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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 17/12/2025, n. 1647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1647 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Donatella Parla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 331 dell'anno 2025 del Ruolo Generale vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Palermo, Via Giovan Battista Lulli n. 42, presso lo studio dell'avv. LIBRIZZI FULVIO, che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...]
domiciliato in Palermo, Via Laurana n. 59, presso l'Avvocatura Distrettuale dell' con il funzionario delegato dott. GAGLIANO GIANCARLO, CP_1
che lo rappresenta e difende per ordine di servizio in atti
RESISTENTE
OGGETTO: pagamento beneficio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza a trattazione scritta del
30/10/2025 parte ricorrente concludeva come da note autorizzate, cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1 Con ricorso depositato il 24/01/2025, parte ricorrente chiede la condanna dell' al pagamento dei ratei dell'indennità di accompagnamento a CP_1
decorrere dal 31/05/2023, in forza del decreto di omologa emesso in data
22/07/2024 da questo Tribunale (R.G.L n 3048/2023).
L' resistente eccepisce che in data 03/06/2025 ha disposto il CP_1
pagamento di quanto spettante al ricorrente e chiede la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
Parte ricorrente, alla luce dell'intervenuto pagamento, successivo alla notifica del ricorso, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, uniformandosi alla richiesta dell' con vittoria di spese. CP_1
****
Al riguardo si osserva che la cessazione della materia del contendere, che costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, può e deve essere dichiarata ogni qual volta i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in controversia, tale da eliminare totalmente ed in ogni suo aspetto la posizione di contrasto tra le parti, e da far venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda originariamente proposta, e sottopongano al giudice conclusioni conformi, intese a sollecitare l'adozione di una declaratoria della cessazione della materia del contendere, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (cfr. in tal senso: Cass. n. 6395 del
01/04/2004; Cass. n. 6403 del 01/04/2004; Cass. S.U. n. 13969 del
2 26/07/2004; Cass. n. 11962 del 08/06/2005).
Quanto alle spese, va ricordato che la cessazione della materia del contendere, ove non si estenda alle spese stesse, impone al giudice di pronunciarsi applicando il criterio della soccombenza virtuale (Cass. S.U. n. 114 del
10/01/1996, Cass. n. 4884 del 27/05/1996, Cass. n. 2937 del 27/03/1999,
Cass. Sez. Lav. n. 11494 del 21/06/2004, Cass. n. 14775 del 02/08/2004).
Non v'è dubbio che la domanda fosse fondata, come dimostrato dall'esito dell'intervenuto pagamento (cfr. allegato alla memoria di costituzione dell' e dallo stesso atteggiamento dell' infine adeguatosi alla CP_1 CP_1
richiesta. L'Ente va pertanto condannato al pagamento delle spese di lite maturate sino all'udienza conclusiva, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Non si reputa meritevole di accoglimento la richiesta di compensazione formulata dall' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
dichiara la cessazione della materia del contendere;
condanna l'Ente convenuto al rimborso, in favore della parte ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 1.000,00, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Termini Imerese il 17/12/2025.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Donatella Parla, in
3 conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44.
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IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Donatella Parla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 331 dell'anno 2025 del Ruolo Generale vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Palermo, Via Giovan Battista Lulli n. 42, presso lo studio dell'avv. LIBRIZZI FULVIO, che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...]
domiciliato in Palermo, Via Laurana n. 59, presso l'Avvocatura Distrettuale dell' con il funzionario delegato dott. GAGLIANO GIANCARLO, CP_1
che lo rappresenta e difende per ordine di servizio in atti
RESISTENTE
OGGETTO: pagamento beneficio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza a trattazione scritta del
30/10/2025 parte ricorrente concludeva come da note autorizzate, cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1 Con ricorso depositato il 24/01/2025, parte ricorrente chiede la condanna dell' al pagamento dei ratei dell'indennità di accompagnamento a CP_1
decorrere dal 31/05/2023, in forza del decreto di omologa emesso in data
22/07/2024 da questo Tribunale (R.G.L n 3048/2023).
L' resistente eccepisce che in data 03/06/2025 ha disposto il CP_1
pagamento di quanto spettante al ricorrente e chiede la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
Parte ricorrente, alla luce dell'intervenuto pagamento, successivo alla notifica del ricorso, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, uniformandosi alla richiesta dell' con vittoria di spese. CP_1
****
Al riguardo si osserva che la cessazione della materia del contendere, che costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, può e deve essere dichiarata ogni qual volta i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in controversia, tale da eliminare totalmente ed in ogni suo aspetto la posizione di contrasto tra le parti, e da far venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda originariamente proposta, e sottopongano al giudice conclusioni conformi, intese a sollecitare l'adozione di una declaratoria della cessazione della materia del contendere, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (cfr. in tal senso: Cass. n. 6395 del
01/04/2004; Cass. n. 6403 del 01/04/2004; Cass. S.U. n. 13969 del
2 26/07/2004; Cass. n. 11962 del 08/06/2005).
Quanto alle spese, va ricordato che la cessazione della materia del contendere, ove non si estenda alle spese stesse, impone al giudice di pronunciarsi applicando il criterio della soccombenza virtuale (Cass. S.U. n. 114 del
10/01/1996, Cass. n. 4884 del 27/05/1996, Cass. n. 2937 del 27/03/1999,
Cass. Sez. Lav. n. 11494 del 21/06/2004, Cass. n. 14775 del 02/08/2004).
Non v'è dubbio che la domanda fosse fondata, come dimostrato dall'esito dell'intervenuto pagamento (cfr. allegato alla memoria di costituzione dell' e dallo stesso atteggiamento dell' infine adeguatosi alla CP_1 CP_1
richiesta. L'Ente va pertanto condannato al pagamento delle spese di lite maturate sino all'udienza conclusiva, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Non si reputa meritevole di accoglimento la richiesta di compensazione formulata dall' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
dichiara la cessazione della materia del contendere;
condanna l'Ente convenuto al rimborso, in favore della parte ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 1.000,00, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Termini Imerese il 17/12/2025.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Donatella Parla, in
3 conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44.
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