Articolo 25 della Legge 3 aprile 1979, n. 122
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3 maggio 1979
Art. 25. (Comitati tecnico-amministrativi)

Per le Universita' istituite ai sensi dei titoli II e III il Ministro della pubblica istruzione nomina, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un comitato tecnico-amministrativo, composto dai seguenti membri:
a) tre professori universitari di ruolo;
b) un rappresentante del comune;
c) un rappresentante della provincia;
d) un rappresentante della regione;
e) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione.
Il comitato presiede all'acquisizione delle aree, all'approntamento delle opere edilizie e delle relative attrezzature delle nuove Universita', esercita tutte le ulteriori attribuzioni affidate dalle vigenti norme ai consigli di amministrazione delle Universita'.
Il comitato cura inoltre l'adozione dello statuto dell'Universita'.
Il presidente del comitato tecnico-amministrativo esercita le
competenze spettanti per legge al rettore dell'Universita' e presiede la commissione di cui all' articolo 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808 .
Il comitato cessera' dalle sue funzioni all'atto della costituzione dell'organo di governo dell'Universita', al quale effettuera' le consegne.
Entrata in vigore il 3 maggio 1979