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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 08/07/2025, n. 969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 969 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. 6247/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza dell'8 luglio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6247/2024 R.G.L., avente ad oggetto: “altre controversie in materia di assistenza obbligatoria”,
PROMOSSA DA
- nata il [...] residente in [...] C.F. Parte_1
[...]
- rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia ASSENNATO, giusta procura C.F._1 allegata al ricorso;
- Ricorrente -
CONTRO
(C.F. ) in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma alla Via Ciro il
Grande, 21, elettivamente domiciliato in Roma, presso la sede oma Flaminio, via CP_2 Giulio Romano 46, rappresentato e difeso dal funzionario Dott.ssa Stefania Sorvillo (C.F.
C.F._2
- Resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1. Con ricorso depositato il 22/10/2024, chiedeva all'intestato Tribunale di: “- Parte_1 accertare e determinare l'esatto ammontare degli importi maturati, dovuti dall' alla CP_1 parte ricorrente, per i ratei arretrati dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 l. 18/80 dal
1.8.2023 al 31.7.2024 oltre ratei successivi ed interessi legali.
- condannare l' al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di € CP_1
6.603,32 di cui € 6.460,53 per sorte, ed € 142,79 per interessi per il titolo di cui sopra, oltre ratei ed interessi successivi.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi, in favore degli antescritti difensori che dichiarano di aver anticipato le spese e non riscosso gli onorari” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L' si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 25/6/2025 per chiedere di: CP_1
“- disporre l'intervenuta cessata materia del contendere, atteso che la prestazione richiesta è stata correttamente liquidata prima del deposito del ricorso unitamente agli arretrati spettanti.
- Spese di lite come per legge”, per i motivi indicati in memoria da intendersi qui riportati e trascritti.
3.La prima udienza di discussione veniva fissata e celebrata il giorno 8/7/2025; all'esito di tale udienza veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
L'istruttoria della causa si estrinsecava nella documentazione prodotta dalle parti.
2. In fatto e in diritto.
2 4.Dagli atti di causa è emerso che a seguito di giudizio ex art 445 bis cpc iscritto al n.
5832/2022 RG, nei confronti di veniva riconosciuta con decreto di omologa del Parte_1
Tribunale di Velletri la sussistenza dei requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento ex art 1 L 18/1980, con decorrenza dall'1/8/2023.
5. Il decreto di omologa veniva emesso in data 2/3/2024 e notificato all' in data CP_1
14/3/2024 , mentre in data 15/4/2024 veniva inviato all' il modello AP70 necessario per CP_1 la liquidazione della prestazione.
6.L' non provvedeva alla liquidazione di quanto dovuto nel termine di legge di 120 CP_1 giorni e veniva così promosso l'odierno ricorso giurisdizionale.
7. L' costituendosi in giudizio rappresentava l'avvenuta liquidazione della prestazione CP_1
e degli arretrati in data 23/6/2025. La parte ricorrente a verbale d'udienza dell'8/7/2025 dichiarava l'avvenuto accreditamento degli arretrati liquidati in data 7/7/2025.
8. L'avvenuta liquidazione della prestazione e degli arretrati ed il relativo pagamento determina la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse.
* * *
9. In ordine alle spese di lite, atteso che la liquidazione degli arretrati ed il pagamento sono avvenuti successivamente alla notifica del ricorso effettuata in data 6/11/2024, atteso che a causa dell'inerzia dell' la ricorrente ha dovuto introdurre il presente giudizio, CP_1 considerato il lasso di tempo trascorso tra la domanda amministrativa e la liquidazione, comunque successiva alla notifica del ricorso, condanna l' al pagamento delle spese di CP_1 lite in favore della ricorrente per soccombenza virtuale che liquida in applicazione della tabella n. 4 (cause di previdenza del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal
DM n. 37/2018 e dal DM n. 147/2022), ritenuta la causa di valore indeterminato compreso nel III scaglione, come segue:
1) fase di studio della controversia: 929,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 464,50 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 777,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 388,50 €
3 3) fase decisionale: 2021,00 ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
1010,50 €
per un totale di 1863,50 € oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- dichiara la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente per soccombenza CP_1 virtuale liquidate nella misura di 1863,50 € per onorari, oltre al rimborso spese forfettarie del
15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Velletri, l'8 luglio 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza dell'8 luglio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6247/2024 R.G.L., avente ad oggetto: “altre controversie in materia di assistenza obbligatoria”,
PROMOSSA DA
- nata il [...] residente in [...] C.F. Parte_1
[...]
- rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia ASSENNATO, giusta procura C.F._1 allegata al ricorso;
- Ricorrente -
CONTRO
(C.F. ) in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma alla Via Ciro il
Grande, 21, elettivamente domiciliato in Roma, presso la sede oma Flaminio, via CP_2 Giulio Romano 46, rappresentato e difeso dal funzionario Dott.ssa Stefania Sorvillo (C.F.
C.F._2
- Resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1. Con ricorso depositato il 22/10/2024, chiedeva all'intestato Tribunale di: “- Parte_1 accertare e determinare l'esatto ammontare degli importi maturati, dovuti dall' alla CP_1 parte ricorrente, per i ratei arretrati dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 l. 18/80 dal
1.8.2023 al 31.7.2024 oltre ratei successivi ed interessi legali.
- condannare l' al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di € CP_1
6.603,32 di cui € 6.460,53 per sorte, ed € 142,79 per interessi per il titolo di cui sopra, oltre ratei ed interessi successivi.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi, in favore degli antescritti difensori che dichiarano di aver anticipato le spese e non riscosso gli onorari” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L' si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 25/6/2025 per chiedere di: CP_1
“- disporre l'intervenuta cessata materia del contendere, atteso che la prestazione richiesta è stata correttamente liquidata prima del deposito del ricorso unitamente agli arretrati spettanti.
- Spese di lite come per legge”, per i motivi indicati in memoria da intendersi qui riportati e trascritti.
3.La prima udienza di discussione veniva fissata e celebrata il giorno 8/7/2025; all'esito di tale udienza veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
L'istruttoria della causa si estrinsecava nella documentazione prodotta dalle parti.
2. In fatto e in diritto.
2 4.Dagli atti di causa è emerso che a seguito di giudizio ex art 445 bis cpc iscritto al n.
5832/2022 RG, nei confronti di veniva riconosciuta con decreto di omologa del Parte_1
Tribunale di Velletri la sussistenza dei requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento ex art 1 L 18/1980, con decorrenza dall'1/8/2023.
5. Il decreto di omologa veniva emesso in data 2/3/2024 e notificato all' in data CP_1
14/3/2024 , mentre in data 15/4/2024 veniva inviato all' il modello AP70 necessario per CP_1 la liquidazione della prestazione.
6.L' non provvedeva alla liquidazione di quanto dovuto nel termine di legge di 120 CP_1 giorni e veniva così promosso l'odierno ricorso giurisdizionale.
7. L' costituendosi in giudizio rappresentava l'avvenuta liquidazione della prestazione CP_1
e degli arretrati in data 23/6/2025. La parte ricorrente a verbale d'udienza dell'8/7/2025 dichiarava l'avvenuto accreditamento degli arretrati liquidati in data 7/7/2025.
8. L'avvenuta liquidazione della prestazione e degli arretrati ed il relativo pagamento determina la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse.
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9. In ordine alle spese di lite, atteso che la liquidazione degli arretrati ed il pagamento sono avvenuti successivamente alla notifica del ricorso effettuata in data 6/11/2024, atteso che a causa dell'inerzia dell' la ricorrente ha dovuto introdurre il presente giudizio, CP_1 considerato il lasso di tempo trascorso tra la domanda amministrativa e la liquidazione, comunque successiva alla notifica del ricorso, condanna l' al pagamento delle spese di CP_1 lite in favore della ricorrente per soccombenza virtuale che liquida in applicazione della tabella n. 4 (cause di previdenza del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal
DM n. 37/2018 e dal DM n. 147/2022), ritenuta la causa di valore indeterminato compreso nel III scaglione, come segue:
1) fase di studio della controversia: 929,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 464,50 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 777,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 388,50 €
3 3) fase decisionale: 2021,00 ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
1010,50 €
per un totale di 1863,50 € oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- dichiara la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente per soccombenza CP_1 virtuale liquidate nella misura di 1863,50 € per onorari, oltre al rimborso spese forfettarie del
15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Velletri, l'8 luglio 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
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