TRIB
Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 26/08/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. N. 658/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Emanuele Venzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 658/2025 V.G. avente ad oggetto separazione consensuale, su ricorso depositato in data 02.04.2025, congiuntamente da:
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 residente in [...],
e nato a [...] il [...], c.f. Parte_2
residente ad Altopascio (LU), loc. La Fonte n. C.F._2
26 B, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato dall'Avv.
Massimo Chiossi del Foro di Pistoia presso il cui studio in Pistoia,
Via San Pietro n. 20, sono elettivamente domiciliati, giuste procure in atti;
e
PM in sede;
Interventore necessario
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 02.04.2025, e Parte_1
, esponendo di aver contratto matrimonio in Parte_2
Pistoia con rito dei Testimoni di Geova in data 01.06.2013, precisavano che dall'unione erano nati i figli (in Persona_1 data 02.11.2014) e (in data 27.12.2021). Persona_2
Le parti evidenziavano che nel corso del tempo il rapporto tra i coniugi si incrinava e veniva meno l'affectio maritalis, necessaria per portare avanti la convivenza, tanto che il IG. lasciava Pt_2
l'abitazione familiare già da circa un anno (esattamente dal marzo
2024).
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite e lo scioglimento del matrimonio.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1) I IGg.ri e vivranno separati Parte_1 Parte_2 portandosi reciproco rispetto,
2) Per quanto riguarda l'abitazione familiare, la stessa viene assegnata alla IG.ra la quale continuerà a risiedervi con Parte_1
i figli minorenni e che ivi avranno il collocamento Per_1 Per_2 prevalente.
3) I figli saranno affidati ad entrambi i genitori secondo l'istituto dell'affidamento condiviso, con residenza e domicilio formale e prevalente dei medesimi presso la madre, disponendo l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori con riferimento alle decisioni di maggiore interesse attinenti all'educazione, all'istruzione e alla salute dei minori, che saranno assunte dai genitori di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli e l'esercizio disgiunto e separato della responsabilità genitoriale con riguardo alle decisioni di ordinaria amministrazione nel periodo di permanenza dei minori con ciascun genitore.
2 4) In ordine alla frequentazione dei figli con il IG. , il Pt_2 padre di regola accompagnerà quotidianamente i figli a scuola ed all'asilo la mattina;
inoltre, terrà con sé i figli un weekend ogni due, dal venerdì intorno alle ore16,00 e sino al lunedì mattina quando li accompagnerà a scuola.
4) Inoltre, in relazione al periodo estivo i figli potranno passare almeno una settimana continuativa di vacanza con ciascuno dei genitori salvo comunicare i propri programmi all'altro genitore entro il 15 giugno di ogni anno e salvo eventuale diverso accordo raggiunto tra le parti;
ancora, nel periodo natalizio i giorni festivi di
Natale verranno passati con ciascuno dei genitori alternativamente, specificatamente dalla sera del 24 al pranzo del 25 con uno e la cena del 25 sino al pranzo del 26 con l'altro ad anni alterni, mentre per gli altri giorni del periodo natalizio rimane il calendario ordinario di frequentazione;
allo stesso modo verrà rispettato il criterio dell'alternanza per le altre festività.
5) In ordine agli aspetti economici, visto che la IG.ra al Pt_1 momento non gode di alcun reddito in quanto non sta lavorando, il
IG. verserà alla IG.ra l'importo mensile di € Pt_2 Pt_1
100,00, importo da rivalutarsi annualmente in base agli indici
ISTAT come per legge, ma la stessa IG.ra provvederà in Pt_1 proprio al pagamento del canone di locazione per la casa familiare.
6) In ordine al mantenimento dei figli, il IG. verserà alla Pt_2
IG.ra l'importo mensile di € 600,00 (€ 300,00 per Parte_1 ciascuno dei figli) importo da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT come per legge.
7) L'indennità di accompagnamento riconosciuta al minore
[...]
, ammontante a circa € 540,00 al mese, sarà riscossa e Per_1 gestita dalla madre . Parte_1
8) L'assegno unico resterà al 100% alla madre;
nel caso Parte_1 in cui l'importo potesse essere materialmente riscosso solo dal IG.
, lo stesso si impegna a girare l'intero importo all'ex Pt_2 coniuge, restando inteso che ciascuno si impegna a fornire all'altra parte la documentazione occorrente per la richiesta.
3 9) Relativamente alle spese straordinarie per i figli i comparenti richiamano per la determinazione delle stesse il protocollo di intesa in materia di famiglia fra il Tribunale di Pistoia e il COA di Pistoia e stabiliscono che le stesse graveranno nella misura del 100% sul padre . Parte_2
10) Le parti non risultano titolari di proprie autovetture e non risultano avere nulla in comune a parte la cointestazione del libretto su cui viene accreditata l'indennità di accompagnamento per
Ayrton.
11) I IGg.ri e rilasciano Parte_1 Parte_2 reciprocamente il consenso all'espatrio e quindi al rilascio o al rinnovo del passaporto.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti in data 13.05.2025 e preso atto del parere favorevole espresso dal
Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...]
Pistoia il 16.09.1991 e , nato a [...] il Parte_2
23.05.1983, che hanno contratto matrimonio in Pistoia in data
01.06.2013, alle condizioni da essi concordate;
- dispone, come da separata ordinanza, la rimessione sul ruolo per la fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti in data successiva al decorso dei termini per la procedibilità della domanda di divorzio e comunque dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pistoia (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 30, P.
II, Serie A, anno 2013);
- nulla sulle spese.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 22.08.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Emanuele Venzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 658/2025 V.G. avente ad oggetto separazione consensuale, su ricorso depositato in data 02.04.2025, congiuntamente da:
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 residente in [...],
e nato a [...] il [...], c.f. Parte_2
residente ad Altopascio (LU), loc. La Fonte n. C.F._2
26 B, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato dall'Avv.
Massimo Chiossi del Foro di Pistoia presso il cui studio in Pistoia,
Via San Pietro n. 20, sono elettivamente domiciliati, giuste procure in atti;
e
PM in sede;
Interventore necessario
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 02.04.2025, e Parte_1
, esponendo di aver contratto matrimonio in Parte_2
Pistoia con rito dei Testimoni di Geova in data 01.06.2013, precisavano che dall'unione erano nati i figli (in Persona_1 data 02.11.2014) e (in data 27.12.2021). Persona_2
Le parti evidenziavano che nel corso del tempo il rapporto tra i coniugi si incrinava e veniva meno l'affectio maritalis, necessaria per portare avanti la convivenza, tanto che il IG. lasciava Pt_2
l'abitazione familiare già da circa un anno (esattamente dal marzo
2024).
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite e lo scioglimento del matrimonio.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1) I IGg.ri e vivranno separati Parte_1 Parte_2 portandosi reciproco rispetto,
2) Per quanto riguarda l'abitazione familiare, la stessa viene assegnata alla IG.ra la quale continuerà a risiedervi con Parte_1
i figli minorenni e che ivi avranno il collocamento Per_1 Per_2 prevalente.
3) I figli saranno affidati ad entrambi i genitori secondo l'istituto dell'affidamento condiviso, con residenza e domicilio formale e prevalente dei medesimi presso la madre, disponendo l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori con riferimento alle decisioni di maggiore interesse attinenti all'educazione, all'istruzione e alla salute dei minori, che saranno assunte dai genitori di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli e l'esercizio disgiunto e separato della responsabilità genitoriale con riguardo alle decisioni di ordinaria amministrazione nel periodo di permanenza dei minori con ciascun genitore.
2 4) In ordine alla frequentazione dei figli con il IG. , il Pt_2 padre di regola accompagnerà quotidianamente i figli a scuola ed all'asilo la mattina;
inoltre, terrà con sé i figli un weekend ogni due, dal venerdì intorno alle ore16,00 e sino al lunedì mattina quando li accompagnerà a scuola.
4) Inoltre, in relazione al periodo estivo i figli potranno passare almeno una settimana continuativa di vacanza con ciascuno dei genitori salvo comunicare i propri programmi all'altro genitore entro il 15 giugno di ogni anno e salvo eventuale diverso accordo raggiunto tra le parti;
ancora, nel periodo natalizio i giorni festivi di
Natale verranno passati con ciascuno dei genitori alternativamente, specificatamente dalla sera del 24 al pranzo del 25 con uno e la cena del 25 sino al pranzo del 26 con l'altro ad anni alterni, mentre per gli altri giorni del periodo natalizio rimane il calendario ordinario di frequentazione;
allo stesso modo verrà rispettato il criterio dell'alternanza per le altre festività.
5) In ordine agli aspetti economici, visto che la IG.ra al Pt_1 momento non gode di alcun reddito in quanto non sta lavorando, il
IG. verserà alla IG.ra l'importo mensile di € Pt_2 Pt_1
100,00, importo da rivalutarsi annualmente in base agli indici
ISTAT come per legge, ma la stessa IG.ra provvederà in Pt_1 proprio al pagamento del canone di locazione per la casa familiare.
6) In ordine al mantenimento dei figli, il IG. verserà alla Pt_2
IG.ra l'importo mensile di € 600,00 (€ 300,00 per Parte_1 ciascuno dei figli) importo da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT come per legge.
7) L'indennità di accompagnamento riconosciuta al minore
[...]
, ammontante a circa € 540,00 al mese, sarà riscossa e Per_1 gestita dalla madre . Parte_1
8) L'assegno unico resterà al 100% alla madre;
nel caso Parte_1 in cui l'importo potesse essere materialmente riscosso solo dal IG.
, lo stesso si impegna a girare l'intero importo all'ex Pt_2 coniuge, restando inteso che ciascuno si impegna a fornire all'altra parte la documentazione occorrente per la richiesta.
3 9) Relativamente alle spese straordinarie per i figli i comparenti richiamano per la determinazione delle stesse il protocollo di intesa in materia di famiglia fra il Tribunale di Pistoia e il COA di Pistoia e stabiliscono che le stesse graveranno nella misura del 100% sul padre . Parte_2
10) Le parti non risultano titolari di proprie autovetture e non risultano avere nulla in comune a parte la cointestazione del libretto su cui viene accreditata l'indennità di accompagnamento per
Ayrton.
11) I IGg.ri e rilasciano Parte_1 Parte_2 reciprocamente il consenso all'espatrio e quindi al rilascio o al rinnovo del passaporto.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti in data 13.05.2025 e preso atto del parere favorevole espresso dal
Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...]
Pistoia il 16.09.1991 e , nato a [...] il Parte_2
23.05.1983, che hanno contratto matrimonio in Pistoia in data
01.06.2013, alle condizioni da essi concordate;
- dispone, come da separata ordinanza, la rimessione sul ruolo per la fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti in data successiva al decorso dei termini per la procedibilità della domanda di divorzio e comunque dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pistoia (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 30, P.
II, Serie A, anno 2013);
- nulla sulle spese.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 22.08.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
5