Sentenza 11 marzo 2016
Massime • 1
Il decreto di occupazione è provvedimento formalmente e sostanzialmente autonomo rispetto a quello di espropriazione, con la conseguenza che eventuali vizi inficianti la validità del primo non incidono sulla legittimità del secondo, che, ove intervenuto nei termini stabiliti dalla dichiarazione di pubblica utilità, deve ritenersi validamente emanato indipendentemente dalla scadenza del termine di occupazione legittima. (Nella specie, in cui l'occupazione effettiva e l'espropriazione avevano avuto ad oggetto il terreno dello stesso soggetto, la S.C, riformando la sentenza impugnata, non ha considerato causa di invalidità del decreto di esproprio l'erronea notifica del decreto di occupazione ad un soggetto diverso dal proprietario del bene da espropriare, determinata dall'erronea indicazione della particella nel piano particellare allegato al decreto di occupazione, in quanto la dichiarazione di pubblica utilità conteneva un'esatta identificazione fisica del bene da espropriare).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/03/2016, n. 4850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4850 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2016 |
Testo completo
F4850/ 16 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA Espropriazioni IN NOME DEL POPOLO ITALIANO p.u. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Notifica decreto di PRIMA SEZIONE CIVILE occupazione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: dichiarazione. p.u. Dott. LV SALVAGO - Presidente Effetti. Consigliere Dott. PIETRO CAMPANILE R.G.N. 20878/2011 Consigliere Dott. MARIA GI C. SAMBITO Cron.4850 Dott. ANTONIO VALITUTTI Consigliere Rep. C J Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE Rel. Consigliere Ud. 12/02/2016 - PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 20878-2011 proposto da: CONSORZIO STABILE INFRASTRUTTURE (p.i. 01480880934), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUNIO BAZZONI 5, presso l'avvocato TULLIO RIZZO, rappresentato e difeso dall'avvocato MAURIZIO RIZZO, giusta procura a margine del ricorso;
2016 ricorrente- ९ 340
contro
BE AN, DO GI, BE IO, BE LV, SC PA, R. F. I. RETE 1 FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.; - intimati Nonché da: BE AN (c.f. [...]), DO GI (c.f. [...]), elettivamente 239,domiciliati in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA presso l'avvocato IO AN BE, che li rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
IO, CONSORZIO STABILE INFRASTRUTTURE, BE BE LV, SC PA, R.F.I. RETE FERROVIARIA ITALIANA S. P.A.; intimati - Nonché da: RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. (c. f. 01585570581), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE TUPINI 113, presso l'avvocato NICOLA CORBO, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso e Q ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale
contro
CONSORZIO STABILE INFRASTRUTTURE, BE AN, DO GI, BE IO, BE 2 LV, SC PA;
- intimati avversO il provvedimento n. 359/2010 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositato il 10/06/2010; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/02/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;
udito, per i controricorrenti e ricorrenti incidentali BENVENGA +1, 1'Avvocato BENVENGA IO AN che ha chiesto il rigetto (e deposita copia ricevuta invio memoria ex art. 378); udito, per la controricorrente e ricorrente l'Avvocato POMPEI ANGELO, conincidentale R.F.I., delega, che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO CARDINO che ha concluso per l'accoglimento di tutti i ricorsi. 3 Svolgimento del processo citazione notificata il 25 luglio 1989, EG Con ON, EG EU, EG LV, DO NN e PO AO convennero in giudizio l'ATI GR NZ (concessionaria), rappresentata dalla capogruppo F.lli NZ spa, e le Ferrovie dello Stato (FS concedente), sulla base della convenzione n. 90/1984, e ne chiesero la condanna al risarcimento dei danni l'occupazioneper acquisitiva di un terreno di loro Contrada S. Antonio di Barcellona, proprietà, sito in occupato in una parte (della particella 380, al foglio 14, del catasto) il 29 novembre 1985, per l'esecuzione dei lavori di raddoppio della rete ferroviaria Messina-Palermo ed espropriato con decreto emesso il 18 novembre 1989. Il Tribunale adito condannò i convenuti, in solido, al risarcimento dei danni. La srl,NI AR Costruzioni Generali subentrata nei rapporti derivanti dalla convenzione con le FS, per effetto di cessione di ramo d'azienda della F.lli NZ, in amministrazione straordinaria, propose appello conto di Rete Ferroviariain proprio, in nome e per Italiana (RF, già FS), la quale non si costituì nel giudizio di appello. Nel corso di detto giudizio, propose intervento adesivo nei confronti dell'appellante il Consorzio Stabile Infrastrutture, qualificatosi, a sua 4 volta, cessionario del ramo d'azienda della F.lli NZ spa e nuovo concessionario di RF. con sentenza 10 giugno 2010, ha La Corte d'appello, ritenuto la NI AR Costruzioni Generali legittimata al gravame, in quanto successore a titolo particolare della F.lli NZ e destinataria della condanna emessa dal Tribunale, ma non legittimata ad agire e per conto della concedente RF, essendo rimasta in nome estranea alla convenzione inter alios (tra FS e ATI GR NZ), con la conseguenza che il capo, non impugnato, della decisione nei confronti della RF era divenuto cosa giudicata. Nel merito, la Corte ha condiviso la valutazione del primo giudice di illegittimità dell'occupazione, considerata usurpativa, a causa della mancata notifica del decreto di occupazione e dell'atto contenente la dichiarazione di pubblica utilità ai reali proprietari;
ha determinato in € 4.531,80 il valore venale dell'area occupata, sulla base del criterio di stima sintetico-comparativo, e in € 511.609,74 la diminuzione di valore della parte residua;
in conclusione, ha condannato il Consorzio Stabile Infrastrutture "in proprio e n.q." nel giudizio in via adesiva all'appellante(intervenuto NI AR Costruzioni Generali) a corrispondere le predette somme agli attori;
ha rigettato l'appello principale della NI AR Costruzioni Generali, in quanto priva di legittimazione attiva quale 5 concessionario della RF e l'ha condannata alle spese del grado. Avverso questa sentenza il Consorzio Stabile Infrastrutture "in proprio e nella qualità di nuovo concessionario della RF spa, già Ferrovie dello Stato spa" ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui si sono opposti EV ON e DO NN, i quali hanno proposto un ricorso incidentale affidato a un motivo. Si è costituita la RF che ha proposto ricorso incidentale affidato a un motivo. Gli altri attori originari non si sono costituiti. Motivi della decisione Con il secondo motivo del ricorso principale, che denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 5 della legge n. 2248/1865, 13 della legge n. 2359/1865, 10 e 13 della legge n. 861/1971, nonché vizio di motivazione, si imputa alla Corte d'appello di avere errato nel ritenere illegittima e usurpativa l'occupazione, per essere stato il l'atto contenente la dichiarazione di relativo decreto e pubblica utilità notificati al proprietario di una particella (n. 366) diversa da quella (n. 380) soggetta realmente alla procedura espropriativa, e di avere emesso inutiliter il successivo decreto di espropriazione. era frutto L'indicazione della particella 366, in realtà, di un mero errore materiale che non aveva compromesso l'esatta identificazione del terreno e che, quindi, non 6 inficiava la procedura espropriativa, che era fondata su una legittima dichiarazione di p.u. e si era conclusa con tempestivamente un decreto di esproprio ecorrettamente degli effettivi emesso nei confronti proprietari (appellati) della particella n. 380. Inoltre, l'occupazione aveva avuto ad oggetto sin dall'inizio (in conformità al particellare e alla dichiarazionepiano di pubblica utilità) proprio la particella n. 380 degli attori e non la erroneamente menzionata e mai occupata nén. 366, espropriata. Il motivo è ammissibile, in quanto proposto da un soggetto (il Consorzio Stabile Infrastrutture) legittimato, essendo stato condannato, anche in proprio, con statuizione non specificamente impugnata dai privati (i quali hanno censurato, in via incidentale, la diversa statuizione concernente le FS-RF). Il motivo è anche fondato. La sentenza impugnata ha ritenuto che l'ente espropriante fosse privo del relativo potere, per avere notificato il decreto di occupazione e la dichiarazione di pubblica utilità al proprietario di un terreno (part. 366) diverso Q da quello costituente oggetto della procedura di esproprio (part. 380). La Corte d'appello ne ha fatto discendere il carattere usurpativo della procedura e la disapplicazione del decreto di espropriazione. E' una decisione non condivisibile. 7 Il decreto di occupazione è un provvedimento formalmente e autonomo rispetto а quello di sostanzialmente espropriazione, sicchè eventuali vizi inficianti la legittimità delvalidità del primo no n incidono sulla secondo, che, ove intervenuto nei termini stabiliti dalla dichiarazione di pubblica utilità, deve ritenersi validamente emanato indipendentemente dalla scadenza del termine di occupazione legittima (v. Cass. n. 1387/1999). Ne consegue che l'erronea notifica del decreto di occupazione ad un soggetto diverso dal proprietario del bene da espropriare non è causa di invalidità del decreto di esproprio, nel caso in cui la dichiarazione di pubblica utilità contenga un'esatta identificazione fisica del bene da espropriare, come nella fattispecie in esame, in cui l'occupazione effettiva e l'espropriazione hanno avuto ad oggetto il terreno degli attori (identificato con la part. 380), nonostante l'erronea indicazione di una particella appartenente ad un altro soggetto) nel diversa (n. 366, piano particellare allegato al decreto di occupazione. Si deve considerare che, la mancata notificazione della dichiarazione di pubblica utilità non costituisce vizio di 9. legittimità ma influisce soltanto sul decorso dei termini per 1'impugnazione (v. Cons. di Stato, sez. VI, n. 1170/2011); inoltre, l'inesatta indicazione degli estremi degli immobili oggetto di espropriazione, quando non generi incertezze (come nel caso in esame), dà luogo al più ad 8 errori materiali che possono essere rettificati in ogni momento (v. Cons. Stato, sez. II, 264/1990). In conseguenza dell'accoglimento del predetto motivo, che evidenza la ragione più liquida della decisione, gli altri motivi sono assorbiti: il primo motivo del ricorso principale e l'unico motivo del ricorso incidentale di RF, concernenti la legittimazione dell'appellante NI Ferrari- Impresa Costruzioni Generali e del Consorzio Stabile Infrastrutture ad agire per conto della concedente RF;
il terzo motivo del ricorso principale, che denuncia violazione di legge in ordine alla quantificazione del danno risarcibile;
l'unico motivo del ricorso incidentale degli attori, relativo al capo della decisione concernente il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado limitatamente alle FS. Pertanto, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata è cassata e, non essendovi ulteriori accertamenti di fatto da svolgere, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto della domanda di risarcimento dei danni proposta dagli attori (e accolta in appello nei soli confronti del Consorzio "in proprio e n.q."), in relazione legittimamente iniziata Q. ad una procedura espropriativa dichiarazione di pubblica sulla base di una legittima utilità e conclusa con un decreto di esproprio emesso nei termini (ed erroneamente disapplicato). a Le spese possono essere integralmente compensate, in considerazione della complessità delle vicende riguardanti le cessioni d'azienda che hanno interessato la concessionaria ATI GR NZ nel rapporto con la concedente (FS-RF).
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri motivi e i ricorsi incidentali;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta le domande attoree;
compensa le spese dell'intero giudizio. Roma, 12 febbraio 2016. Il cons. rel. Il Presidente : ง DEPOW TA IN CANCELLERIA 1 MAR 2016 IL FUNZIONARIO SUDIZIARIO Ande ANCHI 1 010