CA
Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 26/06/2025, n. 768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 768 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. 186/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai Signori:
1) Dr. Maurizio PETRELLI - Presidente
2) Dr.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere Relatore
3) Dr.ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 186 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023
TRA
(C.F. ) e in Parte_1 C.F._1 Parte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, , entrambi Parte_1
rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Antonio Polo (C.f. ) C.F._2
-APPELLANTI-
E
(C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dai funzionari P.IVA_1
dott.ssa Maria Pia Azzone, dott. Francesco Farina, dott.ssa Patrizia Morciano, dott.
[...]
, dott.ssa Simonetta Tedeschini CP_2
- APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE -
1 La causa è stata decisa all'udienza del 28.09.2023 con deposito telematico del dispositivo a seguito di note di trattazione scritta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudice di prime cure ha così testualmente ricostruito il procedimento di primo grado:
“Con ricorso del 12.02.2021 gli odierni ricorrenti impugnavano, previa istanza cautelare sospensiva,
l'ordinanza ingiunzione n. 765/19/A prot. N. 1214/12/01/2021, con cui l' di ingiungeva CP_1
il pagamento della sanzione di € 3.000,00 oltre spese accessorie. Gli opponenti chiedevano al Tribunale adito di: Accertare e dichiarare la intervenuta estinzione della obbligazione di cui alla ordinanza di ingiunzione impugnata per tutti i motivi indicati in narrativa al presente ricorso e per l'effetto dichiarare che gli opponenti nulla devono al convenuto;
nel merito dichiarare che gli opponenti nulla devono al convenuto, in forza dell'ordinanza di ingiunzione impugnata nonché del prodromico verbale di accertamento alla stessa per le ragioni indicate in narrativa al presente atto;
condannare, infine, il convenuto, al pagamento delle spese di lite. I ricorrenti eccepivano in particolare: l'estinzione della violazione ex art. 14
L. 689/81; la violazione dell'art. 2 comma 3 L. 241/90 e art. 97 della Costituzione;
la nullità dell'ordinanza impugnata per mancata notifica del verbale presupposto;
il mancato assolvimento dell'onere probatorio in capo all . Con ordinanza dell'1.04.2021 veniva fissata Controparte_1
l'udienza di comparizione, con sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento ingiuntivo opposto.
Con comparsa depositata il 22.05.2021 si costituiva in giudizio l' di che chiedeva il rigetto CP_1
dell'opposizione, con condanna alla rifusione delle spese di lite. La causa veniva istruita mediante produzione documentale ed escussione dei testi indicati dall'amministrazione opposta. All'udienza del
30.09.2022 la causa veniva discussa e decisa con lettura contestuale di sentenza.”
Con sentenza n. 2726/2022, pubblicata in data 30.09.2022, il Tribunale di Lecce – ritenuti infondati tutti i motivi di opposizione formulati dagli opponenti – ha rigettato il ricorso, con conseguente conferma dell'ordinanza-ingiunzione impugnata, e ha compensato integralmente le spese di lite tra le parti.
Con ricorso ritualmente depositato in data 03.03.2023, e Parte_1 Pt_2
hanno interposto appello avverso la citata sentenza, affidandolo ai motivi di cui
[...]
appresso, e hanno chiesto alla Corte: a) in totale riforma della sentenza impugnata, di accertare e dichiarare la intervenuta estinzione della obbligazione di cui alla ordinanza di ingiunzione impugnata per tutti i motivi indicati nel ricorso in appello e, per l'effetto, di
2 dichiarare che gli opponenti nulla devono al convenuto;
b) nel merito, di dichiarare che gli appellanti nulla devono al convenuto, in forza dell'ordinanza di ingiunzione impugnata nonché del prodromico verbale di accertamento alla stessa per le ragioni indicate nell'atto di appello;
c) di condannare l'appellato e, comunque, chi per legge tenuto, al pagamento delle spese e competenze professionali di causa e dei due gradi di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Instauratosi il contraddittorio, con memoria tempestivamente depositata in data
21.04.2033, si è costituito l' , il quale ha chiesto Controparte_1
l'integrale rigetto dell'appello spiegato dalla controparte, e ha altresì formulato appello incidentale, con cui ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui ha statuito la compensazione delle spese di lite, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese del primo grado di giudizio. Da ultimo, l' ha chiesto la condanna CP_1
degli appellanti alle spese del secondo grado di giudizio, con applicazione di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 149.
La trattazione della causa è avvenuta attraverso il deposito telematico di note scritte.
All'udienza del 28.09.2023, lette le memorie depositate dalle parti, il Collegio ha deciso la causa come da dispositivo contestualmente depositato in cancelleria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, rubricato “Mancata considerazione della prova documentale in riferimento alla mancata notifica dell'atto presupposto all'ordinanza di ingiunzione impugnata”, la difesa appellante censura il capo della sentenza con cui il Giudice di prime cure ha ritenuto legittima la procedura di notifica del verbale unico di accertamento, prodromico all'impugnata ordinanza, e ciò, nonostante dalla lettura della relata di notifica dello stesso risultasse chiaramente che quest'ultimo era stato notificato al nella Pt_1
sua qualità di legale rappresentante della e non quale persona fisica in Parte_2
proprio.
1.1. Il motivo è infondato.
Dall'esame della documentazione versata in atti dall' (all. 4 fascicolo Controparte_1
di primo grado), si evince chiaramente che in ossequio alla normativa vigente in materia,
3 il verbale di accertamento e notificazione dell'illecito amministrativo è stato correttamente notificato al trasgressore - persona fisica presso la relativa residenza in Nardò (LE) alla Via
Rousseau n. 42 a mezzo posta con plico ritirato dalla moglie, ai sensi dell'art 139 c.p.c..
Più specificamente, il verbale di accertamento è stato notificato sia a Parte_1
in Nardò alla Via Rousseau, n. 42, sia, in pari data, alla in Nardò Controparte_4
alla Via Nicotera, n. 2, presso la sede legale della stessa.
Nel verbale unico viene, invero, correttamente individuato come Parte_1
“Trasgressore”, mentre la società viene espressamente qualificata come “Obbligato solidale”. Non si comprendono, pertanto, le ragioni per cui la difesa appellante insista nel ritenere la notifica in questione come non correttamente eseguita. D'altro canto,
l' non avrebbe potuto agire diversamente, posto che, come chiarito dalla CP_1
Giurisprudenza di legittimità, peraltro richiamata in sentenza dal giudice di prime cure,
“…in tema di violazioni amministrative, autore della violazione e quindi destinatario dell'ordinanza - ingiunzione che irroga la sanzione pecuniaria e ne intima il pagamento può essere soltanto una persona fisica. La circostanza che tale persona abbia agito come dipendente o rappresentante di un ente comporta che all'obbligazione individuale si aggiunge quella in via solidale dell'ente stesso a norma dell'art. 6, comma terzo, della legge n. 689 del 1981…” (Cass. n. 9830/1988).
In virtù di quanto detto, è da escludersi che qualsivoglia effetto estintivo della pretesa sanzionatoria si sia verificato nei confronti di , nella sua qualità di Parte_1
“trasgressore persona fisica”, in virtù dell'omessa e/o illegittima notifica nei suoi confronti.
Da ultimo, quanto alle doglianze dell'appellante circa l'invalidità del procedimento notificatorio nei confronti della - di cui pure sarebbe stata rilevata l'invalidità CP_5
nel ricorso introduttivo in primo grado e su cui il primo giudice non si sarebbe pronunciato
- in quanto eseguito in violazione dell'art. 145 c.p.c., che prevede, per la notificazione alle persone giuridiche, che la stessa debba essere effettuata presso la sede legale della società
e che, solo nel caso di impossibilità, debba essere effettuata presso il legale rappresentante della stessa, esse risultano, per tutto quanto chiarito in precedenza, destituite di fondamento fattuale prima ancora che giuridico.
4 Secondo la difesa appellante, infatti, nel caso di specie, non vi sarebbe prova della notifica presso la sede legale della sicché, per violazione delle norme disciplinanti la Pt_2
notificazione di atti giudiziari presso le persone giuridiche, la notifica presso la residenza del rappresentante legale della stessa dovrebbe ritenersi nulla.
Come chiarito, risulta per tabulas dalla documentazione versata in atti (il surrichiamato all.
4) che la notifica del verbale è stata eseguita, per quanto concerne l'obbligata in solido (id est, la società), non presso la residenza del , ma direttamente presso la sede legale Pt_1
della società. L'affermazione di parte appellante è, pertanto, del tutto pretestuosa.
Pertanto, il motivo di gravame è infondato e non merita accoglimento.
2. Con il secondo di gravame, rubricato “Mancata considerazione delle prove testimoniali”, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure ha fondato la propria decisione nel merito sulle sole risultanze delle dichiarazioni rese in sede di accesso ispettivo, sebbene queste ultime fossero in contrasto con quanto, poi, dichiarato dai testimoni in giudizio, e ciò, senza fornire un'adeguata motivazione al riguardo.
Specificamente, il giudice a quo avrebbe immotivatamente omesso di attribuire il giusto rilievo a quanto affermato dalla teste che all'udienza del 30.09.2021 ha Tes_1
dichiarato “non so dire se la Sig.r fosse lì per iniziare a lavorare quel giorno o un CP_6
altro giorno”. Tale ultima parte della deposizione della sarebbe, invero, Tes_1
decisiva, soprattutto ove confrontata con quanto asserito dalla teste la quale ha CP_6
rappresentato: “io non lavoravo stavo facendo una prova […] la titolare mi insegnava il lavoro, mi diceva quello che bisognava fare”. In altre parole, dalle risultanze istruttorie emergerebbe che la era lì semplicemente affinché le venissero mostrati i suoi CP_6
compiti una volta assunta e non certo per iniziare a lavorare: di tali risultanze il giudice avrebbe dovuto tener conto, o, in alternativa, avrebbe dovuto esplicare le ragioni della ritenuta irrilevanza e/o inattendibilità delle stesse.
2.1. Il motivo è infondato.
In primo luogo, giova evidenziare che, diversamente da quanto affermato da parte appellante, il giudice a quo ha ben motivato in merito alle valutazioni compiute sul
5 materiale probatorio precostituito e su quello formato nel corso del giudizio, delineando chiaramente l'iter logico-giuridico che ha condotto al rigetto della domanda attorea.
Invero, in conformità con un ormai consolidato e maggioritario orientamento giurisprudenziale, il Tribunale ha ritenuto di attribuire maggior rilevanza e attendibilità alle dichiarazioni rese “a caldo” dai lavoratori, ossia nell'immediatezza dei fatti, rispetto a quelle, successive e contrarie, rese nel corso del giudizio, la cui veridicità avrebbe potuto facilmente essere inficiata da influenze posteriori (Cassazione 15 giugno 2017, n. 14863,
Cassazione Civile, Sez. Lav., 09 aprile 2015, n. 7142).
Posto che i verbali redatti dagli ispettori e dai funzionari dell' fanno piena prova CP_1
dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (ex plurimis, Cass. civ. sez. lav., sent. del.19.4.10 n. 9251), con riferimento al valore delle dichiarazioni c.d. “a caldo” fornite in sede ispettiva, la giurisprudenza ha costantemente affermato che, diversamente dalle prove legali, le stesse costituiscono materiale istruttorio soggetto al prudente apprezzamento del giudice.
Con ordinanza del 2.11.2020 n. 24208, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha ribadito che la valutazione complessiva delle risultanze di causa consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che a quanto dagli stessi riferito in sede giudiziale, ciò in quanto, in presenza di contrasto tra dichiarazioni rese “a caldo” e le dichiarazioni ritrattate a verbale nel corso del giudizio, le prime appaiono senz'altro più attendibili proprio per la loro natura spontanea e, dunque, certamente più genuina.
Nel caso di specie, a seguito di un certosino esame delle dichiarazioni rese in sede stragiudiziale e di quelle fornite nel corso del giudizio di primo grado, il giudice ha ritenuto gli esiti dell'istruzione probatoria del tutto inidonei a smentire le circostanze accertate dai funzionari dell' di durante la procedura ispettiva. CP_1
6 Ciò posto, l'appellante pretende di veder sovvertito l'esito del giudizio di prime cure facendo leva su parte delle dichiarazioni rese in sede testimoniale sia dalla sia Tes_1
dalla . CP_6
Ebbene, occorre sgombrare in primis il campo da ogni dubbio circa l'irrilevanza, rispetto alla violazione contestata, della circostanza riferita in sede testimoniale dalla , CP_6
secondo cui, il giorno in cui è stata eseguita l'ispezione, la stessa sarebbe stata semplicemente “in prova”. Invero, il periodo di prova rientra a pieno titolo nella prestazione lavorativa, e, in quanto tale, è soggetto ad obbligo di comunicazione entro le ore 24 del giorno che precede l'inizio del rapporto di lavoro ai Centri per l'Impiego. È evidente, dunque, che, tali dichiarazioni, oltre a non essere “decisive” ai fini della prova dell'insussistenza della violazione, non possono nemmeno ritenersi corroborate in alcun modo da quelle rese sempre in sede testimoniale da che ha Testimone_2
semplicemente affermato di non ricordare se la collega avesse iniziato a lavorare il giorno dell'ispezione o no (“non so dire se la Sig.r fosse lì per iniziare a lavorare quel CP_6
giorno o un altro giorno”). Peraltro, la stessa teste - all'udienza Testimone_2
dell'8.04.2022 - ha dichiarato: “Confermo che il giorno dell'accesso ispettivo presso il locale PizzaCri di Nardò, 11 giugno 2016, la signora era intenta alla preparazione di panini. Tanto CP_7
posso dire perché ero presente. Preciso che la suddetta era al suo primo giorno di lavoro CP_7
e le stavamo dando istruzioni per la preparazione dei panini.” È stata la stessa dunque, Tes_1
nella parte iniziale dell'escussione testimonale, a confermare che il giorno in cui è avvenuta l'ispezione, la aveva già iniziato a svolgere le mansioni asssegnatele, ancorché nello CP_6
svolgimento di un periodo di prova (e a rinsaldare, dunque, gli elementi che conducono a ritenere la sussistenza della violazione accertata).
A ciò si aggiunga che le surrichiamate dichiarazioni collimano con quanto dichiarato a verbale agli ispettori del lavoro all'atto dell'acceso ispettivo dalla la quale in tale Tes_1
sede ha dichiarato che “La sig.ra di cui non conosco il nome ha iniziato a lavorare oggi e al CP_7
vostro arrivo era intenta a preparare dei panini in cucina”, nonché dalla stessa , la quale ha CP_6
fornito agli ispettori una dichiarazione alquanto precisa e dettagliata: “Dalle ore 8.00 sto lavorando in prova addetta alla cucina della pizzeria alle dipendenze del sig. che è il Parte_1
titolare. Io sono stata chiamata dalla moglie del titolare, sig.ra . Ancora non ho ricevuto Persona_1
7 né sottoscritto il contratto di lavoro. Non ho effettuato la visita medica preassuntiva, non ho concordato la paga. È la prima volta che sto lavorando in questa pizzeria. Sono iscritta nelle liste dei disoccupati. In cucina c'è un'altra signora che mi sta facendo vedere quello che devo fare. So che si chiama , ma Per_2
non conosco il cognome.”
Alla luce di quanto sopra, non può che convenirsi con quanto statuito dal Tribunale, il quale ha ritenuto che dall'istruttoria svolta in primo grado non sono emersi elementi tali da mettere in dubbio la legittimità degli accertamenti e la fondatezza delle violazioni contestate ai ricorrenti, che hanno dato luogo all'emissione dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
Ne discende il rigetto del presente motivo di gravame, nonché dell'appello principale nella sua interezza.
3. Accertata l'infondatezza dell'appello principale, è necessario procedere all'esame di quello incidentale formulato dall' . CP_1
Con un unico motivo di appello incidentale, rubricato “VIOLAZIONE DELL'ART.9 comma 2 D.Lgs. 14.09.2015 n. 149”, l'Amministrazione impugna il capo della sentenza con cui il giudice “considerato che l'autorità amministrativa opposta ha partecipato al giudizio avvalendosi di un proprio funzionario delegato, senza depositare nota delle spese vive debitamente documentate” ha ritenuto che “vi [fossero] giustificati motivi per compensarle interamente tra le parti”.
Il Giudice di prime cure avrebbe errato nel rigettare la domanda avanzata dalla convenuta
Amministrazione di condanna dei ricorrenti alla rifusione di tutte le spese di lite sostenute per resistere in giudizio, sulla base del mancato deposito di una nota spese.
3.1. Il motivo è fondato.
Come noto, l'art. 92 del codice di rito riconosce al giudice la facoltà di compensare – parzialmente o per intero - le spese tra le parti in ipotesi di soccombenza reciproca, ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. Al di fuori delle citate ipotesi, le spese devono essere ripartite secondo il criterio della soccombenza.
Inoltre, l'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 149, richiamato dall'Amministrazione appellante, dispone che, “in caso di esito favorevole della lite
8 all' sono riconosciute dal giudice le spese, i diritti e gli onorari di lite, con la CP_1
riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. Per la quantificazione dei relativi importi si applica il decreto adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati”. Come si evince dalla lettura del dettato normativo, nulla dispongono le norme in questione in merito all'obbligo di deposito di specifica nota spese.
Ed invero, è pacifico in giurisprudenza che il mancato deposito della nota spese non esime il Giudice dalla liquidazione delle stesse secondo i principi stabiliti dal codice di rito (Cass., sez. VI, ord. 28 febbraio 2012, n. 3023; Cass., sez. I, 13 maggio 2011, n. 10663; cfr. anche
Cass., sez. III, ord. 22 settembre 2017, n. 22060; Cass., sez. VI-3, 14 maggio 2013, n.
11522; Cass., 4 aprile 2003, n. 5327 secondo cui al giudice non è concesso di liquidare spese maggiori rispetto quelle richieste con la nota).
Come chiarito, infatti, dalla Suprema Corte “se la parte non deposita la nota delle spese, il giudice, che le riconosca il diritto al rimborso delle spese processuali, le deve liquidare e non può che farlo tenendo conto delle prestazioni svolte, quali risultano dagli atti del processo, ad essa applicando la pertinente tariffa e le corrispondenti voci delle tabelle”
(Cassazione civile sez. VI, 05/03/2020, (ud. 14/02/2020, dep. 05/03/2020), n.6345).
Cassazione civile sez. VI, 05/03/2020, (ud. 14/02/2020, dep. 05/03/2020), n.6345..
Nel caso di specie, il giudice a quo ha disposto la compensazione delle spese tra le parti in difetto dei presupposti a tal fine legittimanti così come individuati dall'art. 92 c.p.c.. Invero, il fatto che l'autorità amministrativa opposta abbia preso parte al giudizio avvalendosi di un proprio funzionario delegato e che non abbia depositato apposita nota spesa non è sufficiente a giustificare una deroga alla disciplina in tema di ripartizione delle spese di lite.
Posto, infatti, che il summenzionato art. 9 non esclude il riconoscimento delle spese di lite in favore funzionari dell' secondo i normali tariffari, seppur con la dovuta CP_1
decurtazione di legge, l'omesso deposito della nota spese impone, tutt'al più, al giudice, di liquidare le spese in favore dell'Amministrazione vincitrice sulla base delle prestazioni svolte, quali risultanti dagli atti del processo, applicando le pertinenti tariffe e tabelle, ma non consente di per sé in alcun modo la compensazione delle spese tra le parti.
9 Per quanto sopra, il relativo capo della sentenza deve essere riformato, con conseguente condanna di parte opponente alle spese del primo grado di giudizio.
4.1. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. n. 147 del 13.08.2022.
P.Q.M.
La Corte
- rigetta l'appello principale proposto da e da Parte_1 Parte_2
nei confronti dell' avverso Controparte_1
la sentenza n° 2726/2022 emessa dal Tribunale di Lecce in data 30.09.2022;
- accoglie l'appello incidentale proposto dall' Controparte_1
nei confronti di e di avverso la medesima sentenza, Parte_1 Parte_2
e, per l'effetto: in riforma della statuizione sulle spese di cui alla sentenza appellata, condanna
[...]
e in solido fra loro, alla rifusione, in favore dell' Parte_1 Parte_2 [...]
, delle spese di lite del primo grado di giudizio che liquida Controparte_1
in complessivi € 1.102,00 per compensi (al netto della riduzione del 20% prevista dall'art. 9 comma 2 D.Lgs. n. 149/2015) oltre rimborso spese documentato.
- condanna e in solido fra loro, altresì alla rifusione Parte_1 Parte_2
in favore dell' , delle spese del presente grado Controparte_1
di giudizio che liquida in complessivi € 917,00 ( di cui € 147,00 per spese al netto della riduzione del 20% prevista dall'art. 9 comma 2 D.Lgs. n. 149/2015)
- dichiara che ricorrono le condizioni per l'applicazione, nei confronti di
[...]
e di dell'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 quanto Parte_1 Parte_2
al versamento, in favore dell'Erario, della somma corrispondente al C.U. già versato per la proposizione del presente appello.
Così deciso in Lecce, in data 28.9.2023
Il Consigliere Il Presidente
10 dr.ssa Patrizia Evangelista dr. Maurizio Petrelli
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai Signori:
1) Dr. Maurizio PETRELLI - Presidente
2) Dr.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere Relatore
3) Dr.ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 186 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023
TRA
(C.F. ) e in Parte_1 C.F._1 Parte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, , entrambi Parte_1
rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Antonio Polo (C.f. ) C.F._2
-APPELLANTI-
E
(C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dai funzionari P.IVA_1
dott.ssa Maria Pia Azzone, dott. Francesco Farina, dott.ssa Patrizia Morciano, dott.
[...]
, dott.ssa Simonetta Tedeschini CP_2
- APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE -
1 La causa è stata decisa all'udienza del 28.09.2023 con deposito telematico del dispositivo a seguito di note di trattazione scritta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudice di prime cure ha così testualmente ricostruito il procedimento di primo grado:
“Con ricorso del 12.02.2021 gli odierni ricorrenti impugnavano, previa istanza cautelare sospensiva,
l'ordinanza ingiunzione n. 765/19/A prot. N. 1214/12/01/2021, con cui l' di ingiungeva CP_1
il pagamento della sanzione di € 3.000,00 oltre spese accessorie. Gli opponenti chiedevano al Tribunale adito di: Accertare e dichiarare la intervenuta estinzione della obbligazione di cui alla ordinanza di ingiunzione impugnata per tutti i motivi indicati in narrativa al presente ricorso e per l'effetto dichiarare che gli opponenti nulla devono al convenuto;
nel merito dichiarare che gli opponenti nulla devono al convenuto, in forza dell'ordinanza di ingiunzione impugnata nonché del prodromico verbale di accertamento alla stessa per le ragioni indicate in narrativa al presente atto;
condannare, infine, il convenuto, al pagamento delle spese di lite. I ricorrenti eccepivano in particolare: l'estinzione della violazione ex art. 14
L. 689/81; la violazione dell'art. 2 comma 3 L. 241/90 e art. 97 della Costituzione;
la nullità dell'ordinanza impugnata per mancata notifica del verbale presupposto;
il mancato assolvimento dell'onere probatorio in capo all . Con ordinanza dell'1.04.2021 veniva fissata Controparte_1
l'udienza di comparizione, con sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento ingiuntivo opposto.
Con comparsa depositata il 22.05.2021 si costituiva in giudizio l' di che chiedeva il rigetto CP_1
dell'opposizione, con condanna alla rifusione delle spese di lite. La causa veniva istruita mediante produzione documentale ed escussione dei testi indicati dall'amministrazione opposta. All'udienza del
30.09.2022 la causa veniva discussa e decisa con lettura contestuale di sentenza.”
Con sentenza n. 2726/2022, pubblicata in data 30.09.2022, il Tribunale di Lecce – ritenuti infondati tutti i motivi di opposizione formulati dagli opponenti – ha rigettato il ricorso, con conseguente conferma dell'ordinanza-ingiunzione impugnata, e ha compensato integralmente le spese di lite tra le parti.
Con ricorso ritualmente depositato in data 03.03.2023, e Parte_1 Pt_2
hanno interposto appello avverso la citata sentenza, affidandolo ai motivi di cui
[...]
appresso, e hanno chiesto alla Corte: a) in totale riforma della sentenza impugnata, di accertare e dichiarare la intervenuta estinzione della obbligazione di cui alla ordinanza di ingiunzione impugnata per tutti i motivi indicati nel ricorso in appello e, per l'effetto, di
2 dichiarare che gli opponenti nulla devono al convenuto;
b) nel merito, di dichiarare che gli appellanti nulla devono al convenuto, in forza dell'ordinanza di ingiunzione impugnata nonché del prodromico verbale di accertamento alla stessa per le ragioni indicate nell'atto di appello;
c) di condannare l'appellato e, comunque, chi per legge tenuto, al pagamento delle spese e competenze professionali di causa e dei due gradi di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Instauratosi il contraddittorio, con memoria tempestivamente depositata in data
21.04.2033, si è costituito l' , il quale ha chiesto Controparte_1
l'integrale rigetto dell'appello spiegato dalla controparte, e ha altresì formulato appello incidentale, con cui ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui ha statuito la compensazione delle spese di lite, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese del primo grado di giudizio. Da ultimo, l' ha chiesto la condanna CP_1
degli appellanti alle spese del secondo grado di giudizio, con applicazione di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 149.
La trattazione della causa è avvenuta attraverso il deposito telematico di note scritte.
All'udienza del 28.09.2023, lette le memorie depositate dalle parti, il Collegio ha deciso la causa come da dispositivo contestualmente depositato in cancelleria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, rubricato “Mancata considerazione della prova documentale in riferimento alla mancata notifica dell'atto presupposto all'ordinanza di ingiunzione impugnata”, la difesa appellante censura il capo della sentenza con cui il Giudice di prime cure ha ritenuto legittima la procedura di notifica del verbale unico di accertamento, prodromico all'impugnata ordinanza, e ciò, nonostante dalla lettura della relata di notifica dello stesso risultasse chiaramente che quest'ultimo era stato notificato al nella Pt_1
sua qualità di legale rappresentante della e non quale persona fisica in Parte_2
proprio.
1.1. Il motivo è infondato.
Dall'esame della documentazione versata in atti dall' (all. 4 fascicolo Controparte_1
di primo grado), si evince chiaramente che in ossequio alla normativa vigente in materia,
3 il verbale di accertamento e notificazione dell'illecito amministrativo è stato correttamente notificato al trasgressore - persona fisica presso la relativa residenza in Nardò (LE) alla Via
Rousseau n. 42 a mezzo posta con plico ritirato dalla moglie, ai sensi dell'art 139 c.p.c..
Più specificamente, il verbale di accertamento è stato notificato sia a Parte_1
in Nardò alla Via Rousseau, n. 42, sia, in pari data, alla in Nardò Controparte_4
alla Via Nicotera, n. 2, presso la sede legale della stessa.
Nel verbale unico viene, invero, correttamente individuato come Parte_1
“Trasgressore”, mentre la società viene espressamente qualificata come “Obbligato solidale”. Non si comprendono, pertanto, le ragioni per cui la difesa appellante insista nel ritenere la notifica in questione come non correttamente eseguita. D'altro canto,
l' non avrebbe potuto agire diversamente, posto che, come chiarito dalla CP_1
Giurisprudenza di legittimità, peraltro richiamata in sentenza dal giudice di prime cure,
“…in tema di violazioni amministrative, autore della violazione e quindi destinatario dell'ordinanza - ingiunzione che irroga la sanzione pecuniaria e ne intima il pagamento può essere soltanto una persona fisica. La circostanza che tale persona abbia agito come dipendente o rappresentante di un ente comporta che all'obbligazione individuale si aggiunge quella in via solidale dell'ente stesso a norma dell'art. 6, comma terzo, della legge n. 689 del 1981…” (Cass. n. 9830/1988).
In virtù di quanto detto, è da escludersi che qualsivoglia effetto estintivo della pretesa sanzionatoria si sia verificato nei confronti di , nella sua qualità di Parte_1
“trasgressore persona fisica”, in virtù dell'omessa e/o illegittima notifica nei suoi confronti.
Da ultimo, quanto alle doglianze dell'appellante circa l'invalidità del procedimento notificatorio nei confronti della - di cui pure sarebbe stata rilevata l'invalidità CP_5
nel ricorso introduttivo in primo grado e su cui il primo giudice non si sarebbe pronunciato
- in quanto eseguito in violazione dell'art. 145 c.p.c., che prevede, per la notificazione alle persone giuridiche, che la stessa debba essere effettuata presso la sede legale della società
e che, solo nel caso di impossibilità, debba essere effettuata presso il legale rappresentante della stessa, esse risultano, per tutto quanto chiarito in precedenza, destituite di fondamento fattuale prima ancora che giuridico.
4 Secondo la difesa appellante, infatti, nel caso di specie, non vi sarebbe prova della notifica presso la sede legale della sicché, per violazione delle norme disciplinanti la Pt_2
notificazione di atti giudiziari presso le persone giuridiche, la notifica presso la residenza del rappresentante legale della stessa dovrebbe ritenersi nulla.
Come chiarito, risulta per tabulas dalla documentazione versata in atti (il surrichiamato all.
4) che la notifica del verbale è stata eseguita, per quanto concerne l'obbligata in solido (id est, la società), non presso la residenza del , ma direttamente presso la sede legale Pt_1
della società. L'affermazione di parte appellante è, pertanto, del tutto pretestuosa.
Pertanto, il motivo di gravame è infondato e non merita accoglimento.
2. Con il secondo di gravame, rubricato “Mancata considerazione delle prove testimoniali”, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure ha fondato la propria decisione nel merito sulle sole risultanze delle dichiarazioni rese in sede di accesso ispettivo, sebbene queste ultime fossero in contrasto con quanto, poi, dichiarato dai testimoni in giudizio, e ciò, senza fornire un'adeguata motivazione al riguardo.
Specificamente, il giudice a quo avrebbe immotivatamente omesso di attribuire il giusto rilievo a quanto affermato dalla teste che all'udienza del 30.09.2021 ha Tes_1
dichiarato “non so dire se la Sig.r fosse lì per iniziare a lavorare quel giorno o un CP_6
altro giorno”. Tale ultima parte della deposizione della sarebbe, invero, Tes_1
decisiva, soprattutto ove confrontata con quanto asserito dalla teste la quale ha CP_6
rappresentato: “io non lavoravo stavo facendo una prova […] la titolare mi insegnava il lavoro, mi diceva quello che bisognava fare”. In altre parole, dalle risultanze istruttorie emergerebbe che la era lì semplicemente affinché le venissero mostrati i suoi CP_6
compiti una volta assunta e non certo per iniziare a lavorare: di tali risultanze il giudice avrebbe dovuto tener conto, o, in alternativa, avrebbe dovuto esplicare le ragioni della ritenuta irrilevanza e/o inattendibilità delle stesse.
2.1. Il motivo è infondato.
In primo luogo, giova evidenziare che, diversamente da quanto affermato da parte appellante, il giudice a quo ha ben motivato in merito alle valutazioni compiute sul
5 materiale probatorio precostituito e su quello formato nel corso del giudizio, delineando chiaramente l'iter logico-giuridico che ha condotto al rigetto della domanda attorea.
Invero, in conformità con un ormai consolidato e maggioritario orientamento giurisprudenziale, il Tribunale ha ritenuto di attribuire maggior rilevanza e attendibilità alle dichiarazioni rese “a caldo” dai lavoratori, ossia nell'immediatezza dei fatti, rispetto a quelle, successive e contrarie, rese nel corso del giudizio, la cui veridicità avrebbe potuto facilmente essere inficiata da influenze posteriori (Cassazione 15 giugno 2017, n. 14863,
Cassazione Civile, Sez. Lav., 09 aprile 2015, n. 7142).
Posto che i verbali redatti dagli ispettori e dai funzionari dell' fanno piena prova CP_1
dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (ex plurimis, Cass. civ. sez. lav., sent. del.19.4.10 n. 9251), con riferimento al valore delle dichiarazioni c.d. “a caldo” fornite in sede ispettiva, la giurisprudenza ha costantemente affermato che, diversamente dalle prove legali, le stesse costituiscono materiale istruttorio soggetto al prudente apprezzamento del giudice.
Con ordinanza del 2.11.2020 n. 24208, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha ribadito che la valutazione complessiva delle risultanze di causa consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che a quanto dagli stessi riferito in sede giudiziale, ciò in quanto, in presenza di contrasto tra dichiarazioni rese “a caldo” e le dichiarazioni ritrattate a verbale nel corso del giudizio, le prime appaiono senz'altro più attendibili proprio per la loro natura spontanea e, dunque, certamente più genuina.
Nel caso di specie, a seguito di un certosino esame delle dichiarazioni rese in sede stragiudiziale e di quelle fornite nel corso del giudizio di primo grado, il giudice ha ritenuto gli esiti dell'istruzione probatoria del tutto inidonei a smentire le circostanze accertate dai funzionari dell' di durante la procedura ispettiva. CP_1
6 Ciò posto, l'appellante pretende di veder sovvertito l'esito del giudizio di prime cure facendo leva su parte delle dichiarazioni rese in sede testimoniale sia dalla sia Tes_1
dalla . CP_6
Ebbene, occorre sgombrare in primis il campo da ogni dubbio circa l'irrilevanza, rispetto alla violazione contestata, della circostanza riferita in sede testimoniale dalla , CP_6
secondo cui, il giorno in cui è stata eseguita l'ispezione, la stessa sarebbe stata semplicemente “in prova”. Invero, il periodo di prova rientra a pieno titolo nella prestazione lavorativa, e, in quanto tale, è soggetto ad obbligo di comunicazione entro le ore 24 del giorno che precede l'inizio del rapporto di lavoro ai Centri per l'Impiego. È evidente, dunque, che, tali dichiarazioni, oltre a non essere “decisive” ai fini della prova dell'insussistenza della violazione, non possono nemmeno ritenersi corroborate in alcun modo da quelle rese sempre in sede testimoniale da che ha Testimone_2
semplicemente affermato di non ricordare se la collega avesse iniziato a lavorare il giorno dell'ispezione o no (“non so dire se la Sig.r fosse lì per iniziare a lavorare quel CP_6
giorno o un altro giorno”). Peraltro, la stessa teste - all'udienza Testimone_2
dell'8.04.2022 - ha dichiarato: “Confermo che il giorno dell'accesso ispettivo presso il locale PizzaCri di Nardò, 11 giugno 2016, la signora era intenta alla preparazione di panini. Tanto CP_7
posso dire perché ero presente. Preciso che la suddetta era al suo primo giorno di lavoro CP_7
e le stavamo dando istruzioni per la preparazione dei panini.” È stata la stessa dunque, Tes_1
nella parte iniziale dell'escussione testimonale, a confermare che il giorno in cui è avvenuta l'ispezione, la aveva già iniziato a svolgere le mansioni asssegnatele, ancorché nello CP_6
svolgimento di un periodo di prova (e a rinsaldare, dunque, gli elementi che conducono a ritenere la sussistenza della violazione accertata).
A ciò si aggiunga che le surrichiamate dichiarazioni collimano con quanto dichiarato a verbale agli ispettori del lavoro all'atto dell'acceso ispettivo dalla la quale in tale Tes_1
sede ha dichiarato che “La sig.ra di cui non conosco il nome ha iniziato a lavorare oggi e al CP_7
vostro arrivo era intenta a preparare dei panini in cucina”, nonché dalla stessa , la quale ha CP_6
fornito agli ispettori una dichiarazione alquanto precisa e dettagliata: “Dalle ore 8.00 sto lavorando in prova addetta alla cucina della pizzeria alle dipendenze del sig. che è il Parte_1
titolare. Io sono stata chiamata dalla moglie del titolare, sig.ra . Ancora non ho ricevuto Persona_1
7 né sottoscritto il contratto di lavoro. Non ho effettuato la visita medica preassuntiva, non ho concordato la paga. È la prima volta che sto lavorando in questa pizzeria. Sono iscritta nelle liste dei disoccupati. In cucina c'è un'altra signora che mi sta facendo vedere quello che devo fare. So che si chiama , ma Per_2
non conosco il cognome.”
Alla luce di quanto sopra, non può che convenirsi con quanto statuito dal Tribunale, il quale ha ritenuto che dall'istruttoria svolta in primo grado non sono emersi elementi tali da mettere in dubbio la legittimità degli accertamenti e la fondatezza delle violazioni contestate ai ricorrenti, che hanno dato luogo all'emissione dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
Ne discende il rigetto del presente motivo di gravame, nonché dell'appello principale nella sua interezza.
3. Accertata l'infondatezza dell'appello principale, è necessario procedere all'esame di quello incidentale formulato dall' . CP_1
Con un unico motivo di appello incidentale, rubricato “VIOLAZIONE DELL'ART.9 comma 2 D.Lgs. 14.09.2015 n. 149”, l'Amministrazione impugna il capo della sentenza con cui il giudice “considerato che l'autorità amministrativa opposta ha partecipato al giudizio avvalendosi di un proprio funzionario delegato, senza depositare nota delle spese vive debitamente documentate” ha ritenuto che “vi [fossero] giustificati motivi per compensarle interamente tra le parti”.
Il Giudice di prime cure avrebbe errato nel rigettare la domanda avanzata dalla convenuta
Amministrazione di condanna dei ricorrenti alla rifusione di tutte le spese di lite sostenute per resistere in giudizio, sulla base del mancato deposito di una nota spese.
3.1. Il motivo è fondato.
Come noto, l'art. 92 del codice di rito riconosce al giudice la facoltà di compensare – parzialmente o per intero - le spese tra le parti in ipotesi di soccombenza reciproca, ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. Al di fuori delle citate ipotesi, le spese devono essere ripartite secondo il criterio della soccombenza.
Inoltre, l'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 149, richiamato dall'Amministrazione appellante, dispone che, “in caso di esito favorevole della lite
8 all' sono riconosciute dal giudice le spese, i diritti e gli onorari di lite, con la CP_1
riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. Per la quantificazione dei relativi importi si applica il decreto adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati”. Come si evince dalla lettura del dettato normativo, nulla dispongono le norme in questione in merito all'obbligo di deposito di specifica nota spese.
Ed invero, è pacifico in giurisprudenza che il mancato deposito della nota spese non esime il Giudice dalla liquidazione delle stesse secondo i principi stabiliti dal codice di rito (Cass., sez. VI, ord. 28 febbraio 2012, n. 3023; Cass., sez. I, 13 maggio 2011, n. 10663; cfr. anche
Cass., sez. III, ord. 22 settembre 2017, n. 22060; Cass., sez. VI-3, 14 maggio 2013, n.
11522; Cass., 4 aprile 2003, n. 5327 secondo cui al giudice non è concesso di liquidare spese maggiori rispetto quelle richieste con la nota).
Come chiarito, infatti, dalla Suprema Corte “se la parte non deposita la nota delle spese, il giudice, che le riconosca il diritto al rimborso delle spese processuali, le deve liquidare e non può che farlo tenendo conto delle prestazioni svolte, quali risultano dagli atti del processo, ad essa applicando la pertinente tariffa e le corrispondenti voci delle tabelle”
(Cassazione civile sez. VI, 05/03/2020, (ud. 14/02/2020, dep. 05/03/2020), n.6345).
Cassazione civile sez. VI, 05/03/2020, (ud. 14/02/2020, dep. 05/03/2020), n.6345..
Nel caso di specie, il giudice a quo ha disposto la compensazione delle spese tra le parti in difetto dei presupposti a tal fine legittimanti così come individuati dall'art. 92 c.p.c.. Invero, il fatto che l'autorità amministrativa opposta abbia preso parte al giudizio avvalendosi di un proprio funzionario delegato e che non abbia depositato apposita nota spesa non è sufficiente a giustificare una deroga alla disciplina in tema di ripartizione delle spese di lite.
Posto, infatti, che il summenzionato art. 9 non esclude il riconoscimento delle spese di lite in favore funzionari dell' secondo i normali tariffari, seppur con la dovuta CP_1
decurtazione di legge, l'omesso deposito della nota spese impone, tutt'al più, al giudice, di liquidare le spese in favore dell'Amministrazione vincitrice sulla base delle prestazioni svolte, quali risultanti dagli atti del processo, applicando le pertinenti tariffe e tabelle, ma non consente di per sé in alcun modo la compensazione delle spese tra le parti.
9 Per quanto sopra, il relativo capo della sentenza deve essere riformato, con conseguente condanna di parte opponente alle spese del primo grado di giudizio.
4.1. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. n. 147 del 13.08.2022.
P.Q.M.
La Corte
- rigetta l'appello principale proposto da e da Parte_1 Parte_2
nei confronti dell' avverso Controparte_1
la sentenza n° 2726/2022 emessa dal Tribunale di Lecce in data 30.09.2022;
- accoglie l'appello incidentale proposto dall' Controparte_1
nei confronti di e di avverso la medesima sentenza, Parte_1 Parte_2
e, per l'effetto: in riforma della statuizione sulle spese di cui alla sentenza appellata, condanna
[...]
e in solido fra loro, alla rifusione, in favore dell' Parte_1 Parte_2 [...]
, delle spese di lite del primo grado di giudizio che liquida Controparte_1
in complessivi € 1.102,00 per compensi (al netto della riduzione del 20% prevista dall'art. 9 comma 2 D.Lgs. n. 149/2015) oltre rimborso spese documentato.
- condanna e in solido fra loro, altresì alla rifusione Parte_1 Parte_2
in favore dell' , delle spese del presente grado Controparte_1
di giudizio che liquida in complessivi € 917,00 ( di cui € 147,00 per spese al netto della riduzione del 20% prevista dall'art. 9 comma 2 D.Lgs. n. 149/2015)
- dichiara che ricorrono le condizioni per l'applicazione, nei confronti di
[...]
e di dell'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 quanto Parte_1 Parte_2
al versamento, in favore dell'Erario, della somma corrispondente al C.U. già versato per la proposizione del presente appello.
Così deciso in Lecce, in data 28.9.2023
Il Consigliere Il Presidente
10 dr.ssa Patrizia Evangelista dr. Maurizio Petrelli
11