entro il limite di cui all'art. 7, comma 1,
c.p.c.).
Orbene, si opina che, nel caso di specie, è controversa proprio la questione relativa alla esistenza di una occupazione di suolo pubblico da parte della società attrice.
2.1 In ogni caso, e tanto appare dirimente, l'intestato Tribunale è competente a decidere anche ai sensi dell'art. 9, comma 2, c.p.c..
Infatti, la pretesa creditoria del fatta valere attraverso l'atto impositivo dell'agente di Controparte_2
riscossione, appare riconducibile ad una imposta, come tale soggetto alla cognizione del Tribunale.
In particolare il canone oggetto di causa è previsto dalla disposizione di cui all'art.1 comma 816 della
L.160/19, che ha istituito il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, inglobando, come detto, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni e il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari, con ciò mantenendo almeno in parte la natura sostanziale di tributo pubblico, riconducibile in senso lato alla categoria delle imposte e tasse, che, in quanto non espressamente compreso nei rapporti devoluti alla competenza della giurisdizione tributaria, resta riservato alla competenza per materia del Tribunale.
In tal senso depone anche il riferimento nell'art. 1, comma 817, alla sostituzione di canoni e “tributi” con il nuovo canone unico.
Dunque, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale.
3. Nel merito, è sufficiente esaminare il secondo motivo di opposizione articolato dalla società attrice, in quanto assorbente anche rispetto a tutte le altre questioni poste dalle parti.
Ebbene, è pacifico che:
5 - eroga entro il territorio del Comune di il servizio di telecomunicazioni in relazione ad Pt_1 CP_2
utenze fisse e mobili;
- si avvale di infrastrutture di rete che insistono sul territorio comunale e che sono di Pt_1
Par proprietà di .
Par
- , con le proprie infrastrutture di rete occupa il territorio comunale, intrattiene con il di CP_2
un rapporto di concessione, in forza del quale è tenuta al pagamento del Canone Unico CP_2
Patrimoniale a norma dell'art. 1, co. 831 della L. n. 160/2019.
Sulla scorta d tali elementi, sostiene che, ai sensi dell'art. 1, co. 831 della L. n. CP_1
160/2019, anche sarebbe tenuta al pagamento del Canone Unico. Pt_1
3.1 Tanto premesso, giova fornire una ricostruzione della evoluzione della disciplina applicabile al caso di specie, anche al fine di esaminare il motivo di opposizione svolto dall'attrice.
L'art. 1, comma, 831 della L. n. 160/2019 è stato modificato dall'art. 1, comma 848, della L. n.
178/2020, entrata in vigore in data 1.1.2021.
All'esito della modifica, l'art. 1, comma 831, recita: “per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione”.
La norma, dunque, rispetto alla precedente formulazione, prevede un ulteriore e nuovo presupposto sia soggettivo sia oggettivo a fondamento della pretesa del canone, introducendo la fattispecie della occupazione mediata del territorio, operata da soggetti fornitori di servizi di pubblica utilità che, non essendo titolari di alcuna concessione per l'occupazione del territorio comunale, utilizzino materialmente infrastrutture di proprietà di soggetti terzi titolari di concessione.
L'art. 1, comma 831, nella sua nuova formulazione, prevede tuttavia che il Canone Unico sia dovuto dall'utilizzatore non concessionario solo nella ipotesi di una utilizzazione “materiale” delle infrastrutture.
Dunque, tale locuzione va intesa nel senso che il presupposto oggettivo del Canone Unico corrisponde comunque all'occupazione del territorio comunale.
6 In altri termini, l'imposizione del pagamento del Canone sia al concessionario proprietario delle infrastrutture, sia al loro utilizzatore, comporterebbe la duplicazione del pagamento del Canone Unico, in relazione ad un medesimo ed unico episodio di occupazione.
Orbene, ha fornito una ricostruzione specifica e dettagliata della modalità con cui, nel Parte_1
Par periodo di interesse, si è avvalsa della infrastruttura (Cfr. in particolare atto di citazione, pag. da 7
a 11).
In particolare, la società attrice ha, in sostanza, precisato che “la connessione del cliente viene gestita Par Par da e il traffico proveniente dalla Rete Primaria di Vodafone viene raccolto da in un apposito punto di raccolta (PTO – Punto Terminazione Operatore o PDI – Punto Di Interconnessione) e poi Par collegato dalla stessa mediante Fibra Ottica propria al Punto di Terminazione nella Centrale di
Telecom […] l'operatore ( è presente solo a monte, nella fase di consegna, e si affida Pt_1
Par completamente a sia per la distribuzione ed erogazione del servizio, sia quanto alla rete di Par trasporto (TIM) che collega la centrale al Punto di Interconnessione”.
Par In altri termini, l'accesso alla infrastruttura è di carattere esclusivamente virtuale, in quanto non ha a disposizione il materiale collegamento alla stessa e non lo usa in via esclusiva. Pt_1
A fronte della dettagliata ricostruzione della modalità di funzionamento del sistema e dell'accesso
“virtuale” all'infrastruttura, la convenuta costituita non ha svolto specifiche contestazioni, limitandosi ad affermare che, in ogni caso, trattasi di una occupazione mediata del suolo pubblico.
Dunque, si osserva che l'art. 1, comma 831, della L. n. 160/2019 è stata oggetto di interpretazione autentica, mediante l'art. 5, comma 14 quinquies, del D.L. n. 146/2021, convertito in L. n. 215/2021.
L'art. 5, co. 14 quinquies dispone: “il comma 831 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che: a) per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita”.
A parere del Tribunale, il caso in esame è pienamente riconducibile al perimetro applicativo della
Par norma sopra riportata, atteso che è proprietaria di infrastrutture e in quanto tale titolare di atto di concessione concluso con il mentre sulla scorta di rapporti contrattuali Controparte_2 Pt_1
7 Par intrattenuti con , è mero titolare dei contratti di vendita di un bene che viene distribuito
Par esclusivamente dalle infrastrutture di .
D'altronde, le argomentazioni, svolte dalla convenuta in ordine alla configurabilità nel caso di specie della occupazione in via mediata, non si confrontano debitamente proprio con la norma di interpretazione autentica sopra esaminata.
Infatti, la società convenuta ha dedotto che i casi in cui vi è una netta distinzione tra soggetto titolare delle infrastrutture e soggetto titolare del contratto di somministrazione essa è stata espressamente disciplinata dal legislatore, come occorso per distribuzione e vendita di gas e distribuzione e vendita di energia elettrica.
Tali deduzioni non appaiono condivisibili, in quanto ancorano la verifica circa l'esistenza del presupposto oggettivo e soggettivo per il CUP alla sola ipotesi di una disciplina legislativa, mentre il richiamato art. 5, comma 14 quinquies, fa riferimento alla separazione tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, anche fondata su “assetti contrattuali”.
Tale dato inequivoco non è infatti superato dalle difese svolte dalla convenuta, atteso secondo la stessa Par prospettazione della convenuta il titolare dell'infrastruttura ( ) è diverso da quello che distribuisce il bene alla clientela ( e non è contestato che tali rapporti siano regolati da contratto stipulato Pt_1
da questi due soggetti (Cfr. doc. n. 4 di parte attrice).
A norma dell'art. 5, comma 14 quinquies, del D.L. n. 146/2021, convertito in L. n. 215/2021,
quanto all'anno 2022, non è dunque tenuta al pagamento al Comune di del Canone Pt_1 CP_2
Unico di cui all'art. 1, comma 831, della L. n. 160/2019.
In conclusione, accolto il secondo motivo di opposizione ed assorbiti gli ulteriori motivi, l'opposizione va accolta, con conseguente annullamento dell'avviso di accertamento opposto.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto del valore della causa e dell'attività in concreto svolta, in applicazione dell'art. 97 c.p.c..
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: dichiara la contumacia del Controparte_2
accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento esecutivo emesso da CP_1
per conto del nei confronti di in data 5.7.2023, n. 13;
[...] Controparte_2 Parte_1
accerta che nulla è tenuta a pagare al con riferimento all'anno Parte_1 Controparte_2
2022 a titolo di Canone Unico ex art. 1, comma 831, L. n. 160/2019 e relative indennità e sanzioni;
8 condanna e il in solido, al pagamento in favore di CP_1 Controparte_2 Parte_1 delle spese di lite, liquidate in € 1.429,00 per compensi, oltre al rimborso spese forfetario nella
[...]
misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Rovigo, l'8.3.3025.
Il Giudice
Dott. Nicola Del Vecchio
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