Improcedibile
Sentenza 26 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 26/01/2026, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00646/2026REG.PROV.COLL.
N. 02716/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2716 del 2023, proposto da
Fibra s.r.l. (Già Fibra s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato BE Menniti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Ravenna, viale della Lirica n. 43;
contro
Comune di Ravenna, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandra Ponseggi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio NN TI in Roma, via Silvio Pellico, 44;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda) n. 44/2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ravenna;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 dicembre 2025 il Cons. BE HE RI e udito per l’appellante l’avvocato BE Menniti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
- visto l’appello in esame, avente ad oggetto l’impugnativa della sentenza del TAR Emilia Romagna n. 44/23;
- visto l’atto di rinuncia appello depositato in data 6.11.2025;
- ritenuta la natura irrituale di tale rinuncia, non essendo essa stata notificata nei termini di cui all’art. 84 comma 3 c.p.a;
- ritenuto nondimeno di desumere dai chiarimenti resi dall’appellante all’odierna udienza la sua sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa (art. 84 comma 4 c.p.a.);
- ritenuto pertanto, per tali ragioni, di dichiarare l’improcedibilità dell’appello;
- ritenuto che la natura delle questioni oggetto del presente giudizio giustifichi la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 comma 4 bis c.p.a. – con l'intervento dei magistrati:
NI Di AR, Presidente FF
Silvia Martino, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
BE HE RI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BE HE RI | NI Di AR |
IL SEGRETARIO