Sentenza 13 settembre 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 13/09/2018, n. 22403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22403 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2018 |
Testo completo
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso 6332-2016 proposto da: PASTIFICIO NI DI NI MO E IG S.A.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
ALESSANDRO VOLTA
45, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE BENEVENTO, rappresentata e difesa dall'avvocato GAETANO BRUNO;
- ricorrente -
contro
CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE COMPRENSORIO SARNO BACINI DEL SARNO, DEI TORRENTI IA E ELNO (già Consorzio di Bonifica Agro Nocerino - Sarnese), in persona del Commissario Straordinario pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE VATICANO
48, presso lo studio dell'avvocato DEMETRIO FENUCCIU, che lo rappresenta e difende;
- con troricorrente - nonchè
contro
REGIONE CAMPANIA;
- intimata - avverso la sentenza n. 20/2016 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 20/01/2016. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/09/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale Dott. RICCARDO FUZIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati Gaetano Bruno e Monica Zambetti per delega dell'avvocato Demetrio Fenucciu.
FATTI DI CAUSA
Nel 2008 il Pastificio MI di MI MO e IG s.a.s. convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli, il Consorzio di Bonifica Agro Sarnese Nocerino e la Regione Campaniai chiedendone la condanna al risarcimento dei danni arrecati al fabbricato dell'azienda a causa dell'invasione di acqua e detriti, avvenuta il 6 ottobre 2007 a seguito di abbondant pioggia, derivata dall'esondazione del canale dei Mulini, di proprietà della Regione, con obbligo di manutenzione del Consorzio. Ric. 2016 n. 06332 sez. SU - ud. 26-09-2017 -2- La Regione si costituì ed eccepì la carenza di legittimazione passiva mentre il Consorzio rimase contumace. Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche adito, con sentenza del 28 maggio 2013, rigettò la domanda in base alle seguenti considerazioni: 1) i 30/40 mm. di pioggia caduti il 6 ottobre 2007 non erano eccezionali e, quindi, non potevano giustificare l'esplosione dei tombini, l'allagamento della strada e del pastificio, situato al di sotto del marciapiede stradale;
2) il canale dei Mulini costituiva una derivazione del fiume Solofrana che, abbandonato l'alveo, si dirigeva verso il Comune di Castel San Giorgio, ma l'antico tracciato non esisteva più, essendo stata la sede dell'alveo spostata per seguire il corso lungo via Europa;
3) nella specie l'allagamento del pastificio era avvenuto per esondazione di un canale tombato - al cui servizio erano posti i chiusini - proveniente da nord e da via Rescigno e sviluppantesi lungo il marciapiede orientale di via Guerrasio, non riportato nelle mappe catastali e neppure in quelle del Consorzio, e che, come dichiarato dal predetto Comune, con nota del febbraio 2011, costituiva parte della rete fognaria in gestione alla società Gori S.p.a. fin dal 2003; 2) il medesimo Comune, con nota del 29 marzo 2011, aveva rettificato detta precedente nota annullandola ed aveva dichiarato che il canale in parola costituiva l'attuale alveo del canale dei Mulini a seguito di dismissione del vecchio tracciato, la cui gestione era affidata al Consorzio, mentre era distinto da esso il tratto di rete fognaria parallelo al medesimo con funzione di collettore delle utenze poste lungo via Guerrasio fino all'incrocio di via Europa, in gestione alla predetta società; 4) tale successiva nota del Comune non era suffragata da elementi probatori ed era contraddetta dagli accertamenti del C.T.U.; inoltre, il canale tombato non risultava essere funzionale al nuovo canale di bonifica gestito dal Consorzio e quindi era un mero collettore che sversava sul canale dei Mulini a valle dell'incrocio con via Europa;
5) nessuna responsabilità per i Ric. 2016 n. 06332 sez. 5U - ud. 26-09-2017 -3- danni derivati alla società attrice era, pertanto, attribuibile alla Regione, proprietaria del canale dei Mulini, o al Consorzio a cui spettava la manutenzione. Avverso tale decisione il Pastificio MI di MI MO e IG s.a.s. propose appello, cui si opposero la Regione Campania e il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno Bacini del Sarno dei Torrenti Vesuviani e dell'Irno (già Consorzio di Bonifica Agro Sarnese Nocerino). Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, con sentenza depositata in data 20 gennaio 2016, rigettò l'impugnazione proposta e condannò l'appellante alle spese di quel grado di giudizio, in favore delle parti appellate. Avverso la decisione di secondo grado il Pastificio MI di MI MO e IG s.a.s. ha proposto ricorso per cassazione basato su due motivi. Il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno Bacini del Sarno dei Torrenti Vesuviani e dell'Irno ha resistito con controricorso illustrato da memoria. La Regione Campania non ha svolto attività difensiva in questa sede.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo si lamenta «Difetto assoluto della motivazione ovvero mera apparenza della stessa in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.». Sostiene la società ricorrente che la «laconicità della motivazione adottata, formulata in termini di mera adesione alle conclusioni del TRAP e del CTU, non consent[irebbe] in alcun modo di ritenere che il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ... sia pervenuto ad una affermazione di condivisione del giudizio di primo grado attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame». Ad avviso della ricorrente, il Giudice del secondo grado si sarebbe, in sostanza, limitato ad affermare di condividere la Ric. 2016 n. 06332 sez. SU - ud. 26-09-2017 -4- motivazione della decisione del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche senza indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento con una sufficiente disamina logico-giuridica, e a sostenere che la fonte di prova è costituita dalle dichiarazioni del C.T.U., senza indicare le ragioni della ritenuta attendibilità delle stesse, il che renderebbe impossibile ogni controllo sulla esattezza e logicità del suo ragionamento. Assume la ricorrente che, dalle indagini espletate dal C.T.U., sarebbe emerso che il canale alla cui esondazione erano addebitati i lamentati danni fosse l'antico e non più usato percorso del Canale dei Mulini, del quale non risultava certa l'attuale destinazione, avendo a tale riguardo l'ausiliare ottenuto risposte contrastanti dagli enti interessati, come riportato nell'integrazione della relazione tecnica del 1'11 agosto 2011, e che non risulterebbero dalla motivazione della sentenza impugnata i motivi o i riscontri in base ai quali il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche abbia ritenuto che il canale sia una fogna. La ricorrente censura la sentenza impugnata per difetto di motivazione anche con riferimento alla ritenuta applicabilità della disciplina precedente alla legge n. 37 del 1994 che, nel sostituire l'art. 947 cod. civ., ha espressamente escluso la sdemanializzazione tacita dei beni del demanio idrico. Sostiene, infine, la società ricorrente che la motivazione della sentenza impugnata si avvarrebbe «di proposizioni prive di efficacia dimostrativa ... nonché avulse dalle risultanze processuali», avendo il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche richiamato la relazione del C.T.U. e la relativa integrazione, attribuendo al loro contenuto affermazioni che nelle stesse non si rinverrebbero. Pertanto, secondo la ricorrente, il predetto Tribunale avrebbe erroneamente affermato di decidere in base a quanto affermato dall'ausiliare del giudice, «convertendo tuttavia in modo artificioso in acquisizione inconfutabile Ric. 2016 n. 06332 sez. SU - ud. 26-09-2017 -5- quella che in realtà è stata solo un'ipotesi formulata inizialmente dal consulente ma poi superata dalle successive risultanze probatorie, senza indicare le ragioni per cui è addivenuto a tale soluzione» e che «il travisamento del contenuto della relazione tecnica e della relativa integrazione » avrebbero viziato l'intero giudizio.
1.1. Il motivo, che non si segnala per particolare specificità, è, comunque, infondato, essendo la sentenza impugnata supportata da motivazione che non può certo ritenersi meramente apparente, avendo il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche espresso in modo chiaro e comprensibile le ragioni poste a fondamento della sua decisione, evidenziandosi che l'anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è, alla luce della recente riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all'esistenza della motivazione in sè, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di sufficienza", nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili", nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Cass., sez. un., 7/04/2014, n. 8053), nella specie non sussistenti (v. anche Cass., sez. un., 7/01/2016, n. 67). Neppure è fondata la doglianza con cui si deduce che il Tribunale Superiore delle Acque si sarebbe limitato ad aderire alle conclusioni rassegnate dal Tribunale Regionale delle Acque e dal C.T.U., atteso che, secondo la giurisprudenza di legittimità la sentenza di appello che si rifaccia alla motivazione della statuizione impugnata non è nulla, qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino - come nel caso all'esame - in modo chiaro, atteso che il giudice del gravame può aderire a quella Ric. 2016 n. 06332 sez. SU - ud. 26-09-2017 -6- motivazione senza necessità, ove la condivida, di ripeterne tutti gli argomenti o di rinvenirne altri (Cass. n. 26/05/2016, n. 10937; v. anche Cass., sez. un., 16/01/2015, n. 642) e tali considerazioni valgono pure con riferimento all'adesione da parte del giudice del merito al parere del consulente tecnico d'ufficio, poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, ben potendo il richiamo, anche per relationem dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argonnentativo e dei principi e metodi seguiti dal consulente. Nella specie comunque il Tribunale Superiore delle Acque non si è limitato a richiamare la sentenza appellata e gli elaborati del C.T.U. ma ha chiaramente esplicitato il percorso logico seguito e posto a base della sua decisione, palesando le ragioni della conferma della pronuncia in relazione al motivo di impugnazione proposto, sicché ben può ritenersi che la condivisione della motivazione della sentenza impugnata sia stata raggiunta attraverso l'esame e la valutazione dell'infondatezza del gravame. Peraltro si osserva che le censure relative al dedotto travisamento del contenuto della relazione tecnica e della relativa integrazione da parte del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (v. ricorso p. 8) sono inammissibili in questa sede, riferendosi, in sostanza, a vizi revocatori.
2. Con il secondo motivo si lamenta «Violazione degli artt. 822, 823, 829, 942, 947, 2967 c.c. nonché 115 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.». Deduce la società ricorrente che l'istituto della sdemanializzazione tacita sarebbe stato applicato, nella specie, in difetto dei presupposti necessari indicati dalla giurisprudenza di legittimità (una inequivocabile condotta positiva e concludente del proprietario pubblico che evidenzi, mediante circostanze oggettive, la chiara volontà di rinunciare definitivamente all'utilizzo, non solo attuale ma Ric. 2016 n. 06332 sez. SU - ud. 26-09-2017 -7- anche potenziale del bene per scopi pubblici) e sostiene che sarebbe elemento insufficiente e inidoneo a supportare l'affermazione di intervenuta sdemanializzazione tacita il mero fatto che il percorso dell'originario Canale dei Mulini sia stato deviato e che tale originario tracciato, coincidente con il canale dalla cui esondazione sarebbero derivati i danni alla società attuale ricorrente sia stato dismesso da anni, essendo, ad avviso di Pastificio MI di MI MO e IG s.a.s., il non uso protratto dal parte dell'ente proprietario irrilevante ed insuscettibile di produrre effetti modificativi della titolarità del bene, ma tutt'al più idoneo a configurare una violazione dell'obbligo di custodia, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.. Ad avviso della società ricorrente, il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche avrebbe ritenuto configurabile la sdemanializzazione tacita del canale in questione in base al fatto che lo stesso sarebbe stato adibito a fogna del Comune di Caste! San Giorgio, tuttavia tale circostanza non sarebbe suffragata da alcun riscontro oggettivo ma solo frutto di una ipotesi personale del C.T.U., smentita dal Comune con nota del 29.3.2011; inoltre, che il canale fosse pubblico costituirebbe fatto non specificamente contestato dalla parte costituita per cui non avrebbe bisogno di prova, dovendosi ritenere implicitamente ammesso ex art. 115 cod. proc. civ.; la Regione si sarebbe infatti limitata ad indicare come esclusivo responsabile il Consorzio ma non avrebbe mai contestato che quello tombato fosse un canale pubblico né dalle indagini sarebbe emersa prova contraria sul punto. Sostiene, altresì, la ricorrente che il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche non avrebbe considerato che anche l'eventuale uso che altro soggetto faccia del bene pubblico non sarebbe significativo della volontà dell'ente proprietario di rinunciarvi definitivamente, dovendo pur sempre accertarsi la ricorrenza di comportamenti concludenti provenienti dalla sola amministrazione titolare del bene, e Ric. 2016 n. 06332 sez. SU - ud. 26-09-2017 -8- che, nel caso all'esame, non vi risulterebbe alcun consenso espresso o tacito della Regione o del Consorzio all'asservimento del canale ad altro uso. Per il Pastificio MI di MI MO e IG s.a.s. non emergerebbe dagli atti alcun comportamento oggettivamente concludente degli enti convenuti né gli stessi avrebbero dato prova al riguardo, pur essendo essi tenuti a fornire elementi utili a sostenere l'ipotesi della sdemanializzazione tacita. Infine, rappresenta la ricorrente che il canale non usato non avrebbe subito alcun intervento per cui lo stesso avrebbe perso l'idoneità ad asservire il Canale dei Mulini in via potenziale, di tal che l'ente titolare potrebbe in ogni momento, in situazione di necessità, ripristinare l'alternativa e originaria derivazione del Canale dei Mulini e che tale aspetto non sarebbe stato considerato dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, che avrebbe concluso per la perdita di demanialità in modo acritico e in difetto dei presupposti richiesti dalla giurisprudenza e degli elementi obiettivi da cui essi potessero essere desunti, come già riportato.
2.1. Anche il secondo motivo è infondato. Il Tribunale Superiore delle Acque ha motivatamente ritenuto, sulla base delle risultanze istruttorie, sussistente una sdemanializzazione tacita dell'opera idraulica di cui si discute in causa, ammissibile nel regime anteriore alla legge n. 37 del 1994 (Cass., sez. un., 29/05/2014, n. 12062), purché risulti da atti univoci e concludenti, incompatibili con la volontà dell'Amministrazione di conservarne la destinazione all'uso pubblico, e da circostanze tali da rendere non configurabile un'ipotesi diversa dalla definitiva rinuncia al ripristino della funzione pubblica del bene, evidenziandosi che la relativa indagine, fondata su accertamenti in fatto, è rimessa al giudice del merito (Cass. 6/06/2014, n. 12796; Cass. 11/03/2016, n. 4827), sicché non può essere rimessa in discussione in questa sede. Ric. 2016 n. 06332 sez. SU - ud. 26-09-2017 -9- 3. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
4. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza tra le parti costituite e ne va disposta la chiesta attribuzione in favore dell'avv. Demetrio Fenucciu, che si è dichiarato antistario delle stesse, mentre non vi è luogo a provvedere per dette spese nei confronti dell'intimata, non avendo la stessa svolto attività difensiva in questa sede.
5. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, in favore del controricorrente, in euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge, con attribuzione all'avv. Demetrio Fenucciu, antistatario;
ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Co