Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 09/06/2025, n. 996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 996 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 00996/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00800/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 800 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Noto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Cosenza, Questura di Cosenza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi, ex lege , dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento
- del decreto del -OMISSIS-, con cui il Questore di Cosenza ha disposto la revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia n. -OMISSIS-, previo provvedimento di ritiro ex art. 39 TULPS delle armi in possesso del ricorrente, con proposta al Prefetto di Cosenza di emissione di atto di “ Divieto detenzione armi, munizioni e materie esplodenti ” a carico dello stesso ricorrente;
- del decreto n.-OMISSIS-, con cui il Prefetto della Provincia di Cosenza ha rigettato il ricorso gerarchico e della nota prot. n.-OMISSIS- avente ad oggetto “ adozione del provvedimento di divieto detenzione armi. Comunicazione di avvio del procedimento ”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, dell’U.T.G. - Prefettura di Cosenza e della Questura di Cosenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2025 il dott. Nicola Ciconte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 20 maggio 2022 e depositato il successivo 10 giugno, il ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale il Questore della Provincia di Cosenza ha disposto la revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia, nonché i due successivi provvedimenti con i quali il Prefetto della Provincia di Cosenza ha, rispettivamente, respinto il ricorso gerarchico proposto avverso l’atto del Questore e comunicato l’avvio del procedimento di divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti.
1.1. Il ricorso è affidato ad un unico, articolato motivo, rubricato “ Violazione dell’art. 7 della Legge n. 241/90 – Violazione e/o erronea applicazione del TULPS (artt. 11, 39 e 43) – Eccesso di potere per presupposto erroneo, difetto di motivazione, carenza di istruttoria e manifesta irragionevolezza ”.
2. L’amministrazione, costituitasi in giudizio, ha resistito al ricorso.
3. All’udienza pubblica del 9 aprile 2025 la causa è stata mandata in decisione.
4. Il ricorso è infondato.
5. Il provvedimento del Questore, il cui contenuto è stato condiviso dal Prefetto nella decisione del ricorso gerarchico, si fonda sul rapporto informativo di cui alla nota del -OMISSIS-, con la quale i Carabinieri della Stazione di -OMISSIS- della Legione Carabinieri Calabria hanno richiesto al Questore che venisse revocato il porto d’armi all’odierno ricorrente, rappresentando che questi “ ha in corso una vertenza di natura civilistica con altro soggetto ” e che “tale controversia è sfociata in una situazione di grave tensione caratterizzata da segnalazioni all’AG e reciproci comportamenti gravemente minacciosi; situazione che è foriera di pericoli per l’incolumità fisica propria e del terzo ”.
Segnatamente, il ricorrente è stato più volte denunciato dai due ex coloni della -OMISSIS- della quale è proprietario, i quali, per essersi rifiutati di liberare l’abitazione coloniale nonostante il licenziamento, sarebbero stati vittime di ripetute condotte delittuose da parte del primo, fra le quali minaccia, appropriazione indebita, violazione di domicilio, violenza privata, esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose. In tale delicato contesto, in data -OMISSIS-, si è, poi, verificata “ un’accesa discussione all’interno del cortile del-OMISSIS- ”, nel corso della quale il ricorrente ha riferito di essere stato “ minacciato di morte ” da uno dei due ex coloni.
6. Con unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta la illegittimità dell’azione amministrativa, premettendo, in fatto, di essere medico chirurgo “ da oltre 40 anni ” e di aver sempre svolto l’esercizio venatorio “ assistito da regolare licenza di porto di fucile, rinnovata di anno in anno in presenza di comportamenti irreprensibili che si protraggono in maniera lusinghiera ed ininterrotta da tempo immemore ”.
In ragione di ciò, lamenta che la revoca della licenza è stata disposta in assenza di autonoma valutazione delle conclusioni raggiunte dal Questore, essendosi limitato, il Prefetto a “ ripropo[rre] in termini pedissequi e laconici gli illogici principi trasfusi nel provvedimento del Questore ”; che, inoltre, le autorità resistenti avrebbero fatto cattivo uso del potere discrezionale loro riconosciuto dall’ordinamento; che, infine, sarebbe illogica e irragionevole la motivazione dei provvedimenti gravati, giacché fondati su un unico episodio, senza alcuna considerazione della “ personalità del soggetto sospettato, che possa giustificare un giudizio prognostico sulla sopravvenuta inaffidabilità ”.
7. Al fine di procedere ad un compiuto esame delle censure mosse dal ricorrente, appare utile premettere la ricostruzione, nei suoi tratti essenziali, del quadro normativo di riferimento.
Il regio decreto 18 giugno 1931, n.773, di approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), prevede che l’autorizzazione di polizia e la licenza per l’uso delle armi possano essere negate o revocate, non solo in presenza della commissione di reati, ma, altresì, e a monte, in ogni caso in cui l’autorità amministrativa ravvisi elementi che denotino la inaffidabilità del soggetto richiedente ed il pericolo di abuso.
Segnatamente, al Capo III, Titolo I, dedicato alle autorizzazioni di polizia, l’art.11, co. 3, TULPS prevede che “ Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione ”. Al successivo Capo IV, Titolo II, “ delle armi ”, l'art. 39 r.d. n. 773 del 1931, dispone che " il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne ".
Il successivo art.43, co.2, prevede che “ La licenza può essere ricusata […] a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi ”.
8. Nella cornice normativa così delineata, è noto il principio giurisprudenziale per cui i provvedimenti ablatori in materia di armi possono essere emessi a prescindere dalla rilevanza penale dei fatti posti a fondamento di essi o dall’esito dei procedimenti penali (cfr. Cons. di Stato, sez.III, 13.05.2022, n.3795).
Deve, peraltro, evidenziarsi che " nel nostro ordinamento, l'autorizzazione alla detenzione delle armi deve considerarsi eccezionale e le esigenze di incolumità di tutti i cittadini sono prevalenti e prioritarie, per cui la richiesta di porto d'armi può essere soddisfatta solo nell'ipotesi che non sussista alcun pericolo che il soggetto possa abusarne, richiedendosi che l'interessato sia esente da mende e al di sopra di ogni sospetto o indizio negativo in modo tale da scongiurare dubbi e perplessità sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica. Pertanto, la revoca o il diniego dell'autorizzazione possono essere adottate sulla base di un giudizio ampiamente discrezionale circa la prevedibilità dell'abuso dell'autorizzazione stessa, potendo assumere rilevanza anche fatti isolati, ma significativi (cfr. Cons. Stato, III, n. 5398/2014) , e potendo l'Amministrazione valorizzare nella loro oggettività sia fatti di reato diversi, sia vicende e situazioni personali del soggetto che non assumano rilevanza penale, concretamente avvenuti, anche non attinenti alla materia delle armi, da cui si possa desumere la non completa "affidabilità" all'uso delle stesse (cfr. Cons. Stato, III, n. 3979/2013; n. 4121/2014) " (Cons. St., Sez. III, 23 maggio 2017, n. 2404; Cons. St., Sez. III, 30 novembre 2018, n. 6812).
Inoltre, stante l'ampia discrezionalità dei provvedimenti ablatori in questione, non si richiede una particolare motivazione, se non negli ovvi limiti della sussistenza dei presupposti idonei a far ritenere che le valutazioni effettuate non siano irrazionali o arbitrarie (in termini, Consiglio di Stato, Sez. III, 13 aprile 2011, n. 2294; 11 luglio 2014, n. 3547; 24 agosto 2016, n. 3687; 14 dicembre 2016, n. 5276).
In punto di sindacato giurisdizionale rispetto alle valutazioni dell'Autorità di Pubblica sicurezza, si precisa che non è compito del giudice amministrativo sostituirsi all'autorità competente nel valutare discrezionalmente se una determinata situazione giustifica o non una misura cautelativa quali quelle qui in esame, ma solo verificare che la valutazione fatta non sia " ictu oculi " errata ovvero viziata da travisamento dei fatti e manifesta irrazionalità (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 8 novembre 2012 n. 5678, TAR Campania - Napoli, Sez. V, 18 marzo 2020, n. 1181).
9. Applicando gli esposti principi normativi e giurisprudenziali, appare evidente come Questore e Prefetto abbiano fatto corretto uso dell’ampia discrezionalità che, in materia di armi, è loro attribuita. Né alcun vizio risulta sussistere sotto il profilo motivazionale, fondandosi i provvedimenti impugnati sulla oggettiva esistenza di una situazione di acceso conflitto di natura personale, che rende attuale il pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza e senza meno giustificata l’adozione della revoca contestata.
L’amministrazione ha tratto il giudizio di inaffidabilità e pericolosità da una pluralità di eventi, come dettagliatamente descritti nella riferita informativa dei Carabinieri, che dimostrano l’esistenza di una accesa conflittualità fra l’interessato ed altri consociati e sostengono logicamente e coerentemente sia il provvedimento di revoca della licenza che quello di rigetto del ricorso gerarchico.
Nei limiti del sindacato giurisdizionale nella materia in esame, i provvedimenti gravati appaiono, pertanto, resi sulla base di una istruttoria completa e con una motivazione scevra da vizi logici, espressione di valutazioni che non appaiono né illogiche né irragionevoli, bensì volte alla tutela dei primari e superiori interessi pubblici.
10. Per le considerazioni che precedono, il ricorso va respinto.
10.1. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite dell’amministrazioni resistenti, in solido, nella misura di €2.000,00, oltre spese generali ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gerardo Mastrandrea, Presidente
Nicola Ciconte, Referendario, Estensore
Valeria Palmisano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Ciconte | Gerardo Mastrandrea |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.