CA
Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/07/2025, n. 4423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4423 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dott. Giuseppe Staglianò Presidente
- dott.ssa Giovanna Schipani Consigliere
- dott.ssa Matilde Carpinella Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 771 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 trattenuta in decisione all'udienza del
10.7.2025 e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Fabio Baldazzi ( ), in virtù di procura in calce all'atto C.F._2
di appello
- PARTE APPELLANTE -
E
, società a responsabilità limitata con socio unico Controparte_1
( ) e per essa, quale mandataria, p.a., già P.IVA_1 CP_2 CP_3
s.p.a. ( ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata
[...] P.IVA_2
pag. 1 di 4 e difesa dall'avv. Carmine Picone ( ) , in virtù di procura C.F._3
generale alle liti per atto a rogito notaio di Velletri Persona_1
del 12.12.2023 rep. 79355, racc. 29933
- PARTE APPELLATA -
NONCHÉ
Controparte_4
- PARTE APPELLATA CONTUMACE -
FATTO E DIRITTO
§ 1. – ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
1847/2023 pubblicata il 27.9.2023, con cui il Tribunale di Roma ha rigettato l'opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c. dal medesimo proposta nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 208/2018 R.G.E. intrapresa da
UniCredit s.p.a. in forza di contratto di mutuo fondiario stipulato il 23.9.2004
con la allora Banca di Roma s.p.a., avente ad oggetto la somma di €
400.000,00 e, compensate le spese per metà, ha condannato l'opponente al pagamento della restante metà in favore della convenuta e CP_4
dell'intervenuta ex art. 111 c.p.c. , resasi nelle more Controparte_1
cessionaria del credito .
§ 2. – Mentre è rimasta contumace Unicredit s.p.a., si è costituita e per essa, quale mandataria, .a., che ha Controparte_1 CP_2
contestato l'ammissibilità e la fondatezza della domanda.
§ 3. – Alla prima udienza è stata respinta l'istanza ex art. 283 c.p.c.
avanzata dall'appellante.
pag. 2 di 4 § 4. – Con atto del 20.6.2025 la parte appellante ha depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio, stante l'intervenuto componimento bonario della lite, e l'accettazione da parte di , con compensazione Controparte_1
integrale delle spese di lite.
§ 5. – All'udienza del 10.7.2025 le parti costituite hanno insistito per la pronuncia di estinzione del processo, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., e la causa è
stata trattenuta in decisione .
§ 6. – Reputa la Corte che sussistano i presupposti per dichiarare l'estinzione del processo ex art. 306, comma 3, c.p.c. , stante la regolarità
della rinuncia e dell'accettazione.
Secondo il costante orientamento della S.C., a seguito dell'abrogazione,
ad opera della L. n. 353/1990, dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'improcedibilità, inammissibilità ed estinzione dell'appello,
la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al collegio, nell'attuale struttura del giudizio di appello, ed ha natura formale di sentenza, essendo detti provvedimenti non più soggetti a reclamo, e perciò decisori e definitivi
(v. da ultimo, Cass.
4.11.2021 n. 31635).
Nei rapporti tra le parti costituite le spese vanno interamente compensate, stante la concorde richiesta avanzata in tal senso dalle parti.
Nulla va disposto invece nei rapporti tra l'appellante e l'appellata rimasta contumace.
pag. 3 di 4
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di Velletri n. 1847/2023 pubblicata il 27.9.2023, così
provvede:
1. – dichiara l'estinzione del processo;
2. – compensa interamente tra le parti costituite le spese di lite;
3. – nulla per le spese nei rapporti con la parte appellata contumace.
Così deciso in Roma in data 10.7.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
- Matilde Carpinella - - Giuseppe Staglianò -
pag. 4 di 4