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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 27/03/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N.V.G. 602/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, riunitosi in camera di consigli in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
03/02/2025, assunto in decisione in data 19/03/2025 e vertente tra
(c.f. nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ), nato a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2 con l'avvocato MIRMINA FABRIZIO ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica presso la Procura della
Repubblica di Monza
CONCLUSIONI
Pronunciare la separazione personale e lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. i coniugi hanno già risolto qualsiasi questione patrimoniale e non hanno più nulla in comune né nulla da pretendere l'uno dall'altra;
3. i coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti e provvederanno ciascuno al proprio mantenimento.
pagina 1 di 3 IN DIRITTO:
- a norma dell'art. 473-bis.49, è riconosciuta alle parti la possibilità di proporre, oltre alla domanda di separazione personale dei coniugi anche la domanda di scioglimento degli effetti civili del matrimonio;
- i ricorrenti intendono avvalersi di tale facoltà, pertanto, chiedono che il Tribunale voglia dichiarare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti e trascritto all'atto n. atto n. 27 – parte 2
– sezione C – anno 2019 – Desio (MB), previa pronuncia di sentenza parziale in punto status.
*****
I coniugi dichiarano espressamente, ex art. 473 bis.51, 2° comma, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dunque dichiarano di non volersi riconciliare e si esonerano reciprocamente dalla produzione dei documenti indicati nell'ultima parte della norma ora ricordata, impegnandosi a produrli a richiesta del Tribunale.
Per tutte le ragioni esposte, la Signora e il Signor ut supra Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi, chiedono che l'Ill.mo Presidente dell'intestato Tribunale voglia fissare il termine per il deposito di note scritte e designare il Giudice relatore, rassegnando sin da ora le seguenti CONCLUSIONI
- dichiarare la separazione personale dei coniugi attraverso sentenza parziale sullo status, autorizzandoli a vivere separati e con l'obbligo del reciproco rispetto;
- dichiarare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 05.09.2018, contraevano matrimonio civile nel New York-Stati Uniti, con atto del Consolato Generale d'Italia in New York, City, Rep.
N. 548 – Reg. n. 66/2018 ai sensi degli art. 215 e segg. del Codice Civile, atto n. 27 – parte 2 – sezione C – anno 2019, optando per il regime della separazione dei beni, ordinando al competente Ufficio di Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni;
- le spese del presente giudizio sono interamente compensate tra le parti.
pagina 2 di 3 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data Parte_1 Parte_2
05.09.2018 a New York (USA);
- Dall'unione non sono nati figli;
-i coniugi sono formalmente comparsi avanti al Giudice designato alla udienza in data 19.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
- avendo le parti richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 22/03/2023 da
[...] ei confronti di ogni diversa istanza ed eccezione Parte_1 Parte_2 disattesa o assorbita, così dispone:
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi Parte_1 Parte_2 omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in
[...] epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Desio (MB), per le annotazioni di legge (atto n. 27, parte II, serie C, anno 2019);
3. rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 21 marzo 2025
Il Presidente Dott.ssa Claudia Bonomi Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, riunitosi in camera di consigli in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
03/02/2025, assunto in decisione in data 19/03/2025 e vertente tra
(c.f. nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ), nato a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2 con l'avvocato MIRMINA FABRIZIO ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica presso la Procura della
Repubblica di Monza
CONCLUSIONI
Pronunciare la separazione personale e lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. i coniugi hanno già risolto qualsiasi questione patrimoniale e non hanno più nulla in comune né nulla da pretendere l'uno dall'altra;
3. i coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti e provvederanno ciascuno al proprio mantenimento.
pagina 1 di 3 IN DIRITTO:
- a norma dell'art. 473-bis.49, è riconosciuta alle parti la possibilità di proporre, oltre alla domanda di separazione personale dei coniugi anche la domanda di scioglimento degli effetti civili del matrimonio;
- i ricorrenti intendono avvalersi di tale facoltà, pertanto, chiedono che il Tribunale voglia dichiarare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti e trascritto all'atto n. atto n. 27 – parte 2
– sezione C – anno 2019 – Desio (MB), previa pronuncia di sentenza parziale in punto status.
*****
I coniugi dichiarano espressamente, ex art. 473 bis.51, 2° comma, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dunque dichiarano di non volersi riconciliare e si esonerano reciprocamente dalla produzione dei documenti indicati nell'ultima parte della norma ora ricordata, impegnandosi a produrli a richiesta del Tribunale.
Per tutte le ragioni esposte, la Signora e il Signor ut supra Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi, chiedono che l'Ill.mo Presidente dell'intestato Tribunale voglia fissare il termine per il deposito di note scritte e designare il Giudice relatore, rassegnando sin da ora le seguenti CONCLUSIONI
- dichiarare la separazione personale dei coniugi attraverso sentenza parziale sullo status, autorizzandoli a vivere separati e con l'obbligo del reciproco rispetto;
- dichiarare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 05.09.2018, contraevano matrimonio civile nel New York-Stati Uniti, con atto del Consolato Generale d'Italia in New York, City, Rep.
N. 548 – Reg. n. 66/2018 ai sensi degli art. 215 e segg. del Codice Civile, atto n. 27 – parte 2 – sezione C – anno 2019, optando per il regime della separazione dei beni, ordinando al competente Ufficio di Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni;
- le spese del presente giudizio sono interamente compensate tra le parti.
pagina 2 di 3 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data Parte_1 Parte_2
05.09.2018 a New York (USA);
- Dall'unione non sono nati figli;
-i coniugi sono formalmente comparsi avanti al Giudice designato alla udienza in data 19.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
- avendo le parti richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 22/03/2023 da
[...] ei confronti di ogni diversa istanza ed eccezione Parte_1 Parte_2 disattesa o assorbita, così dispone:
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi Parte_1 Parte_2 omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in
[...] epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Desio (MB), per le annotazioni di legge (atto n. 27, parte II, serie C, anno 2019);
3. rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 21 marzo 2025
Il Presidente Dott.ssa Claudia Bonomi Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
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