Rigetto
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 06/05/2025, n. 3861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3861 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03861/2025REG.PROV.COLL.
N. 10126/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10126 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Amerigo Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di ZU, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Amedeo Pisanti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. -OMISSIS-, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di ZU;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la nota in data 27 aprile 2025 con la quale il Comune di ZU ha chiesto il passaggio in decisione della causa senza preventiva discussione;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2025 il Cons. Marco Valentini, nessuno è presente per le parti;
Viste le conclusioni della parte appellata come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Avanti il giudice di prime cure l’originaria ricorrente, odierna appellante ha chiesto l’annullamento:
- del provvedimento prot. -OMISSIS- datato -OMISSIS-, notificato in data-OMISSIS- del Dirigente della Direzione 5 del Comune di ZU con il quale si rigetta l'istanza di condono edilizio ex L. 326/03 prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-;
- del provvedimento prot 00-OMISSIS- del -OMISSIS- reg. ge--OMISSIS- notificato in data -OMISSIS- del Dirigente della Direzione 5 del Comune di ZU con il quale si ingiunge alla ricorrente di provvedere alla demolizione e ripristino, a propria cura e spese, delle opere edilizie realizzate in ZU (NA) alla via -OMISSIS--OMISSIS- nel termine di 90 giorni dalla notifica dell'ingiunzione a demolire;
- di ogni altro atto connesso, preordinato, conseguente e comunque collegato.
Con il provvedimento impugnato con ricorso introduttivo il Comune di ZU ha rigettato l’istanza di condono edilizio ex L. 326/03 presentata dalla ricorrente in relazione a lavori di ristrutturazione in ZU (NA) eseguiti sull’immobile di sua proprietà, alla via -OMISSIS--OMISSIS-, in ragione dell’asserito contrasto delle opere con il PRG del Comune di ZU e con il PTP dei Campi Flegrei. A tale atto ha fatto seguito la successiva ordinanza --OMISSIS- con cui il Comune ha ingiunto alla ricorrente di provvedere alla demolizione e ripristino, a propria cura e spese, delle opere edilizie realizzate nel termine di 90 giorni dalla notifica dell’ingiunzione (segnatamente: manufatto in aderenza al muro di cinta di dimensioni mt 6,50 x 8,20 h: 2,20; manufatto, anch’esso in aderenza al muro, di dimensioni mt 9,00 x 8,50 h= 3,00 circa; una tettoia con struttura e copertura in legno, di dimensioni mt 5,00 x 6,00 h= 3,00 circa con area sottostante pavimentata e delimitata da muretto)
Il primo giudice ha respinto il ricorso.
Secondo il TAR, vanno respinti tutti i motivi di impugnazione proposti avverso il diniego di condono. Con una prima serie di censure la ricorrente ha dedotto che l'art. 32, comma 27, della L. n. 326 del 2003 escluderebbe la condonabilità dei manufatti realizzati solo in aree gravate da vincolo di inedificabilità assoluta imposto prima della realizzazione dell'abuso e non da vincolo di inedificabilità relativa, come nella specie imposto con d.m. 12 settembre 1957, che ha dichiarato di notevole interesse pubblico il territorio del Comune di ZU.
Dunque, la ricorrente ha asserito la sanabilità ai sensi dell’art. 32, comma 26, del D.L. 269/2003, convertito in L. n. 326 del 2003, del manufatto abusivo, stante la sua preesistenza sia rispetto all'imposizione del vincolo da parte del P.T.P. dei Campi Flegrei, sia del P.R.G. del Comune di ZU.
Ad avviso del primo giudice, in base alle citate norme non sono in alcun modo suscettibili di sanatoria le opere abusive di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'allegato 1 alla citata legge (cd. abusi maggiori), realizzate su immobili soggetti a vincoli, a prescindere dal fatto che (ed anche se) si tratti di interventi conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti al momento della edificazione e al fatto che il vincolo non comporti l'inedificabilità assoluta dell'area.
Per costante giurisprudenza, argomenta il TAR, le opere abusivamente realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli, tra cui quello ambientale e paesistico, sono sanabili solo se, oltre al ricorrere delle ulteriori condizioni - e cioè che le opere siano realizzate prima dell'imposizione del vincolo, che siano conformi alle prescrizioni urbanistiche e che vi sia il previo parere dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo - siano opere minori, senza aumento di superficie e volume (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria).
Pertanto, un abuso comportante la realizzazione di nuove superfici e nuova volumetria in area assoggettata a vincolo, indipendentemente dal fatto che il vincolo non sia di carattere assoluto, non può essere sanato.
Soggiunge il primo giudice che gli interventi effettuati non sono certo riconducibili alle cd. "opere minori" né ad interventi di ristrutturazione edilizia avendo comportato aumento di superficie e di volume in zona paesaggisticamente vincolata sin dal 1957 (senza che vi sia prova alcuna della realizzazione antecedentemente a tale data) e una durevole trasformazione del territorio in zona paesaggisticamente protetta.
Non colgono nel segno, inoltre, secondo il TAR, le censure di difetto di motivazione e istruttoria, atteso che in materia edilizia i provvedimenti, ivi compreso il diniego alla richiesta di condono, non richiedono una specifica motivazione, se non per quanto riguarda l'abusività delle opere ed al contrasto insanabile con la normativa edilizia.
Quanto, poi, alle censure avverso l’ordine di demolizione con cui la ricorrente si duole della violazione dell’obbligo di motivazione, le stesse sono state ritenute infondate, non sussistendo né il vizio di illegittimità derivata, data la legittimità del diniego di condono né i cd. vizi propri dedotti in ricorso.
Avverso la sentenza impugnata in data 28 dicembre 2023 è stato depositato ricorso in appello.
Si è costituito in giudizio il Comune di ZU.
In data 28 marzo 2025 ha depositato memoria il Comune di ZU.
All’udienza pubblica del 20 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
In sede di appello è stato dedotto:
-ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE - ERRORE IN IUDICANDO ECCESSO VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 36 DPR 380/01 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. 28.02.1985 N. 47 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. 12.09.1957 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 326/03 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL P.R.G. DEL COMUNE DI POZZUOLI - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 11 - 12 - 13 DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL P.T.P. DEI CAMPI FLEGREI APPROVATO CON D.M. DEL 26.04.1999 - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - INESISTENZA DEI PRESUPPOSTI IN FATTO E IN DIRITTO – ILLEGITTIMITÀ DERIVATA DELL’ORDINE DI DEMOLIZIONE
Con il primo motivo, espone l’appellante che la sentenza gravata, in riferimento al motivo di gravame denunciato al numero 1 del ricorso in primo grado avente ad oggetto il diniego dell’istanza di condono edilizi, sarebbe errata.
Nel caso di specie, dal provvedimento reiettivo comunale si evince che l’istanza è stata denegata per contrasto delle opere con il PRG del Comune di ZU e con il PTP dei Campi Flegrei.
Tale assunto sarebbe erroneo poiché le opere eseguite non hanno comportato alcun tipo di incremento dei volumi esistenti rispetto all’approvazione sia del PTP dei Campi Flegrei sia P.R.G. del Comune di ZU .
Nel caso in esame, si deve sottolineare come l’intero territorio di ZU è stato sottoposto, con il D.M. del 1957, al vincolo paesaggistico, vincolo non di inedificabilità assoluta ma relativo e dunque superabile ai fini della sanatoria.
In conseguenza di ciò, l’amministrazione non poteva limitarsi a richiamare solo la presenza del vincolo paesaggistico in assenza di un rimando specifico, anche, alla contrarietà della pianificazione edilizio–urbanistica. I
ll solo rinvio alla sussistenza del vincolo paesaggistico, così come espresso nel provvedimento impugnato, renderebbe lo stesso illegittimo.
-ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE - ERRORE IN IUDICANDO ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE ED IN PARTICOLARE DEGLI ARTICOLI 1 – 3 – 5 - 7 – 8 – 10 – 10/BIS DELLA LEGGE 241/1990 COSI’ COME MODIFICATA ED INTEGRATA DALLA L. 15/2005 - PER VIOLAZIONE DELLE NORME DEL GIUSTO PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – PER OMESSA E/O INSUFFICIENTE ISTRUTTORIA – PER OMESSA E/O INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE – PER SVIAMENTO - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA E/O DI LOGICITÀ E DI BUON ANDAMENTO DELLA RES PUBLICA – ILLEGITTIMITÀ DERIVATA DELL’ORDINE DI DEMOLIZIONE
Con il secondo motivo, sostiene l’appellante che sarebbe erronea la sentenza gravata, in riferimento al motivo di gravame denunciato ai numeri 2 e 3 del ricorso in primo grado avente ad oggetto le motivazioni del diniego dell’istanza di condono edilizio e l’omessa notificazione della comunicazione di preavviso di rigetto ex art. 10 bis L. 241/90.
-ECCESSO DI POTERE PER OMESSA ISTRUTTORIA – PER OMESSA MOTIVAZIONE – PER OMESSA PONDERAZIONE DELLA SITUAZIONE CONTEMPLATA – VIOLAZIONE DEL DPR 380/01 ED IN PARTICOLARE DEGLI ARTT. 34 – 36 – 37 - VIOLAZIONE DI LEGGE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 31 DEL D.P.R. 06.06.2001 N. 380 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 10 DEL D.P.R. 18 06.06.2001 N. 380 IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3, 6, 10, 22 33, 34, 36 E 37 DEL MEDESIMO T.U. - ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ' DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE
Con il terzo motivo, argomenta l’appellante che la sentenza gravata avrebbe argomentato in maniera errata il motivo di doglianza riguardante la carenza descrittiva dei presupposti giustificativi del provvedimento demolitorio, cui risulterebbe ancorata l’avversata opzione di comminare una misura sanzionatoria di tipo ripristinatorio in luogo di quella pecuniaria.
-ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE - ERRORE IN IUDICANDO - ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE E/O FALSA 22 APPLICAZIONE DI LEGGE - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 241/1990 COSI’ COME MODIFICATA ED INTEGRATA DALLA L. 15/2005 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. 28.02.1985 N. 47 E DELLA L. 724/94 e DELLA LEGGE 326/03 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. 12.09.1957 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D. LGS. 22.01.2004 N. 42 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL P.R.G. DEL COMUNE DI POZZUOLI - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL P.T.P. DEI CAMPI FLEGREI APPROVATO CON D.M. DEL 26.04.1999 - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - ECCESSO DI POTERE PER INDETERMINATEZZA DELL’OGGETTO – PER OMESSA ISTRUTTORIA E PER TRAVISAMENTO DEI FATTI - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DPR 380/01 ED, IN PARTICOLARE, DEGLI ARTT. 31, 32 E 33 - ECCESSO DI POTERE PER OMESSA PONDERAZIONE DELLA SITUAZIONE CONTEMPLATA - ECCESSO DI POTERE PER OMESSA E/O INSUFFICIENTE ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE - MANIFESTA INGIUSTIZIA - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA E/O DI LOGICITÀ E DI BUON ANDAMENTO DELLA RES PUBLICA – ILLEGITTIMITÀ DERIVATA DELL’ORDINE DI DEMOLIZIONE
Con il quarto motivo, evidenzia l’appellante che qualora si dovesse accertare l’illegittimità del provvedimento di diniego di condono edilizio, annullando la sentenza di primo grado, per l’effetto vi sarebbe un’illegittimità derivata del provvedimento demolitorio che, per giurisprudenza costante, non può essere adottato in relazione ad opere oggetto di richieste di condono edilizio non evase.
Risulterebbe essere evidente l’illegittimità del provvedimento demolitorio per illegittimità derivata conseguente l’annullamento del rigetto della richiesta di sanatoria straordinaria.
L’appello è infondato.
Osserva il Collegio che la sentenza impugnata del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania merita conferma.
Le censure dell’appellante appaiono sostanzialmente ripetitive di quelle già disattese dal Tribunale con la sentenza qui gravata.
La giurisprudenza (cfr. Cons. St. n. 1664 del 02 maggio 2016; Cons. St. n. 735 del 23 febbraio 2016, Cons. St. n. 2518 del 18 maggio 2015) ha costantemente affermato che, ai sensi dell'art. 32, comma 27, lett. d) del D.L. n. 269 del 30 settembre 2003, convertito nella L. n. 326 del 24 novembre 2003, le opere abusivamente realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli sono sanabili solo se, oltre al ricorrere delle ulteriori condizioni, siano opere minori senza aumento di superficie e volume.
Pertanto, un abuso comportante la realizzazione di nuove superfici e nuova volumetria in area assoggettata a vincolo, indipendentemente dal fatto che il vincolo non sia di carattere assoluto, non può essere sanato.
La Suprema Corte ha confermato tale impostazione, chiarendo come non siano in alcun modo suscettibili di sanatoria le opere abusive non “minori” del medesimo allegato, anche se l'area è sottoposta a vincolo di inedificabilità relativa e gli interventi risultano conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici (Corte Cass. n.40676 del 2016).
Sempre con il primo motivo di appello, l’appellante censura non la sentenza, ma il provvedimento di diniego, per non aver ritenuto che le opere siano state eseguite prima del 1999 e, quindi, all’imposizione del PTP dei Campi Flegrei (cfr pag. 5 e 6 appello: l’Amministrazione resistente ha ritenuto erroneamente che la fattispecie fosse inquadrabile in quella dell’art. 33 della L. n. 47/1985, senza accertare che gli interventi in questione fossero preesistenti alla imposizione del vincolo di cui al P.T.P. [...]).
Passa poi, l’appellante, a censurare il diniego sotto il profilo del difetto di istruttoria e motivazione, soprattutto nelle ipotesi in cui è necessario accertare l’epoca di realizzazione degli interventi e soprattutto se essi siano stati ultimati in data antecedente all’imposizione del vincolo. Anche tale motivo appare inammissibile ai sensi dell’art. 101 c.p.a., dal momento che non contiene specifiche censure contro i capi della sentenza gravata.
Nel processo amministrativo di appello è inammissibile la mera riproposizione dei motivi di primo grado senza che sia sviluppata alcuna confutazione della statuizione del primo giudice, dato che l'effetto devolutivo dell'appello non esclude l'obbligo dell'appellante di indicare nel relativo atto le specifiche critiche rivolte alla sentenza impugnata e le ragioni per le quali le conclusioni, cui il primo giudice è pervenuto, non sono condivisibili, non potendo l'appello limitarsi ad una generica riproposizione degli argomenti dedotti in primo grado (Cons. Stato n. 4512/2019).
In ogni caso, la sentenza appare congruamente e correttamente motivata anche laddove esclude i vizi invocati.
Il Collegio di prime cure ha correttamente accertato che risulta dirimente che l'area sulla quale insiste l'opera abusiva, che consiste in manufatto pacificamente qualificato come nuova costruzione, è sottoposta a vincolo ambientale sin dal D.M. 12 settembre 1957.
Posto che l’abuso integra un aumento volumetrico -e non può essere ricondotto tra i cd. abusi minori (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria) - ed insiste su un’area vincolata, ne risulta precluso il condono alla stregua delle disposizioni di cui al d.l. n. 269 del 2003 innanzi citate, a prescindere da ogni altra questione (cfr. in fattispecie del tutto analoga Cons. Stato, sez. VI, 26 luglio 2022, n. 6581).
Le censure dell’appellante sono tutte destituite di fondamento.
L’appello, pertanto, va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto,
lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado.
Condanna la parte appellante alla refusione delle spese del presente grado di giudizio in favore del Comune di ZU quantificate in Euro 3000,00 (tremila/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Massimiliano Noccelli, Presidente FF
Daniela Di Carlo, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
Marco Valentini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Valentini | Massimiliano Noccelli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.