Articolo 22 della Legge 23 dicembre 1993, n. 559
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15 gennaio 1994
Art. 22. (Norma transitoria) 1. Alle disposizioni di cui alla presente legge viene data attuazione, ove non sia diversamente stabilito dai singoli articoli, entro trenta giorni dalla istituzione degli appositi capitoli nel bilancio dello Stato.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1994
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