Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 25/06/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. 186/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
La Corte di Appello di Campobasso, collegio civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati: dr. Maria Grazia d'Errico Presidente dr. Rita Carosella Consigliere dr. Gianfranco Placentino Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 186/2021 R.G. di appello avverso la sentenza n. 394/2020 pubblicata il 18/11/2020 dal Tribunale di Larino in composizione monocratica nel procedimento n. 1437/17 R.G., avente ad oggetto: Intermediazione finanziaria (S.I.M.) - Contratti di Borsa
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
, (c.f. ) Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. DE BENEDITTIS CARMINE, elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE MAZZINI, 40/B 86100 CAMPOBASSO presso il difensore
APPELLANTI-APPELLATI INCIDENTALI
E
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. ZITIELLO LUCA e dell'avv. MUSCO CARBONARO BENEDETTA , elettivamente domiciliata in CORSO EUROPA 13 MILANO presso il difensore
APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI
All'udienza del 19/6/24, tenuta con trattazione scritta: per gli appellanti, l'avv. DE BENEDITTIS CARMINE “si riporta all'atto di appello chiedendone l'accoglimento e la riforma della sentenza impugnata. Torna ad impugnare la comparsa di costituzione e l'appello incidentale dell'appellata in ogni sua parte chiedendone il rigetto” per l'appellata, l'avv. ZITIELLO LUCA chiede che la Corte voglia così provvedere:
“IN VIA PRINCIPALE - respingere l'appello avversario e le domande tutte ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni già esposte in atti;
IN VIA SUBORDINATA
- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria proposta dagli attori appellanti, escludere ovvero, in subordine, limitare il danno per i motivi esposti in atti;
IN VIA INCIDENTALE - condannare i Sig.ri e alla rifusione delle spese legali sostenute Parte_1 Parte_2
Pag. 1 a 5
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con citazione iscritta a ruolo il 16/12/17 e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Larino la chiedendo Controparte_1 l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) ACCERTARE la responsabilità contrattuale della convenuta società in Controparte_3 relazione alla violazione degli art.21,comma 1, lett.d) TUF nonché ex art.26, comma 1,lett.d e 30,comma 2, lett.c, del Regolamento Consob n.11522/1998, ora art.49 Regolamento Intermediari Consob n.16190 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche, in conseguenza del malfunzionamento della piattaforma di negoziazione on line PD2 fornita agli attori con la stipula dei contratti di trading on line nn.8083041837-1 e 8083041837-2 in data 02.04.2004 a Guglionesi;
2) CONDANNARE la in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento dei Controparte_3 danni subiti dagli attori in conseguenza della responsabilità accertata di cui al punto 1) e che ammontano alla complessiva somma di Euro 30.993,00 per le perdite subite, di cui Euro 15.887,50 per commissioni totali pagate da trading on line ed Euro 15.105,50 per minusvalenze, o nella somma minore o maggiore che verrà accertata a seguito di espletanda C.T.U. e comunque rientrante nello scaglione ricompreso tra 26.000,00 e 52.000,00 euro;
3) CONDANNARE la
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento degli interessi legali Controparte_3 sulle somme dovute in restituzione a partire da aprile 2005 o almeno dalla domanda;
4) CONDANNARE la convenuta al pagamento delle spese e competenze processuali, oltre rimborso forfettario del 15% nuova T.P., oltre accessori come per legge”.
Gli attori deducevano che avevano stipulato un contratto per l'apertura di conto corrente avente ad oggetto il deposito di titoli e strumenti finanziari in custodia e amministrazione e per la costituzione di un rapporto di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini e di altri servizi di trading on line, nel 2005; deducevano che, a causa di malfunzionamenti della piattaforma di trading on line (malfunzionamento del software), dal 2005 al 2006 avevano ricevuto un danno pari a Euro 30.993,00 comprensivo di minusvalenze, come da lettera inviata in data 8/2/2006, senza meglio specificare, allegando documentazione.
La convenuta, costituendosi, chiedeva il rigetto della domanda;
in via subordinata, chiedeva l'esclusione o la limitazione del danno.
Il Tribunale di Larino, con sentenza n. 394/2020, pubblicata il 18/11/2020, rigettava la domanda, compensando le spese di lite.
e proponevano appello avverso tale pronuncia con Parte_1 Parte_2 citazione notificata il 18/5/21 e iscritta a ruolo il 28/05/2021, chiedendo che la corte volesse così provvedere:
“1) RIFORMARE la sentenza impugnata (capo A) nella parte in cui il Giudice di I° grado ha rigettato la domanda pur ritenendo che i danni lamentati dagli attori si siano in effetti verificati poiché essi non avrebbero fornito alcuna prova circa la riconducibilità di tali pregiudizi all'inconveniente tecnico da essi dedotto;
2) RIFORMARE la sentenza impugnata (capo B) nella parte in cui il Giudice di I° grado non ha ammesso la C.T.U. richiesta dagli appellanti in primo grado ritenendola esplorativa;
3) CONDANNARE l'appellata al pagamento delle spese e competenze di causa, rimborso forfettario del 15% nuova T.P.,IVA e CAP come per legge, del doppio grado di giudizio”.
Si costituiva tempestivamente la chiedendo il rigetto dell'appello; in via Controparte_1 subordinata chiedeva che fossero esclusi o limitati i danni per i motivi di cui in narrativa;
proponeva appello incidentale chiedendo la condanna degli attori al pagamento delle spese di primo grado.
Rigettata la richiesta formulata dalla parte appellante di espletamento di ctu contabile, non ammessa in primo grado, con ordinanza del 20/6/24, resa all'esito dell'udienza tenuta con trattazione scritta, la causa, sulle conclusioni di cui alle note scritte come riportate in epigrafe, veniva riservata per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
2. Con il primo motivo “VIZIO DI MOTIVAZIONE – ERRORE DEL GIUDICE SULLA MANCANZA
Pag. 2 a 5 DEL NESSO DI CAUSALITA' – INSUFFICIENTE ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAGLI APPELLANTI QUALE PROVA DEI DANNI SUBITI E RICOLLEGABILI AL DIFETTO DI FUNZIONAMENTO DELLO STRUMENTO INFORMATICO” gli appellanti principali contestano l'erronea motivazione della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che gli attori non abbiano fornito alcuna prova dei danni riconducibili al mancato funzionamento della piattaforma on line fornita dall'appellata e da essi lamentati, tenuto conto del fatto che la copiosa documentazione depositata comprovava tali malfunzionamenti, come da email inviate allo staff tecnico quando non si riusciva ad operare;
gli attori avevano inviato 102 email che evidenziavano i malfunzionamenti;
gli attori depositavano le movimentazioni dei titoli dall' 1/1/25 al 31.12.2006, dalle quali era possibile individuare le perdite subite dagli attori, pari ad € 30.993,00 costituite da minusvalenze e commissioni varie.
3. Con il secondo motivo “ VIZIO DI MOTIVAZIONE – DINIEGO DI CT IN QUANTO RITENUTA ESPLORATIVA DAL GIUDICE DI PRIMO GRADO NONOSTANTE LA DOCUMENTAZIONE BANCARIA DEPOSITATA DAGLI APPELLANTI A CORREDO” si contesta che erroneamente il Tribunale ha rigettato la richiesta di CT contabile effettuata dagli attori, ritenendola esplorativa per non avere essi indicato né le singole date in cui si sarebbero verificati gli episodi di mancato funzionamento, né la natura e le modalità attraverso le quali tali inconvenienti si sarebbero concretizzati , né - soprattutto – in quale modo questi ultimi avrebbero determinato le perdite economiche indicate nell'atto di citazione e quali siano state – nello specifico – tali perdite.
4. Ritiene la Corte che i motivi di appello, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, siano infondati.
4.1. La società convenuta, già con la comparsa di risposta, ha espressamente contestato che parte attrice non aveva in alcun modo né di indicato i predetti malfunzionamenti, oggetto del presunto inadempimento della né tantomeno aveva dato prova degli stessi, limitandosi a CP_2 generiche - quanto inammissibili – contestazioni;
ha inoltre fatto rilevare che nel caso di indisponibilità del servizio di internet banking il cliente aveva la possibilità di comunicare con la banca in via telefonica secondo quanto previsto dalle condizioni contrattuali;
la convenuta ha inoltre contestato la mancanza di prova del danno e del nesso eziologico, atteso il fatto che parte attrice si era limitata a dedurre che “il danno economico subito dagli attori, a causa del malfunzionamento della piattaforma PD2, si traduceva nelle continue perdite dovute alla impossibilità di vendere le azioni nel momento più favorevole, vanificato sempre dallo stesso problema tecnico”.
Parte attrice neppure con le memorie ex art. 183 cpc ha provveduto a specificare gli inadempimenti consistenti nel malfunzionamento della piattaforma, né ha specificato il nesso causale e il danno derivato, né ha offerto ulteriori mezzi di prova rispetto alla documentazione allegata alla citazione.
Il tribunale, nel motivare il rigetto della domanda, ha rilevato che gli attori non avevano fornito alcuna prova circa la riconducibilità dei pregiudizi allegati all' inconveniente tecnico da essi dedotto;
la richiesta di ctu formulata dagli attori era estremamente generica , per non avere indicato né le singole date in cui si sarebbero verificati gli episodi di mancato funzionamento, né la natura e le modalità attraverso le quali tali inconvenienti si sarebbero concretizzati , né - soprattutto – in quale modo questi ultimi avrebbero determinato le perdite economiche indicate nell'atto di citazione e quali fossero state – nello specifico – tali perdite ( gli attori si erano limitati a quantificare in euro 30.993,00 il danno da essi subito in dipendenza del dedotto inadempimento della ma non avevano indicato le singole operazioni la cui effettuazione sarebbe stata CP_1 preclusa dalle difficoltà operative della piattaforma PD2 ), non avendo assolto all'onere della prova del nesso di causalità.
Ritiene la Corte che la motivazione del tribunale debba essere pienamente confermata.
Le 102 email depositate dalla parte attrice, sono tutti documenti di origine unilaterale di parte attrice e contengono in gran parte mere dichiarazioni delle stesse parti attrici, prive di rilevanza probatoria proprio in quanto di provenienza della stessa parte attrice;
nessuna prova è stata offerta (né è stato allegato nulla al riguardo) circa il fatto che gli attori abbiano fatto comunicazioni telefoniche con la banca in relazione alla negoziazione di azioni e che la banca non abbia dato corso agli ordini impartiti;
nessuna specifica allegazione è stata effettuata in relazione
Pag. 3 a 5 alle singole operazioni che non sarebbero state effettuate, asseritamente causative del danno;
alcuna specifica deduzione è stata effettuata e comprovata in relazione al fatto che ove le operazioni (neppure specificamente indicate) fossero andate a buon fine, gli attori ne avrebbero ricevuto un profitto (indicato del tutto genericamente nelle “minusvalenze e commissioni varie” quantificate senza l'effettuazione di alcun calcolo matematico;
la movimentazione dei titoli dall' 1/1/25 al 31.12.2006, è documento di provenienza della che attesta unicamente la CP_2 movimentazione dei titoli per il periodo indicato, senza che nulla si possa evincere circa le singole operazioni che non sarebbero state effettuate a causa del malfunzionamento del software, né circa la quantificazione del danno asseritamente derivato.
Secondo quanto statuito dalla Cassazione a SSUU n. 2435/2008 “il giudice ha il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti dalla parte solo nel caso in cui la parte, interessata, ne faccia specifica istanza esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della relativa esibizione con riguardo alle sue pretese, derivandone altrimenti per la controparte la impossibilità di controdedurre e per lo stesso giudice impedita la valutazione delle risultanze probatorie e dei documenti ai fini della decisione (cfr. Cass. 16 agosto 1990, n. 8304). Poiché nel vigente ordinamento processuale, caratterizzato dall'iniziativa della parte e dall'obbligo del giudice di rendere la propria pronunzia nei limiti delle domande delle parti, al giudice è inibito trarre dai documenti comunque esistenti in atti determinate deduzioni o indicazioni, necessarie ai fini della decisione, ove queste non siano specificate nella domanda, o - comunque - sollecitate dalla parte interessata (cfr. Cass. 12 febbraio 1994, n. 1419; Cass. 7 febbraio 1995, n. 1385. Nel senso che perché il giudice possa e debba esaminare documenti versati in atti lo stesso deve accertare, oltre la ritualità della produzione, cioè, verificare che la produzione stessa sia avvenuta nel rispetto delle regole del contraddittorio, anche la esistenza di una domanda, o di una eccezione, espressamente basata su quei documenti, Cass. 22 novembre 2000, n. 15103, specie in motivazione)”.
Secondo quanto statuito dalla Cassazione in tema di intermediazione finanziaria, il riparto dell'onere della prova si atteggia nel senso che l'investitore ha l'onere di allegare l'inadempimento delle obbligazioni da parte dell'intermediario, nonché fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento, anche sulla base di presunzioni;
l'intermediario, a sua volta, avrà l'onere di provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte e, sotto il profilo soggettivo, di aver agito con la specifica diligenza richiesta" (così Cass. ordinanza n. 14335/19 e in termini analoghi, Cass. sentenze nn. 810/2016 e 3773/2009).
Nella fattispecie è del tutto mancata la prova dell'inadempimento , del danno e del nesso di causalità, gravante sull'investitore; l'intermediario, che ha contestato tale mancanza sin dalla costituzione in giudizio, non è tenuto a comprovare l'avvenuto adempimento, né insussistenza del danno non specificamente indicato e comprovato dalla controparte.
4.2. In conseguenza di quanto sopra motivato, del tutto legittimamente è stata rigettata la richiesta di parte attrice di CT in primo grado (e la richiesta di parte appellante di ammissione formulata in appello) in quanto avente carattere esplorativo;
lo strumento della consulenza “non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati" (Cass. 8498/25; Cass. Sez. 6-1, ord. 15 dicembre 2017, n. 30218, Rv. 647288-01; in senso conforme Cass. Sez.
6-Lav., ord. 12 aprile 2019, n. 10373, Rv. 653459-01).
5. Con l'unico motivo di appello incidentale si contesta l'erronea disposta compensazione delle spese;
il motivo addotto dal Tribunale a sostegno della disposta compensazione, individuato nella mancata adesione della convenuta alla procedura di mediazione, non sarebbe corretto, attesa la completa soccombenza della parte attrice in ordine alle domande proposte.
Il motivo è fondato.
Il fatto che la non abbia inteso di partecipare alla mediazione, esperita nel vigore del CP_2
Decreto legislativo 04/03/2010, n. 28, prima dell'introduzione dell'art. 12 bis operata dal Decreto legislativo 10/10/2022, n. 149, è giustificato dalla pretestuosità e genericità delle domande proposte dalla parte attrice;
peraltro dalla mancata partecipazione potrebbero essere tratti
Pag. 4 a 5 elementi per la decisione della causa, ma nella fattispecie la parte convenuta è risultata pienamente vittoriosa.
Ne consegue che, in accoglimento dell'appello incidentale va disposta la condanna della parte attrice al pagamento delle spese di primo grado di giudizio.
6. Gli appellanti, integralmente soccombenti, vanno condannati in solido a rimborsare alla parte appellata le spese del primo grado, liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55/14, in ragione del valore della causa e dell'attività prestata, con parametri compresi tra valori minimi e medi, atteso il rigetto della domanda per mancanza di prova, e del presente grado, liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/22, in ragione del valore della causa e dell'attività prestata, con parametri compresi tra valori minimi e medi.
A norma dell'art. 13, c.
1-quater del DPR 115/2002, applicabile ai procedimenti iniziati successivamente al 31 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento da parte degli appellanti principali, in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e , nonché sull'appello incidentale proposto dalla Parte_1 Parte_2 [...]
avverso la sentenza n. 394/2020 pubblicata il 18/11/2020 dal Tribunale di Larino, CP_1 così provvede:
- rigetta l'appello principale;
- in accoglimento dell'appello incidentale, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna e , in solido, al pagamento, in favore della Parte_1 Parte_2
delle spese del primo grado di giudizio che liquida in complessivi € 5.000,00 Controparte_1 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA, CPA come per legge;
-condanna e , in solido, al pagamento, in favore Parte_1 Parte_2 della delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € Controparte_1 6.500,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA, CPA come per legge;
-dichiara che a carico degli appellanti principali, in solido, sussiste il presupposto dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio della sez. civile della Corte d'Appello, in data 19/06/2025.
Il Presidente
Dr. Maria Grazia D'Errico
Il Consigliere est.
Dr. Gianfranco Placentino
Pag. 5 a 5