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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 12/06/2025, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R. G. n. 525/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Nel procedimento iscritto al n. 525/2019 R.G., viste le note di trattazione depositate telematicamente dall' avv. Luigi
Coluccino, nell'interesse della società Controparte_1
sulla scorta del decreto di regolamentazione dell'udienza fissata per il 12.05.2025 adottato ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c. in data 09.09.2024, (fissata per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc giusto provvedimento del
02.05.2022 e poi reiterato) - pronuncia la seguente
SENTENZA tra
(cod. fisc. ), Parte_1 C.F._1
nato a [...] P.G. (ME) il 21.03.1959 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato a Barcellona
P.G. in via Garibaldi n. 72 presso lo studio dell'Avv.
Alessandro Cattafi, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-Attore OPPONENTE-
CONTRO
(C.F./P.I. , in persona Controparte_1 P.IVA_1
del Rappresentante ed Amministratore Unico
[...]
(C.F./P.IVA con sede Controparte_2 P.IVA_2
legale in Conegliano Veneto (TV) in Via Vittorio Alfieri, ed
Pag. 1 a 17 R. G. n. 525/2019
elettivamente domiciliata in Roma, via Adolfo Ravà n. 75, presso lo studio dei legali difensori Avv. Luca Polverino ed
Avv. Luigi Coluccino, che la rappresentano e difendono, giusta procura in atti. -Convenuto OPPOSTO-
Oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)-opposizione a d. i. n.
485/2018 emesso da questo tribunale (a definizione del procedimento iscritto al n. RG 2085/18).-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Occorre premettere che la presente sentenza, secondo la previsione di cui all'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. n. 69 del 2009, nonché del riformato art. 118 delle disp. att. c.p.c. (ex D.L. n. 69/2013), contiene solo la esposizione concisa delle ragioni in fatto ed in diritto che sorreggono la decisione, con limitata parte descrittiva delle attività processuali svolte.
Con decreto ingiuntivo n° 485/2018 (R.G. 2085/2018) emesso da questo Tribunale in data 27.12.2018, ad istanza della - mandataria per la gestione del Controparte_1
credito - era ingiunto al sig. RI CP_3
il pagamento della complessiva somma di €. Pt_1
20.124,67, oltre interessi al tasso, con i limiti e le decorrenze indicati in ricorso fino al soddisfo e spese legali del procedimento monitorio, liquidate nella misura di
Pag. 2 a 17 R. G. n. 525/2019
€.145,50 per spese vive ed €.550,00 per compensi, oltre spese generali come per legge, IVA e cassa.
Il credito della scaturiva da Controparte_1
un'esposizione di cui al saldo debitore del rapporto di conto corrente n. 0101453945 sottoscritto con CP_4
pari ad €.19,35 a titolo di sorte capitale, spese ed
[...]
interessi al tasso convenzionale contrattualmente pattuito e già maturati;
nonché da un contratto di finanziamento n.
0012285898 sottoscritto con la medesima banca CP_4
pari ad €. 20.105,32 a titolo di sorte capitale e penale
[...]
per la risoluzione anticipata del contratto per inadempimento, spese ed interessi al tasso convenzionale contrattualmente pattuito e già maturati. Tutti rapporti poi ceduti alla in data 13.04.2016, Controparte_1
nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione (resa pubblica mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, Parte Seconda, n. 52 del 30.04.2016) con la quale la acquistava pro soluto da Controparte_1
un portafoglio di crediti, tra cui rientra Controparte_4
quello per cui è causa.
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, ritualmente notificato in data 18.03.2019, il Sig.
RI conveniva in giudizio la società Pt_1 [...]
innanzi a codesto Tribunale, eccependo la CP_1
Pag. 3 a 17 R. G. n. 525/2019
presunta carenza di valore probatorio della documentazione allegata al ricorso monitorio atteso che, a parere della stessa, tale documentazione non sarebbe sufficiente a dimostrare la certezza, liquidità ed esigibilità del credito vantato da ai sensi dell'art. 50 del CP_1
T.U.B., chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Disattendere ogni contraria domanda eccezione e deduzione, accogliere la presente opposizione e dichiarare che nulla è dovuto all'opposto per le ragioni in premessa. 2) In subordine dichiarare quindi nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto in quanto infondato, ingiusto ed illegittimo e condannare la parte opposta al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio. 3) In via istruttoria: - disporre qualsiasi ulteriore mezzo di prova e ogni difesa che si ritenessero necessari anche in conseguenza del comportamento processuale di controparte”.
A supporto di tali domande, lamentava la “carenza di elementi probatori circa la sussistenza del credito”, anche per
“carenza di interesse pubblico utile all'applicazione della norma di favore ex art. 50 T. U. B. alle società veicolo per la cartolarizzazione”.
Con comparsa depositata il 5.08.2019, si costituiva la insistendo per il rigetto dell'opposizione, Controparte_1
stante l'infondatezza dei motivi addotti a sostegno
Pag. 4 a 17 R. G. n. 525/2019
dell'opposizione e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- in via preliminare concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo n. 485/2018 – N.R.G.
2085/2018; - nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda attorea e, per l'effetto, rigettare la stessa e, conseguentemente, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, accertare e dichiarare il quantum di cui all'esposizione debitoria e per l'effetto, condannare il Sig. al pagamento della Parte_1
minor somma che dovesse risultare dall'accertamento giudiziale, maggiorata dagli interessi legali dalla data del primo inadempimento, sino all'effettivo soddisfo;
Con vittoria di spese, e di compensi di cui al presente giudizio”.
Sosteneva la infondatezza dei motivi addotti dall'opponente in quanto “...controparte non abbia mai negato, nell'intero corpo dell'atto introduttivo del presente giudizio, la sussistenza del rapporto obbligatorio con la Banca cedente, limitandosi a rilevare l'inidoneità della documentazione depositata a fondamento della domanda monitoria” essendo sufficiente, la documentazione allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, da sola sufficiente a provare la fondatezza del credito azionato, in quanto “...
l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB (che, ad ogni conto, è
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un documento contabile di estrazione automatica non modificabile e quindi, per nulla “di parte”), assurge a piena prova, essendo di per sé idoneo a dimostrare la certezza, liquidità e esigibilità del credito vantato nei confronti dell'odierno opponente”. Rilevava, inoltre “... come l'estratto conto certificato, recante la dichiarazione ex art. 50 del D. Lgs.
n. 385/1993, abbia l'efficacia probatoria prevista dall'art.
1832 c.c. (ex multis: Cass. 28 maggio 2009, n. 12509), assumendo rilievo nel procedimento di opposizione non solo come documento indiziario, ma come documento avente per
l'appunto efficacia probatoria”.
Radicatosi ritualmente il contraddittorio, il GI preso atto della comparizione delle parti e viste le rispettive istanze all'udienza del 23.09.2019, disponeva l'acquisizione del fascicolo della fase monitoria e con ordinanza dell'1.10.2019 concedeva la provvisoria esecutorietà del DI opposto. Quindi, concessi i termini ex art. 183 comma 6 cpc, la causa era rinviata al 4.05.2020.
Disposti alcuni rinvii d'ufficio per l'emergenza sanitaria, all'udienza del 24.05.2021 era fissata quella del
2.05.2022 per la precisazione delle conclusioni, quindi, era disposta la discussione ex art. 281 sexies per l'udienza del
23.10.2023.
Nelle more, con “Atto Di Costituzione Di Nuovi
Pag. 6 a 17 R. G. n. 525/2019
Difensori” depositato il 13.07.2022, si costituivano l'Avv.
Luca Polverino e l'Avv. Luigi Coluccino nella qualità di nuovi difensori della in sostituzione Controparte_1
dell'Avv. Giuseppe Sollitto, richiamando integralmente tutto quanto esposto, dedotto, eccepito e prodotto con gli scritti difensivi già depositati in giudizio.
All'udienza del 23.10.2023 le parti chiedevano un rinvio per trattative di bonario componimento, che il GI concedeva, ma che non venivano instaurate nei termini.
Pertanto, all'udienza del 9.09.2024 la causa era rinviata per la discussione ex art. 281 sexies cpc all'udienza del
12.05.2025 svoltasi con le modalità ex art. 127 ter cpc, quindi con scambio di note in sostituzione della presenza fisica dei procuratori delle parti, e così incamerata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta nel corso del giudizio, l'opposizione è infondata e, pertanto, meritevole di rigetto per i motivi di seguito esposti.
In via principale giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art.
Pag. 7 a 17 R. G. n. 525/2019
645, 2^ comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass.
6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della Sentenza
(cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02).
Da ciò deriva che il diritto del preteso creditore
(formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere provato, indipendentemente dall'esistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/11).
Nel caso di specie, la società creditrice ha agito in via monitoria quale attrice in senso sostanziale per ottenere il pagamento della complessiva somma di €.20.124,64 quale saldo debitorio complessivo, relativo ad un'esposizione pari ad €.19,35 di cui al saldo debitore del rapporto di conto corrente n. 0101453945 sottoscritto con CP_4
nonché di un'esposizione debitoria pari ad €.
[...]
20.105,32 sorta in forza del contratto di finanziamento n.
0012285898 sottoscritto con la medesima banca CP_4
a titolo di sorte capitale, penale per la risoluzione
[...]
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anticipata del contratto per inadempimento, spese ed interessi al tasso convenzionale contrattualmente pattuito e già maturati.
In via preliminare si rileva la sussistenza della legittimazione ad agire nel presente giudizio in capo alla quale cessionaria del credito azionato in Controparte_1
via monitoria, posto che secondo la giurisprudenza consolidata, "la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice" (Cass. Civ., SS.UU., n.
2951/2016).
A tale scopo l'istituto di credito opposto ha prodotto in giudizio copia dei contratti di cessione (cfr. Copia contratto di cessione da a Controparte_4 CP_1
del 13.04.2016 e Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
[...]
della Repubblica Italiana, Parte Seconda, n. 52 del
30.04.2016 - all. 3 e 4. al fasc. monitorio) dimostrando la sua legittimazione ad agire.
Inoltre decisivo sul punto appare la nota della opposta inviata all'opponente e datata 31.05.2018 allegata al fascicolo monitorio che smentisce decisamente la affermazione del debitore opponente secondo cui lo stesso
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non avesse “... conoscenza delle condizioni cui questi contratti sarebbero stati stipulati ...” posto che nella citata missiva sono espressamente indicati gli estremi dei rapporti bancari da cui origina il debito e prodotto, in questa occasione, in copia sottoscritta dall'RI del contratto di finanziamento n. 0012285898, fonte del credito maggiore qui contestato.
Ne consegue anche che la censura riferita alla presunta carenza di prova scritta del credito ingiunto sia totalmente infondata e, dunque, non meritevole di accoglimento.
Nel merito, la società opposta ha assolto all'onere probatorio mediante la produzione della documentazione dimostrativa del rapporto contrattuale, provando così la sussistenza e la legittimità del credito vantato.
Ad ogni buon conto, proposta l'opposizione contenente come nel caso di specie contestazione in ordine alla valenza probatoria dell'estratto di saldaconto, è certamente onere della banca provare il quantum debeatur e la stessa sussistenza del credito attraverso la produzione degli estratti conto idonei a fondare il credito.
Sul punto, già la Suprema Corte ha chiarito che in tema di prova del credito fornita da un istituto bancario nel procedimento monitorio e nel successivo giudizio
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contenzioso di opposizione, va distinto l'estratto di saldaconto - dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnato dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito - dall'ordinario estratto conto - funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive applicate dalla banca - poiché il saldaconto riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto, mentre l'estratto conto, trascorso il debito periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente;
con la conseguenza che non può ritenersi assolto l'onere probatorio da parte dell'istituto di credito ove questi ometta di produrre gli estratti conto nel giudizio di opposizione, non essendo sufficiente il mero riferimento, negli atti di causa, all'invio degli estratti conto al cliente e alla non contestazione di essi e della loro ricezione da parte di quest'ultimo (Cass. 20 agosto 2003 n.
12233).
Nel caso di specie, la con Controparte_1
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riferimento al contratto di conto corrente n. 0101453945, ha prodotto in giudizio adeguata documentazione probatoria a sostegno del proprio credito, depositando: estratto conto certificato, reso e rilasciato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 T.U.B., da (doc. 6 – fasc. Controparte_4
monitorio); nonché copia degli estratti conto periodici trasmessi, in costanza di rapporto, presso i recapiti forniti da parte del Cliente (doc. n.
5 - comparsa di costituzione) idonei a fornire la prova del credito anche con riferimento ai rapporti regolati in conto corrente.
In tal senso, nessuna contestazione in merito ai saldi, indicati di volta in volta, negli estratti conto periodici debitamente e puntualmente messi a disposizione, nelle modalità concordate tra le parti è stata proposta e/o dimostrata dall'opponente.
Sul punto, di recente, la Suprema Corte ha definito l'estratto conto di chiusura “come la comunicazione al cliente sulla situazione finale del conto, inviate dalla banca non solo allo scioglimento del rapporto, ma anche alle scadenze periodiche previste, quando non si limitino a contenere
l'indicazione del saldo, ma portino anche un preciso riferimento alle partite di dare ed avere che hanno condotto a quel risultato: in questa ipotesi può considerarsi provato il saldo finale di ciascun estratto conto, quando il destinatario
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del medesimo non abbia mosso tempestivi rilievi circa
l'eventuale omissione del conto precedente, cui l'ultimo estratto faccia anche implicito riferimento per il saldo iniziale” (Cass.
19.1.2016 n. 817).
Parimenti, con specifico riferimento al contratto di finanziamento n. 0012285898, come detto, parte opposta ha versato in atti adeguata prova documentale a sostegno del proprio credito, producendo in giudizio: copia del contratto regolarmente sottoscritto in tutte le sue parti in data 12.05.2011; copia dell'estratto conto del 30.06.2011, a dimostrazione dell'avvenuta erogazione degli importi finanziati al momento della sottoscrizione del rapporto obbligatorio (docc. nn. 6 e 7 allegati alla comparsa di costituzione); lettera di diffida e messa in mora con avviso di ricevimento del debitore (doc. 5 – fasc. monitorio); estratto conto certificato reso ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 del Testo Unico Bancario da Controparte_4
(doc. 6 – fasc. monitorio), ovvero copia degli estratti conto periodici trasmessi, in costanza di rapporto, presso i recapiti forniti da parte del Cliente (doc. n.
5 - comparsa di costituzione).
Il contratto regolarmente sottoscritto e non contestato dal debitore è idoneo a dimostrare l'esistenza del rapporto sinallagmatico, che di fatto, fonda e
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costituisce la domanda di ingiunzione nonché le ragioni creditizie vantate dalla (cfr. ex multis Controparte_1
Cass. Civ. n. 23974/2010 e n. 1842/2011).
In via definitiva, quindi, l'opposta ha correttamente adempiuto all'onere della prova su di essa gravante in qualità di attore in senso sostanziale provando il proprio credito in coerenza con quanto statuito dalle Sezioni Unite sul punto secondo cui “il creditore, sia che agisca per
l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. civ.
Sez. Un. 30 ottobre 2001 n. 13533).
Di contro, parte opponente non ha fornito alcuna prova scritta in ordine alla fondatezza delle proprie doglianze. In base ai principi generali in materia di onere della prova, incombe infatti sull'opponente allegare e dimostrare, in modo univoco e circostanziato, i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto vantato da parte opposta (in tal senso. ex multis, Trib. di Teramo, sent. del 23.01.2015; Trib. di Palermo, sent. n. 6187/2014;
Trib. di Bologna, sent. n. 1117/2015).
Pag. 14 a 17 R. G. n. 525/2019
Nel caso di specie, però, l'opponente si è limitato a sollevare contestazioni puramente generiche e dilatorie contrariamente a quanto pacificamente e costantemente richiesto, poiché le contestazioni devono essere complete e specifiche, supportate da elementi probatori validi ed idonei.
Inoltre nulla ha riferito né tanto meno provato, circa l'eventuale adempimento, anche solo parziale, della propria obbligazione il che rafforza il convincimento che la opposizione vada respinta anche in considerazione del comportamento processuale tenuto nel corso del giudizio.
Ed infatti, l'art. 116 c.p.c. conferisce al giudice di merito il potere discrezionale di trarre elementi di prova dal comportamento processuale delle parti (v. Cass.,
5/12/2011, n. 26088; Cass., 10/8/2006, n. 18128, e già
Cass., 26/2/1983, n. 1503), nel cui ambito rientra anche il sistema difensivo adottato dal rispettivo procuratore che può essere elemento di valutazione delle risultanze acquisite ma anche unica e sufficiente fonte di prova, idonea a sorreggere la decisione del giudice di merito, che con riguardo a tale valutazione è censurabile nel giudizio di cassazione solo sotto il profilo della logicità della motivazione (v. Cass., 26/6/2007, n. 14748).
Nel caso di specie la scarsa partecipazione alle
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udienze di parte opponente e la poca attività difensiva svolta nel corso del processo, va ad incidere ulteriormente nella decisione finale essendo, tale atteggiamento, oltre che prova di sostanziale disinteresse alla vicenda, manifesta scarsa considerazione nelle motivazioni addotte a supporto della proposta opposizione che, anche per questo, va rigettata.
Le suddette statuizioni sono assorbenti di ogni ulteriore decisione sulle altre domande formulate dalle parti in quanto ultronee.
Sulle spese di lite.
Seguono la soccombenza. Pertanto, l'opponente va condannato al pagamento delle stesse in favore di parte opposta nella misura indicata in dispositivo e determinata sulla base dei parametri minimi del DM 147/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/0/2022 in vigore dal 23 ottobre 2022, dello scaglione di riferimento individuato, in base al valore dichiarato, in quello fino ad €. 26.000 ed escludendo la voce relativa alla fase istruttoria che non si è svolta per mancanza di istanze.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo sulla causa indicata in epigrafe iscritta al n.
525/2019 R.G., ogni contraria istanza, domanda e/o
Pag. 16 a 17 R. G. n. 525/2019
eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta tutte l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il Parte_1
decreto ingiuntivo n° 485/2018 emesso dal
Tribunale di Barcellona P.G. in data 27.12.2018, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2) Condanna al pagamento, Parte_1
in favore della delle spese di Controparte_1
lite, che liquida, secondo i criteri indicati, nella somma complessiva di €uro 1.700,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Barcellona P.G., il giorno 12.06.2025.
Il G. I. in funzione di Giudice Unico
GOT Francesco Montera
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Nel procedimento iscritto al n. 525/2019 R.G., viste le note di trattazione depositate telematicamente dall' avv. Luigi
Coluccino, nell'interesse della società Controparte_1
sulla scorta del decreto di regolamentazione dell'udienza fissata per il 12.05.2025 adottato ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c. in data 09.09.2024, (fissata per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc giusto provvedimento del
02.05.2022 e poi reiterato) - pronuncia la seguente
SENTENZA tra
(cod. fisc. ), Parte_1 C.F._1
nato a [...] P.G. (ME) il 21.03.1959 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato a Barcellona
P.G. in via Garibaldi n. 72 presso lo studio dell'Avv.
Alessandro Cattafi, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-Attore OPPONENTE-
CONTRO
(C.F./P.I. , in persona Controparte_1 P.IVA_1
del Rappresentante ed Amministratore Unico
[...]
(C.F./P.IVA con sede Controparte_2 P.IVA_2
legale in Conegliano Veneto (TV) in Via Vittorio Alfieri, ed
Pag. 1 a 17 R. G. n. 525/2019
elettivamente domiciliata in Roma, via Adolfo Ravà n. 75, presso lo studio dei legali difensori Avv. Luca Polverino ed
Avv. Luigi Coluccino, che la rappresentano e difendono, giusta procura in atti. -Convenuto OPPOSTO-
Oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)-opposizione a d. i. n.
485/2018 emesso da questo tribunale (a definizione del procedimento iscritto al n. RG 2085/18).-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Occorre premettere che la presente sentenza, secondo la previsione di cui all'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. n. 69 del 2009, nonché del riformato art. 118 delle disp. att. c.p.c. (ex D.L. n. 69/2013), contiene solo la esposizione concisa delle ragioni in fatto ed in diritto che sorreggono la decisione, con limitata parte descrittiva delle attività processuali svolte.
Con decreto ingiuntivo n° 485/2018 (R.G. 2085/2018) emesso da questo Tribunale in data 27.12.2018, ad istanza della - mandataria per la gestione del Controparte_1
credito - era ingiunto al sig. RI CP_3
il pagamento della complessiva somma di €. Pt_1
20.124,67, oltre interessi al tasso, con i limiti e le decorrenze indicati in ricorso fino al soddisfo e spese legali del procedimento monitorio, liquidate nella misura di
Pag. 2 a 17 R. G. n. 525/2019
€.145,50 per spese vive ed €.550,00 per compensi, oltre spese generali come per legge, IVA e cassa.
Il credito della scaturiva da Controparte_1
un'esposizione di cui al saldo debitore del rapporto di conto corrente n. 0101453945 sottoscritto con CP_4
pari ad €.19,35 a titolo di sorte capitale, spese ed
[...]
interessi al tasso convenzionale contrattualmente pattuito e già maturati;
nonché da un contratto di finanziamento n.
0012285898 sottoscritto con la medesima banca CP_4
pari ad €. 20.105,32 a titolo di sorte capitale e penale
[...]
per la risoluzione anticipata del contratto per inadempimento, spese ed interessi al tasso convenzionale contrattualmente pattuito e già maturati. Tutti rapporti poi ceduti alla in data 13.04.2016, Controparte_1
nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione (resa pubblica mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, Parte Seconda, n. 52 del 30.04.2016) con la quale la acquistava pro soluto da Controparte_1
un portafoglio di crediti, tra cui rientra Controparte_4
quello per cui è causa.
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, ritualmente notificato in data 18.03.2019, il Sig.
RI conveniva in giudizio la società Pt_1 [...]
innanzi a codesto Tribunale, eccependo la CP_1
Pag. 3 a 17 R. G. n. 525/2019
presunta carenza di valore probatorio della documentazione allegata al ricorso monitorio atteso che, a parere della stessa, tale documentazione non sarebbe sufficiente a dimostrare la certezza, liquidità ed esigibilità del credito vantato da ai sensi dell'art. 50 del CP_1
T.U.B., chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Disattendere ogni contraria domanda eccezione e deduzione, accogliere la presente opposizione e dichiarare che nulla è dovuto all'opposto per le ragioni in premessa. 2) In subordine dichiarare quindi nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto in quanto infondato, ingiusto ed illegittimo e condannare la parte opposta al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio. 3) In via istruttoria: - disporre qualsiasi ulteriore mezzo di prova e ogni difesa che si ritenessero necessari anche in conseguenza del comportamento processuale di controparte”.
A supporto di tali domande, lamentava la “carenza di elementi probatori circa la sussistenza del credito”, anche per
“carenza di interesse pubblico utile all'applicazione della norma di favore ex art. 50 T. U. B. alle società veicolo per la cartolarizzazione”.
Con comparsa depositata il 5.08.2019, si costituiva la insistendo per il rigetto dell'opposizione, Controparte_1
stante l'infondatezza dei motivi addotti a sostegno
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dell'opposizione e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- in via preliminare concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo n. 485/2018 – N.R.G.
2085/2018; - nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda attorea e, per l'effetto, rigettare la stessa e, conseguentemente, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, accertare e dichiarare il quantum di cui all'esposizione debitoria e per l'effetto, condannare il Sig. al pagamento della Parte_1
minor somma che dovesse risultare dall'accertamento giudiziale, maggiorata dagli interessi legali dalla data del primo inadempimento, sino all'effettivo soddisfo;
Con vittoria di spese, e di compensi di cui al presente giudizio”.
Sosteneva la infondatezza dei motivi addotti dall'opponente in quanto “...controparte non abbia mai negato, nell'intero corpo dell'atto introduttivo del presente giudizio, la sussistenza del rapporto obbligatorio con la Banca cedente, limitandosi a rilevare l'inidoneità della documentazione depositata a fondamento della domanda monitoria” essendo sufficiente, la documentazione allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, da sola sufficiente a provare la fondatezza del credito azionato, in quanto “...
l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB (che, ad ogni conto, è
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un documento contabile di estrazione automatica non modificabile e quindi, per nulla “di parte”), assurge a piena prova, essendo di per sé idoneo a dimostrare la certezza, liquidità e esigibilità del credito vantato nei confronti dell'odierno opponente”. Rilevava, inoltre “... come l'estratto conto certificato, recante la dichiarazione ex art. 50 del D. Lgs.
n. 385/1993, abbia l'efficacia probatoria prevista dall'art.
1832 c.c. (ex multis: Cass. 28 maggio 2009, n. 12509), assumendo rilievo nel procedimento di opposizione non solo come documento indiziario, ma come documento avente per
l'appunto efficacia probatoria”.
Radicatosi ritualmente il contraddittorio, il GI preso atto della comparizione delle parti e viste le rispettive istanze all'udienza del 23.09.2019, disponeva l'acquisizione del fascicolo della fase monitoria e con ordinanza dell'1.10.2019 concedeva la provvisoria esecutorietà del DI opposto. Quindi, concessi i termini ex art. 183 comma 6 cpc, la causa era rinviata al 4.05.2020.
Disposti alcuni rinvii d'ufficio per l'emergenza sanitaria, all'udienza del 24.05.2021 era fissata quella del
2.05.2022 per la precisazione delle conclusioni, quindi, era disposta la discussione ex art. 281 sexies per l'udienza del
23.10.2023.
Nelle more, con “Atto Di Costituzione Di Nuovi
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Difensori” depositato il 13.07.2022, si costituivano l'Avv.
Luca Polverino e l'Avv. Luigi Coluccino nella qualità di nuovi difensori della in sostituzione Controparte_1
dell'Avv. Giuseppe Sollitto, richiamando integralmente tutto quanto esposto, dedotto, eccepito e prodotto con gli scritti difensivi già depositati in giudizio.
All'udienza del 23.10.2023 le parti chiedevano un rinvio per trattative di bonario componimento, che il GI concedeva, ma che non venivano instaurate nei termini.
Pertanto, all'udienza del 9.09.2024 la causa era rinviata per la discussione ex art. 281 sexies cpc all'udienza del
12.05.2025 svoltasi con le modalità ex art. 127 ter cpc, quindi con scambio di note in sostituzione della presenza fisica dei procuratori delle parti, e così incamerata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta nel corso del giudizio, l'opposizione è infondata e, pertanto, meritevole di rigetto per i motivi di seguito esposti.
In via principale giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art.
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645, 2^ comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass.
6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della Sentenza
(cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02).
Da ciò deriva che il diritto del preteso creditore
(formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere provato, indipendentemente dall'esistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/11).
Nel caso di specie, la società creditrice ha agito in via monitoria quale attrice in senso sostanziale per ottenere il pagamento della complessiva somma di €.20.124,64 quale saldo debitorio complessivo, relativo ad un'esposizione pari ad €.19,35 di cui al saldo debitore del rapporto di conto corrente n. 0101453945 sottoscritto con CP_4
nonché di un'esposizione debitoria pari ad €.
[...]
20.105,32 sorta in forza del contratto di finanziamento n.
0012285898 sottoscritto con la medesima banca CP_4
a titolo di sorte capitale, penale per la risoluzione
[...]
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anticipata del contratto per inadempimento, spese ed interessi al tasso convenzionale contrattualmente pattuito e già maturati.
In via preliminare si rileva la sussistenza della legittimazione ad agire nel presente giudizio in capo alla quale cessionaria del credito azionato in Controparte_1
via monitoria, posto che secondo la giurisprudenza consolidata, "la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice" (Cass. Civ., SS.UU., n.
2951/2016).
A tale scopo l'istituto di credito opposto ha prodotto in giudizio copia dei contratti di cessione (cfr. Copia contratto di cessione da a Controparte_4 CP_1
del 13.04.2016 e Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
[...]
della Repubblica Italiana, Parte Seconda, n. 52 del
30.04.2016 - all. 3 e 4. al fasc. monitorio) dimostrando la sua legittimazione ad agire.
Inoltre decisivo sul punto appare la nota della opposta inviata all'opponente e datata 31.05.2018 allegata al fascicolo monitorio che smentisce decisamente la affermazione del debitore opponente secondo cui lo stesso
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non avesse “... conoscenza delle condizioni cui questi contratti sarebbero stati stipulati ...” posto che nella citata missiva sono espressamente indicati gli estremi dei rapporti bancari da cui origina il debito e prodotto, in questa occasione, in copia sottoscritta dall'RI del contratto di finanziamento n. 0012285898, fonte del credito maggiore qui contestato.
Ne consegue anche che la censura riferita alla presunta carenza di prova scritta del credito ingiunto sia totalmente infondata e, dunque, non meritevole di accoglimento.
Nel merito, la società opposta ha assolto all'onere probatorio mediante la produzione della documentazione dimostrativa del rapporto contrattuale, provando così la sussistenza e la legittimità del credito vantato.
Ad ogni buon conto, proposta l'opposizione contenente come nel caso di specie contestazione in ordine alla valenza probatoria dell'estratto di saldaconto, è certamente onere della banca provare il quantum debeatur e la stessa sussistenza del credito attraverso la produzione degli estratti conto idonei a fondare il credito.
Sul punto, già la Suprema Corte ha chiarito che in tema di prova del credito fornita da un istituto bancario nel procedimento monitorio e nel successivo giudizio
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contenzioso di opposizione, va distinto l'estratto di saldaconto - dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnato dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito - dall'ordinario estratto conto - funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive applicate dalla banca - poiché il saldaconto riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto, mentre l'estratto conto, trascorso il debito periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente;
con la conseguenza che non può ritenersi assolto l'onere probatorio da parte dell'istituto di credito ove questi ometta di produrre gli estratti conto nel giudizio di opposizione, non essendo sufficiente il mero riferimento, negli atti di causa, all'invio degli estratti conto al cliente e alla non contestazione di essi e della loro ricezione da parte di quest'ultimo (Cass. 20 agosto 2003 n.
12233).
Nel caso di specie, la con Controparte_1
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riferimento al contratto di conto corrente n. 0101453945, ha prodotto in giudizio adeguata documentazione probatoria a sostegno del proprio credito, depositando: estratto conto certificato, reso e rilasciato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 T.U.B., da (doc. 6 – fasc. Controparte_4
monitorio); nonché copia degli estratti conto periodici trasmessi, in costanza di rapporto, presso i recapiti forniti da parte del Cliente (doc. n.
5 - comparsa di costituzione) idonei a fornire la prova del credito anche con riferimento ai rapporti regolati in conto corrente.
In tal senso, nessuna contestazione in merito ai saldi, indicati di volta in volta, negli estratti conto periodici debitamente e puntualmente messi a disposizione, nelle modalità concordate tra le parti è stata proposta e/o dimostrata dall'opponente.
Sul punto, di recente, la Suprema Corte ha definito l'estratto conto di chiusura “come la comunicazione al cliente sulla situazione finale del conto, inviate dalla banca non solo allo scioglimento del rapporto, ma anche alle scadenze periodiche previste, quando non si limitino a contenere
l'indicazione del saldo, ma portino anche un preciso riferimento alle partite di dare ed avere che hanno condotto a quel risultato: in questa ipotesi può considerarsi provato il saldo finale di ciascun estratto conto, quando il destinatario
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del medesimo non abbia mosso tempestivi rilievi circa
l'eventuale omissione del conto precedente, cui l'ultimo estratto faccia anche implicito riferimento per il saldo iniziale” (Cass.
19.1.2016 n. 817).
Parimenti, con specifico riferimento al contratto di finanziamento n. 0012285898, come detto, parte opposta ha versato in atti adeguata prova documentale a sostegno del proprio credito, producendo in giudizio: copia del contratto regolarmente sottoscritto in tutte le sue parti in data 12.05.2011; copia dell'estratto conto del 30.06.2011, a dimostrazione dell'avvenuta erogazione degli importi finanziati al momento della sottoscrizione del rapporto obbligatorio (docc. nn. 6 e 7 allegati alla comparsa di costituzione); lettera di diffida e messa in mora con avviso di ricevimento del debitore (doc. 5 – fasc. monitorio); estratto conto certificato reso ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 del Testo Unico Bancario da Controparte_4
(doc. 6 – fasc. monitorio), ovvero copia degli estratti conto periodici trasmessi, in costanza di rapporto, presso i recapiti forniti da parte del Cliente (doc. n.
5 - comparsa di costituzione).
Il contratto regolarmente sottoscritto e non contestato dal debitore è idoneo a dimostrare l'esistenza del rapporto sinallagmatico, che di fatto, fonda e
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costituisce la domanda di ingiunzione nonché le ragioni creditizie vantate dalla (cfr. ex multis Controparte_1
Cass. Civ. n. 23974/2010 e n. 1842/2011).
In via definitiva, quindi, l'opposta ha correttamente adempiuto all'onere della prova su di essa gravante in qualità di attore in senso sostanziale provando il proprio credito in coerenza con quanto statuito dalle Sezioni Unite sul punto secondo cui “il creditore, sia che agisca per
l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. civ.
Sez. Un. 30 ottobre 2001 n. 13533).
Di contro, parte opponente non ha fornito alcuna prova scritta in ordine alla fondatezza delle proprie doglianze. In base ai principi generali in materia di onere della prova, incombe infatti sull'opponente allegare e dimostrare, in modo univoco e circostanziato, i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto vantato da parte opposta (in tal senso. ex multis, Trib. di Teramo, sent. del 23.01.2015; Trib. di Palermo, sent. n. 6187/2014;
Trib. di Bologna, sent. n. 1117/2015).
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Nel caso di specie, però, l'opponente si è limitato a sollevare contestazioni puramente generiche e dilatorie contrariamente a quanto pacificamente e costantemente richiesto, poiché le contestazioni devono essere complete e specifiche, supportate da elementi probatori validi ed idonei.
Inoltre nulla ha riferito né tanto meno provato, circa l'eventuale adempimento, anche solo parziale, della propria obbligazione il che rafforza il convincimento che la opposizione vada respinta anche in considerazione del comportamento processuale tenuto nel corso del giudizio.
Ed infatti, l'art. 116 c.p.c. conferisce al giudice di merito il potere discrezionale di trarre elementi di prova dal comportamento processuale delle parti (v. Cass.,
5/12/2011, n. 26088; Cass., 10/8/2006, n. 18128, e già
Cass., 26/2/1983, n. 1503), nel cui ambito rientra anche il sistema difensivo adottato dal rispettivo procuratore che può essere elemento di valutazione delle risultanze acquisite ma anche unica e sufficiente fonte di prova, idonea a sorreggere la decisione del giudice di merito, che con riguardo a tale valutazione è censurabile nel giudizio di cassazione solo sotto il profilo della logicità della motivazione (v. Cass., 26/6/2007, n. 14748).
Nel caso di specie la scarsa partecipazione alle
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udienze di parte opponente e la poca attività difensiva svolta nel corso del processo, va ad incidere ulteriormente nella decisione finale essendo, tale atteggiamento, oltre che prova di sostanziale disinteresse alla vicenda, manifesta scarsa considerazione nelle motivazioni addotte a supporto della proposta opposizione che, anche per questo, va rigettata.
Le suddette statuizioni sono assorbenti di ogni ulteriore decisione sulle altre domande formulate dalle parti in quanto ultronee.
Sulle spese di lite.
Seguono la soccombenza. Pertanto, l'opponente va condannato al pagamento delle stesse in favore di parte opposta nella misura indicata in dispositivo e determinata sulla base dei parametri minimi del DM 147/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/0/2022 in vigore dal 23 ottobre 2022, dello scaglione di riferimento individuato, in base al valore dichiarato, in quello fino ad €. 26.000 ed escludendo la voce relativa alla fase istruttoria che non si è svolta per mancanza di istanze.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo sulla causa indicata in epigrafe iscritta al n.
525/2019 R.G., ogni contraria istanza, domanda e/o
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eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta tutte l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il Parte_1
decreto ingiuntivo n° 485/2018 emesso dal
Tribunale di Barcellona P.G. in data 27.12.2018, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2) Condanna al pagamento, Parte_1
in favore della delle spese di Controparte_1
lite, che liquida, secondo i criteri indicati, nella somma complessiva di €uro 1.700,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Barcellona P.G., il giorno 12.06.2025.
Il G. I. in funzione di Giudice Unico
GOT Francesco Montera
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