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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 13/06/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 994/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VASTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Ciabattoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 994/2021 promossa da:
P.I. , in persona del Procuratore pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. TATOZZI GOFFREDO, come da procura in atti;
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TREMATORE Controparte_2 C.F._1
SALVATORE, come da procura in atti;
APPELLATO
Oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 9.1.2025, da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., ritualmente notificato e depositato il
14.10.2021, in persona del Procuratore pro tempore, ha proceduto Controparte_1 alla riassunzione del giudizio di appello avente ad oggetto la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali sofferti da a causa del sinistro occorso il 19.5.2016, Controparte_2 sull'Autostrada A-14, al km 439+500, in agro del Comune di Vasto, in ottemperanza a quanto statuito dalla pronuncia n. 16931, del 15.6.2021, con la quale la Corte di Cassazione - rinviando il giudizio innanzi ad altro magistrato del Tribunale di Vasto - ha cassato la sentenza di appello n.
Pag. 1 a 12 380/2019, depositata il 4.12.2019, con cui il giudicante ha dichiarato inammissibile, per carenza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., l'appello proposto da avverso la Controparte_1 sentenza n. 83/2018 del Giudice di Pace di Vasto, che aveva in parte accolto la domanda attorea, condannando al risarcimento dei danni, liquidati in complessivi € Controparte_1
2.500,82, oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo e spese e competenze di lite.
In particolare, la Suprema Corte di Cassazione, ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per avere il Tribunale erroneamente ritenuto carenti i requisiti di ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., ha cassato la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta, rinviando al Tribunale di Vasto, in persona di altro magistrato, per la decisione nel merito e anche per la regolazione delle spese di lite del giudizio di legittimità.
Alla luce delle esposte argomentazioni, in sede di riassunzione, l'odierna attrice ha eccepito:
- la nullità e/o inesistenza della sentenza di primo grado per mancanza di motivazione;
- la contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine al capo della sentenza con cui è stata riconosciuta la responsabilità della ai sensi dell'art. 2051 c.c.; Controparte_1
- la mancanza di prova in ordine all'esistenza di un danno risarcibile e in particolare l'errata valutazione delle prove documentali in merito al quantum riconosciuto;
- la contraddittorietà ed illogicità della motivazione e l'omessa valutazione delle prove acquisite in ordine al concorso dell'attore nella verificazione dell'evento;
- in via subordinata e in caso di accoglimento dell'appello, la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in ordine alla liquidazione delle spese di lite.
Sulla scorta delle riportate considerazioni ha, quindi, chiesto: “ in via principale, dichiarare la nullità della sentenza di primo grado ai sensi degli artt. 161 e 354 c.p.c.; in via subordinata, Co rigettare la domanda proposta dal sig. , siccome infondata in fatto ed in diritto, CP_2 con vittoria delle competenze e spese del doppio grado di giudizio, oltre a quelle relative al giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione ed al giudizio di rinvio, nonché con condanna della controparte alla restituzione delle somme versata nelle more dalla in esecuzione della Controparte_1 sentenza di primo grado e di quella di appello, con interessi dal giorno dei singoli pagamenti al saldo;
in via subordinata, ridurre congruamente le pretese del sig. per il concorso Controparte_2 del fatto colposo del danneggiato in misura non inferiore al 50% di quanto liquidato, con condanna
Pag. 2 a 12 della controparte alla restituzione della differenza di quanto versato dalla Controparte_1 in esecuzione della sentenza di primo grado, con interessi dal giorno del pagamento al saldo, e
[...] con vittoria delle competenze e spese del doppio grado di giudizio, in applicazione dell'art. 91 c.p.c.
(nella nuova formulazione), oltre a quelle relative al giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione ed al giudizio di rinvio;
in via ulteriormente subordinata, disporre la integrale compensazione delle spese di tutti i gradi di giudizio, compreso quello dinanzi al Corte di Cassazione e dinanzi al Giudice del rinvio.”.
Con comparsa depositata il 5.1.2022, si è costituito in giudizio , il quale ha Controparte_2 contestato integralmente le avverse deduzioni e conclusioni in quanto infondate in fatto e in diritto e insistito per il rigetto dell'appello, con condanna alle spese di giudizio.
Effettuata la trattazione, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 9.1.2025, previa precisazione delle conclusioni e assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
****
1. Sulla eccepita nullità e/o inesistenza della sentenza per mancanza della motivazione.
In via preliminare, occorre confermare la validità della sentenza impugnata in ordine al vizio di motivazione sollevato.
Si rammenta, infatti, che secondo consolidata giurisprudenza, il vizio di motivazione della sentenza deve emergere dall'esame del ragionamento svolto dal giudice di merito e può ritenersi sussistente solo quando, in quel ragionamento, sia rinvenibile traccia evidente del mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto alla base della decisione (cfr. Cass. civ. sentenza n. 23784/2015; Cass. civ. n. 19956/2017; Cass. civ. n.
29721/2019).
In altre parole, la nullità della sentenza si configura soltanto allorché essa difetti in maniera assoluta di una seppur esigua esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata, tale da rendere impossibile individuare il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale, funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione, non rilevando in alcun modo, di contro, il carattere succinto di tali argomentazioni.
Nel caso di specie, il giudice di pace, benché in maniera sintetica, ha inquadrato giuridicamente la
Pag. 3 a 12 fattispecie e correttamente esposto i motivi di accoglimento della domanda attorea, facendo riferimento specifico alle risultanze documentali e orali emerse in fase istruttoria. Ha altresì motivato in ordine al quantum risarcitorio, alla luce della documentazione ritenuta rilevante.
È, dunque, pienamente legittima la motivazione del giudice di prime cure atteso che dalla stessa sono agevolmente comprensibili gli elementi di fatto e di diritto e il percorso logico-giuridico su cui la decisione si è fondata.
Conseguentemente, il primo motivo di appello deve ritenersi infondato.
2. Sulla dedotta contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine al capo della sentenza con cui è stata riconosciuta la responsabilità della CP_1 CP_1 ai sensi dell'art. 2051 c.c. senza riconoscere il caso fortuito.
[...]
Nel merito, si osserva che correttamente il giudice di primo grado ha sussunto il caso in esame nella fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., che regolamenta la responsabilità per danno da cose in custodia, applicabile al proprietario o al gestore di strade, che sia chiamato a rispondere dei danni provocati dall'omesso o incompleto adempimento del dovere di mantenere la strada in condizioni tali da non arrecare danno agli utenti (cfr. Cass. civ. Sez. 3, 26 giugno 2008 n. 15042;
Idem, 25 luglio 2008 n. 20427; Idem, 18 luglio 2011 n. 15720, Cassazione civile sez. III,
15/01/2013, n.783).
Come è noto, si tratta di un tipo di responsabilità cd. oggettiva, ancorata esclusivamente: i) alla sussistenza di una effettiva relazione di custodia tra la res ed il soggetto presunto responsabile, che può essere esclusa ove, in relazione alle circostanze concrete, si accerti che non era possibile esercitare il potere di fatto sulla cosa (cfr. Cassazione civile , sez. III , 22/03/2016 , n. 5622); ii) al nesso di causalità tra cosa ed evento dannoso, che può esser escluso dal c.d. caso fortuito, costituito in ipotesi anche dal comportamento colposo dello stesso danneggiato (cfr. Cass. civ.
Ordinanza n. 30775 del 22/12/2017).
In tema di riparto dell'onere probatorio, il danneggiato è tenuto a fornire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e il danno che egli ha subito, oltre che dell'esistenza del rapporto di custodia e, solo dopo che egli abbia offerto una tale prova, il convenuto deve dimostrare il caso fortuito, cioè l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, escludendo la sua responsabilità
(Cass. civ. Sez. 3 n. 30521 del 22/11/2019; Cass. civ. Sez. 3, 13 luglio 2011 n. 15389; Cass. civ. Sez.
2, 29 novembre 2006 n. 25243).
Pag. 4 a 12 Nello specifico, la S.C. ha precisato che, nell'applicare l'art. 2051 c.c. nel caso delle autostrade, occorre distinguere le situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze dell'autostrada, da quelle provocate dagli stessi utenti ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa, che pongano a repentaglio l'incolumità degli utenti e l'integrità del loro patrimonio. Mentre, invero, per le situazioni del primo tipo, l'uso generalizzato e l'estensione della res costituiscono dati in via generale irrilevanti in ordine al concreto atteggiarsi della responsabilità del custode, per quelle del secondo tipo dovrà configurarsi il fortuito tutte le volte che l'evento dannoso presenti i caratteri della imprevedibilità e della inevitabilità, come accade quando esso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire un intervento tempestivo, potesse rimuovere o adeguatamente segnalare la straordinaria situazione di pericolo determinatasi, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere. Si è anche reiteratamente chiarito che il caso fortuito è fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento (ex multis, Cass. n.
15383/06), sicché la prova liberatoria non è suscettibile di essere condotta sul piano della sussistenza o meno della colpa (Cass. civ. n. 4495/11).
Il confine tra responsabilità e caso fortuito è quindi dato dalla possibilità o meno del proprietario e/o concessionario di poter intervenire per rimuovere l'ostacolo o per prevenire il sinistro. La
Suprema Corte, infatti, ha affermato che "in tema di circolazione stradale è dovere primario dell'ente proprietario della strada (e dell'Anas, in relazione alle strade e autostrade che le sono affidate e in relazione alle quali esercita i diritti e i poteri attribuiti all'ente proprietario) garantirne la sicurezza mediante l'adozione delle opere e dei provvedimenti necessari" (Cass. civ. sent. n.
23562/2011).
Si rileva, altresì, che “Il custode è tenuto, in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa gli attribuisce cui fanno riscontro corrispondenti obblighi di vigilanza, controllo e diligenza (in base ai quali è tenuto ad adottare tutte le misure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi, con lo sforzo adeguato alla natura e alla funzione della cosa e alle circostanze del caso concreto) nonché in ossequio al principio di c.d. vicinanza alla prova, a dimostrare che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso. Deve, cioè, dimostrare di avere espletato, con la diligenza adeguata alla natura
e alla funzione della cosa in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione su di esso gravanti in base a specifiche disposizioni normative,
Pag. 5 a 12 nel caso, art. 14 C.d.S.)” (Cass. civ., sez. III, ord. n. 12166/2021 in Diritto e Giustizia 2021, 10 maggio).
Fatti tali richiami, guardando ai fatti di causa e al materiale probatorio in atti, si rileva quanto segue.
Dalla produzione dell'estratto giornale della sala radio della società , riportante tutti CP_1 gli eventi verificatisi sul tronco autostradale il 19.5.2016 (cd. Report Eventi), documentazione solo genericamente contestata dal alla prima udienza di comparizione e pienamente CP_2 utilizzabile, si rileva la segnalazione di materiale disperso al Km 439,5 alle ore 12,23, poi chiusa alle ore 12,55, mentre alle ore 12,32 e 12,33, al km 438,6, è stata inserita e contestualmente chiusa la segnalazione della presenza di ulteriori “Materiali dispersi” e l'annotazione, alle ore
12,55 e al km 439,5, di “Incidente” (cfr. doc.
1 - fascicolo di primo grado Controparte_1
.
[...]
Nel Giornale di Sala Radio del singolo evento “pratica n. 71” di (cfr. doc. 2 – Controparte_1 fasc. primo grado sono, poi, riportate le seguenti circostanze: Controparte_1
- alle ore 12,23, del giorno 19.5.2016, è stata segnalata all'ente gestore, dalla Polizia
Stradale, la presenza di “materiali dispersi su tratto” al km 440, direzione sud, e contestualmente inoltrato l'evento alla Viabilità, Polizia Stradale e Manutenzione;
- alle ore 12,32 e alle 12,33 sono stati “rimossi al passaggio pezzi di legno”;
- alle ore 12,34, è stato annotato “sulla sud dovrebbe essere una marmitta” al km 439,5;
- alle ore 12,51 è stato annotato “PS a segnalare in attesa dell'arrivo della viabilità che darà ausilio alla rimozione”;
- alle ore 12,55 è stato segnalato, al km 439,5, un incidente;
- alle ore 12,55 l'ostacolo costituito dalla marmitta è stato rimosso.
Nel Prontuario della Polizia stradale è, poi, indicato come orario del sinistro e chiamata alle forze dell'ordine le ore 12,33, mentre nella sezione “Dichiarazioni dei protagonisti”, il conducente ha chiarito che il sinistro è avvenuto sulla corsia di sorpasso, mentre si trovava dietro ad un autobus e a causa dell'investimento di una marmitta di un mezzo pesante adagiata sul manto stradale (cfr. doc. 2 – pag. 25 fascicolo di primo grado ). CP_3
Nella parte relativa alla dinamica del sinistro del Prontuario l'operatore della Polizia Stradale ha
Pag. 6 a 12 dedotto, altresì: “Si precisa che l'operatore di giornata della Sottosezione Polstrada di Vasto sud alle ore 12.20 segnalava al locale COA la presenza del suddetto ostacolo in carreggiata, mentre la sala radio della società autostrada inviava sul luogo un proprio addetto per la rimozione, che però giungeva dopo l'evento infortunistico in questione”.
In merito al valore probatorio di tali deduzioni, è opportuno chiarire che secondo il consolidato principio di diritto espresso della Suprema Corte "il rapporto di polizia fa piena prova, fino
a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria" (Cass. civ., sent. n.
20025/2016). Le circostanze di fatto che il Pubblico Ufficiale segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, infatti, deve intendersi materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (Cass. civ., sent. n. 38/2014).
Si osserva, poi, che nel corso del giudizio di primo grado i testi uditi hanno tutti confermato le circostanze riportate nel verbale della polizia stradale, sia in merito all'orario del sinistro, che in merito alle modalità di verificazione dello stesso (cfr. verbali 12.7.2017 e 14.9.2017).
Pertanto, sulla base di tutti gli elementi sopra riportati, si deve ritenere pienamente attendibile la dinamica dell'incidente riportata dall'attore/appellato.
Priva di pregio è, invece, la tesi di Autostrade dell'Italia che ha collocato in avanti il momento in cui l'insidia che ha cagionato il sinistro de quo è sorta, al fine di dimostrare il caso fortuito ed andare esente da responsabilità.
Ed infatti, la circostanza che l'ostacolo segnalato alle ore 12,23 sia proprio la marmitta che ha cagionato il sinistro de quo emerge, oltre che dalle già scrutinate deduzioni contenute nel
Prontuario della Polizia, anche dallo stesso prodotto dall'appellante (cfr. Controparte_4 doc.
1 - fascicolo di primo grado , che attesta l'assoluta identità tra il Controparte_1 km in cui è stato segnalato l'ostacolo alle 12,23 e quello in cui si è verificato l'incidente (km
439,5), mentre i pezzi di legno, che l'appellante deduce essere la causa della segnalazione precedente, sono stati avvistati al km 438,6 e risulta altamente inverosimile che tale ostacolo si sia spostato, nel giro di dieci minuti, di un km dal luogo della prima segnalazione.
Pag. 7 a 12 D'altra parte, anche il del singolo evento “pratica n. 71” di Controparte_4 Controparte_1
(cfr. doc. 2 – fasc. primo grado consente di ricondurre
[...] Controparte_1
l'inserimento delle ore 12,34 “sulla sud dovrebbe essere una marmitta” alla precedente segnalazione delle ore 12,23, atteso che si richiama lo stesso evento: n.108 del 19.5.2016.
Si osserva, poi, in merito all'orario del sinistro, che quanto contenuto nel Giornale di sala radio, che indica quale orario del sinistro le ore 12,55, non permette di ritenere inattendibile quanto riportato nel prontuario e nelle dichiarazioni testimoniali, che lo hanno collocato alle ore 12,33 circa, essendo in esso riportato esclusivamente l'orario di segnalazione del sinistro alla società e non anche, con assoluta precisione, l'orario di verificazione dello stesso.
Ciò a maggior ragione nel caso di specie, ove l'orario di rimozione dell'ostacolo e quello dell'incidente coincidono (12,55), con la conseguenza che sarebbe, anche in questo caso, altamente inverosimile che nel giro di un solo minuto si sia verificato l'incidente e contemporaneamente rimosso l'ostacolo che lo ha provocato.
Chiariti tali aspetti, occorre ora procedere, ai fini della configurazione del caso fortuito, a verificare se le attività di controllo, vigilanza e manutenzione dell'odierna appellante siano state idonee a scongiurare il verificarsi dell'evento.
Si osserva, in diritto, che in ragione del potere di governo nel quale si risolve il concetto di custodia, sono esigibili una manutenzione ordinaria e cura della cosa finalizzate ad evitare il determinarsi di situazioni di pericolo, che devono essere provate dall'ente concessionario, non essendo sufficiente ad interrompere il nesso di causalità tra l'evento dannoso e la cosa in custodia la prova del tempestivo intervento nella rimozione dell'ostacolo (Cass. civ. sentenza n.
9610 del 24.03.2022).
Pur non potendosi, infatti, pretendere una continuativa ed immediata verifica delle condizioni dell'autostrada, il concessionario autostradale è tenuto ad una costante attività di controllo e adeguata attività di vigilanza.
Sulla scorta di tali considerazioni, è quindi possibile concludere che l'Ente concessionario non ha dato prova della assoluta impossibilità di intervenire in tempo utile per prevenire il sinistro, non avendo fornito la prova che, dopo la segnalazione della presenza di materiale disperso (ore 12,20 circa) e prima del verificarsi dell'incidente (ore 12,33), abbia posto in essere tutte le attività necessarie per mettere la strada in condizione di sicurezza, quantomeno segnalando, tramite ad esempio i pannelli luminosi autostradali o mediante personale e autorità preposte, la presenza
Pag. 8 a 12 dell'ostacolo sulla carreggiata.
Si osserva, infatti che, sulla base della documentazione in atti, l'unica attività volta ad evitare il verificarsi dell'evento è consistita nella rimozione dei pezzi di legno sulla carreggiata ma non anche della marmitta e nell'appostamento della Polizia Stradale “a segnalare in attesa dell'arrivo della viabilità”, alle ore 12,51 e quindi successivamente rispetto al sinistro (cfr. doc. 2 – fasc. primo grado . Controparte_1
Orbene, anche considerando il brevissimo tempo intercorso tra la segnalazione e la rimozione dei pezzi di legno sulla carreggiata, non può ritenersi tempestivo l'intervento posto in essere dalla odierna appellante per rimuovere la marmitta, pari ad almeno tredici minuti dalla segnalazione o addirittura ad oltre venti minuti ove si ritenesse di condividere la tesi dell'appellante, secondo la quale la segnalazione sarebbe quella delle ore 12,34 e l'incidente sarebbe avvenuto alle ore
12,55.
Per quanto sopra riportato, appare chiaro che, avendo l'attore provato che il fatto si è verificato sul tratto autostradale sottoposto alla custodia di , a causa dell'impatto Controparte_1 con una marmitta presente sulla carreggiata, circostanze invero non contestate, ed avendo l'odierna appellante omesso la prova del caso fortuito, non può che ritenersi provato il diritto del al risarcimento del danno. CP_2
Sul punto, pertanto, la sentenza appellata deve essere integralmente confermata.
3. Sulla quantificazione del danno. ha, poi, genericamente contestato l'eccessività del quantum Controparte_1 risarcitorio, sostenendo la non riconducibilità di alcune voci contenute nella fattura dell'officina prodotta al sinistro in esame (cfr. pag. 34 – fascicolo di primo grado ). CP_2
A tale proposito, si rammenta che, secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale da cui non vi sono ragioni per discostarsi, la fattura commerciale emessa dal soggetto incaricato della riparazione della cosa danneggiata, in quanto documento redatto da un terzo e in assenza di contraddittorio, non può costituire prova dell'ammontare del pregiudizio economico verificatosi nella sfera giuridica del danneggiato, ma può assumere eventualmente valenza probatoria a condizione che sia accompagnata dalla prova del relativo pagamento o sia confermata in giudizio dal suo autore (si vedano in tal senso Corte di Cassazione n. 15176 del 2015 e Corte di cassazione n. 3293 del 2018 in tema di efficacia probatoria della fattura commerciale e Corte di cassazione n.
Pag. 9 a 12 11765 del 2013 e Corte di cassazione n. 26693 del 2013 in tema di efficacia probatoria del preventivo di spesa).
Nel caso di specie, la fattura, che contiene una puntuale elencazione di tutte le riparazioni e sostituzioni effettuate, risulta pagata, essendo specificato in essa le modalità dell'avvenuto pagamento in “contanti” ed essendo il corrispettivo pagato ammontante alla totalità degli interventi effettuati, ovvero a € 2.500,00.
Si rileva, inoltre, che, tenuto conto della dinamica del sinistro e delle immagini prodotte, che attestano i danni alla carrozzeria e alla parte anteriore del veicolo, risulta senza dubbio verosimile che il danno a tali componenti abbia comportato la necessità di riparazione degli elementi riportati in fattura (assetto ruote, carrozzeria, deflettori, paraspruzzi, ecc.) e, quindi, la necessità di procedere alla loro sostituzione.
Conseguentemente, il danno risarcibile risulta correttamente determinato dal giudice di prime cure, per cui anche tale motivo di appello è privo di pregio e dev'essere rigettato.
4.Sull'esclusione del concorso di colpa dell'attore nella verificazione dell'evento.
L'appellante ha, infine, contestato la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha Co considerato l'apporto causale determinato dalla condotta di guida del mico nella causazione del sinistro.
A riguardo, basti rilevare, che “grava sul debitore responsabile del danno l'onere di provare la violazione, da parte del danneggiato, del dovere di correttezza impostogli dal citato art. 1227 c.c. e
l'evitabilità delle conseguenze dannose prodottesi, trattandosi di una circostanza impeditiva della pretesa risarcitoria, configurabile come eccezione in senso stretto” (Cass. civ., sez III, sentenza n.
9137 del 16 aprile 2013).
Orbene, ogni deduzione allegata dalla odierna appellante in ordine ad una presumibile velocità elevata del mezzo condotto dal o ad una inadeguata distanza dal mezzo che lo precedeva CP_2
o di ogni altra condotta di guida imperita o imprudente si appalesa priva di ogni supporto probatorio e, dunque, inidonea a censurare la sentenza di primo grado.
In particolare, non risulta contestata la circostanza che il conducente viaggiasse ad una velocità di circa 110 km/h e, quindi, nel rispetto dei limiti di velocità previsti in autostrada. La velocità riportata, inoltre, risulta adeguata allo stato dei luoghi atteso che il sinistro è avvenuto in condizioni di luce piena, con tempo sereno e visibilità buona (cfr. Prontuario Polizia stradale). I
Pag. 10 a 12 testi escussi in primo grado hanno, poi, confermato che il conducente fosse a distanza di sicurezza dall'autobus e che, proprio in quanto intento ad effettuare un sorpasso, non ha potuto effettuare alcuna manovra per evitare l'impatto con l'ostacolo sulla carreggiata.
Per cui alcun comportamento colposo può essere ascritto al . CP_2
Alla luce di tutto quanto sopra, pertanto, la sentenza impugnata deve essere confermata e l'appello integralmente respinto.
5. Sulle spese di lite.
In ordine alle spese di lite va tenuto presente il principio secondo il quale l'annullamento, in sede di legittimità, della pronuncia nel merito del giudice di appello, anche se limitato ad un capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, con la conseguenza che il giudice di rinvio, investito del riesame della causa, deve rinnovare la decisione su di esse, alla stregua del criterio della soccombenza, avendo riguardo all'esito finale della lite, considerato globalmente e non in relazione alle singole fasi giudiziali (Cass. Civ. nn. 15868/2015; 26084/2005; 9783/2003;
9690/2003; 14075/2002; 293/1978).
Conseguentemente, le spese di giudizio di entrambi i procedimenti di appello e quelle del giudizio di legittimità seguono la soccombenza di e vanno liquidate come in Controparte_1 dispositivo, in considerazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, come aggiornati dal D.M.
147/2022, dello scaglione di valore di riferimento (da € 1.101,00 a € 5.200,00), dei parametri medi e delle fasi processuali effettivamente svolte, e quindi con esclusione della fase istruttoria.
Deve precisarsi che, pur essendosi il primo procedimento di appello concluso con sentenza prima della entrata in vigore del D.M. 55/2014 come aggiornato dal DM 147/2022, i parametri stabiliti da quest'ultimo devono essere tuttavia applicati anche per tale giudizio, atteso che “in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento in cui provvede alla liquidazione ovvero al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di 'compenso' evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza” (cfr., tra le più recenti, Sez.
6 - L, Ordinanza n. 31884 del 10/12/2018; Cass. n.
19989/2021).
Visto l'integrale rigetto del gravame e considerato il disposto dell'art. 13, co. 1- quater del D.P.R.
n. 115/2002, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, dell'ulteriore importo a
Pag. 11 a 12 titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale del gravame, parte appellante è tenuta alla refusione del doppio del contributo unificato, mandando alla Cancelleria per le cure del relativo adempimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 83/2018 emessa dal Giudice di
Pace di Vasto;
- condanna al pagamento delle spese del giudizio di appello n. Controparte_1
747/2018 in favore di , che si liquidano in € 1.701,00 per compensi Controparte_2 professionali, oltre al 15% sui compensi per rimborso spese generali, IVA se dovuta e CPA come per legge;
- condanna al pagamento delle spese del presente giudizio di Controparte_1 appello in favore di , che si liquidano in € 1.701,00 per compensi Controparte_2 professionali, oltre al 15% sui compensi per rimborso spese generali, IVA se dovuta e CPA come per legge;
- condanna al pagamento delle spese del giudizio di legittimità Controparte_1 in favore di , che si liquidano in € 1.875,00 per compensi professionali, Controparte_2 oltre al 15% sui compensi per rimborso spese generali, IVA se dovuta e CPA come per legge;
- condanna al pagamento di un ulteriore importo a titolo di Controparte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Alla cancelleria per quanto di competenza.
Vasto, 12 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Elisa Ciabattoni
Pag. 12 a 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VASTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Ciabattoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 994/2021 promossa da:
P.I. , in persona del Procuratore pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. TATOZZI GOFFREDO, come da procura in atti;
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TREMATORE Controparte_2 C.F._1
SALVATORE, come da procura in atti;
APPELLATO
Oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 9.1.2025, da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., ritualmente notificato e depositato il
14.10.2021, in persona del Procuratore pro tempore, ha proceduto Controparte_1 alla riassunzione del giudizio di appello avente ad oggetto la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali sofferti da a causa del sinistro occorso il 19.5.2016, Controparte_2 sull'Autostrada A-14, al km 439+500, in agro del Comune di Vasto, in ottemperanza a quanto statuito dalla pronuncia n. 16931, del 15.6.2021, con la quale la Corte di Cassazione - rinviando il giudizio innanzi ad altro magistrato del Tribunale di Vasto - ha cassato la sentenza di appello n.
Pag. 1 a 12 380/2019, depositata il 4.12.2019, con cui il giudicante ha dichiarato inammissibile, per carenza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., l'appello proposto da avverso la Controparte_1 sentenza n. 83/2018 del Giudice di Pace di Vasto, che aveva in parte accolto la domanda attorea, condannando al risarcimento dei danni, liquidati in complessivi € Controparte_1
2.500,82, oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo e spese e competenze di lite.
In particolare, la Suprema Corte di Cassazione, ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per avere il Tribunale erroneamente ritenuto carenti i requisiti di ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., ha cassato la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta, rinviando al Tribunale di Vasto, in persona di altro magistrato, per la decisione nel merito e anche per la regolazione delle spese di lite del giudizio di legittimità.
Alla luce delle esposte argomentazioni, in sede di riassunzione, l'odierna attrice ha eccepito:
- la nullità e/o inesistenza della sentenza di primo grado per mancanza di motivazione;
- la contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine al capo della sentenza con cui è stata riconosciuta la responsabilità della ai sensi dell'art. 2051 c.c.; Controparte_1
- la mancanza di prova in ordine all'esistenza di un danno risarcibile e in particolare l'errata valutazione delle prove documentali in merito al quantum riconosciuto;
- la contraddittorietà ed illogicità della motivazione e l'omessa valutazione delle prove acquisite in ordine al concorso dell'attore nella verificazione dell'evento;
- in via subordinata e in caso di accoglimento dell'appello, la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in ordine alla liquidazione delle spese di lite.
Sulla scorta delle riportate considerazioni ha, quindi, chiesto: “ in via principale, dichiarare la nullità della sentenza di primo grado ai sensi degli artt. 161 e 354 c.p.c.; in via subordinata, Co rigettare la domanda proposta dal sig. , siccome infondata in fatto ed in diritto, CP_2 con vittoria delle competenze e spese del doppio grado di giudizio, oltre a quelle relative al giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione ed al giudizio di rinvio, nonché con condanna della controparte alla restituzione delle somme versata nelle more dalla in esecuzione della Controparte_1 sentenza di primo grado e di quella di appello, con interessi dal giorno dei singoli pagamenti al saldo;
in via subordinata, ridurre congruamente le pretese del sig. per il concorso Controparte_2 del fatto colposo del danneggiato in misura non inferiore al 50% di quanto liquidato, con condanna
Pag. 2 a 12 della controparte alla restituzione della differenza di quanto versato dalla Controparte_1 in esecuzione della sentenza di primo grado, con interessi dal giorno del pagamento al saldo, e
[...] con vittoria delle competenze e spese del doppio grado di giudizio, in applicazione dell'art. 91 c.p.c.
(nella nuova formulazione), oltre a quelle relative al giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione ed al giudizio di rinvio;
in via ulteriormente subordinata, disporre la integrale compensazione delle spese di tutti i gradi di giudizio, compreso quello dinanzi al Corte di Cassazione e dinanzi al Giudice del rinvio.”.
Con comparsa depositata il 5.1.2022, si è costituito in giudizio , il quale ha Controparte_2 contestato integralmente le avverse deduzioni e conclusioni in quanto infondate in fatto e in diritto e insistito per il rigetto dell'appello, con condanna alle spese di giudizio.
Effettuata la trattazione, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 9.1.2025, previa precisazione delle conclusioni e assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
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1. Sulla eccepita nullità e/o inesistenza della sentenza per mancanza della motivazione.
In via preliminare, occorre confermare la validità della sentenza impugnata in ordine al vizio di motivazione sollevato.
Si rammenta, infatti, che secondo consolidata giurisprudenza, il vizio di motivazione della sentenza deve emergere dall'esame del ragionamento svolto dal giudice di merito e può ritenersi sussistente solo quando, in quel ragionamento, sia rinvenibile traccia evidente del mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto alla base della decisione (cfr. Cass. civ. sentenza n. 23784/2015; Cass. civ. n. 19956/2017; Cass. civ. n.
29721/2019).
In altre parole, la nullità della sentenza si configura soltanto allorché essa difetti in maniera assoluta di una seppur esigua esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata, tale da rendere impossibile individuare il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale, funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione, non rilevando in alcun modo, di contro, il carattere succinto di tali argomentazioni.
Nel caso di specie, il giudice di pace, benché in maniera sintetica, ha inquadrato giuridicamente la
Pag. 3 a 12 fattispecie e correttamente esposto i motivi di accoglimento della domanda attorea, facendo riferimento specifico alle risultanze documentali e orali emerse in fase istruttoria. Ha altresì motivato in ordine al quantum risarcitorio, alla luce della documentazione ritenuta rilevante.
È, dunque, pienamente legittima la motivazione del giudice di prime cure atteso che dalla stessa sono agevolmente comprensibili gli elementi di fatto e di diritto e il percorso logico-giuridico su cui la decisione si è fondata.
Conseguentemente, il primo motivo di appello deve ritenersi infondato.
2. Sulla dedotta contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine al capo della sentenza con cui è stata riconosciuta la responsabilità della CP_1 CP_1 ai sensi dell'art. 2051 c.c. senza riconoscere il caso fortuito.
[...]
Nel merito, si osserva che correttamente il giudice di primo grado ha sussunto il caso in esame nella fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., che regolamenta la responsabilità per danno da cose in custodia, applicabile al proprietario o al gestore di strade, che sia chiamato a rispondere dei danni provocati dall'omesso o incompleto adempimento del dovere di mantenere la strada in condizioni tali da non arrecare danno agli utenti (cfr. Cass. civ. Sez. 3, 26 giugno 2008 n. 15042;
Idem, 25 luglio 2008 n. 20427; Idem, 18 luglio 2011 n. 15720, Cassazione civile sez. III,
15/01/2013, n.783).
Come è noto, si tratta di un tipo di responsabilità cd. oggettiva, ancorata esclusivamente: i) alla sussistenza di una effettiva relazione di custodia tra la res ed il soggetto presunto responsabile, che può essere esclusa ove, in relazione alle circostanze concrete, si accerti che non era possibile esercitare il potere di fatto sulla cosa (cfr. Cassazione civile , sez. III , 22/03/2016 , n. 5622); ii) al nesso di causalità tra cosa ed evento dannoso, che può esser escluso dal c.d. caso fortuito, costituito in ipotesi anche dal comportamento colposo dello stesso danneggiato (cfr. Cass. civ.
Ordinanza n. 30775 del 22/12/2017).
In tema di riparto dell'onere probatorio, il danneggiato è tenuto a fornire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e il danno che egli ha subito, oltre che dell'esistenza del rapporto di custodia e, solo dopo che egli abbia offerto una tale prova, il convenuto deve dimostrare il caso fortuito, cioè l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, escludendo la sua responsabilità
(Cass. civ. Sez. 3 n. 30521 del 22/11/2019; Cass. civ. Sez. 3, 13 luglio 2011 n. 15389; Cass. civ. Sez.
2, 29 novembre 2006 n. 25243).
Pag. 4 a 12 Nello specifico, la S.C. ha precisato che, nell'applicare l'art. 2051 c.c. nel caso delle autostrade, occorre distinguere le situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze dell'autostrada, da quelle provocate dagli stessi utenti ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa, che pongano a repentaglio l'incolumità degli utenti e l'integrità del loro patrimonio. Mentre, invero, per le situazioni del primo tipo, l'uso generalizzato e l'estensione della res costituiscono dati in via generale irrilevanti in ordine al concreto atteggiarsi della responsabilità del custode, per quelle del secondo tipo dovrà configurarsi il fortuito tutte le volte che l'evento dannoso presenti i caratteri della imprevedibilità e della inevitabilità, come accade quando esso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire un intervento tempestivo, potesse rimuovere o adeguatamente segnalare la straordinaria situazione di pericolo determinatasi, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere. Si è anche reiteratamente chiarito che il caso fortuito è fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento (ex multis, Cass. n.
15383/06), sicché la prova liberatoria non è suscettibile di essere condotta sul piano della sussistenza o meno della colpa (Cass. civ. n. 4495/11).
Il confine tra responsabilità e caso fortuito è quindi dato dalla possibilità o meno del proprietario e/o concessionario di poter intervenire per rimuovere l'ostacolo o per prevenire il sinistro. La
Suprema Corte, infatti, ha affermato che "in tema di circolazione stradale è dovere primario dell'ente proprietario della strada (e dell'Anas, in relazione alle strade e autostrade che le sono affidate e in relazione alle quali esercita i diritti e i poteri attribuiti all'ente proprietario) garantirne la sicurezza mediante l'adozione delle opere e dei provvedimenti necessari" (Cass. civ. sent. n.
23562/2011).
Si rileva, altresì, che “Il custode è tenuto, in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa gli attribuisce cui fanno riscontro corrispondenti obblighi di vigilanza, controllo e diligenza (in base ai quali è tenuto ad adottare tutte le misure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi, con lo sforzo adeguato alla natura e alla funzione della cosa e alle circostanze del caso concreto) nonché in ossequio al principio di c.d. vicinanza alla prova, a dimostrare che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso. Deve, cioè, dimostrare di avere espletato, con la diligenza adeguata alla natura
e alla funzione della cosa in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione su di esso gravanti in base a specifiche disposizioni normative,
Pag. 5 a 12 nel caso, art. 14 C.d.S.)” (Cass. civ., sez. III, ord. n. 12166/2021 in Diritto e Giustizia 2021, 10 maggio).
Fatti tali richiami, guardando ai fatti di causa e al materiale probatorio in atti, si rileva quanto segue.
Dalla produzione dell'estratto giornale della sala radio della società , riportante tutti CP_1 gli eventi verificatisi sul tronco autostradale il 19.5.2016 (cd. Report Eventi), documentazione solo genericamente contestata dal alla prima udienza di comparizione e pienamente CP_2 utilizzabile, si rileva la segnalazione di materiale disperso al Km 439,5 alle ore 12,23, poi chiusa alle ore 12,55, mentre alle ore 12,32 e 12,33, al km 438,6, è stata inserita e contestualmente chiusa la segnalazione della presenza di ulteriori “Materiali dispersi” e l'annotazione, alle ore
12,55 e al km 439,5, di “Incidente” (cfr. doc.
1 - fascicolo di primo grado Controparte_1
.
[...]
Nel Giornale di Sala Radio del singolo evento “pratica n. 71” di (cfr. doc. 2 – Controparte_1 fasc. primo grado sono, poi, riportate le seguenti circostanze: Controparte_1
- alle ore 12,23, del giorno 19.5.2016, è stata segnalata all'ente gestore, dalla Polizia
Stradale, la presenza di “materiali dispersi su tratto” al km 440, direzione sud, e contestualmente inoltrato l'evento alla Viabilità, Polizia Stradale e Manutenzione;
- alle ore 12,32 e alle 12,33 sono stati “rimossi al passaggio pezzi di legno”;
- alle ore 12,34, è stato annotato “sulla sud dovrebbe essere una marmitta” al km 439,5;
- alle ore 12,51 è stato annotato “PS a segnalare in attesa dell'arrivo della viabilità che darà ausilio alla rimozione”;
- alle ore 12,55 è stato segnalato, al km 439,5, un incidente;
- alle ore 12,55 l'ostacolo costituito dalla marmitta è stato rimosso.
Nel Prontuario della Polizia stradale è, poi, indicato come orario del sinistro e chiamata alle forze dell'ordine le ore 12,33, mentre nella sezione “Dichiarazioni dei protagonisti”, il conducente ha chiarito che il sinistro è avvenuto sulla corsia di sorpasso, mentre si trovava dietro ad un autobus e a causa dell'investimento di una marmitta di un mezzo pesante adagiata sul manto stradale (cfr. doc. 2 – pag. 25 fascicolo di primo grado ). CP_3
Nella parte relativa alla dinamica del sinistro del Prontuario l'operatore della Polizia Stradale ha
Pag. 6 a 12 dedotto, altresì: “Si precisa che l'operatore di giornata della Sottosezione Polstrada di Vasto sud alle ore 12.20 segnalava al locale COA la presenza del suddetto ostacolo in carreggiata, mentre la sala radio della società autostrada inviava sul luogo un proprio addetto per la rimozione, che però giungeva dopo l'evento infortunistico in questione”.
In merito al valore probatorio di tali deduzioni, è opportuno chiarire che secondo il consolidato principio di diritto espresso della Suprema Corte "il rapporto di polizia fa piena prova, fino
a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria" (Cass. civ., sent. n.
20025/2016). Le circostanze di fatto che il Pubblico Ufficiale segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, infatti, deve intendersi materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (Cass. civ., sent. n. 38/2014).
Si osserva, poi, che nel corso del giudizio di primo grado i testi uditi hanno tutti confermato le circostanze riportate nel verbale della polizia stradale, sia in merito all'orario del sinistro, che in merito alle modalità di verificazione dello stesso (cfr. verbali 12.7.2017 e 14.9.2017).
Pertanto, sulla base di tutti gli elementi sopra riportati, si deve ritenere pienamente attendibile la dinamica dell'incidente riportata dall'attore/appellato.
Priva di pregio è, invece, la tesi di Autostrade dell'Italia che ha collocato in avanti il momento in cui l'insidia che ha cagionato il sinistro de quo è sorta, al fine di dimostrare il caso fortuito ed andare esente da responsabilità.
Ed infatti, la circostanza che l'ostacolo segnalato alle ore 12,23 sia proprio la marmitta che ha cagionato il sinistro de quo emerge, oltre che dalle già scrutinate deduzioni contenute nel
Prontuario della Polizia, anche dallo stesso prodotto dall'appellante (cfr. Controparte_4 doc.
1 - fascicolo di primo grado , che attesta l'assoluta identità tra il Controparte_1 km in cui è stato segnalato l'ostacolo alle 12,23 e quello in cui si è verificato l'incidente (km
439,5), mentre i pezzi di legno, che l'appellante deduce essere la causa della segnalazione precedente, sono stati avvistati al km 438,6 e risulta altamente inverosimile che tale ostacolo si sia spostato, nel giro di dieci minuti, di un km dal luogo della prima segnalazione.
Pag. 7 a 12 D'altra parte, anche il del singolo evento “pratica n. 71” di Controparte_4 Controparte_1
(cfr. doc. 2 – fasc. primo grado consente di ricondurre
[...] Controparte_1
l'inserimento delle ore 12,34 “sulla sud dovrebbe essere una marmitta” alla precedente segnalazione delle ore 12,23, atteso che si richiama lo stesso evento: n.108 del 19.5.2016.
Si osserva, poi, in merito all'orario del sinistro, che quanto contenuto nel Giornale di sala radio, che indica quale orario del sinistro le ore 12,55, non permette di ritenere inattendibile quanto riportato nel prontuario e nelle dichiarazioni testimoniali, che lo hanno collocato alle ore 12,33 circa, essendo in esso riportato esclusivamente l'orario di segnalazione del sinistro alla società e non anche, con assoluta precisione, l'orario di verificazione dello stesso.
Ciò a maggior ragione nel caso di specie, ove l'orario di rimozione dell'ostacolo e quello dell'incidente coincidono (12,55), con la conseguenza che sarebbe, anche in questo caso, altamente inverosimile che nel giro di un solo minuto si sia verificato l'incidente e contemporaneamente rimosso l'ostacolo che lo ha provocato.
Chiariti tali aspetti, occorre ora procedere, ai fini della configurazione del caso fortuito, a verificare se le attività di controllo, vigilanza e manutenzione dell'odierna appellante siano state idonee a scongiurare il verificarsi dell'evento.
Si osserva, in diritto, che in ragione del potere di governo nel quale si risolve il concetto di custodia, sono esigibili una manutenzione ordinaria e cura della cosa finalizzate ad evitare il determinarsi di situazioni di pericolo, che devono essere provate dall'ente concessionario, non essendo sufficiente ad interrompere il nesso di causalità tra l'evento dannoso e la cosa in custodia la prova del tempestivo intervento nella rimozione dell'ostacolo (Cass. civ. sentenza n.
9610 del 24.03.2022).
Pur non potendosi, infatti, pretendere una continuativa ed immediata verifica delle condizioni dell'autostrada, il concessionario autostradale è tenuto ad una costante attività di controllo e adeguata attività di vigilanza.
Sulla scorta di tali considerazioni, è quindi possibile concludere che l'Ente concessionario non ha dato prova della assoluta impossibilità di intervenire in tempo utile per prevenire il sinistro, non avendo fornito la prova che, dopo la segnalazione della presenza di materiale disperso (ore 12,20 circa) e prima del verificarsi dell'incidente (ore 12,33), abbia posto in essere tutte le attività necessarie per mettere la strada in condizione di sicurezza, quantomeno segnalando, tramite ad esempio i pannelli luminosi autostradali o mediante personale e autorità preposte, la presenza
Pag. 8 a 12 dell'ostacolo sulla carreggiata.
Si osserva, infatti che, sulla base della documentazione in atti, l'unica attività volta ad evitare il verificarsi dell'evento è consistita nella rimozione dei pezzi di legno sulla carreggiata ma non anche della marmitta e nell'appostamento della Polizia Stradale “a segnalare in attesa dell'arrivo della viabilità”, alle ore 12,51 e quindi successivamente rispetto al sinistro (cfr. doc. 2 – fasc. primo grado . Controparte_1
Orbene, anche considerando il brevissimo tempo intercorso tra la segnalazione e la rimozione dei pezzi di legno sulla carreggiata, non può ritenersi tempestivo l'intervento posto in essere dalla odierna appellante per rimuovere la marmitta, pari ad almeno tredici minuti dalla segnalazione o addirittura ad oltre venti minuti ove si ritenesse di condividere la tesi dell'appellante, secondo la quale la segnalazione sarebbe quella delle ore 12,34 e l'incidente sarebbe avvenuto alle ore
12,55.
Per quanto sopra riportato, appare chiaro che, avendo l'attore provato che il fatto si è verificato sul tratto autostradale sottoposto alla custodia di , a causa dell'impatto Controparte_1 con una marmitta presente sulla carreggiata, circostanze invero non contestate, ed avendo l'odierna appellante omesso la prova del caso fortuito, non può che ritenersi provato il diritto del al risarcimento del danno. CP_2
Sul punto, pertanto, la sentenza appellata deve essere integralmente confermata.
3. Sulla quantificazione del danno. ha, poi, genericamente contestato l'eccessività del quantum Controparte_1 risarcitorio, sostenendo la non riconducibilità di alcune voci contenute nella fattura dell'officina prodotta al sinistro in esame (cfr. pag. 34 – fascicolo di primo grado ). CP_2
A tale proposito, si rammenta che, secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale da cui non vi sono ragioni per discostarsi, la fattura commerciale emessa dal soggetto incaricato della riparazione della cosa danneggiata, in quanto documento redatto da un terzo e in assenza di contraddittorio, non può costituire prova dell'ammontare del pregiudizio economico verificatosi nella sfera giuridica del danneggiato, ma può assumere eventualmente valenza probatoria a condizione che sia accompagnata dalla prova del relativo pagamento o sia confermata in giudizio dal suo autore (si vedano in tal senso Corte di Cassazione n. 15176 del 2015 e Corte di cassazione n. 3293 del 2018 in tema di efficacia probatoria della fattura commerciale e Corte di cassazione n.
Pag. 9 a 12 11765 del 2013 e Corte di cassazione n. 26693 del 2013 in tema di efficacia probatoria del preventivo di spesa).
Nel caso di specie, la fattura, che contiene una puntuale elencazione di tutte le riparazioni e sostituzioni effettuate, risulta pagata, essendo specificato in essa le modalità dell'avvenuto pagamento in “contanti” ed essendo il corrispettivo pagato ammontante alla totalità degli interventi effettuati, ovvero a € 2.500,00.
Si rileva, inoltre, che, tenuto conto della dinamica del sinistro e delle immagini prodotte, che attestano i danni alla carrozzeria e alla parte anteriore del veicolo, risulta senza dubbio verosimile che il danno a tali componenti abbia comportato la necessità di riparazione degli elementi riportati in fattura (assetto ruote, carrozzeria, deflettori, paraspruzzi, ecc.) e, quindi, la necessità di procedere alla loro sostituzione.
Conseguentemente, il danno risarcibile risulta correttamente determinato dal giudice di prime cure, per cui anche tale motivo di appello è privo di pregio e dev'essere rigettato.
4.Sull'esclusione del concorso di colpa dell'attore nella verificazione dell'evento.
L'appellante ha, infine, contestato la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha Co considerato l'apporto causale determinato dalla condotta di guida del mico nella causazione del sinistro.
A riguardo, basti rilevare, che “grava sul debitore responsabile del danno l'onere di provare la violazione, da parte del danneggiato, del dovere di correttezza impostogli dal citato art. 1227 c.c. e
l'evitabilità delle conseguenze dannose prodottesi, trattandosi di una circostanza impeditiva della pretesa risarcitoria, configurabile come eccezione in senso stretto” (Cass. civ., sez III, sentenza n.
9137 del 16 aprile 2013).
Orbene, ogni deduzione allegata dalla odierna appellante in ordine ad una presumibile velocità elevata del mezzo condotto dal o ad una inadeguata distanza dal mezzo che lo precedeva CP_2
o di ogni altra condotta di guida imperita o imprudente si appalesa priva di ogni supporto probatorio e, dunque, inidonea a censurare la sentenza di primo grado.
In particolare, non risulta contestata la circostanza che il conducente viaggiasse ad una velocità di circa 110 km/h e, quindi, nel rispetto dei limiti di velocità previsti in autostrada. La velocità riportata, inoltre, risulta adeguata allo stato dei luoghi atteso che il sinistro è avvenuto in condizioni di luce piena, con tempo sereno e visibilità buona (cfr. Prontuario Polizia stradale). I
Pag. 10 a 12 testi escussi in primo grado hanno, poi, confermato che il conducente fosse a distanza di sicurezza dall'autobus e che, proprio in quanto intento ad effettuare un sorpasso, non ha potuto effettuare alcuna manovra per evitare l'impatto con l'ostacolo sulla carreggiata.
Per cui alcun comportamento colposo può essere ascritto al . CP_2
Alla luce di tutto quanto sopra, pertanto, la sentenza impugnata deve essere confermata e l'appello integralmente respinto.
5. Sulle spese di lite.
In ordine alle spese di lite va tenuto presente il principio secondo il quale l'annullamento, in sede di legittimità, della pronuncia nel merito del giudice di appello, anche se limitato ad un capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, con la conseguenza che il giudice di rinvio, investito del riesame della causa, deve rinnovare la decisione su di esse, alla stregua del criterio della soccombenza, avendo riguardo all'esito finale della lite, considerato globalmente e non in relazione alle singole fasi giudiziali (Cass. Civ. nn. 15868/2015; 26084/2005; 9783/2003;
9690/2003; 14075/2002; 293/1978).
Conseguentemente, le spese di giudizio di entrambi i procedimenti di appello e quelle del giudizio di legittimità seguono la soccombenza di e vanno liquidate come in Controparte_1 dispositivo, in considerazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, come aggiornati dal D.M.
147/2022, dello scaglione di valore di riferimento (da € 1.101,00 a € 5.200,00), dei parametri medi e delle fasi processuali effettivamente svolte, e quindi con esclusione della fase istruttoria.
Deve precisarsi che, pur essendosi il primo procedimento di appello concluso con sentenza prima della entrata in vigore del D.M. 55/2014 come aggiornato dal DM 147/2022, i parametri stabiliti da quest'ultimo devono essere tuttavia applicati anche per tale giudizio, atteso che “in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento in cui provvede alla liquidazione ovvero al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di 'compenso' evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza” (cfr., tra le più recenti, Sez.
6 - L, Ordinanza n. 31884 del 10/12/2018; Cass. n.
19989/2021).
Visto l'integrale rigetto del gravame e considerato il disposto dell'art. 13, co. 1- quater del D.P.R.
n. 115/2002, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, dell'ulteriore importo a
Pag. 11 a 12 titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale del gravame, parte appellante è tenuta alla refusione del doppio del contributo unificato, mandando alla Cancelleria per le cure del relativo adempimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 83/2018 emessa dal Giudice di
Pace di Vasto;
- condanna al pagamento delle spese del giudizio di appello n. Controparte_1
747/2018 in favore di , che si liquidano in € 1.701,00 per compensi Controparte_2 professionali, oltre al 15% sui compensi per rimborso spese generali, IVA se dovuta e CPA come per legge;
- condanna al pagamento delle spese del presente giudizio di Controparte_1 appello in favore di , che si liquidano in € 1.701,00 per compensi Controparte_2 professionali, oltre al 15% sui compensi per rimborso spese generali, IVA se dovuta e CPA come per legge;
- condanna al pagamento delle spese del giudizio di legittimità Controparte_1 in favore di , che si liquidano in € 1.875,00 per compensi professionali, Controparte_2 oltre al 15% sui compensi per rimborso spese generali, IVA se dovuta e CPA come per legge;
- condanna al pagamento di un ulteriore importo a titolo di Controparte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Alla cancelleria per quanto di competenza.
Vasto, 12 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Elisa Ciabattoni
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