Sentenza 1 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 01/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 1 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3198/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO SEZIONE Terza CIVILE ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3198/2024 promossa da: ANDOR SPV s.r.l., in persona del l.r. p.t., con l'Avv. RATENI RICORRENTE
contro
IG LU, NI IC, ZI IC RESISTENTI contumaci CONCLUSIONI Parte ricorrente concludeva riportandosi alle conclusioni rese negli scritti difensivi. FATTO E DIRITTO Parte ricorrente, dopo aver dedotto di
- essere cessionaria nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, in forza di contratto di cessione di crediti del 12.12.2023 ritualmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, da parte di Intesta Sanpaolo s.p.a. di alcuni crediti, già oggetto di precedenti cessioni, tra cui quello nei confronti di OL CA, nei cui confronti era stata incardinata una procedura esecutiva immobiliare (R.G. ES. IMM. n. 18/2023) avanti a questo Tribunale, avente ad oggetto il pignoramento del diritto di proprietà su immobili siti in Busto Arsizio
-via Parini, 6- (in atti meglio identificati);
- della sospensione della predetta procedura esecutiva a seguito dell'accertamento della mancanza della continuità delle trascrizioni relativamente ai beni oggetto di esecuzione e, nello specifico, dell'acquisto ereditario in capo alle resistenti non risultando la trascrizione della accettazione tacita dell'eredità relitta da AN CR da parte di IO CI, CR AN e CR IN, che, nelle qualità indicate in ricorso e per le quote ivi indicate, avevano provveduto alla voltura catastale dei beni esecutati;
instava questo Tribunale per sentir dichiarare che le resistenti avevano accettato tacitamente la predetta eredità in forza di atti di accettazione tacita, con le conseguenti declaratorie. Le resistenti restavano contumaci. Trattata la causa, era trattenuta in decisione all'udienza del 4.12.2024. In limine litis va evidenziato l'interesse ad agire e, di qui, anche la legittimazione ad agire, di parte ricorrente nella fattispecie concreta esaminata come si rileva dalla documentazione prodotta comprovante lo stato di creditore cessionario e pignoratizio (cfr. docc.1e ss. di parte ricorrente).
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ne consegue che, mentre sono inidonei allo scopo gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, l'accettazione tacita può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile” (così ex plurimis Cass.10796/2009, cfr. anche nello stesso senso Cass.4843/2019, Cass.1438/2020 e Cass.11478/2021). pagina 2 di 3 Ritiene, pertanto, il Tribunale che tali atti posti in essere dalla parte resistente non possano considerarsi come soli atti gestori di natura meramente conservativa che il chiamato all'eredità è abilitato a compiere anche prima dell'accettazione, espressa o tacita che sia, ai sensi dell'art. 460 c.c. E' pur vero che il chiamato all'eredità, ancor prima dell'accettazione, può compiere atti di amministrazione, ma deve trattarsi, ai sensi del secondo comma dell'art. 460 c.c. di "amministrazione temporanea", che certamente non può considerarsi tale quella, sopra accertata, come svolta da parte delle resistenti. Valutati tutti gli elementi di prova forniti nel presente giudizio, può, pertanto, considerarsi come verificato il thema probandum della presente controversia, di talché possono ritenersi ammessi i fatti dedotti nell'atto introduttivo. Le spese di lite, da ritenersi di valore indeterminabile, devono seguire la soccombenza e si liquidano come indicato in dispositivo, debitamente ridotte in relazione all'attività giudiziaria effettivamente espletata.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti in epigrafe indicate, ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa, così decide:
1. accoglie la domanda della parte ricorrente, e per l'effetto,
2. dichiara che IO CI, CR AN e CR IN hanno accettato l'eredità di CR AN, deceduto il 5/02/1991 con tutte le conseguenze di legge;
3. ordina al Conservatore dei RR.II. territorialmente competente di provvedere, ai sensi dell'art. 2648 c.c., alla trascrizione del presente provvedimento con esonero da responsabilità,
4. condanna parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di giudizio, che si liquidano in complessivi €.2.356,00, oltre oneri di legge e anticipazioni.
Così deciso in Busto Arsizio il 4 dicembre 2024
Il Giudice
A. D'Elia
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