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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 05/12/2024, n. 2231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 2231 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 1995/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 03/04/2024 da:
, c.f. , assistito e difeso dall'avv. Alberto MATTINA, Parte_1 C.F._1
come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
, c.f. , nata il [...] a [...] Controparte_1 C.F._2
Nakhon Nayok (Thailandia);
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 c.p.c.
OGGETTO: separazione giudiziale con contestuale domanda di divorzio;
CONCLUSIONI: per come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente. Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio il 30 luglio 2001 in Villa Parte_1 Controparte_1
d'Almè. Per_ Dalla loro unione sono nati maggiorenne ma non economicamente indipendente, e , ancora Per_2
minorenne.
Con ricorso regolarmente depositato, il signor ha domandato la separazione con addebito alla Pt_1 moglie, l'affido esclusivo del figlio minore con collocamento presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale, la regolamentazione delle visite madre-figlio secondo le modalità ritenute più opportune e un contributo per il mantenimento dei figli nella misura di giustizia.
All'udienza di prima comparizione del 9 luglio 2024, il Giudice relatore, dichiarata la contumacia della resistente la quale, benché regolarmente citata, non si è costituita né è comparsa personalmente, ha sentito liberamente sui fatti di causa il signor e ha autorizzato i coniugi a vivere Pt_1 separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto.
Con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. non reclamata, sono stati adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti a tutela della prole ed è stata disposta l'audizione del minore, rigettando per il resto le istanze istruttorie.
Sentito il minore all'udienza del 17 ottobre 2024, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 31 ottobre 2024, celebrata in forma scritta, senza assegnazione dei termini ex art. 473 bis.28 c.p.c., previamente rinunciati.
Considerato in diritto
Sulla domanda di separazione
Preliminarmente, è necessario accertare la giurisdizione del Tribunale adito e la legge applicabile al caso di specie, considerata la natura transnazionale della fattispecie derivante dalla cittadinanza straniera di uno dei coniugi e precisamente della resistente (v. atto di matrimonio).
A tal fine, si ritiene di poter far riferimento ai regolamenti europei, applicabili anche ai cittadini di uno Stato terzo rispetto all'Unione Europea purché legati da vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno Stato membro, secondo il principio avallato dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 29 novembre 2007 (causa C-68/07) e fatto proprio da questo giudicante.
Tanto premesso, sussistendo un legame tra i coniugi e lo Stato italiano particolarmente incisivo, considerato che i coniugi hanno contratto matrimonio in Italia e qui hanno stabilito la residenza abituale del proprio nucleo familiare, nulla osta all'applicazione della disciplina europea.
Ciò posto, si osserva che l'art. 3 del Regolamento UE n. 1111/2019 in materia di competenza individua alternativamente i criteri che radicano la giurisdizione di uno Stato a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio. Tra questi la lettera a) seconda alinea del sopra citato art. 3, al primo comma, individua la residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora. Pertanto, nel caso di specie sussiste la giurisdizione italiana in forza del criterio sopra richiamato, essendo provato dai documenti in atti che il ricorrente risiede in Italia.
Accertata la giurisdizione italiana, si osserva che la legge applicabile, in virtù del principio sopra esposto e dell'espresso rinvio operato dall'art. 31 della legge n. 218/1995, è regolata dal Regolamento
20 dicembre 2010 n. 1259 che all'art. 8 prevede che, in mancanza di una scelta ai sensi dell'articolo
5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati, in via residuale, dalla legge dello stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Trova dunque applicazione la legge italiana.
Nel merito, la domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e deve trovare accoglimento.
La preesistente separazione di fatto dei coniugi, la natura delle doglianze esposte dal ricorrente e il comportamento processuale assunto dalla resistente, la quale, non costituendosi in giudizio, non ha manifestato alcun interesse rispetto alla presenta causa, sono tutti elementi idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
Sulla domanda di addebito
Il signor ha domandato che la separazione venga addebitata alla moglie, ritenuta responsabile Pt_1
di aver provocato la crisi familiare con la propria condotta, consistita nella violazione dei doveri coniugali di coabitazione, assistenza morale e materiale e di collaborazione.
La domanda è fondata e pertanto deve trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Il ricorrente, a fondamento di quanto richiesto, ha dedotto che la moglie, dopo aver avviato un'attività lavorativa di import/export, a partire dal 2018/2019 ha iniziato a trascorrere frequenti periodi all'estero, fino all'anno 2020 quando, rientrata in casa dal mese di marzo al mese di maggio 2020 e nuovamente per un breve periodo nel mese di novembre dello stesso anno, si è definitivamente allontanata senza dare alcuna comunicazione al coniuge e senza fare più ritorno, disinteressandosi così della famiglia e dei figli, affidati alle cure esclusive del padre.
Le dichiarazioni rese dal ricorrente in ordine all'allontanamento della moglie, ad avviso di questo
Collegio, appaiano credibili, avendo trovato pieno riscontro nelle affermazioni rese dal ricorrente in udienza e nei propri atti e nelle dichiarazioni rese dal figlio in sede di audizione (v. verbale 17.9.24), il quale ha riferito di non vedere la madre da cinque anni.
Com'è noto, L'abbandono della casa familiare, secondo quanto sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, costituisce di per sé violazione di un obbligo matrimoniale, non essendo decisiva la prova della asserita esistenza di una relazione extraconiugale in costanza di matrimonio. Ne consegue che il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all'impossibilità della convivenza, salvo che si provi – e l'onere incombe
a chi ha posto in essere l'abbandono – che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto (Cass. 23 giugno 2020, n. 12241).
Pertanto, in carenza di elementi di segno contrario, è da ritenersi provato che la signora
[...]
abbia determinato il dissolversi dell'unione coniugale allontanandosi CP_1
immotivatamente dalla casa coniugale e omettendo di contribuire, col proprio lavoro domestico, ai compiti di cura della casa, del marito e della prole.
Conclusivamente, il Tribunale, reputando provata la condotta tenuta dalla moglie in violazione del dovere di coabitazione e collaborazione familiare, in assenza di prove contrarie, ritiene che tale condotta abbia causalmente determinato la definitiva ed irreversibile crisi del rapporto coniugale.
Sulla regolamentazione della responsabilità genitoriale e il contributo dovuto dalla madre per il mantenimento della prole
Il signor ha domandato l'affido esclusivo del minore con collocamento presso di sé, Pt_1
l'assegnazione della casa coniugale e la regolamentazione in forma libera delle visite tra madre e figlio, nonché un contributo per il mantenimento di entrambi i figli.
Le istanze avanzate rispondono all'interesse della prole e risultano pertanto meritevoli di accoglimento, nei termini di seguito illustrati.
Preliminarmente, vale la pena ricordare che in materia di affidamento e di collocamento della prole minorenne il criterio fondamentale è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, che, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità di ciascun singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo (Cass. 4 gennaio 2024, n. 197).
Com'è noto, con la legge n. 54/2006, il nostro ordinamento, uniformandosi ad un principio già consacrato dalla Convenzione di New York del 1989, ha eletto la tutela dell'interesse del minore alla bigenitorialità quale linea direttrice che orienta tutta la disciplina in materia di responsabilità genitoriale, ammettendo, in ossequio a tale ratio, la derogabilità della regola dell'affido condiviso nei soli casi in cui tale modello risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
A tutela del best interest della prole e in deroga al modello legale prioritario dell'affido condiviso,
l'ordinamento consente dunque di disporne l'affido esclusivo ad un genitore, qualora si ravvisino elementi di inidoneità genitoriale solo nei confronti dell'altro, come previsto dall'art. 337 quater c.c. In particolare, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (cfr. Cass. 27/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08;
Trib. Modena 4 giugno 2019, n. 859; Trib. Rieti, 30 ottobre 2019, n. 785).
Tra i comportamenti sintomatici della inidoneità del genitore ad affrontare consapevolmente il proprio ruolo, rileva inoltre l'omissione del pagamento del mantenimento (cfr. Cass. 26587/2009;
Cass. 21823/22; Trib. Vibo Valentia 20 luglio 2023, n. 330; Trib. Rovigo 4 maggio 2023, n. 384;
Trib. Bari 20 aprile 2023, n. 1471; Trib. Torino 21 febbraio 2022, n. 732)
L'affido monogenitoriale postula dunque un duplice accertamento in ordine alla idoneità del genitore affidatario e alla inidoneità del genitore non affidatario, in funzione in ogni caso della tutela dell'interesse del minore.
Venendo al caso di specie, si osserva che, come appurato in corso di causa, la resistente ha assunto un comportamento contrario all'interesse della prole, essendosi definitivamente allontanata dalla casa coniugale nel mese di novembre 2020, senza preoccuparsi dei figli, all'epoca entrambi minorenni, e interrompendo ogni forma di frequentazione con gli stessi.
In sede di audizione, il minore , sentito sul punto, ha dichiarato: “Adesso sono 5 anni che non Per_2 la vedo e non ho neanche molti contatti telefonici;
l'ultima volta che mi ha scritto forse è stato 4/5 mesi fa. Nell'ultimo periodo ho cercato di tenermi distante dalla mamma perché volevo stare tranquillo e risolvere i miei problemi” (verbale 17.9.24).
Ne deriva che, da almeno 4 anni, la resistente si è sottratta all'adempimento dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione che gravano sui genitori, rendendosi sostanzialmente irreperibile e delegando in toto al padre l'esercizio della responsabilità genitoriale.
Ebbene, ritiene il Collegio che questo comportamento, unitamente al comportamento processuale assunto nel presente giudizio, riveli una condizione di inadeguatezza della madre ad assolvere con consapevolezza il proprio ruolo genitoriale.
Diversamente, il ricorrente ha mostrato piena e integra capacità genitoriale, in quanto si è sempre occupato personalmente e in modo competente dei bisogni di accudimento del minore, come emerso dalle dichiarazioni rese dal figlio in sede di audizione (verbale 17.9.24), dimostrando di essere in grado di assicurargli un modello educativo idoneo a garantire un regolare sviluppo e una crescita equilibrata del minore.
Pertanto, a tutela dell'interesse esclusivo della prole, merita di essere confermato l'affido in via esclusiva al padre, con concentrazione in capo allo stesso anche delle decisioni di maggior interesse che riguardano il minore, il quale rimarrà collocato presso di lui.
Di conseguenza, la casa coniugale deve essere assegnata al ricorrente ai sensi dell'art. 337 sexies c.c.
Si precisa che il signor sarà comunque tenuto a condividere con la moglie, egli lo richieda, le Pt_1 decisioni che assumerà in ordine all'istruzione, educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del figlio, come precisato in dispositivo ai sensi dell'art. 473 bis.50 c.p.c., di modo che questi possa vigilare sull'esercizio della responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 337 quater, ult. co. c.c.
Le frequentazioni tra la madre e il figlio, considerata anche l'età di (15 anni), si svolgeranno Per_2
liberamente, in base agli accordi assunti direttamente tra loro.
Passando ai provvedimenti di contenuto economico, si rammenta che, ai sensi dell'art. 30 della
Costituzione e degli artt. 148, 315 bis, 316 bis, 337 ter c.c., grava su ciascun genitore l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole in proporzione al proprio reddito e tenuto conto delle attuali esigenze del figlio, del tenore di vita, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti dagli stessi.
Dagli elementi in atti, risulta che il ricorrente presta regolare attività lavorativa e ha percepito un reddito mensile netto pari a 2000 euro circa nel 2022, nel 2021 e nel 2020 (mod. 730/2023-2022-
2021), è proprietario di un alcune unità immobiliari (doc. 6 bis) e di due autovetture (doc. 18) ed è titolare, unitamente alla moglie, di un conto deposito titoli del controvalore di 18.000 euro circa al
31.12.23 (doc. 15) e di un conto cointestato con la resistente (doc. 10-12).
Non sono note ulteriori informazioni sulle condizioni economiche della moglie.
Pertanto, in assenza di informazioni in ordine ai redditi e al patrimonio della resistente, tenuto conto dei tempi di permanenza esclusivi trascorsi dai figli con il padre e delle loro esigenze, da valutarsi in relazione all'età, si reputa equo e congruo porre a carico della resistente l'obbligo di contribuire al Per_ mantenimento della figlia la quale ha appena iniziato gli studi universitari (verbale 9.7.24) e non può dunque considerarsi economicamente autonoma, e del figlio minore , nella misura di Per_2
250 euro mensili per ciascun figlio (500 euro complessivi), oltre al 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla data della domanda (aprile 2024), detratte le somme eventualmente già versate a questo titolo.
Sulla prosecuzione del giudizio Considerato che il ricorrente ha contestualmente richiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c. e che tale domanda non è procedibile prima del decorso del termine previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e prima del passaggio in giudicato della presente sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore, affinché, decorsi dodici mesi dalla data della comparizione dei coniugi, accertato il passaggio in giudicato della decisione, verifichi se sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio.
Pertanto, la causa deve essere rimessa in istruttoria per l'ulteriore corso del giudizio, come da separata ordinanza.
Si rinvia alla sentenza definitiva la regolamentazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così statuisce: dichiara la separazione personale dei coniugi e , i quali Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio il 30 luglio 2001 in Villa d'Almè; ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Villa d'Almè di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001, n. 7, parte II, serie A;
addebita la responsabilità della separazione alla resistente ai sensi dell'art. 151, co. 2 c.c.; affida in via esclusiva il figlio minore al padre ai sensi dell'art. 337 quater c.c., con concentrazione in capo allo stesso di tutte le decisioni che riguardano la prole, comprese quelle di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale;
dispone che il padre comunichi alla madre, ove lo richieda, le decisioni assunte in ordine all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del figlio, di modo che egli possa vigilare sul corretto esercizio della responsabilità genitoriale da parte del signor Pt_1 dispone il collocamento prevalente del minore presso il padre, al quale è assegnata la casa coniugale;
dispone che le visite tra madre e figlio si svolgano liberamente, sulla base degli accordi direttamente assunti tra loro;
pone a carico della resistente l'obbligo di versare al ricorrente, a titolo di contributo indiretto per il mantenimento dei minori, entro il 5 di ogni mese in via anticipata, con decorrenza dalla data della domanda (aprile 2024), detratte le somme già versate a tale titolo, la somma complessiva di euro 500
(euro 250 per ciascuna figlio), somma soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il seguente schema:
Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
e) mensa;
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter); c) viaggi e vacanze. provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa innanzi al Giudice relatore per la prosecuzione del giudizio;
spese al definitivo.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 21 novembre 2024.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 03/04/2024 da:
, c.f. , assistito e difeso dall'avv. Alberto MATTINA, Parte_1 C.F._1
come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
, c.f. , nata il [...] a [...] Controparte_1 C.F._2
Nakhon Nayok (Thailandia);
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 c.p.c.
OGGETTO: separazione giudiziale con contestuale domanda di divorzio;
CONCLUSIONI: per come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente. Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio il 30 luglio 2001 in Villa Parte_1 Controparte_1
d'Almè. Per_ Dalla loro unione sono nati maggiorenne ma non economicamente indipendente, e , ancora Per_2
minorenne.
Con ricorso regolarmente depositato, il signor ha domandato la separazione con addebito alla Pt_1 moglie, l'affido esclusivo del figlio minore con collocamento presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale, la regolamentazione delle visite madre-figlio secondo le modalità ritenute più opportune e un contributo per il mantenimento dei figli nella misura di giustizia.
All'udienza di prima comparizione del 9 luglio 2024, il Giudice relatore, dichiarata la contumacia della resistente la quale, benché regolarmente citata, non si è costituita né è comparsa personalmente, ha sentito liberamente sui fatti di causa il signor e ha autorizzato i coniugi a vivere Pt_1 separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto.
Con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. non reclamata, sono stati adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti a tutela della prole ed è stata disposta l'audizione del minore, rigettando per il resto le istanze istruttorie.
Sentito il minore all'udienza del 17 ottobre 2024, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 31 ottobre 2024, celebrata in forma scritta, senza assegnazione dei termini ex art. 473 bis.28 c.p.c., previamente rinunciati.
Considerato in diritto
Sulla domanda di separazione
Preliminarmente, è necessario accertare la giurisdizione del Tribunale adito e la legge applicabile al caso di specie, considerata la natura transnazionale della fattispecie derivante dalla cittadinanza straniera di uno dei coniugi e precisamente della resistente (v. atto di matrimonio).
A tal fine, si ritiene di poter far riferimento ai regolamenti europei, applicabili anche ai cittadini di uno Stato terzo rispetto all'Unione Europea purché legati da vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno Stato membro, secondo il principio avallato dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 29 novembre 2007 (causa C-68/07) e fatto proprio da questo giudicante.
Tanto premesso, sussistendo un legame tra i coniugi e lo Stato italiano particolarmente incisivo, considerato che i coniugi hanno contratto matrimonio in Italia e qui hanno stabilito la residenza abituale del proprio nucleo familiare, nulla osta all'applicazione della disciplina europea.
Ciò posto, si osserva che l'art. 3 del Regolamento UE n. 1111/2019 in materia di competenza individua alternativamente i criteri che radicano la giurisdizione di uno Stato a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio. Tra questi la lettera a) seconda alinea del sopra citato art. 3, al primo comma, individua la residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora. Pertanto, nel caso di specie sussiste la giurisdizione italiana in forza del criterio sopra richiamato, essendo provato dai documenti in atti che il ricorrente risiede in Italia.
Accertata la giurisdizione italiana, si osserva che la legge applicabile, in virtù del principio sopra esposto e dell'espresso rinvio operato dall'art. 31 della legge n. 218/1995, è regolata dal Regolamento
20 dicembre 2010 n. 1259 che all'art. 8 prevede che, in mancanza di una scelta ai sensi dell'articolo
5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati, in via residuale, dalla legge dello stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Trova dunque applicazione la legge italiana.
Nel merito, la domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e deve trovare accoglimento.
La preesistente separazione di fatto dei coniugi, la natura delle doglianze esposte dal ricorrente e il comportamento processuale assunto dalla resistente, la quale, non costituendosi in giudizio, non ha manifestato alcun interesse rispetto alla presenta causa, sono tutti elementi idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
Sulla domanda di addebito
Il signor ha domandato che la separazione venga addebitata alla moglie, ritenuta responsabile Pt_1
di aver provocato la crisi familiare con la propria condotta, consistita nella violazione dei doveri coniugali di coabitazione, assistenza morale e materiale e di collaborazione.
La domanda è fondata e pertanto deve trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Il ricorrente, a fondamento di quanto richiesto, ha dedotto che la moglie, dopo aver avviato un'attività lavorativa di import/export, a partire dal 2018/2019 ha iniziato a trascorrere frequenti periodi all'estero, fino all'anno 2020 quando, rientrata in casa dal mese di marzo al mese di maggio 2020 e nuovamente per un breve periodo nel mese di novembre dello stesso anno, si è definitivamente allontanata senza dare alcuna comunicazione al coniuge e senza fare più ritorno, disinteressandosi così della famiglia e dei figli, affidati alle cure esclusive del padre.
Le dichiarazioni rese dal ricorrente in ordine all'allontanamento della moglie, ad avviso di questo
Collegio, appaiano credibili, avendo trovato pieno riscontro nelle affermazioni rese dal ricorrente in udienza e nei propri atti e nelle dichiarazioni rese dal figlio in sede di audizione (v. verbale 17.9.24), il quale ha riferito di non vedere la madre da cinque anni.
Com'è noto, L'abbandono della casa familiare, secondo quanto sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, costituisce di per sé violazione di un obbligo matrimoniale, non essendo decisiva la prova della asserita esistenza di una relazione extraconiugale in costanza di matrimonio. Ne consegue che il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all'impossibilità della convivenza, salvo che si provi – e l'onere incombe
a chi ha posto in essere l'abbandono – che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto (Cass. 23 giugno 2020, n. 12241).
Pertanto, in carenza di elementi di segno contrario, è da ritenersi provato che la signora
[...]
abbia determinato il dissolversi dell'unione coniugale allontanandosi CP_1
immotivatamente dalla casa coniugale e omettendo di contribuire, col proprio lavoro domestico, ai compiti di cura della casa, del marito e della prole.
Conclusivamente, il Tribunale, reputando provata la condotta tenuta dalla moglie in violazione del dovere di coabitazione e collaborazione familiare, in assenza di prove contrarie, ritiene che tale condotta abbia causalmente determinato la definitiva ed irreversibile crisi del rapporto coniugale.
Sulla regolamentazione della responsabilità genitoriale e il contributo dovuto dalla madre per il mantenimento della prole
Il signor ha domandato l'affido esclusivo del minore con collocamento presso di sé, Pt_1
l'assegnazione della casa coniugale e la regolamentazione in forma libera delle visite tra madre e figlio, nonché un contributo per il mantenimento di entrambi i figli.
Le istanze avanzate rispondono all'interesse della prole e risultano pertanto meritevoli di accoglimento, nei termini di seguito illustrati.
Preliminarmente, vale la pena ricordare che in materia di affidamento e di collocamento della prole minorenne il criterio fondamentale è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, che, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità di ciascun singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo (Cass. 4 gennaio 2024, n. 197).
Com'è noto, con la legge n. 54/2006, il nostro ordinamento, uniformandosi ad un principio già consacrato dalla Convenzione di New York del 1989, ha eletto la tutela dell'interesse del minore alla bigenitorialità quale linea direttrice che orienta tutta la disciplina in materia di responsabilità genitoriale, ammettendo, in ossequio a tale ratio, la derogabilità della regola dell'affido condiviso nei soli casi in cui tale modello risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
A tutela del best interest della prole e in deroga al modello legale prioritario dell'affido condiviso,
l'ordinamento consente dunque di disporne l'affido esclusivo ad un genitore, qualora si ravvisino elementi di inidoneità genitoriale solo nei confronti dell'altro, come previsto dall'art. 337 quater c.c. In particolare, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (cfr. Cass. 27/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08;
Trib. Modena 4 giugno 2019, n. 859; Trib. Rieti, 30 ottobre 2019, n. 785).
Tra i comportamenti sintomatici della inidoneità del genitore ad affrontare consapevolmente il proprio ruolo, rileva inoltre l'omissione del pagamento del mantenimento (cfr. Cass. 26587/2009;
Cass. 21823/22; Trib. Vibo Valentia 20 luglio 2023, n. 330; Trib. Rovigo 4 maggio 2023, n. 384;
Trib. Bari 20 aprile 2023, n. 1471; Trib. Torino 21 febbraio 2022, n. 732)
L'affido monogenitoriale postula dunque un duplice accertamento in ordine alla idoneità del genitore affidatario e alla inidoneità del genitore non affidatario, in funzione in ogni caso della tutela dell'interesse del minore.
Venendo al caso di specie, si osserva che, come appurato in corso di causa, la resistente ha assunto un comportamento contrario all'interesse della prole, essendosi definitivamente allontanata dalla casa coniugale nel mese di novembre 2020, senza preoccuparsi dei figli, all'epoca entrambi minorenni, e interrompendo ogni forma di frequentazione con gli stessi.
In sede di audizione, il minore , sentito sul punto, ha dichiarato: “Adesso sono 5 anni che non Per_2 la vedo e non ho neanche molti contatti telefonici;
l'ultima volta che mi ha scritto forse è stato 4/5 mesi fa. Nell'ultimo periodo ho cercato di tenermi distante dalla mamma perché volevo stare tranquillo e risolvere i miei problemi” (verbale 17.9.24).
Ne deriva che, da almeno 4 anni, la resistente si è sottratta all'adempimento dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione che gravano sui genitori, rendendosi sostanzialmente irreperibile e delegando in toto al padre l'esercizio della responsabilità genitoriale.
Ebbene, ritiene il Collegio che questo comportamento, unitamente al comportamento processuale assunto nel presente giudizio, riveli una condizione di inadeguatezza della madre ad assolvere con consapevolezza il proprio ruolo genitoriale.
Diversamente, il ricorrente ha mostrato piena e integra capacità genitoriale, in quanto si è sempre occupato personalmente e in modo competente dei bisogni di accudimento del minore, come emerso dalle dichiarazioni rese dal figlio in sede di audizione (verbale 17.9.24), dimostrando di essere in grado di assicurargli un modello educativo idoneo a garantire un regolare sviluppo e una crescita equilibrata del minore.
Pertanto, a tutela dell'interesse esclusivo della prole, merita di essere confermato l'affido in via esclusiva al padre, con concentrazione in capo allo stesso anche delle decisioni di maggior interesse che riguardano il minore, il quale rimarrà collocato presso di lui.
Di conseguenza, la casa coniugale deve essere assegnata al ricorrente ai sensi dell'art. 337 sexies c.c.
Si precisa che il signor sarà comunque tenuto a condividere con la moglie, egli lo richieda, le Pt_1 decisioni che assumerà in ordine all'istruzione, educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del figlio, come precisato in dispositivo ai sensi dell'art. 473 bis.50 c.p.c., di modo che questi possa vigilare sull'esercizio della responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 337 quater, ult. co. c.c.
Le frequentazioni tra la madre e il figlio, considerata anche l'età di (15 anni), si svolgeranno Per_2
liberamente, in base agli accordi assunti direttamente tra loro.
Passando ai provvedimenti di contenuto economico, si rammenta che, ai sensi dell'art. 30 della
Costituzione e degli artt. 148, 315 bis, 316 bis, 337 ter c.c., grava su ciascun genitore l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole in proporzione al proprio reddito e tenuto conto delle attuali esigenze del figlio, del tenore di vita, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti dagli stessi.
Dagli elementi in atti, risulta che il ricorrente presta regolare attività lavorativa e ha percepito un reddito mensile netto pari a 2000 euro circa nel 2022, nel 2021 e nel 2020 (mod. 730/2023-2022-
2021), è proprietario di un alcune unità immobiliari (doc. 6 bis) e di due autovetture (doc. 18) ed è titolare, unitamente alla moglie, di un conto deposito titoli del controvalore di 18.000 euro circa al
31.12.23 (doc. 15) e di un conto cointestato con la resistente (doc. 10-12).
Non sono note ulteriori informazioni sulle condizioni economiche della moglie.
Pertanto, in assenza di informazioni in ordine ai redditi e al patrimonio della resistente, tenuto conto dei tempi di permanenza esclusivi trascorsi dai figli con il padre e delle loro esigenze, da valutarsi in relazione all'età, si reputa equo e congruo porre a carico della resistente l'obbligo di contribuire al Per_ mantenimento della figlia la quale ha appena iniziato gli studi universitari (verbale 9.7.24) e non può dunque considerarsi economicamente autonoma, e del figlio minore , nella misura di Per_2
250 euro mensili per ciascun figlio (500 euro complessivi), oltre al 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla data della domanda (aprile 2024), detratte le somme eventualmente già versate a questo titolo.
Sulla prosecuzione del giudizio Considerato che il ricorrente ha contestualmente richiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c. e che tale domanda non è procedibile prima del decorso del termine previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e prima del passaggio in giudicato della presente sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore, affinché, decorsi dodici mesi dalla data della comparizione dei coniugi, accertato il passaggio in giudicato della decisione, verifichi se sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio.
Pertanto, la causa deve essere rimessa in istruttoria per l'ulteriore corso del giudizio, come da separata ordinanza.
Si rinvia alla sentenza definitiva la regolamentazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così statuisce: dichiara la separazione personale dei coniugi e , i quali Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio il 30 luglio 2001 in Villa d'Almè; ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Villa d'Almè di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001, n. 7, parte II, serie A;
addebita la responsabilità della separazione alla resistente ai sensi dell'art. 151, co. 2 c.c.; affida in via esclusiva il figlio minore al padre ai sensi dell'art. 337 quater c.c., con concentrazione in capo allo stesso di tutte le decisioni che riguardano la prole, comprese quelle di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale;
dispone che il padre comunichi alla madre, ove lo richieda, le decisioni assunte in ordine all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del figlio, di modo che egli possa vigilare sul corretto esercizio della responsabilità genitoriale da parte del signor Pt_1 dispone il collocamento prevalente del minore presso il padre, al quale è assegnata la casa coniugale;
dispone che le visite tra madre e figlio si svolgano liberamente, sulla base degli accordi direttamente assunti tra loro;
pone a carico della resistente l'obbligo di versare al ricorrente, a titolo di contributo indiretto per il mantenimento dei minori, entro il 5 di ogni mese in via anticipata, con decorrenza dalla data della domanda (aprile 2024), detratte le somme già versate a tale titolo, la somma complessiva di euro 500
(euro 250 per ciascuna figlio), somma soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il seguente schema:
Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
e) mensa;
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter); c) viaggi e vacanze. provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa innanzi al Giudice relatore per la prosecuzione del giudizio;
spese al definitivo.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 21 novembre 2024.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo