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Sentenza 25 gennaio 2024
Sentenza 25 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 25/01/2024, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2022 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2022/2023 promossa da:
(C.F.: , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. SPERANDEO MARZIA (C.F.: ) ed elettivamente domiciliato C.F._2
presso il suo studio come da procura telematica in atti;
E
(C.F.: ), nata in [...] il [...] Controparte_1 C.F._3
e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. BALATRI RICCARDO (C.F.: ) ed elettivamente domiciliato C.F._4
presso il suo studio come da procura telematica in atti;
E
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
pag. 1 di 5 Oggetto: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni previste come da ricorso congiunto, a cui le parti si sono riportate anche all'udienza del 09.01.2024. Nulla in punto di spese.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 08.11.2023, le parti hanno dedotto di aver contratto matrimonio concordatario in Sestri Levante (GE) e che dall'unione è nata la figlia (il 09.05.2019), Persona_1
attualmente minorenne. I coniugi sono in regime di separazione dei beni.
I coniugi hanno altresì aggiunto che sono sorti insanabili contrasti che hanno reso intollerabile la prosecuzione dell'unione coniugale;
hanno pertanto chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle seguenti condizioni:
1. “I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo di mutuo rispetto. Per_
2. La unica figlia verrà affidata ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre assegnataria della casa coniugale posta in Via Piano di Vezzano II 16 F 19020 Vezzano
Ligure, con i beni e gli arredi ivi contenuti;
la signora , in quanto assegnataria, si farà CP_1 carico di tutte le utenze, spese di gestione ordinaria relative all'immobile. Per_ 3. Si precisa che frequenta l'asilo delle Madri località Gaggiola (SP) dalle 9 Persona_2
alle 15,30 dal lunedì al venerdì, ed i genitori si alternano ad accompagnarla e ad andarla a prendere (talvolta anche i nonni paterni), .è seguita dal Pediatra dott.ssa ; la Persona_3
bimba pratica danza il martedì e il giovedì dalle 17,30 alle 18,30 presso la scuola Org_1
Co la maison , fa attività di psicomotricità una volta a settimana presso la dott.ssa
[...] Org_2
con studio in Via Veneto 299 , La Spezia. Vista la tenera età per ogni eventuale Persona_4
attività sportiva e/o ludica è accompagnata dai genitori.
4. La frequentazione con il padre sarà nei seguenti termini : Il weekend alternato andrà dal sabato mattina o dall'uscita scuola fino al lunedì mattina (e il padre la porterà a scuola);Nelle settimane in cui il padre ha il weekend con la bimba, la terrà anche dal martedì dall'uscita di scuola fino al mercoledì mattina;
Nelle settimane in cui è la madre ad avere il weekend con la bimba, il padre la terrà con sè dal mercoledì uscita di scuola al venerdì mattina.
pag. 2 di 5 5. Durante le vacanze estive, la bimba trascorrerà con il padre almeno due settimane, anche non consecutive, il cui periodo sarà concordato con la madre;
Le vacanze natalizie e quelle pasquali saranno suddivise al 50% tra i genitori, e le festività seguiranno il criterio dell'alternanza.
6. Il padre verserà con periodicità mensile, entro il giorno 5 di ogni mese mediante disposizione di bonifico bancario, la somma di € 1.000,00 in favore della moglie a titolo di mantenimento e la Per_ somma di € 500,00 per il mantenimento della piccola da versarsi nelle stesse modalità e nei tempi suddetti direttamente nelle mani della madre.
7. Il padre corrisponderà il 50% delle spese straordinarie sostenute per la figlia secondo le linee guida assunte dal Tribunale della Spezia.
8. Il sig. si impegna a contribuire all'acquisto della nuova auto della sig.ra , nella Pt_1 CP_1
misura massima di una rata di euro 250 mensili per non più di 50 rate.
9. I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio”.
All'udienza del 09.01.2024 il Giudice relatore ha proceduto a esperire - senza esito positivo - il tentativo di conciliazione tra i coniugi.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Ai sensi dell'art. 158 c.c., la separazione consensuale necessita del consenso di entrambi i coniugi.
La ferma opposizione degli stessi alla prosecuzione della loro convivenza è stata manifestata sin dall'atto introduttivo da entrambe le parti, oltre che dalla concorde volontà espressa e confermata dai coniugi stessi dinanzi al Giudice relatore. È da escludere, perciò, qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda congiunta di separazione personale tra le parti.
Per quel che concerne gli accordi raggiunti dalle parti (che si sono integralmente richiamate al ricorso congiunto), questi possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene. Invero, le condizioni ivi stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative né contrarie all'interesse della minore, poiché garantiscono alla stessa un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e prevedono un adeguato contributo di mantenimento del padre per la figlia.
pag. 3 di 5 Infine, attesa l'insussistenza di alcuna conflittualità tra le parti, non si è ravvisata la necessità di procedere all'ascolto della minore ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., ritenuto manifestamente superfluo.
Nulla in punto di spese.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e , unitisi in Parte_1 Controparte_1
matrimonio in Sestri Levante (GE) in data 18.08.2018 e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune di Sestri Levante (GE) dell'anno 2018, al n. 45 parte II serie A, omologando le seguenti condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici concordate in ricorso, di seguito riportate di cui si prende atto:
“1. I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo di mutuo rispetto. Per_ 2. La unica figlia verrà affidata ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre assegnataria della casa coniugale posta in Via Piano di Vezzano II 16 F 19020 Vezzano
Ligure, con i beni e gli arredi ivi contenuti;
la signora , in quanto assegnataria, si farà carico CP_1 di tutte le utenze, spese di gestione ordinaria relative all'immobile. Per_ 3. Si precisa che frequenta l'asilo delle Madri località Gaggiola (SP) dalle 9 Persona_2
alle 15,30 dal lunedì al venerdì, ed i genitori si alternano ad accompagnarla e ad andarla a prendere
(talvolta anche i nonni paterni), .è seguita dal Pediatra dott.ssa ; la bimba pratica Persona_3
danza il martedì e il giovedì dalle 17,30 alle 18,30 presso la scuola la maison Organizzazione_1
Co
, fa attività di psicomotricità una volta a settimana presso la dott.ssa con Org_2 Persona_4
studio in Via Veneto 299 , La Spezia. Vista la tenera età per ogni eventuale attività sportiva e/o ludica è accompagnata dai genitori.
4. La frequentazione con il padre sarà nei seguenti termini: Il weekend alternato andrà dal sabato mattina o dall'uscita scuola fino al lunedì mattina (e il padre la porterà a scuola);Nelle settimane in cui il padre ha il weekend con la bimba, la terrà anche dal martedì dall'uscita di scuola fino al mercoledì mattina;
Nelle settimane in cui è la madre ad avere il weekend con la bimba, il padre la terrà con sè dal mercoledì uscita di scuola al venerdì mattina.
pag. 4 di 5 5. Durante le vacanze estive, la bimba trascorrerà con il padre almeno due settimane, anche non consecutive, il cui periodo sarà concordato con la madre;
Le vacanze natalizie e quelle pasquali saranno suddivise al 50% tra i genitori, e le festività seguiranno il criterio dell'alternanza.
6. Il padre verserà con periodicità mensile, entro il giorno 5 di ogni mese mediante disposizione di bonifico bancario, la somma di € 1.000,00 in favore della moglie a titolo di mantenimento e la Per_ somma di € 500,00 per il mantenimento della piccola da versarsi nelle stesse modalità e nei tempi suddetti direttamente nelle mani della madre.
7. Il padre corrisponderà il 50% delle spese straordinarie sostenute per la figlia secondo le linee guida assunte dal Tribunale della Spezia.
8. Il sig. si impegna a contribuire all'acquisto della nuova auto della sig.ra , nella Pt_1 CP_1
misura massima di una rata di euro 250 mensili per non più di 50 rate.
9. I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio”.
Nulla in punto di spese di lite.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 18.01.2024, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2022/2023 promossa da:
(C.F.: , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. SPERANDEO MARZIA (C.F.: ) ed elettivamente domiciliato C.F._2
presso il suo studio come da procura telematica in atti;
E
(C.F.: ), nata in [...] il [...] Controparte_1 C.F._3
e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. BALATRI RICCARDO (C.F.: ) ed elettivamente domiciliato C.F._4
presso il suo studio come da procura telematica in atti;
E
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
pag. 1 di 5 Oggetto: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni previste come da ricorso congiunto, a cui le parti si sono riportate anche all'udienza del 09.01.2024. Nulla in punto di spese.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 08.11.2023, le parti hanno dedotto di aver contratto matrimonio concordatario in Sestri Levante (GE) e che dall'unione è nata la figlia (il 09.05.2019), Persona_1
attualmente minorenne. I coniugi sono in regime di separazione dei beni.
I coniugi hanno altresì aggiunto che sono sorti insanabili contrasti che hanno reso intollerabile la prosecuzione dell'unione coniugale;
hanno pertanto chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle seguenti condizioni:
1. “I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo di mutuo rispetto. Per_
2. La unica figlia verrà affidata ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre assegnataria della casa coniugale posta in Via Piano di Vezzano II 16 F 19020 Vezzano
Ligure, con i beni e gli arredi ivi contenuti;
la signora , in quanto assegnataria, si farà CP_1 carico di tutte le utenze, spese di gestione ordinaria relative all'immobile. Per_ 3. Si precisa che frequenta l'asilo delle Madri località Gaggiola (SP) dalle 9 Persona_2
alle 15,30 dal lunedì al venerdì, ed i genitori si alternano ad accompagnarla e ad andarla a prendere (talvolta anche i nonni paterni), .è seguita dal Pediatra dott.ssa ; la Persona_3
bimba pratica danza il martedì e il giovedì dalle 17,30 alle 18,30 presso la scuola Org_1
Co la maison , fa attività di psicomotricità una volta a settimana presso la dott.ssa
[...] Org_2
con studio in Via Veneto 299 , La Spezia. Vista la tenera età per ogni eventuale Persona_4
attività sportiva e/o ludica è accompagnata dai genitori.
4. La frequentazione con il padre sarà nei seguenti termini : Il weekend alternato andrà dal sabato mattina o dall'uscita scuola fino al lunedì mattina (e il padre la porterà a scuola);Nelle settimane in cui il padre ha il weekend con la bimba, la terrà anche dal martedì dall'uscita di scuola fino al mercoledì mattina;
Nelle settimane in cui è la madre ad avere il weekend con la bimba, il padre la terrà con sè dal mercoledì uscita di scuola al venerdì mattina.
pag. 2 di 5 5. Durante le vacanze estive, la bimba trascorrerà con il padre almeno due settimane, anche non consecutive, il cui periodo sarà concordato con la madre;
Le vacanze natalizie e quelle pasquali saranno suddivise al 50% tra i genitori, e le festività seguiranno il criterio dell'alternanza.
6. Il padre verserà con periodicità mensile, entro il giorno 5 di ogni mese mediante disposizione di bonifico bancario, la somma di € 1.000,00 in favore della moglie a titolo di mantenimento e la Per_ somma di € 500,00 per il mantenimento della piccola da versarsi nelle stesse modalità e nei tempi suddetti direttamente nelle mani della madre.
7. Il padre corrisponderà il 50% delle spese straordinarie sostenute per la figlia secondo le linee guida assunte dal Tribunale della Spezia.
8. Il sig. si impegna a contribuire all'acquisto della nuova auto della sig.ra , nella Pt_1 CP_1
misura massima di una rata di euro 250 mensili per non più di 50 rate.
9. I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio”.
All'udienza del 09.01.2024 il Giudice relatore ha proceduto a esperire - senza esito positivo - il tentativo di conciliazione tra i coniugi.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Ai sensi dell'art. 158 c.c., la separazione consensuale necessita del consenso di entrambi i coniugi.
La ferma opposizione degli stessi alla prosecuzione della loro convivenza è stata manifestata sin dall'atto introduttivo da entrambe le parti, oltre che dalla concorde volontà espressa e confermata dai coniugi stessi dinanzi al Giudice relatore. È da escludere, perciò, qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda congiunta di separazione personale tra le parti.
Per quel che concerne gli accordi raggiunti dalle parti (che si sono integralmente richiamate al ricorso congiunto), questi possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene. Invero, le condizioni ivi stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative né contrarie all'interesse della minore, poiché garantiscono alla stessa un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e prevedono un adeguato contributo di mantenimento del padre per la figlia.
pag. 3 di 5 Infine, attesa l'insussistenza di alcuna conflittualità tra le parti, non si è ravvisata la necessità di procedere all'ascolto della minore ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., ritenuto manifestamente superfluo.
Nulla in punto di spese.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e , unitisi in Parte_1 Controparte_1
matrimonio in Sestri Levante (GE) in data 18.08.2018 e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune di Sestri Levante (GE) dell'anno 2018, al n. 45 parte II serie A, omologando le seguenti condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici concordate in ricorso, di seguito riportate di cui si prende atto:
“1. I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo di mutuo rispetto. Per_ 2. La unica figlia verrà affidata ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre assegnataria della casa coniugale posta in Via Piano di Vezzano II 16 F 19020 Vezzano
Ligure, con i beni e gli arredi ivi contenuti;
la signora , in quanto assegnataria, si farà carico CP_1 di tutte le utenze, spese di gestione ordinaria relative all'immobile. Per_ 3. Si precisa che frequenta l'asilo delle Madri località Gaggiola (SP) dalle 9 Persona_2
alle 15,30 dal lunedì al venerdì, ed i genitori si alternano ad accompagnarla e ad andarla a prendere
(talvolta anche i nonni paterni), .è seguita dal Pediatra dott.ssa ; la bimba pratica Persona_3
danza il martedì e il giovedì dalle 17,30 alle 18,30 presso la scuola la maison Organizzazione_1
Co
, fa attività di psicomotricità una volta a settimana presso la dott.ssa con Org_2 Persona_4
studio in Via Veneto 299 , La Spezia. Vista la tenera età per ogni eventuale attività sportiva e/o ludica è accompagnata dai genitori.
4. La frequentazione con il padre sarà nei seguenti termini: Il weekend alternato andrà dal sabato mattina o dall'uscita scuola fino al lunedì mattina (e il padre la porterà a scuola);Nelle settimane in cui il padre ha il weekend con la bimba, la terrà anche dal martedì dall'uscita di scuola fino al mercoledì mattina;
Nelle settimane in cui è la madre ad avere il weekend con la bimba, il padre la terrà con sè dal mercoledì uscita di scuola al venerdì mattina.
pag. 4 di 5 5. Durante le vacanze estive, la bimba trascorrerà con il padre almeno due settimane, anche non consecutive, il cui periodo sarà concordato con la madre;
Le vacanze natalizie e quelle pasquali saranno suddivise al 50% tra i genitori, e le festività seguiranno il criterio dell'alternanza.
6. Il padre verserà con periodicità mensile, entro il giorno 5 di ogni mese mediante disposizione di bonifico bancario, la somma di € 1.000,00 in favore della moglie a titolo di mantenimento e la Per_ somma di € 500,00 per il mantenimento della piccola da versarsi nelle stesse modalità e nei tempi suddetti direttamente nelle mani della madre.
7. Il padre corrisponderà il 50% delle spese straordinarie sostenute per la figlia secondo le linee guida assunte dal Tribunale della Spezia.
8. Il sig. si impegna a contribuire all'acquisto della nuova auto della sig.ra , nella Pt_1 CP_1
misura massima di una rata di euro 250 mensili per non più di 50 rate.
9. I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio”.
Nulla in punto di spese di lite.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 18.01.2024, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
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