Cass. civ., sez. I, sentenza 11/03/2016, n. 4850
CASS
Sentenza 11 marzo 2016

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Il decreto di occupazione è provvedimento formalmente e sostanzialmente autonomo rispetto a quello di espropriazione, con la conseguenza che eventuali vizi inficianti la validità del primo non incidono sulla legittimità del secondo, che, ove intervenuto nei termini stabiliti dalla dichiarazione di pubblica utilità, deve ritenersi validamente emanato indipendentemente dalla scadenza del termine di occupazione legittima. (Nella specie, in cui l'occupazione effettiva e l'espropriazione avevano avuto ad oggetto il terreno dello stesso soggetto, la S.C, riformando la sentenza impugnata, non ha considerato causa di invalidità del decreto di esproprio l'erronea notifica del decreto di occupazione ad un soggetto diverso dal proprietario del bene da espropriare, determinata dall'erronea indicazione della particella nel piano particellare allegato al decreto di occupazione, in quanto la dichiarazione di pubblica utilità conteneva un'esatta identificazione fisica del bene da espropriare).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 11/03/2016, n. 4850
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4850
    Data del deposito : 11 marzo 2016

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