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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/10/2025, n. 5747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5747 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dott. CH DI Presidente
- dott. Giuseppe Staglianò Consigliere
- dott.ssa DE NE Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(art. 281-sexies c.p.c.)
nella causa civile di appello iscritta al n. 1945 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025 decisa all'udienza del 9.10.2025 e vertente
TRA
( ), in qualità di erede di Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Fulvio Romanelli Persona_1
( , in virtù di procura in calce all'atto di appello C.F._2
- PARTE APPELLANTE -
E
( ), in persona del sindaco p.t., CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Battistella ( ) C.F._3
pag. 1 di 10 in virtù di procura generale alle liti per atto autenticato nelle firme dal notaio del 9.7.2024 rep. n. 22954 Persona_2
- PARTE APPELLATA -
NONCHÉ
Controparte_2
- PARTE APPELLATA CONTUMACE –
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n. 15251/2024
– cron. n. 12389/2024, pubblicata in data 8.10.2024 (opposizione avverso intimazione di pagamento).
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 4.3.2020 proponeva Persona_1
dinanzi al Tribunale di Roma «opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso intimazione di pagamento n. 09720199069720783/000 - anno di riferimento
2006/2007» notificatagli da il Controparte_3
7.2.2020, in relazione alla cartella n. 09720090297700468000 dell'importo di
€ 5.984,65 notificata il 21.1.2010, emessa per il recupero degli importi richiesti da a titolo di canone di occupazione permanente di CP_1
spazi e aree pubbliche (Cosap) per gli anni 2006 e 2007, con interessi, spese e sanzioni.
A sostegno dell'opposizione eccepiva:
pag. 2 di 10 a) la nullità dell'intimazione per violazione dell'art. 6, comma 1 e 5, l. n.
212/2000;
b) la nullità dell'intimazione per violazione dell'art. 7, comma 2, lettera a),
l. n. 212/2000;
c) la nullità dell'intimazione per decadenza dei termini di riscossione art. 25
d.lgs. n. 504 del 30.12.1992;
d) l'inammissibilità della pretesa creditoria in quanto la questione è stata trattata e decisa con sentenza n. 333/2012 della Commissione tributaria provinciale di CP_1
Instauratosi il contraddittorio con le convenute e il CP_3 CP_1
Tribunale adito, rilevato che già con nota del 10.11.2023 aveva dato CP_3
atto che la cartella sottesa all'intimazione impugnata era stata oggetto di annullamento ex art. 4 del d.l. n. 41/2021 (stralcio partite di ruolo inferiori a euro 5000), dichiarava cessata la materia del contendere, con estinzione del giudizio, compensando interamente tra le parti le spese di lite.
2. Con atto di citazione notificato il 7.4.2025 nella Parte_1
dichiarata qualità di erede di ha proposto appello, Persona_1
articolato in un unico motivo, chiedendo che, in parziale modifica della sentenza impugnata, le parti convenute siano condannate, in solido tra loro,
al pagamento delle spese occorse in primo grado, pari a complessivi €
3.797,30, oltre accessori di legge, o alla diversa misura ritenuta di giustizia.
3. Mentre è rimasta contumace si è costituita che ha CP_3 CP_1
contestato la fondatezza dell'appello, instando per il suo rigetto, con condanna alla rifusione delle spese del grado .
pag. 3 di 10 4. Alla prima udienza la Corte, ritenuta la causa matura per la decisione, ha invitato le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale ,
ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.; al termine, la Corte ha pronunciato sentenza, da intendersi parte integrante del verbale di udienza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
5. L'appello è articolato in un unico motivo, con il quale si lamenta il difetto di motivazione in relazione alla disposta compensazione delle spese di lite,
in violazione degli art t. 91 e 92 c.p.c., e la mancata applicazione del principio di soccombenza virtuale.
Invero, il primo giudice avrebbe dovuto valutare lo sgravio effettuato da tre anni dopo l'inizio della causa come un implicito riconoscimento di CP_3
responsabilità da parte delle convenute, sicché avrebbe dovuto ritenere la domanda come fondata e meritevole di accoglimento, con applicazione del principio della soccombenza virtuale e condanna delle parti convenute al pagamento delle spese.
L'appellante aggiunge che, come chiarito dalla S.C., anche in caso di cessazione della materia del contendere derivante da sopravvenuto intervento legislativo, il giudice non è tenuto a disporre automaticamente la compensazione delle spese processuali, ma deve decidere sulla loro ripartizione applicando il principio della soccombenza virtuale (Cass. ord. n.
24389/2023).
Chiede, pertanto, di liquidare i compensi, applicando i parametri di cui al d.m. n. 147/2022, valori minimi dello scaglione di riferimento (da € 5.201 a €
pag. 4 di 10 26.000) per le quattro fasi, in € 2.540,00, da aumentare del 30% per la presenza di più parti, per un totale di € 3.302,00, oltre spese generali, VA e
PA come per legge.
6. Il motivo è infondato.
È pacifico che nel corso del giudizio di primo grado è entrato in vigore il d.l.
n. 41/2021, convertito in l . n. 69/2021 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali,
connesse all'emergenza da COVID -19), che, nell'integrare il d.l. n. 119/2018
(conv. in l. n. 136/2018), ha disposto l'annullamento d'ufficio dei ruoli emessi tra il 2000 e il 2010 di importo ciascuno inferiore a euro 5.000, tra i quali rientrano i ruoli per cui è causa.
Correttamente, dunque, il Tribunale, dato atto dell'annullamento della cartella operato da in forza della citata disposizione, ha pronunciato CP_3
sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere , per essersi verificata una situazione sopravvenuta che ha eliminato la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire.
Quanto alle spese, il Tribunale ha disposto la compensazione integrale, avuto riguardo allo «stralcio della cartella intervenuto prima del deposito della cartella».
In realtà, secondo quanto affermato nella stessa pronuncia citata dall'appellante (Cass. ord. 10.8.2023 n. 24389), proprio in materia di annullamento dei ruoli ex d.l. n. 41/2021, quando un giudizio è definito con sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere, il giudice pag. 5 di 10 è sempre chiamato a decidere sul governo delle spese alla stregua del principio della cosiddetta soccombenza virtuale (cfr. Cass. n. 18128/2020) ,
ossia secondo quello che sarebbe stato l'esito del processo ove detta declaratoria non fosse intervenuta, apprezzato secondo una sommaria delibazione del merito della pretesa azionata .
In applicazione di questo principio la S.C., con la citata ordinanza n.
24839/2023, ha ritenuto corretta la decisione del giudice di appello che, dopo avere premesso che l'impugnazione avrebbe dovuto essere respinta, ha posto le spese a carico della parte che aveva opposto le cartelle di pagamento.
Nel caso di specie è da escludere – diversamente da quanto sostenuto dall'appellante – che il giudice di primo grado avrebbe dovuto condannare l'agente della riscossione e l'ente creditore al pagamento delle spese processuali in favore del dante causa, quale conseguenza necessaria dell'intervenuta declaratoria di cessata materia del contendere, non potendo certamente desumere, dallo “sgravio” effettuato da in corso di causa, in CP_3
ragione dell'entrata in vigore di una disposizione normativa di favore per i debitori nel periodo di emergenza sanitaria , un implicito riconoscimento di responsabilità da parte delle controparti.
Né assume rilievo ai fini che ci occupano la circostanza, evidenziata dalla difesa dell'appellante in sede di discussione orale, che l'annullamento della cartella di pagamento sia avvenuto nonostante l'importo da essa portato fosse superiore al limite previsto dal ridetto art. 4 d.l. n. 41/2021.
pag. 6 di 10 Il giudice, di contro, avrebbe dovuto motivare sulla fondatezza o meno delle ragioni spiegate da con l'opposizione proposta, in Persona_1
applicazione del citato principio della soccombenza virtuale.
7. Orbene, reputa la Corte che gli argomenti sui quali si basava l'opposizione proposta dal dante causa dell'odierna appellante non erano meritevoli di accoglimento.
In particolare, con i motivi di opposizione sub a) e b) s'invocava l'applicazione della l. n. 212/2000 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), artt. 6 e 7, applicabile tuttavia solo agli atti recanti una pretesa impositiva, tenuto conto che, a norma dell'art. 1 «Le disposizioni della presente legge, in attuazione delle norme della Costituzione, dei principi dell'ordinamento dell'Unione europea e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, costituiscono princìpi generali dell'ordinamento tributario, criteri di interpretazione della legislazione tributaria e si applicano a tutti i soggetti del rapporto tributario »; è da escludere, dunque,
che l'intimazione di pagamento opposta dovesse rispettare tale disciplina,
venendo in questione una cartella di pagamento emessa per il recupero d el canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (Cosap ) che non ha natura tributaria, esulando dalla doverosità della prestazione e dal collegamento di questa alla pubblica spesa (v. da ultimo, Cass. S.U. n. 34495/2024, che richiama i numerosi precedenti conformi a partire da Cass. S.U. n.
28161/2008).
pag. 7 di 10 Anche il motivo sub c) è privo di pregio, poiché si chiedeva l'applicazione di una norma (art. 25 del d.lgs. n. 504/1992) che afferisce alla riscossione delle tasse automobilistiche.
Il motivo sub d) è assolutamente generico, facendo riferimento a una sentenza della giustizia tributaria del 2012, relativa al Cosap dell'anno 2004
(estraneo all'oggetto di causa), che non è stata neppure prodotta.
Ne consegue che il giudice di primo grado non avrebbe potuto ritenere vittorioso l'opponente e quindi emettere una condanna al pagamento delle spese al medesimo favorevole.
L'esito del giudizio rende superfluo verificare la sussistenza in capo all'odierna appellante della legittimazione a impugnare, quale erede, la sentenza resa nei confronti dell'originaria parte attrice.
8. Nei rapporti tra le parti costituite le spese del presente grado devono essere poste a carico dell'appellante, secondo il principio di soccombenza, e si liquidano, applicando i parametri di cui al d.m. n. 55/2014 (modificato, da ultimo, dal d.m. n. 147/2022), valori medi dello scaglione di riferimento da €
1.100,01 a € 5.200,00 (individuato sulla base del criterio del disputatum, da individuare nell'importo richiesto a titolo di spese del primo grado), esclusa la fase di istruttoria/trattazione, perché non svoltasi (cfr. Cass. ord.
16.4.2021 n. 10206), in complessivi € 1.923,00 per compensi (€ 536,00 per fase di studio;
€ 536,00 per fase introduttiva;
€ 851,00 per fase decisionale).
Non si dispone la distrazione delle spese, chiesta non già a favore del procuratore antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., ma della stessa parte rappresentata e difesa.
pag. 8 di 10 Nulla a provvedere sulle spese n ei rapporti con rimasta contumace. CP_3
Il rigetto dell'appello costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. n. 228/2012, se dovuto (Cass. S.U.
20.2.2020 n. 4315).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di Roma n. 15251/2024 pubblicata l'8.10.2024, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna alla rifusione delle spese del presente Parte_1
giudizio in favore di che liquida in € 1.923,00 per compensi, CP_1
oltre al rimborso spese forfettarie, VA e PA , come per legge;
3. nulla per le spese nei confronti di;
Controparte_2
4. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,
d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma in data 9.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
- DE NE - - CH DI -
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