Sentenza breve 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 04/02/2026, n. 2149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2149 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02149/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00333/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 333 del 2026, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Dimitri Francesco Paolo Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Roma, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del decreto di irricevibilità avverso l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, emesso dall'ufficio immigrazione della Questura di Roma il 14.05.2025 e notificato in data 21.11.2025;
- di ogni altro atto dello stesso o di altra Autorità, precedente, contemporaneo o successivo, ancorché non conosciuto dal ricorrente, che sia presupposto o conseguenza dell'atto impugnato
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 il dott. DA AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto di potere definire il giudizio con sentenza in forma semplificata emessa ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
Considerato in fatto quanto segue:
- il ricorrente impugna il decreto di irricevibilità della richiesta di rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato, in favore del ricorrente, emesso dalla Questura di Roma il 14 maggio 2025, notificato al ricorrente il 21.11.2025, in quanto l’interessato non ha sottoscritto, entro il termine previsto dalle norme, il contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Roma;
- afferma di essere entrato regolarmente in Italia con il c.d. “decreto Flussi” nel mese di marzo 2023 su richiesta di un datore di lavoro (sig -OMISSIS-), resosi però irreperibile e, pertanto, di essere stato costretto a trovare un nuovo lavoro presso la -OMISSIS- in qualità di cameriere di ristorante, con cui ha sottoscritto un contratto in attesa di ottenere il permesso di soggiorno;
- deduce che la Prefettura di Roma, Sportello Unico Immigrazione, si è resa inadempiente con il suo silenzio, non provvedendo a regolarizzare la posizione del ricorrente;
- l’Amministrazione si è costituita depositando memoria e chiedendo il rigetto del gravame;
- alla camera di consiglio del 20 gennaio 2026, previo avviso alle parti della possibile definizione della controversia ex art 60 cod. proc. amm., la causa è stata trattenuta in decisione;
considerato che il ricorso non merita accoglimento in quanto:
- a fronte della carenza del contratto di soggiorno stipulato presso l’UTG competente, la decisione di rigetto del permesso di soggiorno assunta dalla Questura di Roma costituisce atto dovuto e vincolato;
- contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la predetta Amministrazione ha fatto corretta applicazione di quanto previsto dagli artt. 22 co. 5 ter e 6 D. Lgs. 286/1998 e artt. 35 e 36 D.P.R. 394/1999;
- l’istanza di permesso di soggiorno proposta è stata avanzata in deroga alla normativa vigente o meglio senza aver rispettato l’iter amministrativo previsto dalle norme anzidette, che avrebbe richiesto la preliminare firma del contratto di soggiorno presso il SUI;
- inoltre, a fronte di una eventuale inerzia della Prefettura, lo strumento da attivare è rappresentato dal rito del silenzio (artt. 31 co. 1 e 2 e 117 c.p.a.), e non dalla diretta formalizzazione dell’istanza presso la Questura, in ragione della carenza del contratto di soggiorno e dei controlli spettanti per competenza alla Prefettura competente per territorio ai sensi dell’art. 35 D.P.R. n. 394/1999 (TAR Lazio-Roma, Sezione Prima Ter, sent. n. 33650 /2025);
Ritenuto altresì che, nella vicenda in oggetto, l’Amministrazione non poteva, come sostenuto da parte ricorrente, neppure rilasciare un permesso per attesa occupazione in ragione del fatto che lo straniero ha trovato occupazione con un diverso datore di lavoro, perché, anche in questo caso, la sussistenza dei requisiti per il rilascio di siffatto titolo deve essere accertata dallo Sportello Unico dell’immigrazione della Prefettura competente il quale dovrà verificare, in particolare, il possesso dei requisiti economici in capo al datore di lavoro, la previa richiesta al centro per l’impiego, il requisito alloggiativo e se la mancata instaurazione del rapporto di lavoro sia dipesa dalla sola condotta del predetto (originario) datore di lavoro;
- che, in conclusione, alla luce delle esposte risultanze, le censure dedotte sono infondate tanto che il ricorso va respinto;
- che le spese possono comunque essere compensate, in ragione della peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
DA AN, Presidente, Estensore
Giovanni Mercone, Referendario
Silvia ON, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| DA AN |
IL SEGRETARIO