TRIB
Sentenza 26 novembre 2024
Sentenza 26 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 26/11/2024, n. 3247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3247 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NOLA
Il Tribunale di Nola, Seconda Sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6748/2023 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
, nata a [...] l'[...] (C.F. ) e residente in Parte_1 C.F._1
Pomigliano d'Arco (NA) alla Via Abate Felice Toscano n. 235 e domiciliata in Sant'Anastasia (NA), alla Via Gaetano Scirea n. 14, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Francesco
Lomasto che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] (C.F. ), CP_1 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.to Maria Casillo, che lo rappresenta e difende come in atti;
RESISTENTE
con l'intervento della
1 PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA;
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate all'udienza svoltasi in modalità cartolare in data
18 novembre 2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 20 dicembre 2024, ha chiesto pronunciarsi con addebito la Parte_1 separazione dal coniuge, avendo contratto matrimonio con in data 22 luglio 2004 CP_1
Per_ in Pomigliano d'Arco, dal quale sono nate le figlie (in data 3 settembre 2005) e (in Per_1 data 5 gennaio 2017), evidenziando la sopravvenuta insostenibilità della convivenza. Domandava, Per_ altresì, l'affidamento condiviso della minore con collocazione presso la madre, nonché il Per_ mantenimento per le figlie maggiorenne ma non autosufficiente, ed minorenne, e Per_1 per se stessa.
si costituiva e depositava in atti intervenuto accordo con la ricorrente, chiedendo CP_1 che l'intestato Tribunale pronunciasse la separazione personale dei coniugi alle condizioni previste dall'intervenuto accordo.
All'udienza del 19 giugno 2024 il Giudice, rilevando che non risultava depositato in atti il certificato di matrimonio, né lo stato di famiglia e i documenti delle parti e del minore, rinviava ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. al 23 settembre 2024. La suddetta udienza veniva rinviata d'ufficio al 18 novembre
2024, per il trasferimento del Giudice ad altro ufficio.
All'udienza del 18 novembre 2024, il Giudice, preso atto del deposito di conclusioni congiunte nel termine di cui all'art. 127ter c.p.c., riservava la causa al Collegio previa trasmissione degli atti al
Pubblico Ministero.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante comunicazione degli atti ai sensi dell'art. 71 c.p.c. Infatti, l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non presuppone la partecipazione di un rappresentante del suddetto ufficio alle udienze o che lo stesso renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al Collegio, dovendosi garantire che l'ufficio risulti informato del processo onde poter esercitare i poteri riconosciuti allo stesso dalla legge (cfr. Cass. Civ. 4093/1982; Cass. Civ. 11915/1998; Cass. Civ. 11915/1998; Cass.
Civ. 13062/2000).
2 La domanda è fondata e, dunque, meritevole di accoglimento.
Nel merito, va accolta la domanda di separazione sulla quale concordano entrambe le parti.
Ed infatti, appare evidente che è divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza dei coniugi, che venuta meno tra gli stessi la comunione materiale e spirituale che si è instaurata con la celebrazione del matrimonio, contratto in data 22 luglio 2004 in Pomigliano d'Arco. Non vi è dubbio che si sia verificata una frattura oggettivamente accertabile del rapporto coniugale complessivamente considerato, che ha portato le parti a domandare la separazione.
Appaiono conformi alle norme imperative e all'ordine pubblico nonché, con riferimento Per_ all'interesse della figlia minore al rispetto delle norme di cui agli artt. 29 e 30 della Costituzione, della Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di New York del 1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000 (art. 24), delle norme del codice civile agli artt. 147,
148, 315 e ss, 316 e ss, 337 bis e ss c.c., le condizioni espresse nei patti e depositate all'udienza del
18 novembre 2024 e testualmente:
Per_
“a) la figlia minorenne resterà affidata ad entrambi i genitori ed avrà la residenza presso l'abitazione della madre ricorrente SI.ra , vivendo presso la stessa che sarà genitore collocatario;
Parte_1
Per_ b) il resistente SI. potrà vedere e tenere con sé la figlia per tre giorni a settimana (Lunedì – CP_1
Mercoledì – Venerdì orientativamente), previo preciso accordo settimanale con la SI.ra circa gli orari Parte_1
Per_ e sempre per un tempo non minore a ore 3. A settimane alterne la figlia trascorrerà la giornata di Per_3 con il resistente SI. CP_1
Per_ c) durante le vacanze estive, la figlia minorenne trascorrerà 15 giorni consecutivi con il padre resistente SI.
previo preciso accordo circa la data di inizio e termine e sempre dalla metà del mese di Agosto, a CP_1 partire dall'anno 2025; per l'anno 2024, per le vacanze estive, vale l'accordo di cui al punto c);
Per_ d) per le festività natalizie, la figlia minorenne trascorrerà con il padre resistente SI. il giorno CP_1
24 dicembre e con la madre ricorrente SI.ra il giorno 25 Dicembre;
con il SI. il Parte_1 CP_1 giorno 31 Dicembre e con la madre SI.ra il giorno 01 gennaio. Tutto ciò in alternanza di anno in Parte_1 anno, previo accordo tra le parti;
Per_ e) per le festività pasquali, consistenti in Pasqua e Lunedì in albis, la figlia trascorrerà con il ricorrente padre
SI. il giorno di Pasqua e con la resistente madre SI.ra il Lunedì in albis. Tutto ciò CP_1 Parte_1 in alternanza, di anno in anno, previo accordo;
Per_ f) ogni ulteriore periodo di vacanza con la figlia minore indipendentemente dalla sua durata, sarà concordato tra le parti;
3 g) le parti si impegnano a consultarsi reciprocamente per tutte le questioni di rilevante importanza inerenti Per_ l'educazione, l'istruzione e la salute della figlia
h) le parti si impegnano a consultarsi reciprocamente per tutte le questioni di rilevante importanza inerenti Per_ l'educazione, l'istruzione e la salute della figlia
h) le parti prestano il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei passaporti e si obbligano a comunicare all'altro eventuali spostamenti e/o cambi di residenza, dandone espressamente il consenso. Le parti prestano il proprio Per_ consenso all'inserimento del nominativo della figlia nei rispettivi passaporti.
Per_ Ai sensi dell'art. 473bis.12 comma II del Codice civile, si indica che la figlia minore
1) Frequenta l'istituto scolastico ex “Scuole Salesiane” e il doposcuola presso un'insegnante;
2) È interessata a corsi di ballo per bambini;
3) È interessata a partecipare ad incontri ludici e ricreazionali con altri bambini e ne frequenta un piccolo gruppo abitualmente;
4) È interessata a godere di periodi di vacanza con i genitori.
Di qui, come Piano genitoriale, si indica che:
Per_
1) È e sarà cura della ricorrente l'accompagnamento ed il prelievo della figlia minore presso l'Istituto scolastico nonché presso l'assistenza doposcuola e di tale attività potrà occuparsi anche il resistente;
Per_
2) È e sarà cura della ricorrente coltivare con la figlia minore la sua passione per il ballo e di tale attività potrà occuparsi anche il resistente;
Per_
3) È e sarà cura della ricorrente fare partecipare la figlia minore ad incontri ludici e ricreazionali con altri bambini e farle frequentare il gruppo abitualmente di amici e di tale attività potrà occuparsi anche il resistente;
4) Si veda il punto c ed f delle condizioni di separazione con riguardo ai provvedimenti per i figli.
Per_ i) il SI. verserà alla figlia minore ed alla figlia a titolo di mantenimento la somma CP_1 Per_1 di € 500,00 da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese: detta somma sarà rivalutata ogni anno secondo gli indici ISTAT;
l) le spese mediche straordinarie, di istruzione straordinarie, educazionali, ricreative straordinarie e sportive straordinarie sono poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno, dopo discussioni e preciso accordo tra gli Per_ stessi circa la loro utilità, fattibilità e convenienza. Invece le spese di istruzione ordinarie della figlia minore sono poste a carico dei ricorrenti nella misura del 50%. Le parti, per quanto non previsto, aderiscono e si riportano
a quanto disciplinato nel Protocollo d'intesa di cui all'Ufficio Giudiziario.
4 m) circa la corresponsione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, si precisa che esso spetta come per legge in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale e, quindi, nella misura del 50% ciascuno”.
Le spese di giudizio, attesa la natura necessitata della pronuncia e gli intervenuti accordi tra le parti, devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe così provvede:
➢ DICHIARA la separazione personale di nata a [...] l'[...], Parte_1
e , nato a [...] il [...] che hanno contratto CP_1 matrimonio il giorno 22 luglio 2004 in Pomigliano d'Arco trascritto presso l'Ufficio di
Stato Civile di detto Comune (Atto n. 86, parte 2, serie A – anno 2004 – Comune di
Pomigliano d'Arco (NA) );
➢ PRENDE ATTO E DISPONE in conformità agli accordi intervenuti dalle parti da intendersi integralmente richiamati e trascritti;
➢ DICHIARA cessata la materia del contendere su ogni altra domanda;
➢ PRENDE ATTO di ogni altra pattuizione vincolante per le parti ex artt. 1321 e 1322 c.c.
➢ ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'ufficiale dello stato civile del Comune di Pomigliano d'Arco per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.1939 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dello Stato civile;
➢ COMPENSA le spese di lite.
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 22 novembre 2024
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott.ssa Federica Peluso dott.ssa Vincenza Barbalucca
5