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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 17/09/2025, n. 1560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1560 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1371/2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 17.9.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliata in Catanzaro, via Barlaam da Seminara, 139/e, presso Parte_1 lo studio dell'avv. Marco Boccetti (PEC: che la rappresenta e difende Email_1 giusta procura in atti. RICORRENTE E
, in persona del rappresentante legale pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via G. Fortunato, snc, presso i funzionari Francesco Pronestì e Sandra Maria Patanè (PEC: che lo rappresentano e Email_2 difendono giusta procura in atti.
RESISTENTE Oggetto: Ricostruzione di carriera. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 18/06/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, al fine di ottenere il riconoscimento (sia giuridico che economico) dell'intera anzianità di servizio maturata antecedentemente alla sua immissione in ruolo con conseguente versamento delle differenze retributive e contributive a lei spettanti. La ricorrente dichiarava di aver lavorato come docente alle dipendenze del , per più anni (sin dal 1979) in virtù di CP_1 plurimi contratti a tempo determinato, prima di ottenere l'indeterminato (il 01.09.2007) e rappresentava l'illegittimità del decreto di ricostruzione di carriera, emesso il 29.10.2011 e avente n. di prot. 1899, ritenuto difforme alle disposizioni enunciate dalla clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1) Accogliere il presente ricorso e conseguentemente accertare e dichiarare il diritto della sig.ra al riconoscimento delle Pt_1 differenze stipendiali sin dall'anno scolastico 1979/1980; 2) Per l'effetto, ordinare al
[...]
[..
[...] di effettuare la corretta valutazione dell'anzianità di servizio, sia ai fini di una Controparte_2 corretta ricostruzione della carriera che della corretta posizione stipendiale conseguente alla retrodatazione economica del ruolo, così come dalla maturazione degli scatti di anzianità, ovvero, più propriamente, del trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali, così come anche ad ogni altro effetto di legge, quale, ad esempio, la esatta ricostruzione del TFS dovuto;
3) Di conseguenza condannare il , in persona del pro tempore, a Controparte_2 CP_3 corrispondere alla ricorrente, tutte le differenze retributive spettanti nel rispetto della prescrizione quinquennale dei crediti di lavoro, nella misura di euro 13.126,30, oltre ovviamente agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria intercorsi ed intercorrendi dalle varie singole scadenze sino al soddisfo come da perizia del dott. ; Con vittoria di spese e compensi di giudizio oltre IVA e Per_1
CPA che si dichiara di averne fatto anticipazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. ”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio il Controparte_4
, contestando preliminarmente le avverse pretese e, in subordine, chiedendo che si
[...] dichiari cessata materia del contendere, in virtù del decreto di progressione di carriera allegato. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Si dichiara la cessata materia del contendere quanto alla ricostruzione di carriera avendo il Cont
proceduto ad una nuova ricostruzione non contesto da parte della ricorrente.
2. Giova sottolineare come – con pronuncia del 20 settembre 2018 (resa nella causa C-466/17) avente l'autorità di fonte del diritto – la Corte di Giustizia dell'Unione europea abbia statuito circa l'ammissibilità (recte: la compatibilità eurounitaria) del regime normativo vigente nell'ordinamento scolastico italiano, a mente del quale «Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici», così escludendo la necessità d'integrale riconoscimento del servizio pre-ruolo.
2.1. L'organo giurisdizionale di Lussemburgo, più diffusamente, ha precisato come «la clausola 4 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da «ragioni oggettive» ai sensi dei punti 1 e/o 4 della clausola di cui sopra. Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia prestato detti periodi di servizio in base a un contratto o a un rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere (sentenza del 18 ottobre 2012, e a., da C-302/11 a C-305/11, EU:C:2012:646, punto 71) Per_2
[…] Occorre ricordare che gli Stati membri, in considerazione del margine di discrezionalità di cui dispongono per quanto riguarda l'organizzazione delle loro amministrazioni pubbliche, possono, in linea di principio, senza violare la direttiva 1999/70 o l'accordo quadro, stabilire le condizioni per l'accesso alla qualifica di dipendente pubblico di ruolo nonché le condizioni di impiego di siffatti dipendenti di ruolo, in particolare qualora costoro fossero in precedenza impiegati da dette amministrazioni nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato (sentenza del 18 ottobre 2012, e a., da C-302/11 a C-305/11, EU:C:2012:646, punto 57). […] Tuttavia, nonostante Per_2
2 tale margine di discrezionalità, l'applicazione dei criteri che gli Stati membri stabiliscono deve essere effettuata in modo trasparente e deve poter essere controllata al fine di impedire qualsiasi trattamento sfavorevole dei lavoratori a tempo determinato sulla sola base della durata dei contratti o dei rapporti di lavoro che giustificano la loro anzianità e la loro esperienza professionale (sentenza del 18 ottobre 2012, e a., da C-302/11 a C-305/11, EU:C:2012:646, Per_2 punto 59). […] Qualora un simile trattamento differenziato derivi dalla necessità di tener conto di esigenze oggettive attinenti all'impiego che deve essere ricoperto mediante la procedura di assunzione e che sono estranee alla durata determinata del rapporto di lavoro che intercorre tra il lavoratore e il suo datore di lavoro, detto trattamento può essere giustificato ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro (v., in tal senso, sentenza dell'8 settembre 2011, Per_3
, C-177/10, EU:C:2011:557, punto 79). […] A questo proposito, la Corte ha già riconosciuto
[...] che talune differenze di trattamento tra i dipendenti pubblici di ruolo assunti al termine di un concorso generale e quelli assunti dopo aver acquisito un'esperienza professionale sulla base di contratti di lavoro a tempo determinato possono, in linea di principio, essere giustificate dalle diverse qualifiche richieste e dalla natura delle mansioni di cui i predetti devono assumere la responsabilità (sentenza del 18 ottobre 2012, e a., da C-302/11 a C-305/11, Per_2
EU:C:2012:646, punto 60). […] Pertanto, gli obiettivi invocati dal governo italiano consistenti, da un lato, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione e, dall'altro, nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale, possono essere considerati come configuranti una «ragione oggettiva», ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro, nei limiti in cui essi rispondano a una reale necessità, siano idonei a conseguire l'obiettivo perseguito e siano necessari a tale fine (v., in tal senso, sentenza del 18 ottobre 2012, e a., da C-302/11 a C-305/11, EU:C:2012:646, punto 62). […] Alla luce delle Per_2 suesposte considerazioni, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che la clausola 4 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi.» 3. D'altra parte, il più recente approdo ermeneutico cui la Corte regolatrice risulta pervenuta è offerto dalla sent. Sez. Lav. n. 31150/2019, dalla cui disamina è dato apprendere come «[Debba] essere rimarcato che le ragioni valorizzate dalla Corte di Giustizia nella pronuncia relativa alla ricostruzione della carriera del personale docente restano circoscritte a quest'ultimo perché il personale tecnico, amministrativo e ausiliario non può giovarsi della fictio iuris di cui al richiamato art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999, con la conseguenza che resta alla radice esclusa ogni possibilità della paventata «discriminazione alla rovescia». Quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione ed alle ragioni oggettive che sole potrebbero giustificare la disparità di trattamento, il Collegio ribadisce l'orientamento già espresso nelle pronunce richiamate al punto 8, con le quali si è evidenziato che non si può fare leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare perché, la giurisprudenza della Corte di Giustizia, richiamata anche nella sentenza 20.9.2018, è ferma nel ritenere che la giustificazione deve essere fondata su Per_4
«elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi» e che
3 «possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato...o, eventualmente da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro». Nel caso di specie la totale sovrapponibilità delle mansioni espletate dagli assunti a tempo determinato e dai dipendenti stabilmente immessi nei ruoli è stata accertata dalla Corte territoriale ( pag. 11) ed inoltre emerge dalla disciplina dettata dalle parti collettive, perché tutti i CCNL succedutisi nel tempo non hanno mai operato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto quanto all'inquadramento dei lavoratori ed all'espletamento dei compiti propri dell'area, ossia delle «funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche» ( art. 49 CCNL 1995). Né la comparabilità può essere esclusa per le supplenze temporanee, in relazione alle quali a quanto sopra già evidenziato si deve aggiungere che è lo stesso legislatore a smentire la tesi della non assimilabilità del servizio lì dove riconosce integralmente l'anzianità per i primi tre anni, periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche».
3.1. La stessa Corte nomofilattica, dunque, è giunta all'enunciazione del principio di diritto secondo cui «L'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi pre-ruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato».
4. Dalla documentazione versata in atti dall'Amministrazione, si evince come la ricorrente sia stata – in virtù del nuovo Decreto di Ricostruzione di carriera, Prot. n. 311 del 22/04/2025, emesso successivamente all'instaurazione di questo procedimento – inquadrata coerentemente a quanto sperato. La ricorrente, infatti, deduceva che dal 2.12.2022 avrebbe dovuto godere della fascia stipendiale (35+).
5. Pertanto, poiché il Decreto risulta essere satisfattivo nei confronti della ricorrente, ne discende la cessazione della materia del contendere quanto alla ricostruzione.
6. Il , in ogni caso, è tenuto a corrispondere alla ricorrente i ratei a lei spettanti, a titolo CP_1 di differenze retributive, conseguenti al Decreto Prot. n. 311 del 22/4/2025 – stante il riconoscimento del diritto della ricorrente ad una corretta computazione del suo servizio di preruolo – sino, tuttavia, al quinquennio antecedente all'iscrizione a ruolo dell'odierna vertenza, avvenuta il 18/06/2024, in ragione dell'assenza di prove di ulteriori atti interruttivi.
7. Le spese di lite seguono il principio di soccombenza, e sono compensate per metà – anche, in Cont considerazione della condotta processuale del – e, nel resto, sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- dichiara la cessata materia del contendere;
4 - condanna il , in persona del e legale Controparte_4 CP_3 rappresentante pro tempore a versare – in favore di – le differenze retributive Parte_1 conseguenti alla ricostruzione di carriera Prot. n. 311 del 22/4/2025, non oltre il quinquennio antecedente al 18/06/2024, oltre agli interessi legali dalla data del dovuto a quella del soddisfo;
- compensa per metà le spese di lite e, condanna il , Controparte_4 in persona del e legale rappresentante pro tempore al pagamento della residua CP_3 parte, liquidata in complessivi 900,00€, oltre spese generali, IVA e CPA, da corrispondere in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Vibo Valentia, 17.9.2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 17.9.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliata in Catanzaro, via Barlaam da Seminara, 139/e, presso Parte_1 lo studio dell'avv. Marco Boccetti (PEC: che la rappresenta e difende Email_1 giusta procura in atti. RICORRENTE E
, in persona del rappresentante legale pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via G. Fortunato, snc, presso i funzionari Francesco Pronestì e Sandra Maria Patanè (PEC: che lo rappresentano e Email_2 difendono giusta procura in atti.
RESISTENTE Oggetto: Ricostruzione di carriera. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 18/06/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, al fine di ottenere il riconoscimento (sia giuridico che economico) dell'intera anzianità di servizio maturata antecedentemente alla sua immissione in ruolo con conseguente versamento delle differenze retributive e contributive a lei spettanti. La ricorrente dichiarava di aver lavorato come docente alle dipendenze del , per più anni (sin dal 1979) in virtù di CP_1 plurimi contratti a tempo determinato, prima di ottenere l'indeterminato (il 01.09.2007) e rappresentava l'illegittimità del decreto di ricostruzione di carriera, emesso il 29.10.2011 e avente n. di prot. 1899, ritenuto difforme alle disposizioni enunciate dalla clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1) Accogliere il presente ricorso e conseguentemente accertare e dichiarare il diritto della sig.ra al riconoscimento delle Pt_1 differenze stipendiali sin dall'anno scolastico 1979/1980; 2) Per l'effetto, ordinare al
[...]
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[...] di effettuare la corretta valutazione dell'anzianità di servizio, sia ai fini di una Controparte_2 corretta ricostruzione della carriera che della corretta posizione stipendiale conseguente alla retrodatazione economica del ruolo, così come dalla maturazione degli scatti di anzianità, ovvero, più propriamente, del trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali, così come anche ad ogni altro effetto di legge, quale, ad esempio, la esatta ricostruzione del TFS dovuto;
3) Di conseguenza condannare il , in persona del pro tempore, a Controparte_2 CP_3 corrispondere alla ricorrente, tutte le differenze retributive spettanti nel rispetto della prescrizione quinquennale dei crediti di lavoro, nella misura di euro 13.126,30, oltre ovviamente agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria intercorsi ed intercorrendi dalle varie singole scadenze sino al soddisfo come da perizia del dott. ; Con vittoria di spese e compensi di giudizio oltre IVA e Per_1
CPA che si dichiara di averne fatto anticipazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. ”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio il Controparte_4
, contestando preliminarmente le avverse pretese e, in subordine, chiedendo che si
[...] dichiari cessata materia del contendere, in virtù del decreto di progressione di carriera allegato. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Si dichiara la cessata materia del contendere quanto alla ricostruzione di carriera avendo il Cont
proceduto ad una nuova ricostruzione non contesto da parte della ricorrente.
2. Giova sottolineare come – con pronuncia del 20 settembre 2018 (resa nella causa C-466/17) avente l'autorità di fonte del diritto – la Corte di Giustizia dell'Unione europea abbia statuito circa l'ammissibilità (recte: la compatibilità eurounitaria) del regime normativo vigente nell'ordinamento scolastico italiano, a mente del quale «Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici», così escludendo la necessità d'integrale riconoscimento del servizio pre-ruolo.
2.1. L'organo giurisdizionale di Lussemburgo, più diffusamente, ha precisato come «la clausola 4 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da «ragioni oggettive» ai sensi dei punti 1 e/o 4 della clausola di cui sopra. Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia prestato detti periodi di servizio in base a un contratto o a un rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere (sentenza del 18 ottobre 2012, e a., da C-302/11 a C-305/11, EU:C:2012:646, punto 71) Per_2
[…] Occorre ricordare che gli Stati membri, in considerazione del margine di discrezionalità di cui dispongono per quanto riguarda l'organizzazione delle loro amministrazioni pubbliche, possono, in linea di principio, senza violare la direttiva 1999/70 o l'accordo quadro, stabilire le condizioni per l'accesso alla qualifica di dipendente pubblico di ruolo nonché le condizioni di impiego di siffatti dipendenti di ruolo, in particolare qualora costoro fossero in precedenza impiegati da dette amministrazioni nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato (sentenza del 18 ottobre 2012, e a., da C-302/11 a C-305/11, EU:C:2012:646, punto 57). […] Tuttavia, nonostante Per_2
2 tale margine di discrezionalità, l'applicazione dei criteri che gli Stati membri stabiliscono deve essere effettuata in modo trasparente e deve poter essere controllata al fine di impedire qualsiasi trattamento sfavorevole dei lavoratori a tempo determinato sulla sola base della durata dei contratti o dei rapporti di lavoro che giustificano la loro anzianità e la loro esperienza professionale (sentenza del 18 ottobre 2012, e a., da C-302/11 a C-305/11, EU:C:2012:646, Per_2 punto 59). […] Qualora un simile trattamento differenziato derivi dalla necessità di tener conto di esigenze oggettive attinenti all'impiego che deve essere ricoperto mediante la procedura di assunzione e che sono estranee alla durata determinata del rapporto di lavoro che intercorre tra il lavoratore e il suo datore di lavoro, detto trattamento può essere giustificato ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro (v., in tal senso, sentenza dell'8 settembre 2011, Per_3
, C-177/10, EU:C:2011:557, punto 79). […] A questo proposito, la Corte ha già riconosciuto
[...] che talune differenze di trattamento tra i dipendenti pubblici di ruolo assunti al termine di un concorso generale e quelli assunti dopo aver acquisito un'esperienza professionale sulla base di contratti di lavoro a tempo determinato possono, in linea di principio, essere giustificate dalle diverse qualifiche richieste e dalla natura delle mansioni di cui i predetti devono assumere la responsabilità (sentenza del 18 ottobre 2012, e a., da C-302/11 a C-305/11, Per_2
EU:C:2012:646, punto 60). […] Pertanto, gli obiettivi invocati dal governo italiano consistenti, da un lato, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione e, dall'altro, nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale, possono essere considerati come configuranti una «ragione oggettiva», ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro, nei limiti in cui essi rispondano a una reale necessità, siano idonei a conseguire l'obiettivo perseguito e siano necessari a tale fine (v., in tal senso, sentenza del 18 ottobre 2012, e a., da C-302/11 a C-305/11, EU:C:2012:646, punto 62). […] Alla luce delle Per_2 suesposte considerazioni, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che la clausola 4 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi.» 3. D'altra parte, il più recente approdo ermeneutico cui la Corte regolatrice risulta pervenuta è offerto dalla sent. Sez. Lav. n. 31150/2019, dalla cui disamina è dato apprendere come «[Debba] essere rimarcato che le ragioni valorizzate dalla Corte di Giustizia nella pronuncia relativa alla ricostruzione della carriera del personale docente restano circoscritte a quest'ultimo perché il personale tecnico, amministrativo e ausiliario non può giovarsi della fictio iuris di cui al richiamato art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999, con la conseguenza che resta alla radice esclusa ogni possibilità della paventata «discriminazione alla rovescia». Quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione ed alle ragioni oggettive che sole potrebbero giustificare la disparità di trattamento, il Collegio ribadisce l'orientamento già espresso nelle pronunce richiamate al punto 8, con le quali si è evidenziato che non si può fare leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare perché, la giurisprudenza della Corte di Giustizia, richiamata anche nella sentenza 20.9.2018, è ferma nel ritenere che la giustificazione deve essere fondata su Per_4
«elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi» e che
3 «possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato...o, eventualmente da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro». Nel caso di specie la totale sovrapponibilità delle mansioni espletate dagli assunti a tempo determinato e dai dipendenti stabilmente immessi nei ruoli è stata accertata dalla Corte territoriale ( pag. 11) ed inoltre emerge dalla disciplina dettata dalle parti collettive, perché tutti i CCNL succedutisi nel tempo non hanno mai operato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto quanto all'inquadramento dei lavoratori ed all'espletamento dei compiti propri dell'area, ossia delle «funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche» ( art. 49 CCNL 1995). Né la comparabilità può essere esclusa per le supplenze temporanee, in relazione alle quali a quanto sopra già evidenziato si deve aggiungere che è lo stesso legislatore a smentire la tesi della non assimilabilità del servizio lì dove riconosce integralmente l'anzianità per i primi tre anni, periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche».
3.1. La stessa Corte nomofilattica, dunque, è giunta all'enunciazione del principio di diritto secondo cui «L'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi pre-ruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato».
4. Dalla documentazione versata in atti dall'Amministrazione, si evince come la ricorrente sia stata – in virtù del nuovo Decreto di Ricostruzione di carriera, Prot. n. 311 del 22/04/2025, emesso successivamente all'instaurazione di questo procedimento – inquadrata coerentemente a quanto sperato. La ricorrente, infatti, deduceva che dal 2.12.2022 avrebbe dovuto godere della fascia stipendiale (35+).
5. Pertanto, poiché il Decreto risulta essere satisfattivo nei confronti della ricorrente, ne discende la cessazione della materia del contendere quanto alla ricostruzione.
6. Il , in ogni caso, è tenuto a corrispondere alla ricorrente i ratei a lei spettanti, a titolo CP_1 di differenze retributive, conseguenti al Decreto Prot. n. 311 del 22/4/2025 – stante il riconoscimento del diritto della ricorrente ad una corretta computazione del suo servizio di preruolo – sino, tuttavia, al quinquennio antecedente all'iscrizione a ruolo dell'odierna vertenza, avvenuta il 18/06/2024, in ragione dell'assenza di prove di ulteriori atti interruttivi.
7. Le spese di lite seguono il principio di soccombenza, e sono compensate per metà – anche, in Cont considerazione della condotta processuale del – e, nel resto, sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- dichiara la cessata materia del contendere;
4 - condanna il , in persona del e legale Controparte_4 CP_3 rappresentante pro tempore a versare – in favore di – le differenze retributive Parte_1 conseguenti alla ricostruzione di carriera Prot. n. 311 del 22/4/2025, non oltre il quinquennio antecedente al 18/06/2024, oltre agli interessi legali dalla data del dovuto a quella del soddisfo;
- compensa per metà le spese di lite e, condanna il , Controparte_4 in persona del e legale rappresentante pro tempore al pagamento della residua CP_3 parte, liquidata in complessivi 900,00€, oltre spese generali, IVA e CPA, da corrispondere in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Vibo Valentia, 17.9.2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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