Articolo 2 della Legge 28 marzo 1968, n. 360
Articolo 1Articolo 3
Versione
26 aprile 1968
Art. 2.
L'ulteriore programma di cui al precedente articolo sara' finanziato dallo Stato con un contributo straordinario di lire 70 miliardi, da iscriversi, in ragione di lire 10 miliardi all'anno per ciascuno degli anni dal 1968 al 1974, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e per il restante importo dall'Azienda nazionale autonoma delle strade a valere sul contributo ad essa erogato annualmente ai sensi dell' articolo 4, lettera b) della legge 21 aprile 1962, n. 181 .
Entrata in vigore il 26 aprile 1968