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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 26/03/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 47/2025
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1 PARTE RICORRENTE e
Controparte_1
PARTE RESISTENTE Oggi 26/03/2025, alle ore 09:30, innanzi al dott. Francesco Manfredi, sono comparsi: Per l'Avv. GATTONE FABIO;
Parte_1
Per è presente l'avv. BOTTANI Controparte_1
MI delega scritta che produce in giudizio. Il Giudice, ritenuta la causa decidibile sulla base dei documenti prodotti, ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita le parti alla discussione. Parte ricorrente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per l'accoglimento della domanda. Insiste CP_ perché la causa venga decisa. Contesta i capitoli 11, 12, dal 15 al 19 compresi della memoria di 24, 26, 27 della parte in fatto avversaria. Fa presente che le dichiarazioni rese dai lavoratori sono contraddittorie e sono state rese a notevole distanza di tempo dall'accertamento. Parte resistente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per il rigetto della domanda. Insiste per le istanze istruttorie e per l'escussione degli ispettori dei servizi ispettivi. Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti.
Il Giudice
dott. Francesco Manfredi
Pag. 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di DI, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 47/2025 promossa da: (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. GATTONE FABIO e Parte_1 C.F._1 dall'Avv. BIGLIERI FEDERICA ( , presso il cui studio è elettivamente domiciliato, C.F._2 in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. TARZIA MARIO ROBERTO (c.f. ; C.F._3
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 21/01/2025, , in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1 impresa individuale , ha proposto tempestiva opposizione avverso Parte_2
CP_ l'avviso di addebito emesso da n. 435 2024 00006271 15 000 del 23.11.2024, notificato il 12.12.2024 a mezzo del quale aveva ingiunto il pagamento della somma di € 4.999,13 per il periodo dal 02/2023 al CP_1
04/2024, a titolo di contribuzione omessa e sanzioni per evasione contributiva, oltre che a titolo di spese di notifica.
Costituitosi in giudizio, di DI ha contestato la fondatezza del ricorso, concludendo per il rigetto dello CP_1 stesso e per la conferma dell'avviso di addebito opposto.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito della odierna udienza di discussione mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
***
Le somme ingiunte con l'atto opposto si fondano sulle seguenti violazioni di cui al verbale unico di accertamento e notificazione, n. 2023009815/DDL del 07.06.2024, notificato all'impresa in data 19.06.2024:
1. Art. 3 comma 3 del d.l. 12/2002, conv. dalla L. n. 73 del 23.4.2002, come modificato dall'art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 151/2015, che prevede una sanzione amministrativa per ciascun lavoratore irregolare impiegato, nel caso di impiego da 31 a 60 giorni di lavoro effettivo, per aver impiegato n. 1 lavoratore subordinato per il periodo dal 25 del mese di febbraio 2023 al giorno 30 del mese di aprile 2024. senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (si veda la diffida del 07.06.2024). CP_1
Pag. 1 di 9 Nella sostanza, in sede ispettiva, acquisite le dichiarazioni spontanee di , di Parte_3
di TI GO, acquisito il contratto di lavoro a termine del lavoratore subordinato, è stata Parte_1 riscontrata – per ciò che concerne la pretesa di – l'evasione contributiva sulla paga base propria del CP_1 muratore di livello 2° di cui al CCNL che avrebbe dovuto essere applicato al rapporto di lavoro, ritenuto subordinato, di Parte_3
Parte ricorrente ha domandato l'annullamento dell'avviso di addebito, eccependo in via preliminare la violazione del termine decadenziale previsto dall'art. 14 della L. n. 689/1981 e il difetto di motivazione del verbale unico di accertamento sugli indici di subordinazione, contestando i risultati dell'accertamento ispettivo e contestando nel merito la sussistenza degli indici di subordinazione del rapporto di Parte_3 per il periodo oggetto di accertamento.
[...] ha eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo per CP_1 ciò che riguarda l'impugnazione dell'avviso di addebito;
ha riepilogato i fatti oggetto di accertamento, rappresentando dell'efficacia probatoria dei verbali redatti dai funzionari ispettivi e delle dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti, della sussistenza degli indici propri della subordinazione, richiamando l'istituto dell'evasione contributiva, affermando la correttezza dei rispettivi conteggi.
Il ricorso merita di essere accolto.
1.In via preliminare, l'eccezione di difetto di giurisdizione non merita accoglimento.
Sulla base di una disamina complessiva e non atomistica delle conclusioni e del corpo del ricorso introduttivo,
l'azione del ricorrente deve essere qualificata come di accertamento negativo delle somme portate dall'avviso di addebito n. 435 2024 00006271 15 000. Tale è il petitum sostanziale, identificato sia dalla concreta pronuncia richiesta al Giudice (irrilevante una mera prospettazione), sia dalla causa petendi dell'azione, la cui posizione giuridica soggettiva ha la consistenza del diritto soggettivo per cui fornita di giurisdizione è l'Autorità
Ordinaria.
2.Nel merito, occorre fare applicazione del principio della ragione più liquida, in applicazione del principio di economia processuale espressi dall'art. 276 comma 2 c.p.c. e dall'art. 118 disp. att. c.p.c. (sull'assorbimento,
v. Cass. civ. Sez. I Ord., 12/11/2018, n. 28995; v. più recente Cass. civ. Sez. III, Ord. del 19-12-2019, n.
33764; Cass. civ. Sez. I Sent., 27/12/2013, n. 28663; sull'insussistenza di un vizio di omessa pronuncia, v.
Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 03/02/2020, n. 2334; sulla ragione più liquida, v. Cass. civ. Sez. Unite Sent.,
08/05/2014, n. 9936; Cass. civ. Sez. II Ord., 18/04/2019, n. 10839).
L'applicazione pratica di tale principio, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., impone al giudicante di decidere
“sulla base della questione [di merito] ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (Cass.
Pag. 2 di 9 n. 23306/2019 cit., con richiamo a Cass., s.u., 8 maggio 2014, n. 9936; Cass. 11 maggio 2018, n. 11458; Cass. 9 gennaio
2019, n. 363)” (cfr. recente Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 20/05/2020, n. 9309).
3. Dunque, l'insussistenza di indici di subordinazione assorbe ogni altra questione di merito.
L'elemento indefettibile del rapporto di lavoro subordinato, nonché criterio discretivo rispetto a quello di lavoro autonomo, è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già, soltanto, al loro risultato (Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 21/03/2012, n. 4476; Cass. civ. Sent. n. 9256 del 17/04/2009).
È noto che poiché ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di lavoro autonomo, è stato affermato che l'elemento tipico che contraddistingue il primo dei suddetti tipi di rapporto è costituito dalla subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore, con assoggettamento al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, ed al conseguente inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale con prestazione delle sole energie lavorative corrispondenti all'attività di impresa (tra le numerose decisioni, vedi Cass. 19/4/2010, n.
9251; v. Cass. civ. sez. lav. Sent. n. 4346 del 4/3/2015; Cass. civ. sez. lav. Sent. n. 10313 del 21/4/2008).
Nei consolidati approdi della giurisprudenza di legittimità si è altresì considerato che l'esistenza del vincolo di subordinazione va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito;
e, nell'ottica descritta, si è ritenuto che laddove sia difficile individuare detto discrimine, per la peculiarità del rapporto, è legittimo ricorrere a criteri distintivi sussidiari, quali la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale, ovvero l'incidenza del rischio economico, l'osservanza di un orario, la forma di retribuzione, la continuità delle prestazioni (v. infra e v. parte motiva di cass. civ. sez. lav. ord. n. 27.3.2018, n. 7587 e giurisprudenza ivi richiamata).
È stato, infatti, precisato che ulteriori elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione,
l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire indici rivelatori della subordinazione, idonei anche a prevalere sull'eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, ove incompatibili con l'assetto previsto dalle stesse (in questi termini, vedi Cass. 9/3/2009, n. 5645; Cass. civ. sez. lav. Sent. n. 25224 del 30/11/2009; Cass. civ. sez. lav.
Sent. n. 8883 del 6/4/2017; Cass. civ. sez. lav. Sent. n. 7260 del 25/3/2009; Cass. civ. Sent. n. 5436 del
25/2/2019).
Questi sono i corollari: a) non è decisiva la qualificazione del rapporto espressa dalla volontà delle parti (cfr.
Cass. civ. sez. lav. Sent. n. 11589 del 9/05/2008; Cass. civ. Sent. n. 9900 del 20/6/2003); b) occorre riferirsi ai dati fattuali emergenti dal concreto svolgimento della prestazione (cfr. Cass. civ. sez. lav. Sent. n. 4346 del
4/3/2015) ed alle caratteristiche intrinseche della prestazione dedotta in contratto (ad es. laddove questa sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione)(cfr. Cass. civ. sez. lav.
Pag. 3 di 9 Sent. n. 2931 del 7/2/2013); c) indice univoco prioritario è l'esistenza del vincolo di subordinazione inteso come assoggettamento del lavoratore alle altrui direttive ed al potere disciplinare del datore di lavoro (c.d. sussistenza di un potere direttivo e disciplinare)(Cass. civ. sez. lav. Sent. n. 863/2017; Cass. civ. sez. lav. Sent. n.
4476 del 21/3/2012); in particolare, il potere direttivo del datore di lavoro non può atteggiarsi in direttive di carattere generale – compatibili con il semplice coordinamento sussistente nel rapporto libero professionale-
, ma deve esplicarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, stabilmente inserita nell'organizzazione aziendale (Cass. n. 29646 del 16/11/2018); d) laddove l'assoggettamento non sia apprezzabile, subentrano criteri complementari o sussidiari che, privi ciascuno di valore decisivo, possono però essere valutati globalmente come indizi probatori della subordinazione, in modo da rappresentare degli indici rivelatori, sempre complessivamente considerati, tali da rendere evidente quale sia l'essenza del rapporto nel caso concreto (Cass. civ. sez. lav. Sent. n. 9812 del 14/4/2008)(cfr. Cass. civ. sez. lav. Sent. n. 7024 del 8/4/2015).
I suddetti criteri sono: - continuità della prestazione;
- osservanza di un orario predeterminato ed assenza di discrezionalità in ordine ai tempi di consegna del lavoro;
- versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita (c.d. retribuzione fissa e continuativa)(cfr. Cass. civ. sez. lav. Sent. n. 42 del 5/1/2016); - coordinamento dell'attività lavorativa all'organizzazione data dal datore di lavoro (c.d. etero-organizzazione)(cfr.
Cass. civ. sez. lav. Sent. n. 22634 del 10/9/2019); - inserimento del lavoratore nell'organizzazione produttiva del datore di lavoro, nel senso che la prestazione lavorativa ne diviene parte integrante, sia in termini di osservanza di analitiche e vincolanti indicazioni date dall'azienda, sia come ineludibile obbligo di lavorare
(cfr. Cass. civ. sez. lav. Sent. n. 5913 del 14/3/2007); - assenza in capo al lavoratore di una pur minima struttura imprenditoriale ed assenza di un rischio economico di impresa;
- che sia a carico del datore di lavoro l'onere dell'acquisto dei materiali necessari al lavoratore (Cass. civ. sez. lav. Sent. n. 21380 del 7/8/2008); - che sussista un onere in capo al lavoratore di giustificare le assenze, che può essere indice di subordinazione se conduce, in concreto, nel caso di accertamento di una assenza ingiustificata, a conseguenze disciplinari
(Cass. civ. sez. lav. Sent. n. 21380 del 7/8/2008).
4.Non è sufficiente che emerga una prestazione di lavoro per connotare tale rapporto in termini di subordinazione. Occorre piuttosto che ne emergano in concreto gli indici, principali ovvero sussidiari.
Onerato della prova è l' . CP_1
Le concrete modalità di estrinsecazione del rapporto tra e quali Parte_1 Controparte_2 emergono dalle dichiarazioni rese ai funzionari ispettivi dal primo, dal secondo e da TI GO (v. infra), importano le seguenti considerazioni:
- non vi è prova che il rapporto di “lavoro” sia cominciato irregolarmente in data anteriore al 13 aprile, data risultante dal contratto individuale di lavoro subordinato a termine;
il lavoratore “irregolare” risulta
Pag. 4 di 9 dipendente di fino al 08.04.2023, come emerge dal modulo di Controparte_3 recesso prodotto (doc. n. 8 fasc. ric.);
- l'omessa sottoscrizione del contratto di lavoro a termine impedisce di ritenere che le parti abbiano inteso concluderlo prestandovi entrambe il consenso, senza poter aver riguardo ad una comunicazione contenente i dati del presunto rapporto di lavoro (che è di natura obbligatoria ma di provenienza unilaterale) inoltrata da (doc. n. 6 fasc. ric.). Parte_1
–infortunatosi durante i lavori di copertura del tetto dell'abitazione privata di Parte_3 Parte_1
– fu “assunto” in attesa di essere occupato con la qualifica di operaio agricolo comune presso l'azienda agricola, ma – tra l'altro- non sussistono elementi univoci per ritenere che vi abbia effettivamente prestato CP_ attività di lavoro, come riconosciuto da nella memoria, a pag. 4, capitolo n. 23 (v. tra l'altro dichiarazione di del 27.11.20231, doc. n. 3 res.; v. contratto di lavoro non sottoscritto in calce al Pt_1 doc. n. 3 fasc. res.); 1 “[…] non ho mai chiamato il signor per farlo lavorare prima del giorno dell'assunzione, cioè Pt_3 prima del 13 aprile. Dal 13 al 15 aprile il signor , nonostante fosse assunto con contratto di operaio Pt_3 agricolo è sempre stato impiegato nello spazio per aiutarmi nelle sistemazioni delle […] e solo il giorno
15 è stato impiegato per lavori edili di posa piastrelle nel secondo piano dello spazio. Allo stato attuale
è uno spazio inutilizzato in attesa di essere piastrellato, imbiancato e rifinito. Il vano scale al momento era coperto da assi in quanto non era stata ancora realizzate le scale. […] Il materiale edile è stato acquistato da me […]. Preciso che ho assunto nel mese di aprile in attesa di occuparlo presso Pt_3 l'azienda agricola. Per la posa in opera delle piastrelle avevo dato io disposizioni al lavoratore. La retribuzione pattuita era quella del contratto;
non avevamo pattuito una diversa retribuzione per i lavori edili […]”. Cfr. con dichiarazione resa in data 25.05.2023: “ho cominciato a lavorare per conto del signor
[...]
che mi ha chiesto di lavorare per lui come edile per ristrutturare gli appartamenti di via Pt_4
Cabrini a S. Angelo e pochi altri lavori di loro proprietà, prima il sabato e la domenica di tre anni fa e poi dal 6 marzo del 2023 in maniera continuativa perché in effetti non lavoravo più per la ditta
[...]
In questo periodo avevo contratto e prendevo disposizioni da , che è il figlio di CP_3 Parte_1
. ha una rivendita di vino proprio nello stabile dove è avvenuto l'infortunio. Parte_4 Parte_1 Dal 6 marzo 2023 fino al giorno dell'infortunio io ho sempre lavorato come edile e mai sapevo che sul contratto ci fosse scritto che ero un “florovivaista”. L'orario di lavoro: dalle ore 8 fino alle ore 19. Dalle 12 alle 12,30 facevo mezz'ora di pausa. Lavoravo dal lunedì al sabato. […] Preciso che sono stato sempre solo a lavorare anche se ho chiesto un aiuto di persone qualificate (muratori). I testimoni del fatto che ero al lavoro nel cantiere di Via Madre Cabrini anche prima dell'assunzione sono due: TI Per_ GO e e il vicino della casa e sua moglie […]”. Per_2
Cfr. con dichiarazione resa dallo stesso in data 29.11.2023: “[…] per i lavori che avevo già fatto e per quello che mi aspettavo di fare, attendevo un contratto come muratore.
Avevo avuto certezze sulla regolarizzazione, tuttavia soltanto dopo l'incidente ho saputo di essere stato assunto come lavoratore agricolo non avendo nemmeno avuto modo di firmare il contratto di assunzione
– Preciso che non essendo stato impegnato dalla ditta Rossetti, ho lavorato con continuità nel cantiere di Via Madre Cabrini in S. Angelo DIgiano dal 25 febbraio 2023. Normalmente ho lavorato tutti i giorni della settimana, anche la domenica lavoravo per qualche ora. Della mia presenza in cantiere posso riferire il vicino di casa di nome , un lavoratore di nome TI […]”. Per_2
Pag. 5 di 9 - non emerge prima ancora alcuna direttiva impartita da a nel corso dei lavori edili, Parte_1 Parte_3 salvo una generica disposizione in ordine alla posa delle piastrelle che non può avere il contenuto di una direttiva;
al contrario, emerge l'autonomia operativa con cui lo stesso ha operato nel cantiere dell'immobile di proprietà di , dal lavoratore interamente ristrutturato;
generica è l'allegazione Parte_1
CP_ che ne fa nella rispettiva memoria difensiva, non essendo precisato il contenuto dell'esercizio del potere di direttiva od organizzativo, essendo privo di riferimenti specifici, anche temporali, il capitolo di prova n. 17 a pag. 3 della memoria;
per la precisione, tale capitolo di prova è generico: non contiene sufficiente indicazione dei materiali edili di proprietà di che – in ipotesi – sarebbero stati utilizzati Pt_1 dal lavoratore, non contiene concreta specificazione delle direttive impartite, non contiene specificazione spazio temporale dello svolgimento della prestazione;
il successivo capitolo n. 18 della memoria è irrilevante, non riguardando gli indici di subordinazione ma l'attività esercitata dal lavoratore;
così il successivo capitolo n. 27, che vede l'intervento di una figura terza, padre di ed è generico Parte_1 perché non specifica in concreto cosa fosse “tutto il materiale necessario”;
- operava in autonomia per la ristrutturazione dello “spaccio di vino”/abitazione privata di Parte_3 Pt_1 sito a Sant'Angelo DIgiano, via M. Cabrini (v. docc. nn. 9 e 9.1. fasc. opponente).
[...]
L'autonomia organizzativa di si estrinsecava nell'assenza di direttive provenienti dal presunto Parte_3 datore e nella circostanza dell'aiuto di e di TI GO, suoi “aiutanti”, da lui liberamente Per_3 convocati al fine di supportarlo durante i lavori di rifinitura ed ai quali era a corrispondere il Parte_3 compenso versato da un terzo non appartenente all'impresa agricola, padre di , Parte_1 Parte_4
(dichiarazione di del 27.11.2023; dichiarazione di del 29.11.20232; dichiarazione di TI Pt_1 Parte_3
GO del 21.05.2024, che riferisce che “quella casa lì in via Cabrini è stata rifatta praticamente tutta da lui” a dimostrazione della completa autonomia organizzativa e imprenditoriale di Elhabashi3, cfr. doc. n. 3 cit.; cfr. visura camerale doc. n. 5 fasc. ric., pag. 4); ad un esame del compendio probatorio e delle dichiarazioni rese in sede ispettiva, godeva di autonomia organizzativa, estrinsecatasi nel convocare amici Parte_3 esperti in lavori di muratura per aiutarlo nelle rifiniture sull'immobile; si tratta di un elemento rilevante che osta all'accertamento della subordinazione nei confronti di impresa individuale;
Pt_1 - gli aiutanti di non avevano contatti diretti con e non erano suoi dipendenti: si Parte_3 Parte_1 trattava di muratori esperti, convocati e coordinati da (dichiarazione di TI GO del Parte_3
21.05.2024, doc. n. 3 cit.);
- operava nell'abitazione di Sant'Angelo DIgiano senza un orario fisso, “prima il sabato e la Parte_3 domenica”, come ebbe a dichiarare il 25.05.2023, quando era alle dipendenze di altra impresa
[...]
dalla quale rassegnò poi le dimissioni (dichiarazione di del 25.05.2023; cfr. con CP_3 Parte_3 dichiarazione resa in data 29.11.2023, doc. n. 3 cit.);
- lavorava nell'abitazione di , “avendo disponibilità di tempo e conoscendo la famiglia e Parte_3 Parte_1 Pt_1
“poiché non provvedeva a licenziarmi” (cfr. dichiarazione resa in data 29.11.2023); CP_3
- non esiste un riscontro estrinseco con le tre dichiarazioni rese dal “lavoratore” sull'orario di lavoro: TI
GO, dichiarava in sede ispettiva di aver lavorato con lo stesso per tre giorni non consecutivi, nei quali non aveva mai lavorato per una giornata intera;
la dichiarazione è insufficiente per ritenere raggiunta la prova di un indice (sussidiario) quale l'orario di lavoro, laddove il dichiarato di stesso – unica Parte_3
e sola fonte di prova- è da considerarsi scarsamente attendibile, in ragione dell'interesse di cui è portatore e che lo ha condotto a promuovere un contenzioso nei confronti di conclusosi con una Parte_1 conciliazione giudiziale (doc. n. 13 fasc. ric.);
- non emerge alcun potere disciplinare esercitato da nei confronti di e dei suoi “aiutanti”. Pt_1 Parte_3
In conclusione, risalta una differenza tra l'attività prestata in favore di nella privata abitazione con Parte_1 vendita di vino e la prestazione di lavoro rivolta alla impresa individuale omonima che ha per oggetto la coltivazione e produzione di vino. Tale ultima prestazione è stata pattuita in un contratto di lavoro non sottoscritto e verosimilmente mai eseguito dalle parti.
Nel primo caso, che è oggetto dell'accertamento ispettivo in punto di omessa comunicazione dell'avvio del rapporto di lavoro subordinato, l'assenza di un assoggettamento al potere direttivo ed organizzativo datoriale, la generica allegazione di direttive impartite da (“disposizioni”, senza che ne emerga il contenuto Parte_1 preciso), l'assenza deduttiva, insomma, di indici caratterizzanti la subordinazione, la presenza – contrariamente a ciò- in capo a di una organizzazione, seppur minima e Parte_3 rudimentale, di carattere imprenditoriale finalizzata alla ristrutturazione dell'immobile di proprietà di Pt_1
(tramite l'ausilio di amici che venivano pagati dalle mani di ), l'assenza di continuità
[...] Parte_3 della prestazione, svolta per un periodo in parallelo con l'esistenza di un altro rapporto di lavoro subordinato, rappresentano un compendio di elementi per qualificare il rapporto in termini di autonomia e non di subordinazione.
A causa delle emergenze istruttorie documentali, non era necessario comunicare l'avvio del rapporto di lavoro ed a fortiori l'impresa non doveva essere sanzionata.
Pertanto, l'avviso di addebito merita di essere annullato in quanto illegittimo e nulla deve essere dovuto
Pag. 7 di 9 dall'opponente per il titolo in esso contenuto.
5.Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo giusta le previsioni del
D.M. 55/2014 (mod. dal D.M. 37/2018 e dal D.M. n. 147/2022), considerando il valore della domanda ai sensi dell'art. 5 del D.M. cit. e pertanto lo scaglione della controversia (tra € 1.101,00 ed € 5.200,00), i parametri minimi per la semplicità delle questioni di fatto e di diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di DI, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- annulla, in quanto illegittimo, l'avviso di addebito opposto n. 435 2024 00006271 15 000 formato il
23.11.2024, notificato il 12.12.2024;
- accerta e dichiara che nulla è dovuto dall'opponente per tale titolo;
- condanna altresì al pagamento in favore della parte opponente delle spese di lite, che liquida in CP_1 complessivi € 886,00 per competenze professionali, oltre spese generali 15%, oltre I.V.A. qualora dovuta,
C.p.a. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in DI, il 26 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi
NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
Pag. 8 di 9
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 “[…] mi ha aiutato nei lavori di imbiancatura. Il mi lasciava l'importo del Per_3 Parte_4 compenso che corrispondevo ai miei aiutanti. In qualche caso sono stato pagato da […]”. Parte_1 3 “[…] sapeva che io non lavoravo e mi ha chiamato nel cantiere di via M. Cabrini a S. Angelo Pt_3 per aiutarlo a scaricare dei bancali. Eravamo al piano più alto […] sono stato con lui tre giorni non consecutivi ma vicini ed era più o meno la fine di febbraio o l'inizio di marzo. non ha mai Parte_1 avuto contatto diretto con me […] e dava a i soldi che dava a me. Per questi giorni in cui non ho Pt_3 fatto giornata intera avrò percepito circa 100 euro. […] so di certo che lui lavorava lì come muratore. Quella casa lì di via Cabrini è stata rifatta praticamente tutta da lui”.
Pag. 6 di 9
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1 PARTE RICORRENTE e
Controparte_1
PARTE RESISTENTE Oggi 26/03/2025, alle ore 09:30, innanzi al dott. Francesco Manfredi, sono comparsi: Per l'Avv. GATTONE FABIO;
Parte_1
Per è presente l'avv. BOTTANI Controparte_1
MI delega scritta che produce in giudizio. Il Giudice, ritenuta la causa decidibile sulla base dei documenti prodotti, ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita le parti alla discussione. Parte ricorrente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per l'accoglimento della domanda. Insiste CP_ perché la causa venga decisa. Contesta i capitoli 11, 12, dal 15 al 19 compresi della memoria di 24, 26, 27 della parte in fatto avversaria. Fa presente che le dichiarazioni rese dai lavoratori sono contraddittorie e sono state rese a notevole distanza di tempo dall'accertamento. Parte resistente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per il rigetto della domanda. Insiste per le istanze istruttorie e per l'escussione degli ispettori dei servizi ispettivi. Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti.
Il Giudice
dott. Francesco Manfredi
Pag. 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di DI, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 47/2025 promossa da: (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. GATTONE FABIO e Parte_1 C.F._1 dall'Avv. BIGLIERI FEDERICA ( , presso il cui studio è elettivamente domiciliato, C.F._2 in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. TARZIA MARIO ROBERTO (c.f. ; C.F._3
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 21/01/2025, , in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1 impresa individuale , ha proposto tempestiva opposizione avverso Parte_2
CP_ l'avviso di addebito emesso da n. 435 2024 00006271 15 000 del 23.11.2024, notificato il 12.12.2024 a mezzo del quale aveva ingiunto il pagamento della somma di € 4.999,13 per il periodo dal 02/2023 al CP_1
04/2024, a titolo di contribuzione omessa e sanzioni per evasione contributiva, oltre che a titolo di spese di notifica.
Costituitosi in giudizio, di DI ha contestato la fondatezza del ricorso, concludendo per il rigetto dello CP_1 stesso e per la conferma dell'avviso di addebito opposto.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito della odierna udienza di discussione mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
***
Le somme ingiunte con l'atto opposto si fondano sulle seguenti violazioni di cui al verbale unico di accertamento e notificazione, n. 2023009815/DDL del 07.06.2024, notificato all'impresa in data 19.06.2024:
1. Art. 3 comma 3 del d.l. 12/2002, conv. dalla L. n. 73 del 23.4.2002, come modificato dall'art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 151/2015, che prevede una sanzione amministrativa per ciascun lavoratore irregolare impiegato, nel caso di impiego da 31 a 60 giorni di lavoro effettivo, per aver impiegato n. 1 lavoratore subordinato per il periodo dal 25 del mese di febbraio 2023 al giorno 30 del mese di aprile 2024. senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (si veda la diffida del 07.06.2024). CP_1
Pag. 1 di 9 Nella sostanza, in sede ispettiva, acquisite le dichiarazioni spontanee di , di Parte_3
di TI GO, acquisito il contratto di lavoro a termine del lavoratore subordinato, è stata Parte_1 riscontrata – per ciò che concerne la pretesa di – l'evasione contributiva sulla paga base propria del CP_1 muratore di livello 2° di cui al CCNL che avrebbe dovuto essere applicato al rapporto di lavoro, ritenuto subordinato, di Parte_3
Parte ricorrente ha domandato l'annullamento dell'avviso di addebito, eccependo in via preliminare la violazione del termine decadenziale previsto dall'art. 14 della L. n. 689/1981 e il difetto di motivazione del verbale unico di accertamento sugli indici di subordinazione, contestando i risultati dell'accertamento ispettivo e contestando nel merito la sussistenza degli indici di subordinazione del rapporto di Parte_3 per il periodo oggetto di accertamento.
[...] ha eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo per CP_1 ciò che riguarda l'impugnazione dell'avviso di addebito;
ha riepilogato i fatti oggetto di accertamento, rappresentando dell'efficacia probatoria dei verbali redatti dai funzionari ispettivi e delle dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti, della sussistenza degli indici propri della subordinazione, richiamando l'istituto dell'evasione contributiva, affermando la correttezza dei rispettivi conteggi.
Il ricorso merita di essere accolto.
1.In via preliminare, l'eccezione di difetto di giurisdizione non merita accoglimento.
Sulla base di una disamina complessiva e non atomistica delle conclusioni e del corpo del ricorso introduttivo,
l'azione del ricorrente deve essere qualificata come di accertamento negativo delle somme portate dall'avviso di addebito n. 435 2024 00006271 15 000. Tale è il petitum sostanziale, identificato sia dalla concreta pronuncia richiesta al Giudice (irrilevante una mera prospettazione), sia dalla causa petendi dell'azione, la cui posizione giuridica soggettiva ha la consistenza del diritto soggettivo per cui fornita di giurisdizione è l'Autorità
Ordinaria.
2.Nel merito, occorre fare applicazione del principio della ragione più liquida, in applicazione del principio di economia processuale espressi dall'art. 276 comma 2 c.p.c. e dall'art. 118 disp. att. c.p.c. (sull'assorbimento,
v. Cass. civ. Sez. I Ord., 12/11/2018, n. 28995; v. più recente Cass. civ. Sez. III, Ord. del 19-12-2019, n.
33764; Cass. civ. Sez. I Sent., 27/12/2013, n. 28663; sull'insussistenza di un vizio di omessa pronuncia, v.
Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 03/02/2020, n. 2334; sulla ragione più liquida, v. Cass. civ. Sez. Unite Sent.,
08/05/2014, n. 9936; Cass. civ. Sez. II Ord., 18/04/2019, n. 10839).
L'applicazione pratica di tale principio, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., impone al giudicante di decidere
“sulla base della questione [di merito] ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (Cass.
Pag. 2 di 9 n. 23306/2019 cit., con richiamo a Cass., s.u., 8 maggio 2014, n. 9936; Cass. 11 maggio 2018, n. 11458; Cass. 9 gennaio
2019, n. 363)” (cfr. recente Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 20/05/2020, n. 9309).
3. Dunque, l'insussistenza di indici di subordinazione assorbe ogni altra questione di merito.
L'elemento indefettibile del rapporto di lavoro subordinato, nonché criterio discretivo rispetto a quello di lavoro autonomo, è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già, soltanto, al loro risultato (Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 21/03/2012, n. 4476; Cass. civ. Sent. n. 9256 del 17/04/2009).
È noto che poiché ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di lavoro autonomo, è stato affermato che l'elemento tipico che contraddistingue il primo dei suddetti tipi di rapporto è costituito dalla subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore, con assoggettamento al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, ed al conseguente inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale con prestazione delle sole energie lavorative corrispondenti all'attività di impresa (tra le numerose decisioni, vedi Cass. 19/4/2010, n.
9251; v. Cass. civ. sez. lav. Sent. n. 4346 del 4/3/2015; Cass. civ. sez. lav. Sent. n. 10313 del 21/4/2008).
Nei consolidati approdi della giurisprudenza di legittimità si è altresì considerato che l'esistenza del vincolo di subordinazione va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito;
e, nell'ottica descritta, si è ritenuto che laddove sia difficile individuare detto discrimine, per la peculiarità del rapporto, è legittimo ricorrere a criteri distintivi sussidiari, quali la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale, ovvero l'incidenza del rischio economico, l'osservanza di un orario, la forma di retribuzione, la continuità delle prestazioni (v. infra e v. parte motiva di cass. civ. sez. lav. ord. n. 27.3.2018, n. 7587 e giurisprudenza ivi richiamata).
È stato, infatti, precisato che ulteriori elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione,
l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire indici rivelatori della subordinazione, idonei anche a prevalere sull'eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, ove incompatibili con l'assetto previsto dalle stesse (in questi termini, vedi Cass. 9/3/2009, n. 5645; Cass. civ. sez. lav. Sent. n. 25224 del 30/11/2009; Cass. civ. sez. lav.
Sent. n. 8883 del 6/4/2017; Cass. civ. sez. lav. Sent. n. 7260 del 25/3/2009; Cass. civ. Sent. n. 5436 del
25/2/2019).
Questi sono i corollari: a) non è decisiva la qualificazione del rapporto espressa dalla volontà delle parti (cfr.
Cass. civ. sez. lav. Sent. n. 11589 del 9/05/2008; Cass. civ. Sent. n. 9900 del 20/6/2003); b) occorre riferirsi ai dati fattuali emergenti dal concreto svolgimento della prestazione (cfr. Cass. civ. sez. lav. Sent. n. 4346 del
4/3/2015) ed alle caratteristiche intrinseche della prestazione dedotta in contratto (ad es. laddove questa sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione)(cfr. Cass. civ. sez. lav.
Pag. 3 di 9 Sent. n. 2931 del 7/2/2013); c) indice univoco prioritario è l'esistenza del vincolo di subordinazione inteso come assoggettamento del lavoratore alle altrui direttive ed al potere disciplinare del datore di lavoro (c.d. sussistenza di un potere direttivo e disciplinare)(Cass. civ. sez. lav. Sent. n. 863/2017; Cass. civ. sez. lav. Sent. n.
4476 del 21/3/2012); in particolare, il potere direttivo del datore di lavoro non può atteggiarsi in direttive di carattere generale – compatibili con il semplice coordinamento sussistente nel rapporto libero professionale-
, ma deve esplicarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, stabilmente inserita nell'organizzazione aziendale (Cass. n. 29646 del 16/11/2018); d) laddove l'assoggettamento non sia apprezzabile, subentrano criteri complementari o sussidiari che, privi ciascuno di valore decisivo, possono però essere valutati globalmente come indizi probatori della subordinazione, in modo da rappresentare degli indici rivelatori, sempre complessivamente considerati, tali da rendere evidente quale sia l'essenza del rapporto nel caso concreto (Cass. civ. sez. lav. Sent. n. 9812 del 14/4/2008)(cfr. Cass. civ. sez. lav. Sent. n. 7024 del 8/4/2015).
I suddetti criteri sono: - continuità della prestazione;
- osservanza di un orario predeterminato ed assenza di discrezionalità in ordine ai tempi di consegna del lavoro;
- versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita (c.d. retribuzione fissa e continuativa)(cfr. Cass. civ. sez. lav. Sent. n. 42 del 5/1/2016); - coordinamento dell'attività lavorativa all'organizzazione data dal datore di lavoro (c.d. etero-organizzazione)(cfr.
Cass. civ. sez. lav. Sent. n. 22634 del 10/9/2019); - inserimento del lavoratore nell'organizzazione produttiva del datore di lavoro, nel senso che la prestazione lavorativa ne diviene parte integrante, sia in termini di osservanza di analitiche e vincolanti indicazioni date dall'azienda, sia come ineludibile obbligo di lavorare
(cfr. Cass. civ. sez. lav. Sent. n. 5913 del 14/3/2007); - assenza in capo al lavoratore di una pur minima struttura imprenditoriale ed assenza di un rischio economico di impresa;
- che sia a carico del datore di lavoro l'onere dell'acquisto dei materiali necessari al lavoratore (Cass. civ. sez. lav. Sent. n. 21380 del 7/8/2008); - che sussista un onere in capo al lavoratore di giustificare le assenze, che può essere indice di subordinazione se conduce, in concreto, nel caso di accertamento di una assenza ingiustificata, a conseguenze disciplinari
(Cass. civ. sez. lav. Sent. n. 21380 del 7/8/2008).
4.Non è sufficiente che emerga una prestazione di lavoro per connotare tale rapporto in termini di subordinazione. Occorre piuttosto che ne emergano in concreto gli indici, principali ovvero sussidiari.
Onerato della prova è l' . CP_1
Le concrete modalità di estrinsecazione del rapporto tra e quali Parte_1 Controparte_2 emergono dalle dichiarazioni rese ai funzionari ispettivi dal primo, dal secondo e da TI GO (v. infra), importano le seguenti considerazioni:
- non vi è prova che il rapporto di “lavoro” sia cominciato irregolarmente in data anteriore al 13 aprile, data risultante dal contratto individuale di lavoro subordinato a termine;
il lavoratore “irregolare” risulta
Pag. 4 di 9 dipendente di fino al 08.04.2023, come emerge dal modulo di Controparte_3 recesso prodotto (doc. n. 8 fasc. ric.);
- l'omessa sottoscrizione del contratto di lavoro a termine impedisce di ritenere che le parti abbiano inteso concluderlo prestandovi entrambe il consenso, senza poter aver riguardo ad una comunicazione contenente i dati del presunto rapporto di lavoro (che è di natura obbligatoria ma di provenienza unilaterale) inoltrata da (doc. n. 6 fasc. ric.). Parte_1
–infortunatosi durante i lavori di copertura del tetto dell'abitazione privata di Parte_3 Parte_1
– fu “assunto” in attesa di essere occupato con la qualifica di operaio agricolo comune presso l'azienda agricola, ma – tra l'altro- non sussistono elementi univoci per ritenere che vi abbia effettivamente prestato CP_ attività di lavoro, come riconosciuto da nella memoria, a pag. 4, capitolo n. 23 (v. tra l'altro dichiarazione di del 27.11.20231, doc. n. 3 res.; v. contratto di lavoro non sottoscritto in calce al Pt_1 doc. n. 3 fasc. res.); 1 “[…] non ho mai chiamato il signor per farlo lavorare prima del giorno dell'assunzione, cioè Pt_3 prima del 13 aprile. Dal 13 al 15 aprile il signor , nonostante fosse assunto con contratto di operaio Pt_3 agricolo è sempre stato impiegato nello spazio per aiutarmi nelle sistemazioni delle […] e solo il giorno
15 è stato impiegato per lavori edili di posa piastrelle nel secondo piano dello spazio. Allo stato attuale
è uno spazio inutilizzato in attesa di essere piastrellato, imbiancato e rifinito. Il vano scale al momento era coperto da assi in quanto non era stata ancora realizzate le scale. […] Il materiale edile è stato acquistato da me […]. Preciso che ho assunto nel mese di aprile in attesa di occuparlo presso Pt_3 l'azienda agricola. Per la posa in opera delle piastrelle avevo dato io disposizioni al lavoratore. La retribuzione pattuita era quella del contratto;
non avevamo pattuito una diversa retribuzione per i lavori edili […]”. Cfr. con dichiarazione resa in data 25.05.2023: “ho cominciato a lavorare per conto del signor
[...]
che mi ha chiesto di lavorare per lui come edile per ristrutturare gli appartamenti di via Pt_4
Cabrini a S. Angelo e pochi altri lavori di loro proprietà, prima il sabato e la domenica di tre anni fa e poi dal 6 marzo del 2023 in maniera continuativa perché in effetti non lavoravo più per la ditta
[...]
In questo periodo avevo contratto e prendevo disposizioni da , che è il figlio di CP_3 Parte_1
. ha una rivendita di vino proprio nello stabile dove è avvenuto l'infortunio. Parte_4 Parte_1 Dal 6 marzo 2023 fino al giorno dell'infortunio io ho sempre lavorato come edile e mai sapevo che sul contratto ci fosse scritto che ero un “florovivaista”. L'orario di lavoro: dalle ore 8 fino alle ore 19. Dalle 12 alle 12,30 facevo mezz'ora di pausa. Lavoravo dal lunedì al sabato. […] Preciso che sono stato sempre solo a lavorare anche se ho chiesto un aiuto di persone qualificate (muratori). I testimoni del fatto che ero al lavoro nel cantiere di Via Madre Cabrini anche prima dell'assunzione sono due: TI Per_ GO e e il vicino della casa e sua moglie […]”. Per_2
Cfr. con dichiarazione resa dallo stesso in data 29.11.2023: “[…] per i lavori che avevo già fatto e per quello che mi aspettavo di fare, attendevo un contratto come muratore.
Avevo avuto certezze sulla regolarizzazione, tuttavia soltanto dopo l'incidente ho saputo di essere stato assunto come lavoratore agricolo non avendo nemmeno avuto modo di firmare il contratto di assunzione
– Preciso che non essendo stato impegnato dalla ditta Rossetti, ho lavorato con continuità nel cantiere di Via Madre Cabrini in S. Angelo DIgiano dal 25 febbraio 2023. Normalmente ho lavorato tutti i giorni della settimana, anche la domenica lavoravo per qualche ora. Della mia presenza in cantiere posso riferire il vicino di casa di nome , un lavoratore di nome TI […]”. Per_2
Pag. 5 di 9 - non emerge prima ancora alcuna direttiva impartita da a nel corso dei lavori edili, Parte_1 Parte_3 salvo una generica disposizione in ordine alla posa delle piastrelle che non può avere il contenuto di una direttiva;
al contrario, emerge l'autonomia operativa con cui lo stesso ha operato nel cantiere dell'immobile di proprietà di , dal lavoratore interamente ristrutturato;
generica è l'allegazione Parte_1
CP_ che ne fa nella rispettiva memoria difensiva, non essendo precisato il contenuto dell'esercizio del potere di direttiva od organizzativo, essendo privo di riferimenti specifici, anche temporali, il capitolo di prova n. 17 a pag. 3 della memoria;
per la precisione, tale capitolo di prova è generico: non contiene sufficiente indicazione dei materiali edili di proprietà di che – in ipotesi – sarebbero stati utilizzati Pt_1 dal lavoratore, non contiene concreta specificazione delle direttive impartite, non contiene specificazione spazio temporale dello svolgimento della prestazione;
il successivo capitolo n. 18 della memoria è irrilevante, non riguardando gli indici di subordinazione ma l'attività esercitata dal lavoratore;
così il successivo capitolo n. 27, che vede l'intervento di una figura terza, padre di ed è generico Parte_1 perché non specifica in concreto cosa fosse “tutto il materiale necessario”;
- operava in autonomia per la ristrutturazione dello “spaccio di vino”/abitazione privata di Parte_3 Pt_1 sito a Sant'Angelo DIgiano, via M. Cabrini (v. docc. nn. 9 e 9.1. fasc. opponente).
[...]
L'autonomia organizzativa di si estrinsecava nell'assenza di direttive provenienti dal presunto Parte_3 datore e nella circostanza dell'aiuto di e di TI GO, suoi “aiutanti”, da lui liberamente Per_3 convocati al fine di supportarlo durante i lavori di rifinitura ed ai quali era a corrispondere il Parte_3 compenso versato da un terzo non appartenente all'impresa agricola, padre di , Parte_1 Parte_4
(dichiarazione di del 27.11.2023; dichiarazione di del 29.11.20232; dichiarazione di TI Pt_1 Parte_3
GO del 21.05.2024, che riferisce che “quella casa lì in via Cabrini è stata rifatta praticamente tutta da lui” a dimostrazione della completa autonomia organizzativa e imprenditoriale di Elhabashi3, cfr. doc. n. 3 cit.; cfr. visura camerale doc. n. 5 fasc. ric., pag. 4); ad un esame del compendio probatorio e delle dichiarazioni rese in sede ispettiva, godeva di autonomia organizzativa, estrinsecatasi nel convocare amici Parte_3 esperti in lavori di muratura per aiutarlo nelle rifiniture sull'immobile; si tratta di un elemento rilevante che osta all'accertamento della subordinazione nei confronti di impresa individuale;
Pt_1 - gli aiutanti di non avevano contatti diretti con e non erano suoi dipendenti: si Parte_3 Parte_1 trattava di muratori esperti, convocati e coordinati da (dichiarazione di TI GO del Parte_3
21.05.2024, doc. n. 3 cit.);
- operava nell'abitazione di Sant'Angelo DIgiano senza un orario fisso, “prima il sabato e la Parte_3 domenica”, come ebbe a dichiarare il 25.05.2023, quando era alle dipendenze di altra impresa
[...]
dalla quale rassegnò poi le dimissioni (dichiarazione di del 25.05.2023; cfr. con CP_3 Parte_3 dichiarazione resa in data 29.11.2023, doc. n. 3 cit.);
- lavorava nell'abitazione di , “avendo disponibilità di tempo e conoscendo la famiglia e Parte_3 Parte_1 Pt_1
“poiché non provvedeva a licenziarmi” (cfr. dichiarazione resa in data 29.11.2023); CP_3
- non esiste un riscontro estrinseco con le tre dichiarazioni rese dal “lavoratore” sull'orario di lavoro: TI
GO, dichiarava in sede ispettiva di aver lavorato con lo stesso per tre giorni non consecutivi, nei quali non aveva mai lavorato per una giornata intera;
la dichiarazione è insufficiente per ritenere raggiunta la prova di un indice (sussidiario) quale l'orario di lavoro, laddove il dichiarato di stesso – unica Parte_3
e sola fonte di prova- è da considerarsi scarsamente attendibile, in ragione dell'interesse di cui è portatore e che lo ha condotto a promuovere un contenzioso nei confronti di conclusosi con una Parte_1 conciliazione giudiziale (doc. n. 13 fasc. ric.);
- non emerge alcun potere disciplinare esercitato da nei confronti di e dei suoi “aiutanti”. Pt_1 Parte_3
In conclusione, risalta una differenza tra l'attività prestata in favore di nella privata abitazione con Parte_1 vendita di vino e la prestazione di lavoro rivolta alla impresa individuale omonima che ha per oggetto la coltivazione e produzione di vino. Tale ultima prestazione è stata pattuita in un contratto di lavoro non sottoscritto e verosimilmente mai eseguito dalle parti.
Nel primo caso, che è oggetto dell'accertamento ispettivo in punto di omessa comunicazione dell'avvio del rapporto di lavoro subordinato, l'assenza di un assoggettamento al potere direttivo ed organizzativo datoriale, la generica allegazione di direttive impartite da (“disposizioni”, senza che ne emerga il contenuto Parte_1 preciso), l'assenza deduttiva, insomma, di indici caratterizzanti la subordinazione, la presenza – contrariamente a ciò- in capo a di una organizzazione, seppur minima e Parte_3 rudimentale, di carattere imprenditoriale finalizzata alla ristrutturazione dell'immobile di proprietà di Pt_1
(tramite l'ausilio di amici che venivano pagati dalle mani di ), l'assenza di continuità
[...] Parte_3 della prestazione, svolta per un periodo in parallelo con l'esistenza di un altro rapporto di lavoro subordinato, rappresentano un compendio di elementi per qualificare il rapporto in termini di autonomia e non di subordinazione.
A causa delle emergenze istruttorie documentali, non era necessario comunicare l'avvio del rapporto di lavoro ed a fortiori l'impresa non doveva essere sanzionata.
Pertanto, l'avviso di addebito merita di essere annullato in quanto illegittimo e nulla deve essere dovuto
Pag. 7 di 9 dall'opponente per il titolo in esso contenuto.
5.Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo giusta le previsioni del
D.M. 55/2014 (mod. dal D.M. 37/2018 e dal D.M. n. 147/2022), considerando il valore della domanda ai sensi dell'art. 5 del D.M. cit. e pertanto lo scaglione della controversia (tra € 1.101,00 ed € 5.200,00), i parametri minimi per la semplicità delle questioni di fatto e di diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di DI, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- annulla, in quanto illegittimo, l'avviso di addebito opposto n. 435 2024 00006271 15 000 formato il
23.11.2024, notificato il 12.12.2024;
- accerta e dichiara che nulla è dovuto dall'opponente per tale titolo;
- condanna altresì al pagamento in favore della parte opponente delle spese di lite, che liquida in CP_1 complessivi € 886,00 per competenze professionali, oltre spese generali 15%, oltre I.V.A. qualora dovuta,
C.p.a. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in DI, il 26 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi
NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 “[…] mi ha aiutato nei lavori di imbiancatura. Il mi lasciava l'importo del Per_3 Parte_4 compenso che corrispondevo ai miei aiutanti. In qualche caso sono stato pagato da […]”. Parte_1 3 “[…] sapeva che io non lavoravo e mi ha chiamato nel cantiere di via M. Cabrini a S. Angelo Pt_3 per aiutarlo a scaricare dei bancali. Eravamo al piano più alto […] sono stato con lui tre giorni non consecutivi ma vicini ed era più o meno la fine di febbraio o l'inizio di marzo. non ha mai Parte_1 avuto contatto diretto con me […] e dava a i soldi che dava a me. Per questi giorni in cui non ho Pt_3 fatto giornata intera avrò percepito circa 100 euro. […] so di certo che lui lavorava lì come muratore. Quella casa lì di via Cabrini è stata rifatta praticamente tutta da lui”.
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