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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/12/2024, n. 12472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12472 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione II lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
S E N T E N Z A Ai sensi dell'art 429 c.p.c.
Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, ha pronunciato e pubblicato nella causa RG. n 29019 / 2024 all'udienza del 05/12/2024, mediante lettura, la seguente sentenza
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Naso Domenico pec. Parte_1
, giusta procura in calce al ricorso;
Email_1
RICORRENTE
E
, in persona del pro- Controparte_1 CP_2 tempore;
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: trattenute previdenziali su quota variabile della retribuzione di posizione corrisposta a seguito di sentenza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso iscritto il 25/07/2024, la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale di Roma, sezione lavoro ,per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“DICHIARARE ED ACCERTARE il diritto della ricorrente ad ottenere il pagamento, da parte dell'Amministrazione, delle trattenute previdenziali illegittimamente operate dall'Amministrazione, pari a €4.566,66. - DICHIARARE ED ACCERTARE, ai sensi dell'art. 23 L. n. 218/52, che le trattenute previdenziali pari a €4.566,66 sono illegittime in quanto operate su una contribuzione pagata dopo la scadenza fissata dall'art. 18 D. Lgs. n. 241/92;
- CONDANNARE l'Amministrazione resistente alla restituzione in favore della ricorrente di
€4.566,66 per le somme illegittimamente trattenute, oltre interessi e rivalutazione;
Con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA da distrarsi a favore del difensore costituito che si dichiara antistatario”. La ricorrente, sulla premessa di essere dipendente del in qualità di Controparte_1 docente, deduceva di aver prestato il proprio servizio all'estero presso il Liceo Artistico italo- svizzero “Freudenberg” di Zurigo a decorrere da ottobre 2017, anno scolastico 2017/2018 sino al 31 agosto 2023; assumeva che durante il servizio all'estero, non le veniva corrisposta l'indennità integrativa speciale;
che pertanto proponeva ricorso dinanzi al Tribunale di Roma;
che il ricorso veniva accolto con Sent. n.9657/2023 pubbl. il 31/10/2023. Lamentava, tuttavia, che il , provvedendo alla liquidazione in adempimento dell'ordine giudiziale, aveva CP_1 illegittimamente operato trattenute previdenziali non dovute delle somme a lei spettanti. Tanto premesso concludeva domandando l'accoglimento delle conclusioni come sopra riportate. Nessuno si costituiva per il e,stante la regolarità della notifica, ne veniva pertanto CP_3 dichiarata la relativa contumacia.
La causa veniva discussa e decisa con pubblica lettura della sentenza. Il ricorso è fondato. Si richiama sul punto altre pronunce di questo Tribunale, emesse in fattispecie analoghe, ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc,in particolare la sentenza del Tribunale Roma del 04/06/20221, n.5366, secondo cui:
“E' noto che: “in tema di contributi previdenziali il datore di lavoro che non abbia provveduto ai versamenti dovuti nei termini di legge resta obbligato ai sensi dell'art. 23 della legge n. 218/1952, in via esclusiva per l'adempimento, con esclusione del diritto di rivalsa nei confronti del lavoratore per la quota a carico di quest'ultimo e ciò anche nell'ipotesi in cui l'inadempimento sia conseguenza della nullità del termine di durata apposto al contratto di lavoro, non potendosi ravvisare, in tale situazione, una impossibilità della prestazione derivante da causa oggettiva non imputabile al datore di lavoro” (Cass. n. 6448/2009; Cass. n. 3782/2008; Cass. n. 15349/2012; Cass. n. 23181/2013 ecc.)”. In questo quadro, secondo un indirizzo consolidatosi a partire da Corte di Cassazione n. 18044/2015 “[…] ai sensi degli artt. 19 e 23 della legge n. 218/1952, solo se il datore di lavoro corrisponde tempestivamente all'ente previdenziale la quota retributiva a carico del lavoratore può legittimamente operare la ritenuta, non consentita, invece, in caso di pagamento non tempestivo, con la conseguenza che in detta ipotesi <<il credito retributivo si estende automaticamente alla quota contributiva a carico del lavoratore, che diviene perciò parte della retribuzione lui spettante>>
(così in motivazione Cass. 25956/2017 che richiama Cass. 23426/2016, Cass. 18044/2015 e Cass. 19790/2011)” v. pure :Sentenza Corte di Cassazione n. 18044/2015; Ordinanza Corte di Cassazione n. 18897/2019). Il richiamato art. 19 della legge 218/52 recita: "Il datore di lavoro è responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico del lavoratore;
qualunque patto in contrario
è nullo. Il contributo a carico del lavoratore è trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione corrisposta al lavoratore stesso alla scadenza del periodo di paga cui il contributo si riferisce". L'art. 23, comma 1, afferma invece: "Il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provvede in misura inferiore alla dovuta è tenuto al pagamento dei contributi o delle parti di contributo non versate tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori, nonché al versamento di una somma aggiuntiva pari a quella dovuta…." La norma parla quindi del "datore di lavoro", senza distinguere tra quello pubblico e quello privato ed in relazione al tipo di gestione. Non solo: secondo l'orientamento (ugualmente consolidato) della Suprema Corte, il principio fissato dall'art. 23 L. n. 218/1952 “ha carattere generale nell'ordinamento previdenziale, per essere espressione del principio di buona fede e correttezza nell'attuazione del contratto di lavoro” (Cass., Sez. Lav., nn. 5916/1998, 15924/2013, 18232/2015, 14317/16 e numerose altre). Non si tratta quindi di una regola di carattere “eccezionale”, bensì proprio di un principio generale del nostro ordinamento. La regola positivizzata nell'art. 23 cit., pertanto, deve trovare applicazione nell'ambito dell'intero sistema previdenziale, restando qualificata dai suoi fini e dai suoi scopi di tutela. Tra gli altri, quello di evitare che, “in conseguenza dell'inadempimento del datore di lavoro, venga riversato sul lavoratore il pagamento delle somme arretrate, il cui livello si accresce per il tempo dell'inadempimento, assumendo proporzioni apprezzabili e direttamente proporzionali al perdurare dell'inadempimento del soggetto obbligato”
(Cass., Sez. Lav., n. 1711/2016). Alla luce delle considerazioni della Suprema Corte è pertanto evidente che: “- o il datore di lavoro corrisponde tempestivamente all'ente previdenziale la quota contributiva a carico del lavoratore, nel qual caso legittimamente egli opera la relativa trattenuta sulla retribuzione;
- o il datore di lavoro non corrisponde tempestivamente detta quota contributiva, nel qual caso essa rimane definitivamente a suo carico, sicché in ossequio ad un evidente congegno sanzionatorio previsto dalla legge nei confronti del datore: articoli 19 e 23 della legge 4 aprile 1952, n. 218 — il lavoratore rimane liberato dall'obbligazione contributiva in discorso, per la quota a suo carico, con l'ulteriore conseguenza che il suo credito retributivo va in tal caso necessariamente calcolato al lordo della quota contributiva altrimenti su di lui gravante per la semplice ragione che la sua soggezione al relativo obbligo rimane travolta dalla condotta del datore. Il credito retributivo del lavoratore, in altre parole, si estende automaticamente alla quota contributiva a suo carico (non a quella a carico del datore), che diviene perciò stesso parte della retribuzione spettantegli” (Cfr. Corte di Cassazione n.23426/2016). Con l' ordinanza n. 22379/2015 la Cassazione ha affrontato poi proprio la questione dell'obbligazione che assume il datore di lavoro nei confronti del lavoratore e nei confronti dell' in materia CP_4 contributiva. Nel ricorso per cassazione, il ricorrente si doleva del fatto che la Corte d'Appello aveva ritenuto sussistente un inadempimento del datore di lavoro laddove le differenze retributive (ed i conseguenti contributi) - imputabili al riconoscimento di un superiore inquadramento del lavoratore
- erano state corrisposte solo dopo che era stato accertato giudizialmente il diritto in questione.
Assumeva, pertanto, che il debito contributivo era venuto ad esistenza solo quale effetto del nuovo inquadramento disposto con la sentenza giudiziale ,modificativa della posizione del dipendente per cui, essendo state le differenze retributive corrisposte a seguito di condanna giudiziale, a tale data doveva farsi risalire l'obbligo contributivo, con la conseguenza che non si era verificata la concentrazione di tale vincolo sul datore di lavoro. Tale prospettazione, però, non distingueva tra i rapporti intercorrenti tra il datore di lavoro e l' da un lato, e tra il datore di lavoro ed il CP_4 lavoratore dall'altro. Invero, qualora il datore di lavoro sia inadempiente verso il lavoratore per quote di retribuzione, l'inadempimento sorge al momento del mancato pagamento delle medesime, perché l'intervento del giudice che sancisce tale obbligo ha il valore di accertamento costitutivo e di condanna, tant'è vero che nella specie sono stati liquidati anche gli accessori di legge (interessi e rivalutazione). Come sostenuto dalla Corte “il ritardo nel pagamento di contributi previdenziali trae origine dall'inosservanza da parte del datore di lavoro – che non può procrastinare a causa della propria inadempienza il periodo di paga anche ai fini della trattenuta di cui al citato art. 23 secondo comma dei principi di buona fede e di correttezza nello svolgimento del rapporto contrattuale
,restando quindi escluso che questi, pagati i contributi, abbia diritto di rivalersi nei confronti del lavoratore per la quota a carico di quest'ultimo. Come questa Corte ha già affermato, l'art. 23 citato può non trovare applicazione solo quando il ritardo non sia imputabile al datore (Cass. 30 dicembre 1992, n. 13735; Cass.11 luglio 2000, n. 9198)”. Con la più recente sentenza n. 8017/2019 la Cassazione ha ribadito che: il principio secondo cui l'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore, atteso che la determinazione delle prime attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e devono essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli, mentre, quanto alle seconde, il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 19 della l. n. 218 del 1952, può procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo ………………………………………….. In concreto, in caso di accertamento del diritto a differenze retributive, all'atto della liquidazione di dette differenze e del conseguente versamento previdenziale, il datore di lavoro non potrà rivalersi trattenendo la quota di contribuzione a carico del lavoratore. La Giurisprudenza ha dunque affermato in maniera costante il principio secondo cui l'accertamento e la liquidazione del credito dovuto al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo di quella parte delle ritenute previdenziali a carico del lavoratore, essendo consentito al datore di lavoro procedere alle ritenute a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo in ossequio all'art. 19 L. n. 218/52. Tempestivo pagamento che però non è avvenuto e l'amministrazione non ha comunque nemmeno dimostrato che l'impossibilità di adempiere la prestazione sia dovuta a causa a lei non imputabile. Come si è detto, al fine di valutare la tempestività del versamento a fronte di un evidente inadempimento del datore di lavoro, non può rilevare in alcun modo la data della pronuncia giudiziale che ha accertato il diritto alla retribuzione, rilevando invece quella in cui il diritto è maturato (v. anche Cass. n. 25856/2018).
È importante sottolineare poi, pur in assenza di contestazioni specifiche da parte del CP_1
(rimasto contumace), che questi principi si applicano anche al datore di lavoro pubblico e ad un rapporto di pubblico impiego privatizzato. L'applicabilità dell'art. 23 della L. n. 218/1952 anche nell'ambito di rapporti di impiego pubblico privatizzato, quale è quello dedotto in giudizio, risulta infatti da diverse pronunce di legittimità, oltre che di merito, emesse in materia nei confronti di soggetti pubblici. E così, la (già richiamata) Cass.n. 18897 del 15 luglio 2019, con riferimento proprio a lavoratori dipendenti pubblici (dell'Università), ha affermato senza possibilità di equivoci che: “parimenti infondato è il terzo motivo del ricorso incidentale, perché la sentenza impugnata, che ha respinto la domanda di restituzione della quota di contribuzione a carico del lavoratore, in quanto versata all' dall'Ateneo a distanza di oltre cinque anni dalla sentenza n. 173/1995, è conforme alla CP_4 giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte secondo cui, ai sensi della L. n. 218 del 1952, artt.
19 e 23 solo se il datore di lavoro corrisponde tempestivamente all'ente previdenziale la quota retributiva a carico del lavoratore può legittimamente operare la ritenuta, non consentita, invece, in caso di pagamento non tempestivo, con la conseguenza che in detta ipotesi “il credito retributivo si estende automaticamente alla quota contributiva a carico del lavoratore, che diviene perciò parte della retribuzione a lui spettante” (così in motivazione Cass. 25956/2017 che richiama Cass. 23426/2016, Cass. 18044/2015 e Cass. 19790/2011);18.1. è stato precisato anche che, ai fini della tempestività del versamento, non rileva la data della pronuncia giudiziale che accerta il diritto alle differenze retributive, bensì quella in cui il diritto stesso è maturato (Cass. 22379/2015), sicché prive di rilievo sono tutte le circostanze sulle quali l' ha fatto leva per giustificare il ritardo con Parte_2 il quale erano state corrisposte le somme previste dalla sentenza del Tribunale di …”. Abbiamo quindi dei punti fermi: l'ordinanza n. 18897/2019, si riferisce ad omissione contributiva realizzata da una nella suddetta pronuncia la Corte di Cassazione ha affermato Parte_3 l'applicabilità alla fattispecie oggetto del giudizio dell'art. 23 L. n. 218/1952 e, richiamando le precedenti decisioni di legittimità sul punto (Cass., Sez. Lav., nn. 25956/2017, 23426/2016, 18044/2015 e 19790/2011),ha statuito, come si è visto, che “ai sensi della L. n. 218 del 1952, artt. 19 e 23, solo se il datore di lavoro corrisponde tempestivamente all'ente previdenziale la quota retributiva a carico del lavoratore può legittimamente operare la ritenuta”, non consentita, invece, in caso di pagamento non tempestivo, con la conseguenza che in detta ipotesi “il credito retributivo si estende automaticamente alla quota contributiva a carico del lavoratore, che diviene perciò parte della retribuzione a lui spettante”. In sintesi, la Suprema Corte ritiene applicabili i principi invocati in ricorso anche ad un lavoratore pubblico dipendente ed in presenza del versamento dei contributi appunto in regime di pubblica gestione. Negli stessi termini si è pronunciato anche il Tar Lazio con la sentenza n. 4419/2019, sempre con riferimento ai dipendenti pubblici. Ancora, l'applicabilità dell'art. 23 cit. al datore di lavoro pubblico è stata riconosciuta dalla Suprema Corte anche nella sentenza n. 4399/1988 (rispetto ai dipendenti dell'INAIL). Inoltre, la portata generale riconosciuta al principio di cui all'art. 23 L. n. 218/1952, come evidenziato, risulta affermata in modo esplicito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 18232/2015 con riguardo a fattispecie nella quale l'obbligo contributivo inevaso riguardava il , estraneo al sistema dell'Assicurazione Generale Obbligatoria e Controparte_5 nella sentenza n. 5916/1998, ivi richiamata, proprio con riguardo a fattispecie nella quale veniva in rilievo un rapporto di pubblico impiego.
Del resto, se il legislatore ha inteso stabilire una sanzione per il datore di lavoro inadempiente davvero non si comprende perché questa non dovrebbe applicarsi al datore di lavoro pubblico e quindi all'ipotesi in cui i contributi confluiscono sul fondo di gestione pubblica pur sempre relativa ad un rapporto di lavoro ormai privatizzato. Per le esposte ragioni il ricorso appare meritevole di accoglimento, salvo ovviamente che per quanto concerne la richiesta di condannare l'amministrazione a pagare all'erario l'importo corrispondente alle trattenute previdenziali illegittimamente operate, che appare chiaramente inammissibile trattandosi di prerogativa dell'erario stesso. Le spese seguono la soccombenza”.
Conclusivamente, il combinato disposto degli artt. 19 e 23 della L. n. 218/52 prevede due distinte fattispecie, la prima delle quali ha ad oggetto il pagamento della contribuzione alla scadenza del periodo di paga e la seconda ha ad oggetto l'omissione del pagamento o l'adempimento tardivo;
nella prima ipotesi il datore di lavoro, mero adiectus solutionis causa nei confronti dell'ente creditore, ha il diritto di trattenere il contributo a carico del lavoratore sulla retribuzione corrisposta alla scadenza del periodo di paga cui il contributo si riferisce, mentre nella seconda il datore di lavoro rimane obbligato al pagamento dei contributi o delle parti di contributi non versate tanto per la quota a proprio carico che per la quota a carico del lavoratore, come conseguenza di un inadempimento colpevole, come verificatosi nella fattispecie de qua a seguito dell'accertamento contenuto nella sentenza prima indicata. Pertanto, le somme trattenute nonostante il dictum giudiziale a titolo di contributi previdenziali dall'amministrazione convenuta, come quantificate correttamente in ricorso , debbono essere corrisposte alla ricorrente, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria alle condizioni di legge dalla maturazione al soddisfo, trattandosi di credito di lavoro di dipendente pubblico. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del DM n. 55/14 e succ. modif. ( DM n. 147/22), considerando la serialità della questione, seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e debbono essere distratte in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione e difesa disattesa: in accoglimento del ricorso, accerta il diritto di parte ricorrente ad ottenere il pagamento delle trattenute previdenziali operate dal resistente sull'indennità integrativa speciale e per l'effetto condanna il CP_1 convenuto alla corresponsione in favore di parte ricorrente della somma di €4.566,66 per i titoli di cui al ricorso, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo;
condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite liquidate nella CP_1 complessiva somma di euro 721,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Roma, 05/12/2024
Il Giudice Dott.ssa Canè
(La bozza della presente sentenza è stata redatta con l'ausilio dell'Addetto all'Ufficio per il Processo Dott. Lorenzo Maria Gatta).