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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 03/06/2025, n. 681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 681 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL UN DI EC
SEZIONE CIVILE
così composto:
Dott. Francesco Vigorito Presidente rel.
Dott.ssa Giulia Sorrentino Giudice
Dott. Daniele Sodani Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2549 R.G. dell'anno 2022
TRA
nata a [...] il [...], ivi residente in [...], Parte_1
Codice Fiscale , sia in proprio che nella qualità di Tutore del IG. C.F._1
(Tutela RG n. 745/2019 V.G. – Tribunale di Civitavecchia, sentenza di Controparte_1 interdizione n. 2761/2019), nato a [...] il [...], ivi residente a[...], Codice Fiscale , e nata a [...] C.F._2 Parte_2
(EN) il 6 agosto 1944, residente in [...], Codice Fiscale
, tutte elettivamente domiciliate in Civitavecchia, Viale Etruria n. 2, C.F._3 presso e nello studio dell'Avv. Leonardo Montini Paciotta ( del Foro di C.F._4
Civitavecchia come da delega in atti
- attori –
E
nato a [...] l'[...], residente in Civitavecchia (RM) CP_2 alla Via Antonio Baldini n. 2/B, cod. fisc , rappresentato e difeso CodiceFiscale_5 dall'Avv. Roberto Immediata (cod. fisc. ) ed elettivamente domiciliato CodiceFiscale_6 presso lo studio del medesimo in Civitavecchia, Piazza L. Calamatta n. 16, come da delega in atti
- convenuto – UN IO DI EC
Oggetto: riduzione e divisione
Conclusioni:
Per gli attori:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, azione, eccezione e conclusione, nonché disattesa la ricostruzione dei fatti operata dalla controparte:
1) In via preliminare, per le ragioni indicate in premessa dell'atto introduttivo del giudizio nonché nella presente memoria, dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o annullabilità della donazione lesiva avvenuta con atto notarile stipulato il 14.3.2002, in Civitavecchia (RM), innanzi al Notaio Avv. registrato in Roma il Persona_1
25.03.2022 (repertorio n. 6405, raccolta 3515), poiché trattasi di disposizione a causa donativa lesiva della quota di legittima degli odierni attori;
2) per l'effetto, dichiarare il IG. – non dispensato dalla collazione – tenuto a rendere alla massa CP_2 ereditaria l'immobile sito in Civitavecchia, Loc. Santa IA, contraddistinto al NCEU del Comune di
Civitavecchia al Foglio 4, part. 1046, Zona Cens. 4, Cat. A/2, Classe 2, consistenza vani 5,5, superficie catastale 151 mq, nonché il terreno seminativo classe 3 (49are 01ca), sito sempre in Civitavecchia, Loc. Santa
IA, contraddistinto al NCT del Comune di Civitavecchia al Foglio 4, part. 1045, in natura oppure ad imputarne il valore, in quest'ultimo caso, avuto riguardo al valore dell'immobile al tempo di apertura della successione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 737, 746 e 747 c.c.;
3) accertare e dichiarare, sempre in via preliminare, illegittimo il prelievo dal libretto di risparmio nominativo n.
000010150341 UBI Banca della somma di danaro complessiva di Euro 1.491,05, avvenuto successivamente alla data di morte della IG.ra ; Persona_2
4) per l'effetto, ordinare al IG. la restituzione alla massa attiva ereditaria della predetta somma di CP_2
Euro 1.491,05, o quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, con gli interessi e la rivalutazione monetaria dalla consegna alla restituzione effettiva;
5) disporre, altresì, la riduzione di tutti gli (altri) atti di liberalità posti in essere in vita tal del cuius a favore del convenuto, come saranno meglio provati e documentati nel corso del presente giudizio, ivi compresi quelli consistiti nella corresponsione, a titolo di donazione indiretta, delle somme di denaro tutte indicate nella presente memoria, quindi la cifra pari a Lire 100.000.000, convertita in Euro 50.000,00 (cui dovranno aggiungersi interessi previa rivalutazione), o quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, versata dalla IG.ra per il Per_2 risarcimento dovuto dal convenuto nei confronti di soggetto rimasto vittima e danneggiato da sinistro stradale causato dallo stesso nonché nella ulteriore somma pari ad Euro 10.000,00 o quella maggiore o CP_2 minore che sarà accertata in corso di causa – come da conversione della cifra ammontante a Lire 20.000.000 –
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donata dalla a favore del convenuto, giusto bonifico – prelievo del 2 luglio 1997, il tutto, oltre interessi Per_2 come per legge dalla data della dazione, previa rivalutazione;
detti atti dispositivi, di natura donativa e/o di atti liberalità, di cui dovrà necessariamente tenersi conto, dovranno essere computati ai fini della ricostruzione della massa ereditaria e, quindi, ai fini della determinazione e reintegrazione della quota legittima degli attori;
6) calcolata, quindi, la quota disponibile e la quota indisponibile dei beni oggetto della suddetta donazione, al netto del debito di cui al punto m) indicato in citazione, cartella esattoriale 09720020125139709000 di Euro
33.942,33, ed eventuali altri debiti ad oggi non conosciuti, secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli artt. da 747 a 750 c.c., ed accertata la lesione della quota di legittima riservata agli attori, disporre susseguentemente la riduzione della donazione e la reintegrazione della quota di legittima spettante ai IGg.ri
[...]
e , eventualmente anche mediante la restituzione Pt_2 Parte_1 Controparte_1 dell'immobile, nonché, in merito alle somme tutte indicate al punto n. 5 che precede, attraverso reintegrazione in denaro;
7) all'esito della domanda di riduzione delle donazioni e reintegrazione delle quote di riserva, di cui ai capi precedenti, procedere, in relazione ai beni immobili indicati, allo scioglimento della comunione ereditaria, nominando, quindi, un esperto per la esatta determinazione della massa attiva da dividersi e per la formazione delle singole quote, previo controllo dell'esatta individuazione dei beni immobili caduti in successione e dei relativi frutti;
8) ordinare la correlativa divisione in relazione alle singole quote e, in caso di ravvisata non materiale divisibilità dell'immobile e del terreno, ordinare la vendita all'incanto con formazione successiva di separate masse liquide da ripartire fra i singoli coeredi;
9) porre ogni spesa a carico della massa e, in caso di infondate contestazioni sul diritto a dividere, ovvero di inaccoglibili contestazioni durante le operazioni divisionali, condannare gli opponenti alle relative spese legali e di procedura;
10) emettere ogni altro provvedimento ritenuto opportuno e consequenziale. Il tutto, oltre alla vittoria delle spese di lite, come meglio precisato nell'atto introduttivo del giudizio”
Per la parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione,
1. In via principale, a) rigettare la domanda attrice, poiché del tutto infondata in fatto ed in diritto;
b) verificare se residui un eventuale debito a carico degli eredi ed a favore dell'odierno convenuto quantificandone il relativo ammontare;
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2. in via subordinata, nella denegata ipotesi dovesse risultare una lesione della legittima, dichiarare il sig. CP_2 libero dall'obbligo di restituire le cose donate, mediante il pagamento del relativo valore. Con vittoria di spese,
[...] competenze ed onorari".
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Civile di Civitavecchia, contrariis reiectis 1. In via principale, rigettare la domande attoree, per i motivi di fatto e di diritto esposti;
2. Condannare l'attore al pagamento delle spese ed i compensi del presente giudizio.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Premessa in fatto
Con atto di citazione ritualmente notificato, le signore e Parte_2 Parte_1 quest'ultima anche in qualità di tutrice di , e tutti quali eredi della sig.ra Controparte_1 Per_2 deceduta il 25/01/2019, convenivano in giudizio il sig. per l'udienza del
[...] CP_2
19 dicembre 2025 lamentando la lesione della loro quota di legittima dell'asse ereditario della sig.ra e, quindi, per sentire accertare e dichiarare nullo, inefficace e/o annullabile l'atto di Per_2 donazione del 14/03/2002 a rogito del Notaio di Roma, rep. n. 6405/3515, con Persona_1 conseguente obbligo a carico del convenuto di rendere alla massa ereditaria la CP_2 casa d'abitazione sita in Civitavecchia, Strada Santa IA (censita in catasto fabbricati al foglio 4,
p.lla 1046) con annesso terreno (censito in catasto terreni al foglio 4, p.lla 1045), nonché, all'esito della domanda di riduzione della donazione e della reintegrazione della quota di riserva, per operare lo scioglimento della comunione ereditaria previo accertamento dell'esatta determinazione della massa attiva da dividere per la formazione delle singole quote d'eredità.
Si costituiva in giudizio tardivamente in data 17 dicembre 2022 il sig. , il quale CP_2 contestata l'esistenza delle ragioni poste dagli attori a fondamento della domanda e chiedeva il rigetto delle avverse pretese siccome infondate in fatto e in diritto. In particolare faceva rilevare che una volta operata la riunione fittizia dei beni donati e dei beni residui si sarebbe dovuto tener conto, per la determinazione delle somme spettanti agli eredi, dei debiti ereditari ed in particolare del valore delle migliorie apportate all'immobile dal convenuto pari ad € 76.685,34, delle spese per renderlo commerciabile stimabili in € 8.881,60, delle spese amministrative occorrenti per la regolarizzazione del compendio pari ad € 10,000, del debito pecuniario contratto dalla sig.ra per il prezzo pagato, pari a 102 milioni di lire, dallo stesso per la Per_2 CP_2
4 di 11 UN IO DI EC
compravendita a rogito del Notaio del 21.3.2000, rep. 2946; faceva poi rilevare Persona_1 che la donazione era stata effettuata con dispensa dalla collazione.
Il Giudice disponeva consulenza tecnica al fine di determinare il valore dell'immobile oggetto di donazione.
Espletata la CTU alla udienza del 26/02/2025, fallito il tentativo di conciliazione, la parti precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con i termini per il deposito di comparsa conclusionale e repliche.
2. Oggetto del giudizio
Con l'atto introduttivo del giudizio gli attori hanno chiesto:
1) accertarsi la nullità e/o inefficacia e/o annullabilità della donazione avvenuta con atto notarile stipulato il 14.3.2002, in Civitavecchia (RM), innanzi al Notaio Avv. registrato Persona_1 in Roma il 25.03.2022 (repertorio n. 6405, raccolta 3515);
2) dichiarare il IG. tenuto a rendere alla massa ereditaria l'immobile sito in CP_2
Civitavecchia, Loc. Santa IA, contraddistinto al NCEU del Comune di Civitavecchia al Foglio
4, part. 1046, Zona Cens. 4, Cat. A/2, Classe 2, consistenza vani 5,5, superficie catastale 151 mq, nonché il terreno seminativo classe 3 (49are 01ca), sito sempre in Civitavecchia, Loc. Santa IA, contraddistinto al NCT del Comune di Civitavecchia al Foglio 4, part. 1045, in natura oppure ad imputarne il valore, in quest'ultimo caso, avuto riguardo al valore dell'immobile al tempo di apertura della successione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 737, 746 e 747 c.c.;
3) accertare e dichiarare illegittimo il prelievo dal libretto di risparmio nominativo n.
000010150341 UBI Banca della somma di danaro complessiva di Euro 1.491,05, avvenuto successivamente alla data di morte della IG.ra ; Persona_2
4) ordinare al IG. la restituzione alla massa attiva ereditaria della predetta somma CP_2 di Euro 1.491,05, o quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, con gli interessi e la rivalutazione monetaria dalla consegna alla restituzione effettiva;
5) calcolata, quindi, la quota disponibile e la quota indisponibile dei beni oggetto della suddetta donazione, al netto del debito di cui al punto m) indicato in citazione, cartella esattoriale
09720020125139709000 di Euro 33.942,33, ed eventuali altri debiti ad oggi non conosciuti, secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli artt. da 747 a 750 c.c., ed accertata la lesione della quota di legittima riservata agli attori, disporre susseguentemente la riduzione della donazione e la reintegrazione della quota di legittima spettante ai IGg.ri Pt_2
5 di 11 UN IO DI EC
, e , eventualmente anche mediante la CP_2 Parte_1 Controparte_1 restituzione dell'immobile, nonché, in merito alle somme tutte indicate al punto n. 5 che precede, attraverso reintegrazione in denaro;
6) all'esito della domanda di riduzione delle donazioni e di reintegrazione delle quote di riserva, procedere, in relazione ai beni immobili indicati, allo scioglimento della comunione ereditaria eventualmente mediante vendita dell'immobile e ripartizione del ricavato trai coeredi.
Deve ritenersi invece inammissibile la domanda nuova formulata nella prima memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 con la quale si è chiesto disporsi la riduzione di tutti gli (altri) atti di liberalità posti in essere in vita tal del cuius a favore del convenuto, ivi compresi quelli consistiti nella corresponsione, a titolo di donazione indiretta, delle somme di denaro indicate nella memoria ex art. 183 comma 6 n.1 c.p.c., quindi la cifra pari a Lire 100.000.000, convertita in Euro 50.000,00
(cui dovranno aggiungersi interessi previa rivalutazione), versata dalla IG.ra per il Per_2 risarcimento dovuto dal convenuto nei confronti di soggetto rimasto vittima e danneggiato da sinistro stradale causato dallo stesso;
nonché nella ulteriore somma pari ad Euro CP_2
10.000,00 o quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa – come da conversione della cifra ammontante a Lire 20.000.000 – donata dalla a favore del convenuto, giusto Per_2 bonifico – prelievo del 2 luglio 1997, il tutto, oltre interessi come per legge dalla data della dazione, previa rivalutazione.
Infatti nel giudizio di riduzione per lesione della legittima, come anche in quello di divisione, è esclusa la possibilità di allegare ovvero provare, l'esistenza di altri beni idonei ad incidere sulla determinazione del "relictum" e, conseguentemente, dell'effettiva entità della lesione, dovendo il potere di specificazione della domanda manifestarsi nel rispetto delle preclusioni previste dal codice di rito. (cfr. Cass. 6 novembre 2018 n. 28272).
Pertanto la parte attrice ha lamentato tempestivamente che la signora si sia Persona_2 spogliata in vita della gran parte del suo patrimonio attraverso la donazione immobiliare sopra indicata e ha chiesto la riduzione di tale donazione ed inoltre la restituzione della somma acquisita dal convenuto dopo l'apertura della successione e lo scioglimento della comunione ereditaria mentre la formulazione di una ulteriore domanda di riduzione di donazioni, che sarebbero state peraltro effettuate molti anni prima, è inammissibile.
Il convenuto costituendosi tardivamente ha dedotto che la donazione prevedeva la dispensa dalla collazione e, comunque, di essere creditore della massa delle seguenti somme:
1. € 77.402,60 per acquisto immobile ed arredi;
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2. € 3.200,00 per spese funerarie;
3. € 2.200 circa a titolo di differenze per l'anno di ricovero della madre;
4. € 2.121 relativi ai bollettini di Equitalia di settembre e novembre 2017 ed aprile e settembre
2018;
5. € 424,30 per imposte locali ed utenze.
Ha dedotto, quindi, che conseguentemente nulla era dovuto agli attori.
In comparsa conclusionale, richiamando il documento n. 13 depositato nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 costituito da un testamento della de cuius poi revocato al momento della donazione, il convenuto ha dedotto che tale atto pur revocato, rimaneva valido come dichiarazione di esistenza del debito e che nello stesso risultava precisamente menzionato il rapporto sostante, costituito dal credito sub 1, e le relative ragioni.
Tale deduzione è stata formulata, per la prima volta, in sede di comparsa conclusionale e, per questo motivo, è inammissibile.
Come è noto la comparsa conclusionale assolve unicamente una funzione illustrativa delle domande e delle eccezioni ritualmente introdotte nel giudizio e sulle quali si sia instaurato il contraddittorio delle parti, non potendo di regola contenere domande o eccezioni nuove. (da ultimo Cass. 23 giugno 2022 n. 20232).
3. Ricostruzione della vicenda e posizione delle parti.
In data 25 gennaio 2019 è deceduta ab intestato a Civitavecchia la signora Persona_2 lasciando quali eredi i propri figli , ed i propri CP_3 CP_2 Parte_2 nipoti ex filio premorto , e . Controparte_1 Controparte_4 Parte_1
In data 1^ febbraio 2019 presso il libretto di deposito n. 50341 intestato alla defunta Per_2 avveniva un accredito di € 1.432,55, in pari data la somma era prelevata.
[...]
In data 19.12.2019 , ed i suoi eredi rinunciavano all'eredità CP_2 CP_3 rispettivamente della propria madre e nonna con atto a rogito del Notaio Persona_2 di Civitavecchia, rep. n. 5270/3756. Persona_3
In data 7.2.2020 anche il signor rinunciava all'eredità della propria nonna Controparte_4 con atto a rogito del Notaio di Gemona del Friuli, rep. n. Persona_2 Persona_4
334/234.
In data 17 gennaio 2020 le sig.re e presentavano istanza di Parte_1 Parte_2 mediazione sulla base della presunta lesione della quota legittima spettante alle istanti arrecata
7 di 11 UN IO DI EC
dalla donazione, effettuata dalla signora in favore di , del 14.3.2002; Per_2 CP_2
In considerazione dell'esito negativo della mediazione è stato introdotto questo giudizio.
Secondo la prospettazione degli attori gli stessi sarebbero legittimari parzialmente pretermessi mentre sulla base della documentazione prodotta dal convenuto, quest'ultimo il convenuto e gli altri chiamati all'eredità e non hanno la qualità di eredi avendo CP_3 Controparte_4 rinunciato alla eredità.
La domanda proposta dagli attori è formulata quindi nei confronti del convenuto o quale erede, avendo accettato tacitamente l'eredità con l'incasso delle somme esistenti sul conto corrente della de cuius ovvero quale donatario dei beni appartenuti alla de cuius.
Ritiene il collegio che la documentazione prodotta consente dimostra che non vi è stato alcun incasso da parte del convenuto della somma di euro 1.432,55.
Infatti con missiva del 22 gennaio 2020 (allegato 10 alla comparsa di risposta) la Banca presso la quale era stata depositata la somma ha chiarito che il prelievo era una mera operazione interna.
Tuttavia non è contestato nemmeno dal convenuto che il prelievo della somma di euro 58,50 dal conto corrente della de cuius sia stato operato dal sig. (cfr. pag. 11 della comparsa CP_2 di risposta). Tale atto integra l'accettazione tacita dell'eredità.
Deve infatti ritenersi come accettazione tacita dell'eredità il comportamento dell'erede che preleva soldi dal conto corrente e li trasferisce sul proprio oppure che, con il denaro depositato in banca dal defunto, paga un creditore del defunto stesso. Per evitare che ciò possa considerarsi accettazione tacita, l'erede potrebbe pagare con denaro proprio e poi chiedere agli altri eredi la restituzione delle somme spese.
Nel caso in esame la documentazione prodotta dalla parte attrice ed, in parte, dal convenuto fornisce elementi univoci nel senso di ritenere che il convenuto abbia incassato tale somma.
Da ciò deriva l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità da parte dello stesso, con conseguente irrilevanza della successiva rinuncia.
Deve ricordarsi che in caso di apertura della successione legittima, il legittimario poiché chiamato "ex lege" all'eredità, è considerato pretermesso qualora il "de cuius" abbia distribuito tutto il suo patrimonio mediante disposizioni a titolo particolare "inter vivos"; ne deriva che l'azione di riduzione non è soggetta all'onere dell'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario e che, ove il legittimario non abbia già compiuto atti di accettazione, egli diviene necessariamente erede nel momento stesso in cui esercita tale azione di riduzione, che comporta, quindi, tacita accettazione di eredità (cfr. Cass 17 agosto 2022 n. 24836).
8 di 11 UN IO DI EC
Pertanto gli attori hanno correttamente esercitato l'azione.
4. Azione di riduzione
L'azione di riduzione, per la parte della domanda ritenuta ammissibile, ha ad oggetto una donazione eseguita dalla de cuius ed è quindi proposta nei confronti del donatario, che ha rinunciato all'eredità.
La donazione alla quale si fa riferimento nell'atto di citazione è quella avvenuta con atto notarile stipulato il 14.3.2002, in Civitavecchia (RM), innanzi al Notaio Avv. registrato Persona_1 in Roma il 25.03.2022 (repertorio n. 6405, raccolta 3515) avente ad oggetto l'immobile sito in
Civitavecchia, Loc. Santa IA, contraddistinto al NCEU del Comune di Civitavecchia al Foglio
4, part. 1046, Zona Cens. 4, Cat. A/2, Classe 2, consistenza vani 5,5, superficie catastale 151 mq, nonché il terreno seminativo classe 3 (49are 01ca), sito sempre in Civitavecchia, Loc. Santa IA, contraddistinto al NCT del Comune di Civitavecchia al Foglio 4, part. 1045.
Deve considerarsi che:
- gli attori sono eredi di insieme al convenuto , che, come Persona_2 CP_2 si è visto, ha accettato tacitamente l'eredità;
- la donazione è stata effettuata con espressa dispensa dalla collazione e, tuttavia, la dispensa dalla collazione non esclude la riduzione delle donazioni, se queste eccedono la quota disponibile del donante;
- l'unico ulteriore attivo dell'eredità era costituito dalla somma di euro 58,55;
- con la dispensa dalla collazione, il donatario è liberato all'obbligo di restituire il bene donato agli eredi, ma la successione si regola, e la ripartizione delle quote ereditarie si effettua, come se il bene donato non fosse mai uscito dal patrimonio del defunto a titolo di liberalità.
Infatti la dispensa dalla collazione esonera il donatario dal conferimento, ma non importa l'esclusione del bene donato dalla riunione fittizia ai fini della determinazione della porzione disponibile (Cass. 5 maggio 2022 n. 14193).
In presenza di una successione legittima alla quale, dopo la rinuncia degli altri chiamati, concorrono due figli e gli eredi di un altro figlio premorto, tutti attori in questo giudizio, la legittima spettante ai figli è pari a 2/3, l'altro 1/3 è disponibile (art. 537 c.c.).
Poiché l'immobile alla data di apertura della successione aveva un valore di euro 90.300 e deve tenersi conto della somma di euro 58,55 prelevata dal convenuto sul libretto di deposito della de
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cuius, la riunione fittizia porta ad un valore di euro 90.358,55 di cui la quota di euro 30.119,52 è disponibile.
Il convenuto ha dedotto di essere creditore della massa della somma complessiva di euro 85.347,9 così precisata:
1. € 77.402,60 per acquisto immobile ed arredi;
2. € 3.200,00 per spese funerarie;
3. € 2.200 circa a titolo di differenze per l'anno di ricovero della madre;
4. € 2.121 relativi ai bollettini di Equitalia di settembre e novembre 2017 ed aprile e settembre
2018;
5. € 424,30 per imposte locali ed utenze.
La deduzione del convenuto riguarda debiti del de cuius nei suoi confronti derivanti da rapporti giuridici che facevano capo al defunto al momento della sua morte (rientrano in tale categoria le voci sopra indicate sub 1, 3, 4 e 5) ed il peso ereditario sopra indicato sub 2) sorto a titolo originario per effetto dell'apertura della successione.
Tuttavia il convenuto non ha dato prova della sussistenza dei crediti poiché:
a) con riferimento alla somma € 77.402,60 per acquisto immobile ed arredi la documentazione prodotta ed, in particolare, gli assegni circolari allegati alla comparsa di risposta non dimostrano che le somme riportate in tali assegni circolari siano state fornite dal convenuto e, come si è visto, la deduzione relativa alla esistenza di un riconoscimento del debito effettuata dalla de cuius è stata operata tardivamente solo in comparsa conclusionale;
b) con riferimento alle altre somme le ricevute prodotte dimostrano i pagamenti ma non dimostrano che gli stessi siano stati effettuati con denaro del convenuto.
Deve invece riconoscersi il credito del sig. nei confronti della massa per spese CP_2 funerarie pari ad euro 3.200 che devono essere poste a carico della massa.
Complessivamente quindi il valore della massa ereditaria, dopo la riunione fittizia, è di euro
87.158,55.
La quota disponibile è, quindi, di euro 29.052,85; la quota di legittima è di euro 58.105,7 ma dovendosi considerare erede, per le ragioni sopra indicate, la quota di euro CP_2
19.368,57 è di sua spettanza.
Pertanto la somma spettante agli altri due eredi che è tenuto a reintegrare è CP_2 tenuto a reitegrare ammonta ad euro 38.737,13 da ripartirsi al 50% tra e Parte_2 Pt_1
, anche quale tutrice di , poiché a ciascuno di loro spetta la parte di un
[...] Controparte_1
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terzo della quota di legittima pari ad euro 19.368,57.
5. Spese
Le spese seguono la soccombenza anno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 127/2022 vigente, in ragione del valore del giudizio (parametro euro
26.001-52.000) e tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché del numero delle parti e degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del citato decreto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2549
R.G. dell'anno 2022 così provvede:
- accoglie la domanda attrice, dichiara che è tenuto a reintegrare la quota di CP_2 legittima spettante alle eredi di deceduta il 25/01/2019, e Persona_2 Parte_2
quest'ultima anche in qualità di tutrice di , e condanna Parte_1 Controparte_1 [...]
al pagamento delle somme di euro 19.368,57 a e di euro 19.368,57 a CP_2 Parte_2
, anche quale tutrice di;
Parte_1 Controparte_1
- condanna il convenuto al pagamento delle spese del giudizio liquidate in euro 12.185,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
Civitavecchia 27 maggio 2025.
Il Presidente est.
Francesco Vigorito
11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL UN DI EC
SEZIONE CIVILE
così composto:
Dott. Francesco Vigorito Presidente rel.
Dott.ssa Giulia Sorrentino Giudice
Dott. Daniele Sodani Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2549 R.G. dell'anno 2022
TRA
nata a [...] il [...], ivi residente in [...], Parte_1
Codice Fiscale , sia in proprio che nella qualità di Tutore del IG. C.F._1
(Tutela RG n. 745/2019 V.G. – Tribunale di Civitavecchia, sentenza di Controparte_1 interdizione n. 2761/2019), nato a [...] il [...], ivi residente a[...], Codice Fiscale , e nata a [...] C.F._2 Parte_2
(EN) il 6 agosto 1944, residente in [...], Codice Fiscale
, tutte elettivamente domiciliate in Civitavecchia, Viale Etruria n. 2, C.F._3 presso e nello studio dell'Avv. Leonardo Montini Paciotta ( del Foro di C.F._4
Civitavecchia come da delega in atti
- attori –
E
nato a [...] l'[...], residente in Civitavecchia (RM) CP_2 alla Via Antonio Baldini n. 2/B, cod. fisc , rappresentato e difeso CodiceFiscale_5 dall'Avv. Roberto Immediata (cod. fisc. ) ed elettivamente domiciliato CodiceFiscale_6 presso lo studio del medesimo in Civitavecchia, Piazza L. Calamatta n. 16, come da delega in atti
- convenuto – UN IO DI EC
Oggetto: riduzione e divisione
Conclusioni:
Per gli attori:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, azione, eccezione e conclusione, nonché disattesa la ricostruzione dei fatti operata dalla controparte:
1) In via preliminare, per le ragioni indicate in premessa dell'atto introduttivo del giudizio nonché nella presente memoria, dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o annullabilità della donazione lesiva avvenuta con atto notarile stipulato il 14.3.2002, in Civitavecchia (RM), innanzi al Notaio Avv. registrato in Roma il Persona_1
25.03.2022 (repertorio n. 6405, raccolta 3515), poiché trattasi di disposizione a causa donativa lesiva della quota di legittima degli odierni attori;
2) per l'effetto, dichiarare il IG. – non dispensato dalla collazione – tenuto a rendere alla massa CP_2 ereditaria l'immobile sito in Civitavecchia, Loc. Santa IA, contraddistinto al NCEU del Comune di
Civitavecchia al Foglio 4, part. 1046, Zona Cens. 4, Cat. A/2, Classe 2, consistenza vani 5,5, superficie catastale 151 mq, nonché il terreno seminativo classe 3 (49are 01ca), sito sempre in Civitavecchia, Loc. Santa
IA, contraddistinto al NCT del Comune di Civitavecchia al Foglio 4, part. 1045, in natura oppure ad imputarne il valore, in quest'ultimo caso, avuto riguardo al valore dell'immobile al tempo di apertura della successione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 737, 746 e 747 c.c.;
3) accertare e dichiarare, sempre in via preliminare, illegittimo il prelievo dal libretto di risparmio nominativo n.
000010150341 UBI Banca della somma di danaro complessiva di Euro 1.491,05, avvenuto successivamente alla data di morte della IG.ra ; Persona_2
4) per l'effetto, ordinare al IG. la restituzione alla massa attiva ereditaria della predetta somma di CP_2
Euro 1.491,05, o quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, con gli interessi e la rivalutazione monetaria dalla consegna alla restituzione effettiva;
5) disporre, altresì, la riduzione di tutti gli (altri) atti di liberalità posti in essere in vita tal del cuius a favore del convenuto, come saranno meglio provati e documentati nel corso del presente giudizio, ivi compresi quelli consistiti nella corresponsione, a titolo di donazione indiretta, delle somme di denaro tutte indicate nella presente memoria, quindi la cifra pari a Lire 100.000.000, convertita in Euro 50.000,00 (cui dovranno aggiungersi interessi previa rivalutazione), o quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, versata dalla IG.ra per il Per_2 risarcimento dovuto dal convenuto nei confronti di soggetto rimasto vittima e danneggiato da sinistro stradale causato dallo stesso nonché nella ulteriore somma pari ad Euro 10.000,00 o quella maggiore o CP_2 minore che sarà accertata in corso di causa – come da conversione della cifra ammontante a Lire 20.000.000 –
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donata dalla a favore del convenuto, giusto bonifico – prelievo del 2 luglio 1997, il tutto, oltre interessi Per_2 come per legge dalla data della dazione, previa rivalutazione;
detti atti dispositivi, di natura donativa e/o di atti liberalità, di cui dovrà necessariamente tenersi conto, dovranno essere computati ai fini della ricostruzione della massa ereditaria e, quindi, ai fini della determinazione e reintegrazione della quota legittima degli attori;
6) calcolata, quindi, la quota disponibile e la quota indisponibile dei beni oggetto della suddetta donazione, al netto del debito di cui al punto m) indicato in citazione, cartella esattoriale 09720020125139709000 di Euro
33.942,33, ed eventuali altri debiti ad oggi non conosciuti, secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli artt. da 747 a 750 c.c., ed accertata la lesione della quota di legittima riservata agli attori, disporre susseguentemente la riduzione della donazione e la reintegrazione della quota di legittima spettante ai IGg.ri
[...]
e , eventualmente anche mediante la restituzione Pt_2 Parte_1 Controparte_1 dell'immobile, nonché, in merito alle somme tutte indicate al punto n. 5 che precede, attraverso reintegrazione in denaro;
7) all'esito della domanda di riduzione delle donazioni e reintegrazione delle quote di riserva, di cui ai capi precedenti, procedere, in relazione ai beni immobili indicati, allo scioglimento della comunione ereditaria, nominando, quindi, un esperto per la esatta determinazione della massa attiva da dividersi e per la formazione delle singole quote, previo controllo dell'esatta individuazione dei beni immobili caduti in successione e dei relativi frutti;
8) ordinare la correlativa divisione in relazione alle singole quote e, in caso di ravvisata non materiale divisibilità dell'immobile e del terreno, ordinare la vendita all'incanto con formazione successiva di separate masse liquide da ripartire fra i singoli coeredi;
9) porre ogni spesa a carico della massa e, in caso di infondate contestazioni sul diritto a dividere, ovvero di inaccoglibili contestazioni durante le operazioni divisionali, condannare gli opponenti alle relative spese legali e di procedura;
10) emettere ogni altro provvedimento ritenuto opportuno e consequenziale. Il tutto, oltre alla vittoria delle spese di lite, come meglio precisato nell'atto introduttivo del giudizio”
Per la parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione,
1. In via principale, a) rigettare la domanda attrice, poiché del tutto infondata in fatto ed in diritto;
b) verificare se residui un eventuale debito a carico degli eredi ed a favore dell'odierno convenuto quantificandone il relativo ammontare;
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2. in via subordinata, nella denegata ipotesi dovesse risultare una lesione della legittima, dichiarare il sig. CP_2 libero dall'obbligo di restituire le cose donate, mediante il pagamento del relativo valore. Con vittoria di spese,
[...] competenze ed onorari".
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Civile di Civitavecchia, contrariis reiectis 1. In via principale, rigettare la domande attoree, per i motivi di fatto e di diritto esposti;
2. Condannare l'attore al pagamento delle spese ed i compensi del presente giudizio.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Premessa in fatto
Con atto di citazione ritualmente notificato, le signore e Parte_2 Parte_1 quest'ultima anche in qualità di tutrice di , e tutti quali eredi della sig.ra Controparte_1 Per_2 deceduta il 25/01/2019, convenivano in giudizio il sig. per l'udienza del
[...] CP_2
19 dicembre 2025 lamentando la lesione della loro quota di legittima dell'asse ereditario della sig.ra e, quindi, per sentire accertare e dichiarare nullo, inefficace e/o annullabile l'atto di Per_2 donazione del 14/03/2002 a rogito del Notaio di Roma, rep. n. 6405/3515, con Persona_1 conseguente obbligo a carico del convenuto di rendere alla massa ereditaria la CP_2 casa d'abitazione sita in Civitavecchia, Strada Santa IA (censita in catasto fabbricati al foglio 4,
p.lla 1046) con annesso terreno (censito in catasto terreni al foglio 4, p.lla 1045), nonché, all'esito della domanda di riduzione della donazione e della reintegrazione della quota di riserva, per operare lo scioglimento della comunione ereditaria previo accertamento dell'esatta determinazione della massa attiva da dividere per la formazione delle singole quote d'eredità.
Si costituiva in giudizio tardivamente in data 17 dicembre 2022 il sig. , il quale CP_2 contestata l'esistenza delle ragioni poste dagli attori a fondamento della domanda e chiedeva il rigetto delle avverse pretese siccome infondate in fatto e in diritto. In particolare faceva rilevare che una volta operata la riunione fittizia dei beni donati e dei beni residui si sarebbe dovuto tener conto, per la determinazione delle somme spettanti agli eredi, dei debiti ereditari ed in particolare del valore delle migliorie apportate all'immobile dal convenuto pari ad € 76.685,34, delle spese per renderlo commerciabile stimabili in € 8.881,60, delle spese amministrative occorrenti per la regolarizzazione del compendio pari ad € 10,000, del debito pecuniario contratto dalla sig.ra per il prezzo pagato, pari a 102 milioni di lire, dallo stesso per la Per_2 CP_2
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compravendita a rogito del Notaio del 21.3.2000, rep. 2946; faceva poi rilevare Persona_1 che la donazione era stata effettuata con dispensa dalla collazione.
Il Giudice disponeva consulenza tecnica al fine di determinare il valore dell'immobile oggetto di donazione.
Espletata la CTU alla udienza del 26/02/2025, fallito il tentativo di conciliazione, la parti precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con i termini per il deposito di comparsa conclusionale e repliche.
2. Oggetto del giudizio
Con l'atto introduttivo del giudizio gli attori hanno chiesto:
1) accertarsi la nullità e/o inefficacia e/o annullabilità della donazione avvenuta con atto notarile stipulato il 14.3.2002, in Civitavecchia (RM), innanzi al Notaio Avv. registrato Persona_1 in Roma il 25.03.2022 (repertorio n. 6405, raccolta 3515);
2) dichiarare il IG. tenuto a rendere alla massa ereditaria l'immobile sito in CP_2
Civitavecchia, Loc. Santa IA, contraddistinto al NCEU del Comune di Civitavecchia al Foglio
4, part. 1046, Zona Cens. 4, Cat. A/2, Classe 2, consistenza vani 5,5, superficie catastale 151 mq, nonché il terreno seminativo classe 3 (49are 01ca), sito sempre in Civitavecchia, Loc. Santa IA, contraddistinto al NCT del Comune di Civitavecchia al Foglio 4, part. 1045, in natura oppure ad imputarne il valore, in quest'ultimo caso, avuto riguardo al valore dell'immobile al tempo di apertura della successione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 737, 746 e 747 c.c.;
3) accertare e dichiarare illegittimo il prelievo dal libretto di risparmio nominativo n.
000010150341 UBI Banca della somma di danaro complessiva di Euro 1.491,05, avvenuto successivamente alla data di morte della IG.ra ; Persona_2
4) ordinare al IG. la restituzione alla massa attiva ereditaria della predetta somma CP_2 di Euro 1.491,05, o quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, con gli interessi e la rivalutazione monetaria dalla consegna alla restituzione effettiva;
5) calcolata, quindi, la quota disponibile e la quota indisponibile dei beni oggetto della suddetta donazione, al netto del debito di cui al punto m) indicato in citazione, cartella esattoriale
09720020125139709000 di Euro 33.942,33, ed eventuali altri debiti ad oggi non conosciuti, secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli artt. da 747 a 750 c.c., ed accertata la lesione della quota di legittima riservata agli attori, disporre susseguentemente la riduzione della donazione e la reintegrazione della quota di legittima spettante ai IGg.ri Pt_2
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, e , eventualmente anche mediante la CP_2 Parte_1 Controparte_1 restituzione dell'immobile, nonché, in merito alle somme tutte indicate al punto n. 5 che precede, attraverso reintegrazione in denaro;
6) all'esito della domanda di riduzione delle donazioni e di reintegrazione delle quote di riserva, procedere, in relazione ai beni immobili indicati, allo scioglimento della comunione ereditaria eventualmente mediante vendita dell'immobile e ripartizione del ricavato trai coeredi.
Deve ritenersi invece inammissibile la domanda nuova formulata nella prima memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 con la quale si è chiesto disporsi la riduzione di tutti gli (altri) atti di liberalità posti in essere in vita tal del cuius a favore del convenuto, ivi compresi quelli consistiti nella corresponsione, a titolo di donazione indiretta, delle somme di denaro indicate nella memoria ex art. 183 comma 6 n.1 c.p.c., quindi la cifra pari a Lire 100.000.000, convertita in Euro 50.000,00
(cui dovranno aggiungersi interessi previa rivalutazione), versata dalla IG.ra per il Per_2 risarcimento dovuto dal convenuto nei confronti di soggetto rimasto vittima e danneggiato da sinistro stradale causato dallo stesso;
nonché nella ulteriore somma pari ad Euro CP_2
10.000,00 o quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa – come da conversione della cifra ammontante a Lire 20.000.000 – donata dalla a favore del convenuto, giusto Per_2 bonifico – prelievo del 2 luglio 1997, il tutto, oltre interessi come per legge dalla data della dazione, previa rivalutazione.
Infatti nel giudizio di riduzione per lesione della legittima, come anche in quello di divisione, è esclusa la possibilità di allegare ovvero provare, l'esistenza di altri beni idonei ad incidere sulla determinazione del "relictum" e, conseguentemente, dell'effettiva entità della lesione, dovendo il potere di specificazione della domanda manifestarsi nel rispetto delle preclusioni previste dal codice di rito. (cfr. Cass. 6 novembre 2018 n. 28272).
Pertanto la parte attrice ha lamentato tempestivamente che la signora si sia Persona_2 spogliata in vita della gran parte del suo patrimonio attraverso la donazione immobiliare sopra indicata e ha chiesto la riduzione di tale donazione ed inoltre la restituzione della somma acquisita dal convenuto dopo l'apertura della successione e lo scioglimento della comunione ereditaria mentre la formulazione di una ulteriore domanda di riduzione di donazioni, che sarebbero state peraltro effettuate molti anni prima, è inammissibile.
Il convenuto costituendosi tardivamente ha dedotto che la donazione prevedeva la dispensa dalla collazione e, comunque, di essere creditore della massa delle seguenti somme:
1. € 77.402,60 per acquisto immobile ed arredi;
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2. € 3.200,00 per spese funerarie;
3. € 2.200 circa a titolo di differenze per l'anno di ricovero della madre;
4. € 2.121 relativi ai bollettini di Equitalia di settembre e novembre 2017 ed aprile e settembre
2018;
5. € 424,30 per imposte locali ed utenze.
Ha dedotto, quindi, che conseguentemente nulla era dovuto agli attori.
In comparsa conclusionale, richiamando il documento n. 13 depositato nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 costituito da un testamento della de cuius poi revocato al momento della donazione, il convenuto ha dedotto che tale atto pur revocato, rimaneva valido come dichiarazione di esistenza del debito e che nello stesso risultava precisamente menzionato il rapporto sostante, costituito dal credito sub 1, e le relative ragioni.
Tale deduzione è stata formulata, per la prima volta, in sede di comparsa conclusionale e, per questo motivo, è inammissibile.
Come è noto la comparsa conclusionale assolve unicamente una funzione illustrativa delle domande e delle eccezioni ritualmente introdotte nel giudizio e sulle quali si sia instaurato il contraddittorio delle parti, non potendo di regola contenere domande o eccezioni nuove. (da ultimo Cass. 23 giugno 2022 n. 20232).
3. Ricostruzione della vicenda e posizione delle parti.
In data 25 gennaio 2019 è deceduta ab intestato a Civitavecchia la signora Persona_2 lasciando quali eredi i propri figli , ed i propri CP_3 CP_2 Parte_2 nipoti ex filio premorto , e . Controparte_1 Controparte_4 Parte_1
In data 1^ febbraio 2019 presso il libretto di deposito n. 50341 intestato alla defunta Per_2 avveniva un accredito di € 1.432,55, in pari data la somma era prelevata.
[...]
In data 19.12.2019 , ed i suoi eredi rinunciavano all'eredità CP_2 CP_3 rispettivamente della propria madre e nonna con atto a rogito del Notaio Persona_2 di Civitavecchia, rep. n. 5270/3756. Persona_3
In data 7.2.2020 anche il signor rinunciava all'eredità della propria nonna Controparte_4 con atto a rogito del Notaio di Gemona del Friuli, rep. n. Persona_2 Persona_4
334/234.
In data 17 gennaio 2020 le sig.re e presentavano istanza di Parte_1 Parte_2 mediazione sulla base della presunta lesione della quota legittima spettante alle istanti arrecata
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dalla donazione, effettuata dalla signora in favore di , del 14.3.2002; Per_2 CP_2
In considerazione dell'esito negativo della mediazione è stato introdotto questo giudizio.
Secondo la prospettazione degli attori gli stessi sarebbero legittimari parzialmente pretermessi mentre sulla base della documentazione prodotta dal convenuto, quest'ultimo il convenuto e gli altri chiamati all'eredità e non hanno la qualità di eredi avendo CP_3 Controparte_4 rinunciato alla eredità.
La domanda proposta dagli attori è formulata quindi nei confronti del convenuto o quale erede, avendo accettato tacitamente l'eredità con l'incasso delle somme esistenti sul conto corrente della de cuius ovvero quale donatario dei beni appartenuti alla de cuius.
Ritiene il collegio che la documentazione prodotta consente dimostra che non vi è stato alcun incasso da parte del convenuto della somma di euro 1.432,55.
Infatti con missiva del 22 gennaio 2020 (allegato 10 alla comparsa di risposta) la Banca presso la quale era stata depositata la somma ha chiarito che il prelievo era una mera operazione interna.
Tuttavia non è contestato nemmeno dal convenuto che il prelievo della somma di euro 58,50 dal conto corrente della de cuius sia stato operato dal sig. (cfr. pag. 11 della comparsa CP_2 di risposta). Tale atto integra l'accettazione tacita dell'eredità.
Deve infatti ritenersi come accettazione tacita dell'eredità il comportamento dell'erede che preleva soldi dal conto corrente e li trasferisce sul proprio oppure che, con il denaro depositato in banca dal defunto, paga un creditore del defunto stesso. Per evitare che ciò possa considerarsi accettazione tacita, l'erede potrebbe pagare con denaro proprio e poi chiedere agli altri eredi la restituzione delle somme spese.
Nel caso in esame la documentazione prodotta dalla parte attrice ed, in parte, dal convenuto fornisce elementi univoci nel senso di ritenere che il convenuto abbia incassato tale somma.
Da ciò deriva l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità da parte dello stesso, con conseguente irrilevanza della successiva rinuncia.
Deve ricordarsi che in caso di apertura della successione legittima, il legittimario poiché chiamato "ex lege" all'eredità, è considerato pretermesso qualora il "de cuius" abbia distribuito tutto il suo patrimonio mediante disposizioni a titolo particolare "inter vivos"; ne deriva che l'azione di riduzione non è soggetta all'onere dell'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario e che, ove il legittimario non abbia già compiuto atti di accettazione, egli diviene necessariamente erede nel momento stesso in cui esercita tale azione di riduzione, che comporta, quindi, tacita accettazione di eredità (cfr. Cass 17 agosto 2022 n. 24836).
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Pertanto gli attori hanno correttamente esercitato l'azione.
4. Azione di riduzione
L'azione di riduzione, per la parte della domanda ritenuta ammissibile, ha ad oggetto una donazione eseguita dalla de cuius ed è quindi proposta nei confronti del donatario, che ha rinunciato all'eredità.
La donazione alla quale si fa riferimento nell'atto di citazione è quella avvenuta con atto notarile stipulato il 14.3.2002, in Civitavecchia (RM), innanzi al Notaio Avv. registrato Persona_1 in Roma il 25.03.2022 (repertorio n. 6405, raccolta 3515) avente ad oggetto l'immobile sito in
Civitavecchia, Loc. Santa IA, contraddistinto al NCEU del Comune di Civitavecchia al Foglio
4, part. 1046, Zona Cens. 4, Cat. A/2, Classe 2, consistenza vani 5,5, superficie catastale 151 mq, nonché il terreno seminativo classe 3 (49are 01ca), sito sempre in Civitavecchia, Loc. Santa IA, contraddistinto al NCT del Comune di Civitavecchia al Foglio 4, part. 1045.
Deve considerarsi che:
- gli attori sono eredi di insieme al convenuto , che, come Persona_2 CP_2 si è visto, ha accettato tacitamente l'eredità;
- la donazione è stata effettuata con espressa dispensa dalla collazione e, tuttavia, la dispensa dalla collazione non esclude la riduzione delle donazioni, se queste eccedono la quota disponibile del donante;
- l'unico ulteriore attivo dell'eredità era costituito dalla somma di euro 58,55;
- con la dispensa dalla collazione, il donatario è liberato all'obbligo di restituire il bene donato agli eredi, ma la successione si regola, e la ripartizione delle quote ereditarie si effettua, come se il bene donato non fosse mai uscito dal patrimonio del defunto a titolo di liberalità.
Infatti la dispensa dalla collazione esonera il donatario dal conferimento, ma non importa l'esclusione del bene donato dalla riunione fittizia ai fini della determinazione della porzione disponibile (Cass. 5 maggio 2022 n. 14193).
In presenza di una successione legittima alla quale, dopo la rinuncia degli altri chiamati, concorrono due figli e gli eredi di un altro figlio premorto, tutti attori in questo giudizio, la legittima spettante ai figli è pari a 2/3, l'altro 1/3 è disponibile (art. 537 c.c.).
Poiché l'immobile alla data di apertura della successione aveva un valore di euro 90.300 e deve tenersi conto della somma di euro 58,55 prelevata dal convenuto sul libretto di deposito della de
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cuius, la riunione fittizia porta ad un valore di euro 90.358,55 di cui la quota di euro 30.119,52 è disponibile.
Il convenuto ha dedotto di essere creditore della massa della somma complessiva di euro 85.347,9 così precisata:
1. € 77.402,60 per acquisto immobile ed arredi;
2. € 3.200,00 per spese funerarie;
3. € 2.200 circa a titolo di differenze per l'anno di ricovero della madre;
4. € 2.121 relativi ai bollettini di Equitalia di settembre e novembre 2017 ed aprile e settembre
2018;
5. € 424,30 per imposte locali ed utenze.
La deduzione del convenuto riguarda debiti del de cuius nei suoi confronti derivanti da rapporti giuridici che facevano capo al defunto al momento della sua morte (rientrano in tale categoria le voci sopra indicate sub 1, 3, 4 e 5) ed il peso ereditario sopra indicato sub 2) sorto a titolo originario per effetto dell'apertura della successione.
Tuttavia il convenuto non ha dato prova della sussistenza dei crediti poiché:
a) con riferimento alla somma € 77.402,60 per acquisto immobile ed arredi la documentazione prodotta ed, in particolare, gli assegni circolari allegati alla comparsa di risposta non dimostrano che le somme riportate in tali assegni circolari siano state fornite dal convenuto e, come si è visto, la deduzione relativa alla esistenza di un riconoscimento del debito effettuata dalla de cuius è stata operata tardivamente solo in comparsa conclusionale;
b) con riferimento alle altre somme le ricevute prodotte dimostrano i pagamenti ma non dimostrano che gli stessi siano stati effettuati con denaro del convenuto.
Deve invece riconoscersi il credito del sig. nei confronti della massa per spese CP_2 funerarie pari ad euro 3.200 che devono essere poste a carico della massa.
Complessivamente quindi il valore della massa ereditaria, dopo la riunione fittizia, è di euro
87.158,55.
La quota disponibile è, quindi, di euro 29.052,85; la quota di legittima è di euro 58.105,7 ma dovendosi considerare erede, per le ragioni sopra indicate, la quota di euro CP_2
19.368,57 è di sua spettanza.
Pertanto la somma spettante agli altri due eredi che è tenuto a reintegrare è CP_2 tenuto a reitegrare ammonta ad euro 38.737,13 da ripartirsi al 50% tra e Parte_2 Pt_1
, anche quale tutrice di , poiché a ciascuno di loro spetta la parte di un
[...] Controparte_1
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terzo della quota di legittima pari ad euro 19.368,57.
5. Spese
Le spese seguono la soccombenza anno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 127/2022 vigente, in ragione del valore del giudizio (parametro euro
26.001-52.000) e tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché del numero delle parti e degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del citato decreto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2549
R.G. dell'anno 2022 così provvede:
- accoglie la domanda attrice, dichiara che è tenuto a reintegrare la quota di CP_2 legittima spettante alle eredi di deceduta il 25/01/2019, e Persona_2 Parte_2
quest'ultima anche in qualità di tutrice di , e condanna Parte_1 Controparte_1 [...]
al pagamento delle somme di euro 19.368,57 a e di euro 19.368,57 a CP_2 Parte_2
, anche quale tutrice di;
Parte_1 Controparte_1
- condanna il convenuto al pagamento delle spese del giudizio liquidate in euro 12.185,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
Civitavecchia 27 maggio 2025.
Il Presidente est.
Francesco Vigorito
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