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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 07/03/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
RG nr. 668/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO
Composta dai Signori Magistrati: dott. Paolo Talamo Presidente Relatore dott. Lorenzo Puccetti Giudice dott. Silvia Burelli Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 24/08/2021 da Parte_1
[...] P.IVA_1 rappresentato e difeso dagli avvocati Cosimo Giordano e Francesco Cappelluti, con domicilio eletto in Venezia S.Croce, 712, Parte appellante contro
- C.F. CP_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli avvocati Giancarlo Moro e Marta Capuzzo ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Mestre – Venezia via Pacinotti n. 4, Parte appellata
*
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 417/2021 resa dal Tribunale di Venezia in data 22.06.2021, non notificata
In punto: indennità malattia professionale
*
CONCLUSIONI
Per parte appellante: in totale riforma della sentenza impugnata: - rigettare il ricorso proposto dal Sig. perché infondato in fatto e in diritto;
- conseguentemente riformare la sentenza impugnata CP_1 anche in ordine alle spese e compensi del giudizio e condannare controparte a restituire all' quanto già Pt_1 incassato per prestazioni previdenziali e per competenze legali in esecuzione dell'appellata za. In via istruttoria: - si chiede disporre il rinnovo della C.T.U. […].
1 Per parte appellata: voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita rigettare integralmente l'appello proposto da in quanto infondato per le ragioni espresse nella precedente parte espositiva, con conseguente Pt_1 conf della sentenza impugnata. In via subordinata istruttoria: si propongono tutte le istanze istruttorie già formulate in primo grado e si chiede che venga ordinato all' sede di Venezia di produrre in giudizio Pt_1 la documentazione riferita alla m.p. numero 517765318 d 6.2020 e di fornire l'elenco di tutte le malattie al rachide riconosciute agli autisti a partire dal 2021 in poi. Con rifusione di spese, CP_2 rimborso forfetario spese generali e compensi nali del presente grado di giudizio con distrazione in favore dei sottoscritti avvocati che hanno anticipato le prime e non riscosso i secondi.
* motivazione
1. Con ricorso depositato presso questa Corte, l' impugnava la sentenza Pt_1 con cui il Tribunale di Venezia accoglieva la domanda di accertamento della malattia professionale azionata da parte ricorrente, quale autista di autobus e tram alle dipendenze di dal 1988, il quale lamentava che la patologia CP_2 denunciata (ernie discali lombari) fosse riconducibile all'attività lavorativa svolta.
Il giudice di primo grado nel corso del giudizio acquisiva documentazione riferita ad altre analoghe controversie e disponeva CTU medico legale, all'esito della quale accoglieva il ricorso del lavoratore.
In particolare, il giudice de quo condivideva le conclusioni del CTU secondo cui vi era prova dell'esistenza del nesso di causalità tra patologia denunciata – seppur, certamente, di carattere multifattoriale - ed attività lavorativa, rilevando che lo stesso CTU dava atto che vi era una sufficiente evidenza epidemiologica della sussistenza di un rischio specifico nell'esposizione professionale a vibrazioni, in connessione con la durata dell'esposizione stessa e con la postura assunta nell'espletamento dell'attività lavorativa.
Ad avviso del giudice veneziano, le caratteristiche del percorso urbano e dei mezzi utilizzati dal lavoratore (alla luce dell'istruttoria espletata in altri giudizi simili) consentivano infatti di accertare la sussistenza del nesso causale tra la patologia del lavoratore e l'attività lavorativa svolta ed inoltre evidenziava come se per un verso i mezzi in uso presso potevano dirsi adeguati, a CP_2 partire dal 2007, alla normativa in punto limitazione delle vibrazioni, tuttavia la patologia del , era comunque connessa al contesto lavorativo atteso CP_1 che, come argomentato dallo stesso CTU, <anche se i moderni autobus trasmettono una quantità di vibrazioni inferiore al limite di legge, essi comunque trasmettono una quantità di vibrazioni significativa”, sicchè per quanto concerne il ricorrente
“è ragionevole ritenere che il danno principale alla colonna si sia realizzato nei primi decenni
2 di attività lavorativa, quando erano presenti mezzi dotati di idoneità lesiva sulla colonna;
il perdurare dell'attività lavorativa su una colonna vertebrale già oggetto di elevati regimi di vibrazioni trasmesse per decenni ha infine portato alla patologia discale documentata>>.
Pertanto, riconosceva la malattia professionale al ricorrente e condannava l' a corrispondergli un indennizzo rapportato alla misura dell'8%, con Pt_1 interessi legali;
poneva a carico di le spese di lite e di CTU. Pt_1
2. Avverso la suddetta sentenza proponeva appello con ricorso Pt_1 depositato in data 24/8/2021 sulla base di due motivi di appello.
2.1. Con il primo motivo contestava la sussistenza del nesso causale Pt_1 tra contesto lavorativo e patologia rilevando come lo stesso CTU avesse ammesso l'adeguatezza dei mezzi utilizzati dal a decorrere dall'anno CP_1
2007 e come, tuttavia, non vi fosse in atti la prova dell'inadeguatezza – in ragione della idoneità degli stessi a generare rilevanti vibrazioni – dei mezzi utilizzati dal medesimo lavoratore dall'anno di assunzione (1988) fino al 2007 invero confermando i DVR acquisiti da presso la fondatezza Pt_1 CP_2 delle tesi dell' . Pt_1
parte appellante ha contestato la decisione di primo grado nella porzione in cui ha affermato la sussistenza del nesso causale e, soprattutto, nella parte in cui ha detto essere provato che l'appellato aveva utilizzato anche dopo l'anno 2000 automezzi tali da generare vibrazioni pericolose.
2.2. Con il secondo motivo di appello sempre dubitata della Pt_1 sussistenza del nesso causale sotto il profilo della continuità fenomenica non avendo il CTU, a detta dell'appellante, chiarito come fosse possibile che, a fronte della cessazione del rischio lavorativo nell'anno 2007, la patologia sia stata per la prima volta riscontrata nell'anno 2015 e, quindi, 8 anni dopo ciò tenuto conto anche del fatto che <il limite massimo di indennizzabilità fissato per l'ernia discale lombare è di un anno, così come espressamente previsto dal d.m. 9.4.2008 (v. ns. doc. di primo grado n. 7, voce 77, ultima colonna a destra), il che significa che la comunità scientifica ritiene probabile l'insorgenza di tale patologia solo se si manifesta entro un anno dalla cessazione del relativo rischio lavorativo>>.
3. Si costituiva il lavoratore chiedendo l'integrale conferma della sentenza di primo grado.
In primo luogo, richiamava giurisprudenza di merito nell'ambito di analoghi contenziosi evidenziando come i dati risultanti dai DVR aziendali di CP_2
3 non potevano essere ritenuti rilevanti ai fini del decidere, non consentendone una corretta ricostruzione della reale situazione espositiva del lavoratore relativa al periodo storico di cui è causa. In particolare l'appellato contestava la valenza dimostrativa del DVR in quanto riportante dati circoscritti ad un determinato lasso temporale – senza quindi tenere conto delle pregresse esposizioni a rischio – e, in ogni caso, dati inesatti – come evidenziato in altri contenziosi – in merito ai tempi di guida (abbondantemente inferiori agli effettivi turni di lavoro). Rileva inoltre come i dati riportati nel DVR dell'anno 2012 risultavano assunti/rilevati mediante analisi a campione effettuata prevalentemente su mezzi nuovi e, quindi, non su tutti i mezzi, anche quelli più datati, effettivamente utilizzati dagli autisti di (sui 12 mezzi CP_2 campionati solo due risalgono a periodo anteriore alla metà degli anni '90).
Osservava inoltre come il CTU avesse evidenziato, alla luce delle valutazioni del TP , come i mezzi condotti dal lavoratore erano ben più vetusti e Pt_1 in cattive condizioni rispetto a quelli utilizzati per i campionamenti di cui al DVR, circostanza confermata sia documentalmente che dai testi escussi, considerando che nel parco mezzi aziendale della erano presenti CP_2 autobus immatricolati tra la metà degli anni '70 – '80.
Segnala anche come dalle prove testimoniali assunte in giudizi analoghi che l'orario di guida degli autisti era superiore di almeno due ore rispetto a quello indicato dall'azienda, sottolineando che gli autisti spesso guidano ininterrottamente per circa 6,5/7ore
4. La causa iscritta a ruolo in data 24/8/2021, dopo alcuni rinvii disposti per esigenze organizzative (decreti del 3/1/2023, 13/9/2023 e del 9/5/2024), è stata trattata, con anticipazione dell'udienza (decreto del 18/2/2025), nel corso dell'udienza del 6/3/2025 al cui esito è stata decisa.
*
5. L'appello è infondato e, come tale, deve essere rigettato.
6. I due motivi di appello, in quanto strettamente connessi, entrambe diretti a genericamente contrastare l'affermazione di sussistenza del nesso causale tra contesto lavorativo e patologia, possono essere trattati congiuntamente.
6.1. Occorre innanzitutto rilevare come questa Corte – di ciò avendo dato atto la stessa parte appellata che ha prodotto nel corso dell'udienza i relativi pronunciamenti – abbia in precedenti occasioni affrontato vicende in tutto e per tutto similari a quella per cui si procede, in particolare ricostruendo le
4 precise modalità della prestazione lavorativa sotto il profilo della tipologia dei mezzi in uso negli anni oggetto del presente giudizio e della pericolosità, in rapporto alla patologia normalmente accusata dagli autisti di , dei detti CP_2 mezzi in quanto vetusti e non dotati delle accortezze adottate, come anche nella presente vertenza riconosciuto dal CTU, sui mezzi utilizzati successivamente all'anno 2007.
Si richiama pertanto, proprio perché elaborata sulla base dell'analisi della medesima documentazione qui presente in atti, la pronuncia n. 506/2024 resa nell'ambito del giudizio RG nr 146/2021, qui in appresso riportata, per comodità di lettura, in stralcio.
<Con la sentenza gravata il Tribunale di Venezia ha accolto la domanda con la quale l'odierna parte appellata, conducente di autobus per (azienda che CP_2 svolge servizio di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano a Venezia e provincia), ha domandato le venisse indennizzata la malattia professionale denunciata in sede amministrativa e non riconosciuta dall per insussistenza Pt_1 dell'esposizione al rischio. […] Il giudice di prime cure, dando atto non essere contestate le mansioni, disposta CTU ed effettuata prova orale a conferma della tipologia di veicoli utilizzati dal […], ha riconosciuto il diritto azionato […] La sentenza gravata quindi ha riconosciuto il diritto, pur vertendosi di patologia multifattoriale, nella cui evoluzione <<vi stata un dei processi degenerativi parafisiologici legati all>> che <<non escludono comunque l delle vibrazioni nel determinismo causale>>. […]
L'appello è infondato e, come tale, deve essere rigettato.
6. Parte appellante contesta le conclusioni cui il giudice di prime cure è pervenuto in merito alla sussistenza di nesso causale tra mansioni lavorative – in particolare le modalità di svolgimento delle stesse – e patologia (questa pacificamente sussistente).
Dubita in particolare, su tale aspetto incentrandosi la critica alla sentenza Pt_1 gravata, che il […] abbia fatto uso, nello svolgimento delle proprie mansioni, dei mezzi (autobus) che sono notoriamente (non contestando le parti simile dato) in grado di generare quelle vibrazioni che, con il passare del tempo, sono idonee a provocare la patologia in effetti accusata dalla parte appellata.
Evidenzia infatti come dai DVR (anni 2006 e 2012) dell'azienda Pt_1 datrice di lavoro del […] e da altra documentazione sempre acquisita da Pt_1 presso la medesima azienda emerga un irrisorio indice di pericolosità con riferimento alla concreta patologia di cui il […] è affetto.
5 7. Questa Corte, come invero già deciso in precedenti, recenti, occasioni (sentenza n. 578/2023 in data 28/9/2023), non condivide le tesi di parte appellante.
Deve infatti essere ricordato come il testimone – - escusso dal Testimone_1
Tribunale di Venezia abbia fatto presente come nell'anno 2000 non abbia CP_2 affatto dismesso i veicoli più datati e, tra questi, i Fiat 411, i Fiat 418, gli Inbus prima serie e i avendo invece iniziato la loro lenta sostituzione con altri Per_1 autobus. Il Frate ha inoltre precisato come proprio il […] , al pari dello stesso teste, avesse fatto uso di simili mezzi.
Ora, del suddetto processo di avvicendamento degli autobus vi è conferma, a suffragio della piena attendibilità del teste (come la stessa sentenza gravata in effetti afferma), proprio negli stessi DVR menzionati dall' . Pt_1
Dalla lettura dei detti DVR si apprende come proprio negli anni di redazione degli stessi – qui interessa in particolar modo il DVR dell'anno 2006 in quanto di 4 anni soli antecedente all'insorgenza/diagnosi della patologia – aveva CP_2 ancora in uso mezzi vetusti;
ed infatti scorrendo l'elenco dei mezzi analizzati per verificare l'indice di pericolosità della mansione da riportare nel DVR dell'anno 2006 è possibile osservare come dei 41 autobus sottoposti a verifica ve ne fossero almeno 10 che risultavano appartenere proprio alla categoria che potremmo definire
“pericolosa”, trattandosi proprio della tipologia di mezzi che il CTU e quindi la sentenza gravata hanno indicato – senza essere contestati da alcuna nelle parti, neppure nel presente giudizio di appello – come in grado di genere vibrazioni e, quindi, patologie lombari.
Quanto sopra quindi, non solo conferma quanto affermato dal teste circa la lenta dismissione da parte di dei veicoli in grado di generare la patologia accusata CP_2 dal […], ma anche mette in luce come simili mezzi fossero presenti presso CP_2 in misura non limita (ve ne erano ancora nell'anno 2015).
Tale considerazione viene peraltro avvalorata del fatto, come messo in luce della stessa difesa della parte appellata, che circa il 50% del parco mezzi di era
CP_2 costituito, negli anni che qui interessano, da veicoli vetusti (allegazione che , Pt_1 che ha avuto modo di valutare i medesimi documenti, non ha contrastato). A tal riguardo, e così a conferma delle allegazioni del […], è qui sufficiente richiamare l'elenco dei mezzi trasmesso da di cui al doc. 3 dimesso dalla parte
CP_2 appellata e, inoltre, l'elenco dei mezzi ancora in uso ad per come risultante
CP_2 dal DVR datato anno 2015; elenco quest'ultimo che dà in effetti conto della presenza nel parco mezzi di di veicoli risalenti a periodo anteriore all'anno
CP_2
2000.
6 Medesime considerazioni potrebbero essere svolte con riferimento al DVR dell'anno 2012 il quale, in ogni caso, contiene dati poco significativi – al pari dell'integrazione del 2015 - in quanto posteriore all'insorgenza della patologia del […] che, come è detto, è risalente – la diagnosi quantomeno - all'anno 2010.
Da quanto sopra non è quindi affatto possibile evincere una incongruenza tra la modalità della prestazione lavorativa (che ha visto l'utilizzo da parte del […] di autobus vetusti quantomeno fino all'anno 2012) e la diagnosi della patologia – ovviamente insorta prima – nel corso dell'anno 2010>>.
6.2. Ora, alle suddette considerazioni ben possibile è fare rimando al fine della soluzione del caso in esame potendosi quindi pervenire ad affermare che fino al almeno l'anno 2007 e, a ben vedere, anche oltre, presso sono stati in CP_2 uso mezzi vetusti (assieme a quelli più moderni aventi ammortizzazioni tali da limitare, di molto, le vibrazioni) privi di quelle caratteristiche idonee da limitarne la pericolosità in rapporto alla patologia accusata anche dal CP_1 al pari di suoi colleghi.
6.3. Quanto al profilo della continuità fenomenica, in relazione al quale si limita ad affermare non avere la pronuncia di primo grado ed il CTU Pt_1 fornito spiegazione, rileva il Collegio come il CTU abbia invero ben chiarito le ragioni per le quali ha ritenuto rilevante l'esposizione a rischio fino all'anno 2007 a fronte di una patologia riscontrata 7/8 anni dopo.
Ed infatti, in ogni caso richiamato quanto sopra detto in ordine al momento in cui erano ancora in uso mezzi vetusti e, quindi, per così dire pericolosi (ben oltre l'anno 2007), il CTU ha rilevato come il abbia subito CP_1 vibrazioni, certamente di rilievo, per 19 anni (quindi fino all'anno 2007) e come in seguito sia comunque stato sottoposto a vibrazioni che, seppur di minor rilevanza ed in linea con i limiti previsti dalla normativa di settore, hanno comunque agito su di un fisico in buona parte già lesionato e, quindi, predisposto alla contrazione definitiva della malattia.
Il suddetto iter motivazionale, di cui il CTU ha chiaramente dato conto, non risulta, a ben vedere, aggredito dall'atto di appello.
L'appello non può pertanto essere accolto.
7. Quanto, infine, alle spese di giudizio, le stesse seguono necessariamente la soccombenza e vanno liquidate in base al DM 55/2014 e successive modifiche, in considerazione del valore di causa (da indicato come Pt_1
7 indeterminato) con applicazione delle aliquote medie, tenuto conto che nel presente grado non si è reso necessario lo svolgimento di attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede: rigetta l'appello; condanna la parte appellante alla rifusione delle spese del grado in favore della parte appellata a tale titolo liquidando la complessiva somma di € 6.946,00 oltre a spese generali e accessori di legge (iva e cpa), con la distrazione in favore dei difensori.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 6 marzo 2025.
Il Presidente Paolo Talamo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO
Composta dai Signori Magistrati: dott. Paolo Talamo Presidente Relatore dott. Lorenzo Puccetti Giudice dott. Silvia Burelli Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 24/08/2021 da Parte_1
[...] P.IVA_1 rappresentato e difeso dagli avvocati Cosimo Giordano e Francesco Cappelluti, con domicilio eletto in Venezia S.Croce, 712, Parte appellante contro
- C.F. CP_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli avvocati Giancarlo Moro e Marta Capuzzo ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Mestre – Venezia via Pacinotti n. 4, Parte appellata
*
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 417/2021 resa dal Tribunale di Venezia in data 22.06.2021, non notificata
In punto: indennità malattia professionale
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CONCLUSIONI
Per parte appellante: in totale riforma della sentenza impugnata: - rigettare il ricorso proposto dal Sig. perché infondato in fatto e in diritto;
- conseguentemente riformare la sentenza impugnata CP_1 anche in ordine alle spese e compensi del giudizio e condannare controparte a restituire all' quanto già Pt_1 incassato per prestazioni previdenziali e per competenze legali in esecuzione dell'appellata za. In via istruttoria: - si chiede disporre il rinnovo della C.T.U. […].
1 Per parte appellata: voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita rigettare integralmente l'appello proposto da in quanto infondato per le ragioni espresse nella precedente parte espositiva, con conseguente Pt_1 conf della sentenza impugnata. In via subordinata istruttoria: si propongono tutte le istanze istruttorie già formulate in primo grado e si chiede che venga ordinato all' sede di Venezia di produrre in giudizio Pt_1 la documentazione riferita alla m.p. numero 517765318 d 6.2020 e di fornire l'elenco di tutte le malattie al rachide riconosciute agli autisti a partire dal 2021 in poi. Con rifusione di spese, CP_2 rimborso forfetario spese generali e compensi nali del presente grado di giudizio con distrazione in favore dei sottoscritti avvocati che hanno anticipato le prime e non riscosso i secondi.
* motivazione
1. Con ricorso depositato presso questa Corte, l' impugnava la sentenza Pt_1 con cui il Tribunale di Venezia accoglieva la domanda di accertamento della malattia professionale azionata da parte ricorrente, quale autista di autobus e tram alle dipendenze di dal 1988, il quale lamentava che la patologia CP_2 denunciata (ernie discali lombari) fosse riconducibile all'attività lavorativa svolta.
Il giudice di primo grado nel corso del giudizio acquisiva documentazione riferita ad altre analoghe controversie e disponeva CTU medico legale, all'esito della quale accoglieva il ricorso del lavoratore.
In particolare, il giudice de quo condivideva le conclusioni del CTU secondo cui vi era prova dell'esistenza del nesso di causalità tra patologia denunciata – seppur, certamente, di carattere multifattoriale - ed attività lavorativa, rilevando che lo stesso CTU dava atto che vi era una sufficiente evidenza epidemiologica della sussistenza di un rischio specifico nell'esposizione professionale a vibrazioni, in connessione con la durata dell'esposizione stessa e con la postura assunta nell'espletamento dell'attività lavorativa.
Ad avviso del giudice veneziano, le caratteristiche del percorso urbano e dei mezzi utilizzati dal lavoratore (alla luce dell'istruttoria espletata in altri giudizi simili) consentivano infatti di accertare la sussistenza del nesso causale tra la patologia del lavoratore e l'attività lavorativa svolta ed inoltre evidenziava come se per un verso i mezzi in uso presso potevano dirsi adeguati, a CP_2 partire dal 2007, alla normativa in punto limitazione delle vibrazioni, tuttavia la patologia del , era comunque connessa al contesto lavorativo atteso CP_1 che, come argomentato dallo stesso CTU, <anche se i moderni autobus trasmettono una quantità di vibrazioni inferiore al limite di legge, essi comunque trasmettono una quantità di vibrazioni significativa”, sicchè per quanto concerne il ricorrente
“è ragionevole ritenere che il danno principale alla colonna si sia realizzato nei primi decenni
2 di attività lavorativa, quando erano presenti mezzi dotati di idoneità lesiva sulla colonna;
il perdurare dell'attività lavorativa su una colonna vertebrale già oggetto di elevati regimi di vibrazioni trasmesse per decenni ha infine portato alla patologia discale documentata>>.
Pertanto, riconosceva la malattia professionale al ricorrente e condannava l' a corrispondergli un indennizzo rapportato alla misura dell'8%, con Pt_1 interessi legali;
poneva a carico di le spese di lite e di CTU. Pt_1
2. Avverso la suddetta sentenza proponeva appello con ricorso Pt_1 depositato in data 24/8/2021 sulla base di due motivi di appello.
2.1. Con il primo motivo contestava la sussistenza del nesso causale Pt_1 tra contesto lavorativo e patologia rilevando come lo stesso CTU avesse ammesso l'adeguatezza dei mezzi utilizzati dal a decorrere dall'anno CP_1
2007 e come, tuttavia, non vi fosse in atti la prova dell'inadeguatezza – in ragione della idoneità degli stessi a generare rilevanti vibrazioni – dei mezzi utilizzati dal medesimo lavoratore dall'anno di assunzione (1988) fino al 2007 invero confermando i DVR acquisiti da presso la fondatezza Pt_1 CP_2 delle tesi dell' . Pt_1
parte appellante ha contestato la decisione di primo grado nella porzione in cui ha affermato la sussistenza del nesso causale e, soprattutto, nella parte in cui ha detto essere provato che l'appellato aveva utilizzato anche dopo l'anno 2000 automezzi tali da generare vibrazioni pericolose.
2.2. Con il secondo motivo di appello sempre dubitata della Pt_1 sussistenza del nesso causale sotto il profilo della continuità fenomenica non avendo il CTU, a detta dell'appellante, chiarito come fosse possibile che, a fronte della cessazione del rischio lavorativo nell'anno 2007, la patologia sia stata per la prima volta riscontrata nell'anno 2015 e, quindi, 8 anni dopo ciò tenuto conto anche del fatto che <il limite massimo di indennizzabilità fissato per l'ernia discale lombare è di un anno, così come espressamente previsto dal d.m. 9.4.2008 (v. ns. doc. di primo grado n. 7, voce 77, ultima colonna a destra), il che significa che la comunità scientifica ritiene probabile l'insorgenza di tale patologia solo se si manifesta entro un anno dalla cessazione del relativo rischio lavorativo>>.
3. Si costituiva il lavoratore chiedendo l'integrale conferma della sentenza di primo grado.
In primo luogo, richiamava giurisprudenza di merito nell'ambito di analoghi contenziosi evidenziando come i dati risultanti dai DVR aziendali di CP_2
3 non potevano essere ritenuti rilevanti ai fini del decidere, non consentendone una corretta ricostruzione della reale situazione espositiva del lavoratore relativa al periodo storico di cui è causa. In particolare l'appellato contestava la valenza dimostrativa del DVR in quanto riportante dati circoscritti ad un determinato lasso temporale – senza quindi tenere conto delle pregresse esposizioni a rischio – e, in ogni caso, dati inesatti – come evidenziato in altri contenziosi – in merito ai tempi di guida (abbondantemente inferiori agli effettivi turni di lavoro). Rileva inoltre come i dati riportati nel DVR dell'anno 2012 risultavano assunti/rilevati mediante analisi a campione effettuata prevalentemente su mezzi nuovi e, quindi, non su tutti i mezzi, anche quelli più datati, effettivamente utilizzati dagli autisti di (sui 12 mezzi CP_2 campionati solo due risalgono a periodo anteriore alla metà degli anni '90).
Osservava inoltre come il CTU avesse evidenziato, alla luce delle valutazioni del TP , come i mezzi condotti dal lavoratore erano ben più vetusti e Pt_1 in cattive condizioni rispetto a quelli utilizzati per i campionamenti di cui al DVR, circostanza confermata sia documentalmente che dai testi escussi, considerando che nel parco mezzi aziendale della erano presenti CP_2 autobus immatricolati tra la metà degli anni '70 – '80.
Segnala anche come dalle prove testimoniali assunte in giudizi analoghi che l'orario di guida degli autisti era superiore di almeno due ore rispetto a quello indicato dall'azienda, sottolineando che gli autisti spesso guidano ininterrottamente per circa 6,5/7ore
4. La causa iscritta a ruolo in data 24/8/2021, dopo alcuni rinvii disposti per esigenze organizzative (decreti del 3/1/2023, 13/9/2023 e del 9/5/2024), è stata trattata, con anticipazione dell'udienza (decreto del 18/2/2025), nel corso dell'udienza del 6/3/2025 al cui esito è stata decisa.
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5. L'appello è infondato e, come tale, deve essere rigettato.
6. I due motivi di appello, in quanto strettamente connessi, entrambe diretti a genericamente contrastare l'affermazione di sussistenza del nesso causale tra contesto lavorativo e patologia, possono essere trattati congiuntamente.
6.1. Occorre innanzitutto rilevare come questa Corte – di ciò avendo dato atto la stessa parte appellata che ha prodotto nel corso dell'udienza i relativi pronunciamenti – abbia in precedenti occasioni affrontato vicende in tutto e per tutto similari a quella per cui si procede, in particolare ricostruendo le
4 precise modalità della prestazione lavorativa sotto il profilo della tipologia dei mezzi in uso negli anni oggetto del presente giudizio e della pericolosità, in rapporto alla patologia normalmente accusata dagli autisti di , dei detti CP_2 mezzi in quanto vetusti e non dotati delle accortezze adottate, come anche nella presente vertenza riconosciuto dal CTU, sui mezzi utilizzati successivamente all'anno 2007.
Si richiama pertanto, proprio perché elaborata sulla base dell'analisi della medesima documentazione qui presente in atti, la pronuncia n. 506/2024 resa nell'ambito del giudizio RG nr 146/2021, qui in appresso riportata, per comodità di lettura, in stralcio.
<Con la sentenza gravata il Tribunale di Venezia ha accolto la domanda con la quale l'odierna parte appellata, conducente di autobus per (azienda che CP_2 svolge servizio di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano a Venezia e provincia), ha domandato le venisse indennizzata la malattia professionale denunciata in sede amministrativa e non riconosciuta dall per insussistenza Pt_1 dell'esposizione al rischio. […] Il giudice di prime cure, dando atto non essere contestate le mansioni, disposta CTU ed effettuata prova orale a conferma della tipologia di veicoli utilizzati dal […], ha riconosciuto il diritto azionato […] La sentenza gravata quindi ha riconosciuto il diritto, pur vertendosi di patologia multifattoriale, nella cui evoluzione <<vi stata un dei processi degenerativi parafisiologici legati all>> che <<non escludono comunque l delle vibrazioni nel determinismo causale>>. […]
L'appello è infondato e, come tale, deve essere rigettato.
6. Parte appellante contesta le conclusioni cui il giudice di prime cure è pervenuto in merito alla sussistenza di nesso causale tra mansioni lavorative – in particolare le modalità di svolgimento delle stesse – e patologia (questa pacificamente sussistente).
Dubita in particolare, su tale aspetto incentrandosi la critica alla sentenza Pt_1 gravata, che il […] abbia fatto uso, nello svolgimento delle proprie mansioni, dei mezzi (autobus) che sono notoriamente (non contestando le parti simile dato) in grado di generare quelle vibrazioni che, con il passare del tempo, sono idonee a provocare la patologia in effetti accusata dalla parte appellata.
Evidenzia infatti come dai DVR (anni 2006 e 2012) dell'azienda Pt_1 datrice di lavoro del […] e da altra documentazione sempre acquisita da Pt_1 presso la medesima azienda emerga un irrisorio indice di pericolosità con riferimento alla concreta patologia di cui il […] è affetto.
5 7. Questa Corte, come invero già deciso in precedenti, recenti, occasioni (sentenza n. 578/2023 in data 28/9/2023), non condivide le tesi di parte appellante.
Deve infatti essere ricordato come il testimone – - escusso dal Testimone_1
Tribunale di Venezia abbia fatto presente come nell'anno 2000 non abbia CP_2 affatto dismesso i veicoli più datati e, tra questi, i Fiat 411, i Fiat 418, gli Inbus prima serie e i avendo invece iniziato la loro lenta sostituzione con altri Per_1 autobus. Il Frate ha inoltre precisato come proprio il […] , al pari dello stesso teste, avesse fatto uso di simili mezzi.
Ora, del suddetto processo di avvicendamento degli autobus vi è conferma, a suffragio della piena attendibilità del teste (come la stessa sentenza gravata in effetti afferma), proprio negli stessi DVR menzionati dall' . Pt_1
Dalla lettura dei detti DVR si apprende come proprio negli anni di redazione degli stessi – qui interessa in particolar modo il DVR dell'anno 2006 in quanto di 4 anni soli antecedente all'insorgenza/diagnosi della patologia – aveva CP_2 ancora in uso mezzi vetusti;
ed infatti scorrendo l'elenco dei mezzi analizzati per verificare l'indice di pericolosità della mansione da riportare nel DVR dell'anno 2006 è possibile osservare come dei 41 autobus sottoposti a verifica ve ne fossero almeno 10 che risultavano appartenere proprio alla categoria che potremmo definire
“pericolosa”, trattandosi proprio della tipologia di mezzi che il CTU e quindi la sentenza gravata hanno indicato – senza essere contestati da alcuna nelle parti, neppure nel presente giudizio di appello – come in grado di genere vibrazioni e, quindi, patologie lombari.
Quanto sopra quindi, non solo conferma quanto affermato dal teste circa la lenta dismissione da parte di dei veicoli in grado di generare la patologia accusata CP_2 dal […], ma anche mette in luce come simili mezzi fossero presenti presso CP_2 in misura non limita (ve ne erano ancora nell'anno 2015).
Tale considerazione viene peraltro avvalorata del fatto, come messo in luce della stessa difesa della parte appellata, che circa il 50% del parco mezzi di era
CP_2 costituito, negli anni che qui interessano, da veicoli vetusti (allegazione che , Pt_1 che ha avuto modo di valutare i medesimi documenti, non ha contrastato). A tal riguardo, e così a conferma delle allegazioni del […], è qui sufficiente richiamare l'elenco dei mezzi trasmesso da di cui al doc. 3 dimesso dalla parte
CP_2 appellata e, inoltre, l'elenco dei mezzi ancora in uso ad per come risultante
CP_2 dal DVR datato anno 2015; elenco quest'ultimo che dà in effetti conto della presenza nel parco mezzi di di veicoli risalenti a periodo anteriore all'anno
CP_2
2000.
6 Medesime considerazioni potrebbero essere svolte con riferimento al DVR dell'anno 2012 il quale, in ogni caso, contiene dati poco significativi – al pari dell'integrazione del 2015 - in quanto posteriore all'insorgenza della patologia del […] che, come è detto, è risalente – la diagnosi quantomeno - all'anno 2010.
Da quanto sopra non è quindi affatto possibile evincere una incongruenza tra la modalità della prestazione lavorativa (che ha visto l'utilizzo da parte del […] di autobus vetusti quantomeno fino all'anno 2012) e la diagnosi della patologia – ovviamente insorta prima – nel corso dell'anno 2010>>.
6.2. Ora, alle suddette considerazioni ben possibile è fare rimando al fine della soluzione del caso in esame potendosi quindi pervenire ad affermare che fino al almeno l'anno 2007 e, a ben vedere, anche oltre, presso sono stati in CP_2 uso mezzi vetusti (assieme a quelli più moderni aventi ammortizzazioni tali da limitare, di molto, le vibrazioni) privi di quelle caratteristiche idonee da limitarne la pericolosità in rapporto alla patologia accusata anche dal CP_1 al pari di suoi colleghi.
6.3. Quanto al profilo della continuità fenomenica, in relazione al quale si limita ad affermare non avere la pronuncia di primo grado ed il CTU Pt_1 fornito spiegazione, rileva il Collegio come il CTU abbia invero ben chiarito le ragioni per le quali ha ritenuto rilevante l'esposizione a rischio fino all'anno 2007 a fronte di una patologia riscontrata 7/8 anni dopo.
Ed infatti, in ogni caso richiamato quanto sopra detto in ordine al momento in cui erano ancora in uso mezzi vetusti e, quindi, per così dire pericolosi (ben oltre l'anno 2007), il CTU ha rilevato come il abbia subito CP_1 vibrazioni, certamente di rilievo, per 19 anni (quindi fino all'anno 2007) e come in seguito sia comunque stato sottoposto a vibrazioni che, seppur di minor rilevanza ed in linea con i limiti previsti dalla normativa di settore, hanno comunque agito su di un fisico in buona parte già lesionato e, quindi, predisposto alla contrazione definitiva della malattia.
Il suddetto iter motivazionale, di cui il CTU ha chiaramente dato conto, non risulta, a ben vedere, aggredito dall'atto di appello.
L'appello non può pertanto essere accolto.
7. Quanto, infine, alle spese di giudizio, le stesse seguono necessariamente la soccombenza e vanno liquidate in base al DM 55/2014 e successive modifiche, in considerazione del valore di causa (da indicato come Pt_1
7 indeterminato) con applicazione delle aliquote medie, tenuto conto che nel presente grado non si è reso necessario lo svolgimento di attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede: rigetta l'appello; condanna la parte appellante alla rifusione delle spese del grado in favore della parte appellata a tale titolo liquidando la complessiva somma di € 6.946,00 oltre a spese generali e accessori di legge (iva e cpa), con la distrazione in favore dei difensori.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 6 marzo 2025.
Il Presidente Paolo Talamo
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