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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/01/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14413/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.14413/2024 promossa da:
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
09/12/1965, rappresentato e difeso dall'Avv. CIANCA ORIANA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
e
(C.F. ), nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(RM) il 20/04/1973, rappresentata e difesa dall'Avv. MANCINI MARIA CARLA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 15/11/2024 le parti, premesso che con sentenza n. 16913, pubblicata in data 28.11.2020, il Tribunale di Roma aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in
Roma in data 25.09.1994, adivano l'intestato tribunale al fine di ivi sentire modificare le condizioni di divorzio.
All'udienza del 23.12.2024 il GD adottava i provvedimenti provvisori e urgenti di cui all'art. 473 bis 22 c.p.c. in conformità a quanto richiesto dalle parti e rimetteva
1 la causa al collegio per la decisione, preso atto delle conclusioni formulate dalle parti nel ricorso congiunto, come di seguito integralmente riportate: “a) In via preliminare: revocare l'obbligo per di provvedere al versamento Parte_1 dell'assegno di mantenimento in favore dei figli a far data dal Persona_1 marzo 2023 e dalla domanda;
b) Revocare la disposizione Controparte_2
contenuta nella sentenza 16913/2020 pubblicata il 28 novembre 2020, in riferimento alla statuizione dell'assegno di mantenimento per i figli e CP_2
”. Persona_1
Nulla osta all'accoglimento delle nuove condizioni di divorzio formulate dalle parti, che appaiono conformi all'interesse delle medesime e dei figli, maggiorenni ed economicamente indipendenti.
In vista dell'accordo delle parti le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. r.g.
14413/2024:
- Dispone in ordine alla modifica delle condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato nel ricorso congiunto, le cui condizioni sono state integralmente riportate in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Roma, 16/01/2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.14413/2024 promossa da:
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
09/12/1965, rappresentato e difeso dall'Avv. CIANCA ORIANA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
e
(C.F. ), nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(RM) il 20/04/1973, rappresentata e difesa dall'Avv. MANCINI MARIA CARLA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 15/11/2024 le parti, premesso che con sentenza n. 16913, pubblicata in data 28.11.2020, il Tribunale di Roma aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in
Roma in data 25.09.1994, adivano l'intestato tribunale al fine di ivi sentire modificare le condizioni di divorzio.
All'udienza del 23.12.2024 il GD adottava i provvedimenti provvisori e urgenti di cui all'art. 473 bis 22 c.p.c. in conformità a quanto richiesto dalle parti e rimetteva
1 la causa al collegio per la decisione, preso atto delle conclusioni formulate dalle parti nel ricorso congiunto, come di seguito integralmente riportate: “a) In via preliminare: revocare l'obbligo per di provvedere al versamento Parte_1 dell'assegno di mantenimento in favore dei figli a far data dal Persona_1 marzo 2023 e dalla domanda;
b) Revocare la disposizione Controparte_2
contenuta nella sentenza 16913/2020 pubblicata il 28 novembre 2020, in riferimento alla statuizione dell'assegno di mantenimento per i figli e CP_2
”. Persona_1
Nulla osta all'accoglimento delle nuove condizioni di divorzio formulate dalle parti, che appaiono conformi all'interesse delle medesime e dei figli, maggiorenni ed economicamente indipendenti.
In vista dell'accordo delle parti le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. r.g.
14413/2024:
- Dispone in ordine alla modifica delle condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato nel ricorso congiunto, le cui condizioni sono state integralmente riportate in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Roma, 16/01/2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
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